Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 20 settembre 2001 - n. 4971
Offerte
Licitazione privata - Offerta - Difformità dal progetto dell'ente -
Soluzioni di progetto diverse - Soluzioni di progetto più economiche -
Inammissibili - Non modificabilità del progetto approvato
FATTO
La sentenza appellata
ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante contro i
provvedimenti adottati dai comuni di Gambatesa e di Tufara,
concernenti l’affidamento all’ATI Melfi Costruzioni s.r.l.-COGAS
s.p.a. del servizio di metanizzazione e di distribuzione del gas.
- L’appellante ripropone le
censure svolte davanti al tribunale, articolando anche dei motivi
aggiunti.
- Le parti intimate resistono
al gravame. La società Melfi propone anche un appello incidentale.
DIRITTO
L’appellante,
ricorrente in primo grado, censura i provvedimenti adottati dal comune
di Gambatesa (in qualità di capo aggregazione con il comune di Tufara)
concernenti la licitazione privata per l’affidamento della
concessione di costruzione della rete di metanizzazione e della
successiva gestione del servizio di distribuzione del gas.
In particolare, l’interessata
censura l’atto di esclusione disposto dall’amministrazione, basato
su due concorrenti ragioni:
la carenza del
certificato della cancelleria del tribunale riguardante una delle
imprese mandanti (società cooperativa a r. l. C.O.GAS);
- la difformità
dell’offerta presentata dal progetto a suo tempo approvato
dall’amministrazione competente, il quale prevede l’uso dei
carri bombolari per il rifornimento della rete.
Il tribunale ha respinto il
ricorso, rilevando la legittimità della esclusione riferita al
contenuto del progetto e ritenendo superfluo, per difetto di interesse
della ricorrente, l’esame delle censure riguardanti l’altra causa di
esclusione dalla procedura di gara.
Con un
primo motivo, l’appellante sostiene che l’offerta presentata
prevede il rifornimento della rete di distribuzione del gas mediante
l’allacciamento alla rete nazionale gestita dalla SNAM.
Si tratta di una soluzione
progettuale sostanzialmente migliorativa rispetto a quella definita in
sede di disciplinare di gara. Pertanto, l’esclusione dalla licitazione
risulta ingiustificata, posto che la possibilità di progetti
migliorativi è insita nello stesso metodo di gara prescelto, salve
esplicite e motivate preclusioni.
Il motivo non merita
accoglimento.
L’offerta presentata
dell’appellante non è genericamente migliorativa, ma si risolve nella
determinazione di un intervento diverso dalla precisa indicazione
progettuale cristallizzata dall’amministrazione.
Si tratta di una scelta forse
opinabile sul piano tecnico ed economico, ma non più discutibile dopo
l’avvio della procedura di gara e la sostanziale acquiescenza alle
determinazioni relative alla preventiva approvazione del progetto, nonché
alla definizione del capitolato della licitazione privata.
Dunque, nel presente giudizio,
assume un rilievo marginale la circostanza secondo cui l’allaccio
diretto alla rete SNAM potrebbe determinare un risparmio economico od
una più conveniente gestione tecnica dell’impianto. Detti profili
sono stati affrontati, e risolti, in un momento precedente la gara in
contestazione.
L’appellante osserva che lo
schema di convenzione predisposto dall’amministrazione stabilisce,
all’articolo 4, che “la società stipulerà, nella sua qualità di
concessionaria del pubblico servizio di distribuzione, il contratto di
fornitura del gas con la SNAM e sarà direttamente responsabile della
gestione del contratto stesso”. A dire dell’interessata, la
previsione si riferisce proprio alla eventualità dell’allaccio
diretto alla rete, posto che i cavi bombolari sono commercializzati da
altre ditte, mentre la SNAM gestisce la rete nazionale.
Detta tesi non è
condivisibile, perché il significato della clausola è essenzialmente
quello di precisare che la concessionaria si fa carico di tutte le
attività strumentali alla attuazione del servizio, compreso il
rifornimento del gas da distribuire nei comuni, stipulando i relativi
contratti, senza alcun coinvolgimento diretto delle amministrazioni.
Non assume rilievo nemmeno il
riferimento all’articolo 6, commi 2 e 3, dello schema di convenzione,
secondo cui “il completamento delle opere di primo impianto previste
dal progetto avverrà entro … mesi dalla data di inizio sempreché la
SNAM per tale data abbia completato il punto di consegna. Qualora non
sia possibile ottenere l’autorizzazione da parte degli organi
competenti all’allaccaimento alla rete nazionale dei gasdotti, la
società si impegna a realizzare comunque la rete di primo impianto e ad
utilizzare un altro vettore energetico”.
