Consiglio di Stato
- Sezione V - Decisione del 9 febbraio 2001 n. 578
Appalti -
Varianti migliorative - Aggiudicazione - Valutazione preliminare -
Legittimità esclusione
DIRITTO
1. E’
necessario brevemente riepilogare le vicende che hanno preceduto la
sentenza oggetto di appello.
Con la
lettera-invito del 30.7.1990 entrambe le odierne parti del giudizio sono
state invitate, insieme ad altre imprese, a partecipare alla licitazione
privata relativa all’appalto per l’esecuzione dei "lavori di
realizzazione della strada di collegamento tra la F.V. Tappino - Riccia
- Colletorto - S. Giuliano di Puglia - S.S. 376 all’innesto con la
strada in corso di realizzazione tra S. Croce di Magliano e la S.S. 87
(Piane di Larino), 1° lotto", bandito dalla Comunità Montana
del Fortore Molisano.
L’importo dei
lavori è stato determinato in lire 19.583.063.128 e si è previsto che
l’aggiudicazione avesse luogo con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, quale disciplinato dall’art.24,
lettera b), della legge 8.8.1977, n.584, da determinarsi sulla base dei
seguenti elementi di valutazione, riportati in ordine decrescente di
importanza: a) proposte tecnico-funzionali migliorative; b) prezzo; c)
organizzazione esecutiva dei lavori; d) tempo di esecuzione dei lavori.
La
lettera-invito stabiliva, altresì, che "l’offerente, nel
formulare le proposte di variante concernenti soluzioni
tecnico-funzionali migliorative, dovrà attenersi a quanto prescritto
dal C.T.A.R. con il voto n.1551/1393 del 16.2.1990 recepito dall’Amministrazione
con atto di Giunta n.156 del 21.5.1990, nonché alle ulteriori
prescrizioni stabilite con la stessa deliberazione di Giunta",
soggiungendo che "l’omissione di uno solo dei documenti, o la
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti dalla presente lettera d’invito
comporta la esclusione dell’Impresa Lodigiani s.p.a. dalla gara".
La procedura si
è, invero, svolta sulla base di un progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione,
assunto quale parametro necessario di riferimento delle offerte, ed in
relazione al quale il Comitato Tecnico Amministrativo della Regione
Molise (CTAR), con il voto n.1551/1393 espresso nell’adunanza del
16.2.1990, ha pronunciato parere favorevole subordinatamente all’osservanza
di alcuni rilievi tecnici. Il progetto è stato approvato dalla delibera
della Giunta della Comunità Montana del Fortore Molisano n.156 del
21.5.1990, nella quale si è fatto espresso riferimento al predetto voto
del CTAR.
La commissione
di gara ha stilato la graduatoria finale, che ha visto la s.r.l.
Costruzioni Falcione collocarsi al primo posto, mentre la Impresa
Lodigiani s.p.a. ha conseguito il punteggio immediatamente successivo
(rispettivamente punti 94,30 e 90,87).
Nel relativo
verbale, tuttavia, la stessa commissione ha richiamato l’attenzione
dell’Amministrazione sull’opportunità di vincolare l’impresa
aggiudicataria con un prezzo a forfait chiuso ed ha inoltre
segnalato la necessità che le opere fossero realizzate in accordo con
le prescrizioni degli organi tutori e con le buone regole dell’arte,
curando, in particolare, l’adozione di alcune cautele, che
corrispondevano in larga misura all’esecuzione di alcune opere
espressamente richieste dal CTAR.
Con la delibera
n.85 dell’1.3.1991 della Giunta della Comunità Montana del Fortore
Molisano sono stati approvati i risultati della gara condotta dalla
commissione ed è stato aggiudicato l’appalto alla prima classificata
s.r.l. Costruzioni Falcione.
Gli atti sono
stati impugnati dalla Impresa Lodigiani s.p.a., che ha imperniato il
ricorso sulle diversità che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe
presentato rispetto al progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione
e soprattutto sulla carenza di alcuni requisiti strutturali e di alcune
opere espressamente richiesti dal CTAR nel suo voto, espresso in senso
favorevole anche se condizionato al rispetto dei predetti rilievi
tecnici; voto, quest’ultimo, a sua volta richiamato in modo cogente
nella stessa lettera-invito.
2. Il T.A.R. ha
rilevato che il progetto contenuto nell’offerta della s.r.l.
Costruzioni Falcione presentava obiettive difformità rispetto a quello
posto a base di gara.
In particolare,
il giudice di prime cure ha posto l’accento sulle seguenti carenze,
tutte consistenti in altrettante divergenze dell’offerta rispetto ai
rilievi enunciati dal CTAR: a) il progetto dell’aggiudicataria in
primo luogo non prevedeva l’apposizione dei guardrails lungo i
marciapiedi della galleria, mentre la collocazione di opportune barriere
era stata richiesta dal CTAR; b) nella galleria collocava solo tre
piazzole di sosta in luogo delle quattro indicate dall’organo tecnico
regionale; c) lo spessore del calcestruzzo spruzzato nella galleria
risultava inferiore alla misura di cm 20 esplicitamente indicata nel
predetto voto; d) le centine si sviluppavano solo per il 52 per cento
della lunghezza della galleria; e) per il viadotto non si era recepita l’indicazione
del CTAR circa l’adozione di un reticolare in fibra a maglia stretta;
e) l’offerta mancava infine della valutazione di impatto ambientale,
che, pur non richiesta in forma tassativa dal CTAR, comunque si rendeva
necessaria perché il progetto prevedeva la collocazione di alcune
strutture in aree soggette a vincoli paesistici.
