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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 20 settembre 2001 - n. 4971

Offerte
Licitazione privata - Offerta - Difformità dal progetto dell'ente - Soluzioni di progetto diverse - Soluzioni di progetto più economiche - Inammissibili - Non modificabilità del progetto approvato 

FATTO

  1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante contro i provvedimenti adottati dai comuni di Gambatesa e di Tufara, concernenti l’affidamento all’ATI Melfi Costruzioni s.r.l.-COGAS s.p.a. del servizio di metanizzazione e di distribuzione del gas.
  2. L’appellante ripropone le censure svolte davanti al tribunale, articolando anche dei motivi aggiunti.
  3. Le parti intimate resistono al gravame. La società Melfi propone anche un appello incidentale.

DIRITTO

  1. L’appellante, ricorrente in primo grado, censura i provvedimenti adottati dal comune di Gambatesa (in qualità di capo aggregazione con il comune di Tufara) concernenti la licitazione privata per l’affidamento della concessione di costruzione della rete di metanizzazione e della successiva gestione del servizio di distribuzione del gas.

In particolare, l’interessata censura l’atto di esclusione disposto dall’amministrazione, basato su due concorrenti ragioni:

  1. la carenza del certificato della cancelleria del tribunale riguardante una delle imprese mandanti (società cooperativa a r. l. C.O.GAS);
  2. la difformità dell’offerta presentata dal progetto a suo tempo approvato dall’amministrazione competente, il quale prevede l’uso dei carri bombolari per il rifornimento della rete.

Il tribunale ha respinto il ricorso, rilevando la legittimità della esclusione riferita al contenuto del progetto e ritenendo superfluo, per difetto di interesse della ricorrente, l’esame delle censure riguardanti l’altra causa di esclusione dalla procedura di gara.

  1. Con un primo motivo, l’appellante sostiene che l’offerta presentata prevede il rifornimento della rete di distribuzione del gas mediante l’allacciamento alla rete nazionale gestita dalla SNAM.

Si tratta di una soluzione progettuale sostanzialmente migliorativa rispetto a quella definita in sede di disciplinare di gara. Pertanto, l’esclusione dalla licitazione risulta ingiustificata, posto che la possibilità di progetti migliorativi è insita nello stesso metodo di gara prescelto, salve esplicite e motivate preclusioni.

Il motivo non merita accoglimento.

L’offerta presentata dell’appellante non è genericamente migliorativa, ma si risolve nella determinazione di un intervento diverso dalla precisa indicazione progettuale cristallizzata dall’amministrazione.

Si tratta di una scelta forse opinabile sul piano tecnico ed economico, ma non più discutibile dopo l’avvio della procedura di gara e la sostanziale acquiescenza alle determinazioni relative alla preventiva approvazione del progetto, nonché alla definizione del capitolato della licitazione privata.

Dunque, nel presente giudizio, assume un rilievo marginale la circostanza secondo cui l’allaccio diretto alla rete SNAM potrebbe determinare un risparmio economico od una più conveniente gestione tecnica dell’impianto. Detti profili sono stati affrontati, e risolti, in un momento precedente la gara in contestazione.

L’appellante osserva che lo schema di convenzione predisposto dall’amministrazione stabilisce, all’articolo 4, che “la società stipulerà, nella sua qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione, il contratto di fornitura del gas con la SNAM e sarà direttamente responsabile della gestione del contratto stesso”. A dire dell’interessata, la previsione si riferisce proprio alla eventualità dell’allaccio diretto alla rete, posto che i cavi bombolari sono commercializzati da altre ditte, mentre la SNAM gestisce la rete nazionale.

Detta tesi non è condivisibile, perché il significato della clausola è essenzialmente quello di precisare che la concessionaria si fa carico di tutte le attività strumentali alla attuazione del servizio, compreso il rifornimento del gas da distribuire nei comuni, stipulando i relativi contratti, senza alcun coinvolgimento diretto delle amministrazioni.

Non assume rilievo nemmeno il riferimento all’articolo 6, commi 2 e 3, dello schema di convenzione, secondo cui “il completamento delle opere di primo impianto previste dal progetto avverrà entro … mesi dalla data di inizio sempreché la SNAM per tale data abbia completato il punto di consegna. Qualora non sia possibile ottenere l’autorizzazione da parte degli organi competenti all’allaccaimento alla rete nazionale dei gasdotti, la società si impegna a realizzare comunque la rete di primo impianto e ad utilizzare un altro vettore energetico”.