Infatti, anche tale clausola
convenzionale fa riferimento alla possibile evoluzione delle condizioni
distributive in ambito nazionale, considerando la possibilità di un
successivo mutamento idoneo a determinare un diverso sistema di
rifornimento, basato sull’allacciamento alla rete nazionale.
Ma si tratta, all’evidenza,
di una variante progettuale riferita ad un momento successivo alla
gestione del rapporto, che non elide affatto la scelta originaria
dell’amministrazione di avviare immediatamente la metanizzazione
secondo il sistema del rifornimento con i carri bombolari.
A sostegno
del gravame, l’appellante indica anche la legge regionale n. 20 del
1994, il cui articolo 1 stabilisce che “la Regione Molise assume
l’obiettivo di completare il programma di distribuzione del gas nel
proprio territorio attraverso l’allacciamento alla rete dei
metanodotti dei comuni singoli o associati”.
Si tratta, peraltro, di una
finalità espressa dal legislatore regionale, riferita al complessivo
programma di ammodernamento della rete di distribuzione del gas metano,
che non si concretizza nella fissazione di una regola cogente ed
inderogabile.
Al contrario, l’obiettivo,
definito in termini generali, ammette anche l’immediata realizzazione
di singoli progetti che, almeno nella prima fase, prevedono
l’acquisizione del gas mediante altri strumenti.
Per le stesse ragioni, non deve
essere sopravvalutata la previsione contenuta nella delibera della
giunta regionale n. 631/1996, secondo la quale “indispensabile
premessa per la realizzazione di distribuzione urbana del gas metano è
l’allacciamento da parte dell’amministrazione locale presso la SNAM
o la SGM della disponibilità di gas erogabile da parte di dette società,
del punto di consegna del gas metano, dei tempi previsti per l’inizio
dell’erogazione nonché l’entità dell’eventuale contributo
richiesto per l’allacciamento”.
La stessa delibera stabilisce,
poi, che “sono comprese nell’impianto tutte le opere necessarie per
l’effettiva distribuzione ai singoli utenti a partire dalla valvola di
intercettazione sul punto di consegna del metano da parte della SNAM o
della SGM”.
Infatti, l’indicazione
programmatica compiuta dalla Regione non è incompatibile con altre
soluzioni progettuali volte ad assicurare forme diverse di
approvvigionamento.
L’appellante
sostiene, in linea subordinata, l’illegittimità del bando di gara,
sotto diversi profili.
La censura è infondata.
In primo luogo, la legge
regionale n. 20/1994 fissa una direttiva di carattere generale, la quale
non comporta affatto il divieto di realizzare impianti con
caratteristiche diverse dall’allacciamento diretto con la rete
nazionale.
In secondo luogo, la lex
specialis di gara non risulta affatto contraddittoria, perché il
disciplinare allegato al bando indica con assoluta chiarezza i contenuti
progettuali dell’impianto.
Infine, contrariamente a quanto
ritenuto dall’appellante, la scelta progettuale compiuta
dall’amministrazione non è illogica o irrazionale, ma risponde
all’esigenza di avviare immediatamente la metanizzazione dei comuni
interessati, riservando ad un diverso momento l’eventuale
realizzazione di un allacciamento con la rete nazionale.
Con i
motivi aggiunti articolati in appello, l’impresa Favellato espone
che, con deliberazioni consiliari 27 febbraio 200 n. 4 e 26 febbraio
2000 n. 6, le amministrazioni comunali hanno consentito
all’aggiudicataria l’allacciamento alla rete nazionale.
Secondo l’appellante,
l’amministrazione ha implicitamente evidenziato l’illogicità della
precedente determinazione, riconoscendo che le nuove modalità
comportano “una considerevole riduzione dei costi del gas metano, con
vantaggio degli utenti, ed un sicuro miglioramento dell’efficienza del
servizio stesso”.
Anche questa censura non merita
accoglimento.
Le nuove deliberazioni si
inseriscono in un contesto nuovo, rilevante tanto sul piano strettamente
tecnico, quanto su quello economico, correlato all’intervenuta
disponibilità di nuovi finanziamenti statali.
Il rigetto
dell’appello rende superfluo l’esame dell’appello incidentale e
delle censure non esaminate dal tribunale per mancanza di interesse
della ricorrente.
In
definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese possono essere
compensate.
Per Questi
Motivi
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
respinge l’appello
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