Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 20 settembre 2001 n. 4973
Offerte
Appalti pubblici - Prezzo in cifre - Prezzo in Lettere - Discordanza -
Prezzo prevalente - Prezzo più basso - Discordanza determinata da
errore materiale - Criterio di aggiudicazione diverso dal massimo
ribasso - Prezzo prevalente - Prezzo in cifre
F A T T O
1) - Con la
sentenza appellata il TAR ha accolto, per quanto di ragione, il ricorso
proposto dall’odierna appellante principale per l’annullamento di
atti relativi ad una gara d’appalto per l’esecuzione di lavori.
In particolare,
ha annullato "il verbale 15 aprile 1999 nella parte in cui il
Presidente, nel contesto delle operazioni per una diversa gara, ha
proceduto al ricalcolo delle operazioni di gara relative alla strada
Traversa Ischitella dichiarando che l’offerta della ditta Barone
Giuseppe è quella che più si avvicina per difetto all’offerta
anomala".
L’annullamento
si riconnette al fatto che la riapertura della procedura valutativa –
dovuta al rilievo di un errore materiale e all’esito della quale è
risultata aggiudicataria la ditta Barone – non avrebbe potuto avere
seguito se non previa comunicazione ai titolari delle ditte interessate,
prima tra tutte, la ditta che aveva presentato l’offerta rivelatasi,
in precedenza, come potenziale aggiudicataria provvisoria.
2) - Per la
società appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto l’aggiudicazione
provvisoria sarebbe già avvenuta nel momento della chiusura delle
operazioni di gara del 14 aprile 1999 e non sarebbe stato possibile,
violando il principio della continuità della gara, una riapertura delle
operazioni valutative, anche se solo per correggere un presunto errore
commesso dalla Commissione.
L’operato
dell’Amministrazione, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR,
sarebbe illegittimo anche perché non sarebbe stata affatto garantita la
conservazione e segretezza dei plichi.
L’appellante
ribadisce anche il motivo, assorbito dal TAR, che contesta la
legittimità del bando di gara nella parte in cui assegna la prevalenza
al ribasso indicato in lettere ove difforme da quello indicato in cifre;
siffatta previsione violerebbe, infatti, il disposto di cui all’art.
72, comma 2, del r.d. n.827/1924, secondo cui è valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Deduce, infine,
l’illegittima ammissione alla gara della ditta Barone in relazione al
fatto, appurato con certificazione acquisita dalla società Comer solo
dopo che il TAR aveva preso la causa in decisione, che il Barone non
sarebbe stato in possesso dei requisiti di affidabilità, avendo subito
significative condanne penali.
3) - Si è
costituita in giudizio la ditta Barone, controinteressata nel ricorso di
primo grado, che, oltre a dedurre l’infondatezza dei motivi dell’appello,
ha svolto anche appello incidentale in relazione al capo di accoglimento
dell’originario ricorso; ne ha dedotto, in particolare, l’erroneità
in quanto non sarebbe stato ravvisabile alcun requisito di necessaria
comunicazione alle interessate della riapertura delle operazioni di
gara.
Si è
costituita in giudizio per resistere anche la Provincia di Caserta.
D I R I T T O
1) - Con la
sentenza appellata il TAR ha accolto, per quanto di ragione, il ricorso
proposto dall’odierna appelante principale per l’annullamento di
atti relativi ad una gara d’appalto per l’esecuzione di lavori.
In particolare,
ha annullato "il verbale 15 aprile 1999 nella parte in cui il
Presidente, nel contesto delle operazioni per una diversa gara, ha
proceduto al ricalcolo delle operazioni di gara relative alla strada
Traversa Ischitella dichiarando che l’offerta della ditta Barone
Giuseppe è quella che più si avvicina per difetto all’offerta
anomala".