Inoltre, a
parere del Tribunale, pur avendo il CTAR auspicato la verifica di una
diversa ubicazione dello svincolo di S. Croce di Magliano, il progetto
redatto dalla s.r.l. Costruzioni Falcione era comunque gravemente
difforme dal progetto esecutivo: la diversa collocazione dello svincolo,
invero, avrebbe provocato un assetto incompatibile con le linee
essenziali del progetto, essendosi addirittura impegnata un’area
eccedente i limiti del lotto indicato dall’Amministrazione.
Queste
diversità, secondo il T.A.R., non rientravano nei limiti della proposta
di variante al progetto esecutivo, ispirata da soluzioni
tecnico-funzionali migliorative, ma si traducevano in obiettive carenze
tecniche, le quali non solo lasciavano dubitare della funzionalità
complessiva della variante, ma soprattutto non rispettavano le linee
guida del progetto. In breve, si sarebbe trattato di un’offerta
incompatibile con la lex specialis e con il progetto esecutivo in
essa adottato.
Pertanto, pur
non sussistendo, secondo il giudice di primo grado, un’esplicita causa
di esclusione nella lettera-invito, tali difformità avrebbero obbligato
l’Amministrazione ad escludere la partecipante dalla procedura ad
evidenza pubblica. Ciò a tutela della par condicio tra gli
offerenti, inevitabilmente pregiudicata dall’ammissione di offerte non
compatibili con il progetto esecutivo, e dell’interesse pubblico ad
una scelta finale che fosse efficiente sul piano tecnico, idonea a
salvaguardare le valutazioni di ordine economico ed imparziale nei
rapporti con gli altri aspiranti.
Poiché vi era
l’obbligo di escludere la s.r.l. Costruzioni Falcione dalla procedura,
doveva giudicarsi illegittima anche l’aggiudicazione finale in suo
favore.
3. L’appellante
ritiene che i profili di diversità del proprio progetto rispetto a
quello approvato dall’Amministrazione, oltre che comuni agli altri
progetti in gara, non siano tali da viziare le operazioni della
commissione.
L’argomento
decisivo è quello che si trae dal metodo di aggiudicazione prescelto:
la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa abbraccia,
oltre agli aspetti economici del progetto, anche quelli tecnici e di
specifica funzionalità.
La gara,
ancorché ricondotta formalmente alla specie della licitazione privata,
è caratterizzata da un’ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione
appaltante, la quale deve accertare la soluzione tecnica migliore tra
quelle presentate, attribuendo per essa congruo punteggio. Nel caso di
specie, del resto, la lex specialis prevedeva espressamente la
redazione di proposte di variante con soluzioni tecniche alternative,
sicché il progetto dell’offerente necessariamente doveva divergere da
quello esecutivo, proprio al fine di sperimentare idee ed accorgimenti
tecnico-esecutivi tali da soddisfare gli interessi dell’Amministrazione.
In sostanza, i profili di diversità, lungi dal risolversi in vizi di
legittimità dell’offerta e dal comportarne addirittura l’esclusione,
sarebbero stati il proprium della procedura e l’aspetto sul
quale la commissione avrebbe opportunamente rivolto le proprie
attenzioni.
Lo spostamento
in sede diversa dello svincolo di S. Croce, d’altra parte, sarebbe
stato eseguito per rispettare le indicazioni del CTAR e nessun elemento
pregiudizievole sarebbe dovuto derivarne per la partecipante, la cui
solerzia e puntualità viceversa meritava il punteggio assegnatogli
dalla commissione. Sicché la sentenza appellata su questo punto sarebbe
anche incorsa in una grave contraddizione.
Infine, l’auspicio
formulato dalla commissione circa l’introduzione di alcune modifiche
in fase esecutiva non testimoniava affatto della illegittimità rilevata
dal T.A.R.: l’adattamento ulteriore era, piuttosto, frutto anch’esso
del peculiare criterio di aggiudicazione prescelto e non a caso era
stato formulato in termini assolutamente generici, "qualunque
sia l’impresa appaltatrice".
4. L’appellata
Impresa Lodigiani s.p.a. ha resistito all’appello, riportandosi agli
stessi argomenti utilizzati dal giudice di prime cure.
Ha anche
proposto appello incidentale, nel quale ha nuovamente dedotto gli altri
motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal Tribunale.
5. La presente
controversia si incentra nella valutazione del progetto presentato dall’odierna
appellante, onde accertare se i profili tecnici ed operativi non
strettamente corrispondenti a quelli del progetto esecutivo approvato
dall’Amministrazione siano tali da restare assorbiti nella nozione di
variante tecnica per la proposta di soluzioni alternative e
migliorative, testualmente consentita dalla lettera-invito, o se essi si
traducano in difformità tali da rendere l’offerta non compatibile con
il modello posto a base della gara.
