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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 22 settembre 2001 - n. 4989

Bandi
Appalti sotto soglia comunitaria - Individuazione delle offerte anomale - Procedura applicabile  - Obbligatoria al tempo indizione gara - Decadenza della normativa al tempo dell'aggiudicazione

FATTO

La Co.E.Stra S.p.A. proponeva ricorso, prima avanti al T.A.R. della Toscana e, a seguito di regolamento di competenza, avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, per l'annullamento dell'aggiudicazione a favore dell'associazione temporanea d'imprese tra la Collini Impresa Costruzioni s.p.a. e l'impresa Proco della gara per l'appalto di lavori di manutenzione di alcuni viadotti sull'autostrada del Brennero, indetta dalla Autostrada del Brennero s.p.a. con bando del 22 gennaio 1997.

Deduceva la violazione dell'art. 13 del bando per omessa esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109 del 1994 e la conseguente mancata aggiudicazione ad essa ricorrente che, fra le offerte non anomale, aveva presentato quella più favorevole per l'Amministrazione appaltante.

In particolare, deduceva le seguenti censure di legittimità: 1) violazione dei principi in materia di appalti pubblici, in tema di par condicio fra i concorrenti; 2) falsa applicazione dell'art. 21 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni; e con motivo agggiunto, notificato il 12 maggio 1997, falsa applicazione dell'art. 5, comma 14, della legge 2 febbraio 1973 n 14; violazione di legge, ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il Tribunale respingeva il ricorso con sentenza del 10 marzo 1998 n. 91, contro la quale la ricorrente ha proposto appello con atto notificato in data 2 aprile 1998, riproponendo le censure già dedotte in primo grado.

Si sono costituite in giudizio sia la Autostrada del Brennero s.p.a., sia la Collini Impresa Costruzioni s.p.a., eccependo l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto la reiezione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2001.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Costituisce orientamento giurisprudenziale ormai costante quello secondo cui per gli appalti di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria, banditi sotto il vigore del D.L. 31 dicembre 1996 n. 670, non convertito in legge, continua ad operare la regola dell'esclusione automatica delle offerte anomale perché superiori di oltre un quinto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, prevista dall'art. 21 comma 1 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo modificato dall'art. 7 L. 2 giugno 1995 n. 216, ove a tale norma facciano richiamo il bando di gara o la lettera d'invito, risultando ininfluente che l'aggiudicazione sia intervenuta successivamente alla data (2 marzo 1997) in cui - in conseguenza della mancata conversione in legge del decreto legge - è divenuta inefficace con effetto retroattivo la proroga al 1° gennaio 1998 della detta disciplina, così come disposto dall'art. 4 D.L. n. 670 cit., essendo l'Amministrazione tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, quale "lex specialis" del procedimento, senza poterle disapplicare neppure ove risultino non più conformi allo "ius superveniens", salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 1998 n. 1605; id., Sez. V, 15 luglio 1998 n. 1055 e 11 maggio 1998 n. 224).

Nella specie, il bando di gara è del 22 gennaio 1997 e, pertanto, nel prescrivere l'applicazione dell'art. 21 comma 1 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109, nonostante l'espresso riferimento anche alle "successive modificazioni", non può che essere inteso come operante un rinvio materiale alla normativa transitoria vigente all'epoca della sua adozione.

L'appello, che su tali principi si fonda, dev'essere pertanto accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso proposto in primo grado ed annullati gli atti e provvedimenti con lo stesso impugnati.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe indicato e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla gli atti impugnati.

 

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