In linea di
fatto si deve osservare che le operazioni valutative della Commissione
hanno riguardato distinte gare, indette, peraltro, in un unico contesto;
il giorno 12 aprile la Commissione ha proceduto alla ammissione alle
varie gare delle imprese dotate dei prescritti requisiti; nei giorni
successivi ha proceduto ad aprire le offerte e a redigere, per ciascuna
gara, la relativa graduatoria; in particolare, il giorno 13 aprile ha
svolto le operazioni relative alle prime due gare; il 14 aprile, con
riguardo alla gara che qui interessa, dopo avere immesso i dati nel
computer, ha individuato l’offerta della ditta Comer come "quella
più vicina per difetto all’offerta anomala"; subito dopo ha
disposto che le operazioni di gara sarebbero proseguite il giorno
successivo; e, in effetti, nei giorni successivi si sono svolte le
operazioni relative anche alle altre gare.
Peraltro, il
giorno 15 aprile – come risulta dal verbale di gara – "si è
presentata l’impresa PJ System…la quale fa notare….che sull’offerta
della ditta Barone, di cui la PJ System è subappaltatrice, vi è una
discordanza tra ribasso offerto in cifre e quello offerto in lettere e
precisamente il ribasso offerto in cifre è 35,886% mentre il ribasso
offerto in lettere è 35,766%…Il presidente di gara, preso atto di
quanto sopra e verificata la validità di quanto affermato dalla ditta
PJ System decide di procedere alla rettifica delle operazioni di
gara" alla presenza di taluni testimoni; all’esito di tali
operazioni "l’offerta della ditta Barone…..è quella più
vicina all’offerta anomala".
Il giorno 20
aprile, "considerato che tutte le procedure di gara sono
ultimate", il presidente del seggio ha proceduto all’aggiudicazione
dei lavori, tra le altre, alla ditta Barone Giuseppe con specifico
riferimento alla gara di cui si tratta.
2) - Deduce l’appellante
che erroneamente il TAR avrebbe ritenuto corretto l’operato della
Commissione nella parte in cui ha dato corso alla riapertura delle
buste, a ciò ostando i principi della necessaria continuità della gara
e il fatto che, in effetti, l’aggiudicazione provvisoria sarebbe già
intervenuta con la chiusura delle operazioni di gara del 14 aprile,
sicché il Presidente del seggio non avrebbe potuto procedere alla
riapertura delle operazioni e a modificare l’aggiudicazione
provvisoria.
La censura è
infondata.
Indipendentemente
dal fatto che nella specie possa ravvisarsi, nella chiusura delle
operazioni svoltesi il 14 aprile, una aggiudicazione provvisoria (ciò
che, ad ogni buon conto, è da escludere, dal momento che, nell’occasione,
il seggio di gara si è limitato ad individuare l’offerta più vicina
alla percentuale dell’offerta anomala, ma solo il 20 aprile ha
disposto per l’aggiudicazione provvisoria), vi è, invero, da rilevare
che la possibilità per l’Amministrazione di rivedere un precedente
provvedimento di aggiudicazione, trova il proprio fondamento nel
principio costituzionale di buon andamento, che impegna l’Amministrazione
ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire
ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati, ove reso
opportuno da circostanze sopravvenute, ovvero da un diverso
apprezzamento della situazione preesistente, beninteso con l’obbligo
di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato (cfr. Sez.
IV, 29 maggio 1998, n. 900).
Vero è,
infatti, che nei confronti della P.A. l’aggiudicazione, in quanto atto
conclusivo del procedimento di individuazione del contraente,
rappresentando, di norma, il momento dell’incontro della volontà
della P.A. di concludere il contratto e della volontà del privato
manifestata con l’offerta accertata come la più vantaggiosa, è fonte
di diritti soggettivi dell’aggiudicatario nei confronti della stessa
Amministrazione; tale principio, però, non esclude la possibilità per
quest’ultima di procedere, con atto successivo, adottato sulla base di
un preciso interesse pubblico da soddisfare, alla correzione di quegli
errori che inficerebbero irrimediabilmente la legittimità della gara (cfr.
