Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 22 settembre 2001 - n. 4989
Bandi
Appalti sotto soglia comunitaria - Individuazione delle offerte anomale
- Procedura applicabile - Obbligatoria al tempo indizione gara -
Decadenza della normativa al tempo dell'aggiudicazione
FATTO
La Co.E.Stra
S.p.A. proponeva ricorso, prima avanti al T.A.R. della Toscana e, a
seguito di regolamento di competenza, avanti al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, per
l'annullamento dell'aggiudicazione a favore dell'associazione temporanea
d'imprese tra la Collini Impresa Costruzioni s.p.a. e l'impresa Proco
della gara per l'appalto di lavori di manutenzione di alcuni viadotti
sull'autostrada del Brennero, indetta dalla Autostrada del Brennero
s.p.a. con bando del 22 gennaio 1997.
Deduceva la
violazione dell'art. 13 del bando per omessa esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109
del 1994 e la conseguente mancata aggiudicazione ad essa ricorrente che,
fra le offerte non anomale, aveva presentato quella più favorevole per
l'Amministrazione appaltante.
In particolare,
deduceva le seguenti censure di legittimità: 1) violazione dei principi
in materia di appalti pubblici, in tema di par condicio fra i
concorrenti; 2) falsa applicazione dell'art. 21 della L. 11 febbraio
1994 n. 109 e successive modificazioni; e con motivo agggiunto,
notificato il 12 maggio 1997, falsa applicazione dell'art. 5, comma 14,
della legge 2 febbraio 1973 n 14; violazione di legge, ed eccesso di
potere per difetto di motivazione.
Il Tribunale
respingeva il ricorso con sentenza del 10 marzo 1998 n. 91, contro la
quale la ricorrente ha proposto appello con atto notificato in data 2
aprile 1998, riproponendo le censure già dedotte in primo grado.
Si sono
costituite in giudizio sia la Autostrada del Brennero s.p.a., sia la
Collini Impresa Costruzioni s.p.a., eccependo l'infondatezza del
gravame, di cui hanno chiesto la reiezione, con vittoria di spese e
competenze di giudizio.
Sentiti i
difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione
all'udienza del 13 febbraio 2001.
DIRITTO
L'appello è
fondato.
Costituisce
orientamento giurisprudenziale ormai costante quello secondo cui per gli
appalti di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria,
banditi sotto il vigore del D.L. 31 dicembre 1996 n. 670, non convertito
in legge, continua ad operare la regola dell'esclusione automatica delle
offerte anomale perché superiori di oltre un quinto alla media
aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, prevista dall'art.
21 comma 1 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo modificato
dall'art. 7 L. 2 giugno 1995 n. 216, ove a tale norma facciano richiamo
il bando di gara o la lettera d'invito, risultando ininfluente che
l'aggiudicazione sia intervenuta successivamente alla data (2 marzo
1997) in cui - in conseguenza della mancata conversione in legge del
decreto legge - è divenuta inefficace con effetto retroattivo la
proroga al 1° gennaio 1998 della detta disciplina, così come disposto
dall'art. 4 D.L. n. 670 cit., essendo l'Amministrazione tenuta ad
applicare le regole fissate nel bando, quale "lex specialis"
del procedimento, senza poterle disapplicare neppure ove risultino non
più conformi allo "ius superveniens", salvo naturalmente
l'esercizio del potere di autotutela (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29
dicembre 1998 n. 1605; id., Sez. V, 15 luglio 1998 n. 1055 e 11 maggio
1998 n. 224).
Nella specie,
il bando di gara è del 22 gennaio 1997 e, pertanto, nel prescrivere
l'applicazione dell'art. 21 comma 1 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109,
nonostante l'espresso riferimento anche alle "successive
modificazioni", non può che essere inteso come operante un rinvio
materiale alla normativa transitoria vigente all'epoca della sua
adozione.
L'appello, che
su tali principi si fonda, dev'essere pertanto accolto e, per l'effetto,
in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso proposto in
primo grado ed annullati gli atti e provvedimenti con lo stesso
impugnati.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in
epigrafe indicato e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata,
accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla gli atti
impugnati.
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