Infatti, anche tale clausola convenzionale fa riferimento alla possibile evoluzione delle condizioni distributive in ambito nazionale, considerando la possibilità di un successivo mutamento idoneo a determinare un diverso sistema di rifornimento, basato sull’allacciamento alla rete nazionale.

Ma si tratta, all’evidenza, di una variante progettuale riferita ad un momento successivo alla gestione del rapporto, che non elide affatto la scelta originaria dell’amministrazione di avviare immediatamente la metanizzazione secondo il sistema del rifornimento con i carri bombolari.

  1. A sostegno del gravame, l’appellante indica anche la legge regionale n. 20 del 1994, il cui articolo 1 stabilisce che “la Regione Molise assume l’obiettivo di completare il programma di distribuzione del gas nel proprio territorio attraverso l’allacciamento alla rete dei metanodotti dei comuni singoli o associati”.

Si tratta, peraltro, di una finalità espressa dal legislatore regionale, riferita al complessivo programma di ammodernamento della rete di distribuzione del gas metano, che non si concretizza nella fissazione di una regola cogente ed inderogabile.

Al contrario, l’obiettivo, definito in termini generali, ammette anche l’immediata realizzazione di singoli progetti che, almeno nella prima fase, prevedono l’acquisizione del gas mediante altri strumenti.

Per le stesse ragioni, non deve essere sopravvalutata la previsione contenuta nella delibera della giunta regionale n. 631/1996, secondo la quale “indispensabile premessa per la realizzazione di distribuzione urbana del gas metano è l’allacciamento da parte dell’amministrazione locale presso la SNAM o la SGM della disponibilità di gas erogabile da parte di dette società, del punto di consegna del gas metano, dei tempi previsti per l’inizio dell’erogazione nonché l’entità dell’eventuale contributo richiesto per l’allacciamento”.

La stessa delibera stabilisce, poi, che “sono comprese nell’impianto tutte le opere necessarie per l’effettiva distribuzione ai singoli utenti a partire dalla valvola di intercettazione sul punto di consegna del metano da parte della SNAM o della SGM”.

Infatti, l’indicazione programmatica compiuta dalla Regione non è incompatibile con altre soluzioni progettuali volte ad assicurare forme diverse di approvvigionamento.

  1. L’appellante sostiene, in linea subordinata, l’illegittimità del bando di gara, sotto diversi profili.

La censura è infondata.

In primo luogo, la legge regionale n. 20/1994 fissa una direttiva di carattere generale, la quale non comporta affatto il divieto di realizzare impianti con caratteristiche diverse dall’allacciamento diretto con la rete nazionale.

In secondo luogo, la lex specialis di gara non risulta affatto contraddittoria, perché il disciplinare allegato al bando indica con assoluta chiarezza i contenuti progettuali dell’impianto.

Infine, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la scelta progettuale compiuta dall’amministrazione non è illogica o irrazionale, ma risponde all’esigenza di avviare immediatamente la metanizzazione dei comuni interessati, riservando ad un diverso momento l’eventuale realizzazione di un allacciamento con la rete nazionale.

  1. Con i motivi aggiunti articolati in appello, l’impresa Favellato espone che, con deliberazioni consiliari 27 febbraio 200 n. 4 e 26 febbraio 2000 n. 6, le amministrazioni comunali hanno consentito all’aggiudicataria l’allacciamento alla rete nazionale.

Secondo l’appellante, l’amministrazione ha implicitamente evidenziato l’illogicità della precedente determinazione, riconoscendo che le nuove modalità comportano “una considerevole riduzione dei costi del gas metano, con vantaggio degli utenti, ed un sicuro miglioramento dell’efficienza del servizio stesso”.

Anche questa censura non merita accoglimento.

Le nuove deliberazioni si inseriscono in un contesto nuovo, rilevante tanto sul piano strettamente tecnico, quanto su quello economico, correlato all’intervenuta disponibilità di nuovi finanziamenti statali.

  1. Il rigetto dell’appello rende superfluo l’esame dell’appello incidentale e delle censure non esaminate dal tribunale per mancanza di interesse della ricorrente.

     In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.

Le spese possono essere compensate.

Per Questi Motivi

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello

 

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