Sez. IV, n. 900/98 cit.).
Ciò che,
naturalmente, è possibile allorché non sia stata ancora approvata l’aggiudicazione
definitiva della gara; e a maggior ragione allorché, come nella specie,
deve, per le considerazioni anzidette, persino escludersi che si fosse
pervenuti anche a quella provvisoria.
E, del resto,
costituisce principio generale quello secondo il quale il potere di
annullamento può essere sempre esercitato parzialmente, nel senso che
possono essere annullati solo alcuni atti del procedimento, mantenendosi
validi ed efficaci gli atti anteriori, ove rispetto a questi non
sussistano ragioni di annullamento; pertanto, nell’ipotesi di
invalidità di una gara di appalto per illegittima esclusione di alcune
ditte offerenti, non è necessario disporre la rinnovazione integrale
della gara stessa (con la riapertura, cioè, della stessa fase di
presentazione delle offerte), ma si può legittimamente mantenere fermo
il sub-procedimento di presentazione delle offerte e disporre la
rinnovazione solo della fase dell’esame comparativo delle offerte già
pervenute (Sez. IV, 13 ottobre 1986 n. 664).
Naturalmente, l’esercizio,
in casi quale quello in esame, del potere di autotutela, correlato anche
ad ovvie esigenze di economicità e funzionalità dell’azione
amministrativa, deve essere tale da assicurare al massimo la trasparenza
dell’azione amministrativa, solo così potendosi derogare
eccezionalmente al principio della continuità delle operazioni di gara;
da qui l’esigenza, dianzi precisata, di una puntuale motivazione –
nella specie esplicitata – circa le ragioni che possano avere indotto
a riconsiderare le scelte in un primo tempo operate dal seggio di gara
in merito alla ammissione o esclusione delle concorrenti; scelte
rispetto alle quali non possono configurarsi margini di mera
discrezionalità nell’operato della P.A., ma solo il rispetto di
puntuali disposizioni o principi di carattere giuridico-normativo (cfr.,
per un caso in parte analogo, la decisione della Sezione 26 luglio 1999,
n.508).
Non può, poi,
neppure condividersi l’assunto dell’appellante secondo cui, se e in
quanto l’aggiudicazione definitiva fosse effettivamente quella del
giorno 20 aprile, allora sarebbe stato violato lo stesso bando di gara,
che avrebbe imposto, nel rispetto del principio di continuità della
gara, di procedere immediatamente all’aggiudicazione una volta
esperite le operazioni concorsuali specifiche della gara in questione,
senza attendere l’esito delle operazioni relative alle altre,
parallele gare.
A parte che,
come già rilevato, le correzioni di errori materiali incidenti sulla
graduatoria provvisoria possono essere operate, se conformi ai principi
anzidetti, fino al momento dell’approvazione delle operazioni
concorsuali, vi è da notare che, nella specie, il bando si limitava a
prevedere che "il risultato sarà raccolto in verbale con
aggiudicazione provvisoria salvo approvazione con determinazione
dirigenziale"; ciò che non implica, necessariamente la
contestualità dell’apertura delle buste e dell’aggiudicazione
provvisoria; e il fatto che questa sia seguita solo 6 giorni dopo l’apertura
delle buste non appare, a sua volta, sintomo di illegittimità per
violazione del principio di continuità, dal momento che, nella specie,
sono state portate avanti, parallelamente, più gare indette
contestualmente e che solo all’esito conclusivo e globale delle
operazioni valutative relative a tutte le gare si è correttamente
proceduto all’aggiudicazione provvisoria relativa a ciascuna di esse.
4) - Non può,
poi, neppure convenirsi con l’originaria ricorrente nel ritenere
(secondo quanto da essa dedotto sempre nel primo motivo del ricorso di
primo grado) che l’Amministrazione avrebbe dovuto congruamente e
puntualmente motivare, in punto di interesse pubblico, prima di
procedere alla revoca dell’aggiudicazione, trattandosi di modalità di
gara in seno alla quale l’aggiudicazione coincide con il
perfezionamento della gara stessa.
Emerge,
infatti, con chiarezza, dalla motivazione addotta, che l’Amministrazione
ha, nella specie, ritenuto ragionevolmente prevalente (non essendosi
ancora radicato, nell’aggiudicataria, alcuno stabile affidamento in
presenza della semplice operazione ricognitiva effettuata dal seggio di
gara, in cui, per i motivi suindicati, non può neppure riconoscersi un’aggiudicazione
provvisoria, e della brevità dei tempi di riesame della fattispecie e
di conseguente riapertura della procedura concorsuale) l’interesse
pubblico al rispetto puntuale della chiara disciplina regolante la gara
per assicurare la par condicio tra i concorrenti.
5) – Con
riguardo al motivo di appello con il quale l’appellante si duole del
fatto che non sarebbe stata garantita, né emergerebbe dal verbale di
gara, un’idonea custodia dei plichi, vale ancora quanto rilevato dalla
Sezione nella citata decisione n. 508/99 , secondo cui la deduzione
relativa al fatto che le buste contenenti le offerte non sarebbero state
adeguatamente custodite è di per sé irrilevante allorché, come nella
specie, non sia stato addotto alcun elemento atto a far ritenere che
possa essersi verificata la sottrazione o sostituzione dei pieghi o
altro fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura, in
ragione di tale asserito difetto di custodia.
Ora, in assenza
di elementi fattuali, anche solo indiziari, atti a far dubitare della
veridicità delle circostanze così addotte a verbale deve ritenersi che
la custodia delle buste sia stata correttamente assicurata; addurre
semplicemente il sospetto, non accompagnato da alcun elemento o indizio
probatorio, che la custodia possa essere avvenuta con modalità inidonee
non è sufficiente, infatti, a far invalidare le operazioni stesse di
gara.
Spetta,
infatti, al deducente suffragare le proprie asserzioni con dati,
elementi circostanziali o altri elementi sintomatici tali da far
ritenere verosimile o, comunque, probabile che la condotta tenuta dall’Amministrazione
possa avere dato adito a manomissioni; in mancanza di che, come nella
specie, ogni censura in proposito deve ritenersi affetta da assoluta
genericità.
A questo
riguardo, appare, infine, irrilevante quanto dedotto con scritto
depositato solo all’udienza dal patrocinio dell’appellante e non
notificato (e che sembra configurare motivo nuovo che, in quanto tale,
sarebbe inammissbile in appello); e, cioè, che emergerebbe, dall’originale
dell’offerta versata in atti, una significativa differenza tra l’indicazione
del ribasso scritta in cifre e quella scritta in lettere, tenuto conto
della "differenza di penna tra le scritture che appaiono nelle
fotocopie esibite e tenuto conto, altresì, che solo quella parte di
scrittura – evidentemente diversa dalle altre parti del foglio –
consente l’aggiudicazione alla ditta Barone" (e che ciò
giustificherebbe l’acquisizione dell’originale stesso dell’offerta);
l’appellante, infatti, non si è riservato di proporre, in proposito,
querela di falso, né, a tal fine, ha chiesto termine per operare in tal
senso.
Una siffatta
valutazione, involgente l’eventuale falsità dell’atto, non compete,
infatti, al giudice amministrativo, ma all’AGO; e l’autorizzazione
alla proposizione della relativa querela deve essere richiesta allo
stesso giudice amministrativo, a tal fine chiedendo assegnazione di
apposito termine, ciò che, nella specie, è del tutto mancato.
Da quanto sopra
consegue, quindi, il rigetto anche della censura relativa alla
conservazione delle buste, dal momento che le operazioni di correzione
si sono tenute alla presenza di testimoni e che il contesto generale
delle operazioni concorsuali è tale per cui si è avuta una sostanziale
unitarietà e contestualità delle operazioni relative alle diverse
gare; per cui è dato ritenere che la conservazione degli atti di gara
sia stata unitaria fino al momento dell’aggiudicazione (20 aprile).
6) - Appare,
poi, infondata anche la censura, che investe il bando di gara, con cui
è dedotta l’illegittimità di quest’ultimo nella parte in cui
assegna prevalenza al ribasso espresso in lettere.
A parte il
fatto che (cfr. la decisione della Sezione n. 466 del 6 maggio 1997) il
criterio dell’art. 72 non trova applicazione allorché si tratti di
mero errore materiale (tale appare l’errore nella specie), è anche da
ritenere che la norma in questione non possa trovare applicazione in
procedure in cui la gara non sia – come quelle disciplinate da tale
norma – al massimo ribasso, ma sia aggiudicata attraverso il
meccanismo, introdotto in un contesto giuridico di molto posteriore,
della media delle offerte, atta ad individuare le offerte anomale e
comportante l’aggiudicazione all’offerta non anomala che più si
avvicina a tale media; in tal caso, infatti, l’offerta più bassa può
comportare, se anomala, non un beneficio per la P.A., ma un pregiudizio,
potendo condurre all’esclusione di quell’offerta e all’aggiudicazione
ad altra recante un ribasso meno favorevole per la stessa
Amministrazione.
In tale tipo di
gara – quale è quella di specie – deve ritenersi che correttamente,
per dirimere eventuali difformità tra offerta in cifra e in lettere, si
faccia prevalere, secondo un normale e diffuso canone di logicità e
buona Amministrazione, l’offerta espressa in lettere, in quanto
manifestazione di una più attenta ponderazione.
7) – E’,
infine, inammissibile, perché svolta solo in appello, la censura,
formulata nella forma dei motivi aggiunti, che si appunta avverso la
mancata esclusione della Ditta Barone per asserito difetto dei requisiti
di affidabilità; sono inammissibili, infatti, le censure nuove svolte
solo in sede di appello; ciò vale, a maggior ragione, allorché, come
nella specie, non emergono circostanze atte a giustificare la tardività
della censura e a consentire la rimessione in termini, neppure
richiesta.
La censura è,
comunque, infondata nel merito, in quanto, a tacer d’altro, le
condanne cui fa riferimento l’appellante hanno una portata talmente
modesta da non poter precludere l’accesso alla gara (circolazione con
veicolo munito di targa di riconoscimento non propria, trasporti abusivi
ed inondazione colposa) e da non richiedere alcuna motivazione in merito
alle ragioni che non hanno portato alla postulata esclusione.
8) - Quanto all’appello
incidentale, poiché ancora pendono ricorsi al TAR avverso le successive
operazioni di gara e relativa, rinnovata aggiudicazione alla Ditta
Barone, non si può ritenere che il rigetto dell’appello principale
faccia venire di per sé meno quello alla definizione dell’appello
incidentale stesso.
Questo appare,
però, a sua volta infondato.
Le operazioni
che avevano comportato l’emergere dell’offerta Comer come la più
vicina alla media si erano svolte in una situazione in cui le imprese
interessate alla relativa gara erano state correttamente poste in
condizione di assistere e conoscere gli esiti provvisori delle
operazioni stesse; nel momento in cui, il giorno successivo, gli atti di
gara sono stati rivisti su iniziativa di un soggetto controinteressato,
era onere del seggio darne preventiva comunicazione alle imprese
interessate (prima tra tutte, quella che aveva presentato l’offerta
più vicina per difetto alla media) in modo che la stessa potesse avere
cognizione nella sua interezza della procedura di apertura delle offerte
e di calcolo della media e conseguente individuazione della più
favorevole; ciò risponde a un canone di ordinaria trasparenza dell’azione
amministrativa e di garanzia della par condicio.
9) – Per tali
motivi devono essere respinti l’appello principale e quello
incidentale in epigrafe.
Le spese del
grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di
Stato, Sezione quinta, respinge l’appello principale e quello
incidentale in epigrafe.
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