In breve, si
tratta di stabilire se le diversità puntualmente enunciate dal giudice
di primo grado corrispondano a mere modifiche in miglioramento del
progetto esecutivo o se valgano a configurare un progetto del tutto
diverso o comunque non rispettoso delle linee essenziali pretese dalla
stazione appaltante o carente di accorgimenti ed opere indispensabili.
Le opposte tesi
delle parti rispecchiano i due opposti punti di vista e si collegano al
metodo di valutazione adottato nel caso di specie dall’Amministrazione.
Sicché, per un verso, l’appellante pone l’accento sull’ampia
discrezionalità che spetta all’Amministrazione nella verifica dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e sulla libertà progettuale rimessa ai
partecipanti. Per altro verso, l’appellata rileva che anche a questo
criterio ripugna la possibilità dell’aggiudicazione a chi abbia
redatto un progetto difforme e che, oltretutto, la procedura de qua
non appartiene alla species dell’appalto-concorso, nel quale
effettivamente la scelta dell’aggiudicatario coincide con la scelta
della soluzione tecnica più convincente. La gara contestata, prosegue l’appellata,
è invece una licitazione privata ed in essa la discrezionalità dell’Amministrazione
aggiudicatrice nella valutazione della variante tecnica avrebbe dovuto
osservare limiti ben più penetranti.
6. La procedura
in oggetto è contraddistinta dall’adozione del metodo di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così
come introdotto nell’ordinamento dall’art. 24, lettera b), della
legge n.584 del 1977.
Esso presuppone
la valutazione congiunta delle componenti economiche dell’offerta
insieme alle componenti tecniche e, più precisamente, attinenti alla
qualità complessiva del progetto proposto. Nel caso in esame, la
valutazione delle proposte tecnico-funzionali migliorative costituiva l’elemento
dell’offerta per cui si era previsto il maggior punteggio, ma ad essa
si accompagnava anche la valutazione del prezzo, dell’organizzazione
esecutiva e del tempo di esecuzione dei lavori.
Questo
istituto, di origine comunitaria, ha progressivamente ridotto le
diversità tra le procedure di appalto-concorso e quelle di licitazione
privata, nel segno dell’omogeneizzazione delle forme di aggiudicazione
di pubblici appalti che, anziché collegarsi all’automatica
valutazione della convenienza economica, su base meramente quantitativa,
si fondano sulla comparazione tra il dato economico ed il dato tecnico.
Per questo limitato aspetto, colgono nel segno le osservazioni del
ricorrente circa l’importanza delle varianti tecniche migliorative ai
fini dell’identificazione dell’aggiudicatario dell’appalto (sull’assimilabilità
all’appalto-concorso della licitazione privata con offerta
economicamente più vantaggiosa, v. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre
1995, n.1694).
L’offerta
economicamente più vantaggiosa è stata caratterizzata da un’evoluzione
della disciplina comunitaria ed interna che ha introdotto alcune precise
limitazioni al potere discrezionale dell’amministrazione nell’esame
delle offerte. Questo criterio, invero, affida alla commissione un
apprezzamento discrezionale molto penetrante, per il quale si richiede
la fissazione di opportune regole di esercizio: la scelta dell’offerta
più vantaggiosa richiede in primo luogo che l’amministrazione enunci
nel bando di quali elementi terrà conto per l’attribuzione dei
relativi punteggi ed in quale ordine di importanza; in secondo luogo che
siano specificati i parametri numerici di valutazione degli elementi (v.
oggi l’art. 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n.109).
Si tratta di
forme procedurali che restringono la sfera della discrezionalità,
riducendo correlativamente l’ambito del merito insindacabile ed
atteggiandosi quali regole esterne per l’apprezzamento dell’amministrazione
in concreto.
Sotto la
vigenza del predetto art.24 della legge n.584 del 1977 poteva ammettersi
l’utilizzo del criterio di aggiudicazione in esame anche al di fuori
dell’appalto-concorso vero e proprio, in cui si affida la
progettazione esecutiva direttamente ai concorrenti. In mancanza di
ostacoli di ordine letterale, la norma esprimeva un metodo compatibile
con un tipo di gara in cui l’Amministrazione, avendo già approvato il
progetto esecutivo, lo assume a base della procedura e lascia ai
concorrenti la possibilità di apportarvi limitate varianti, secondo un
modello definito "gara su progetto aperto", che combina
insieme elementi propri della licitazione privata ed elementi dell’appalto
concorso.
A quest’ultima
fattispecie, a ben vedere, può ricondursi la procedura oggetto del
presente giudizio.
Ciò premesso,
possono ribadirsi anche in questo caso le conclusioni cui la Sezione è
recentemente addivenuta sia in materia di appalto-concorso che in
materia di licitazione privata e secondo le quali è tutt’altro che
estranea ad una procedura ad evidenza pubblica regolata dal criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa una fase di valutazione
preliminare dei progetti presentati dagli offerenti, finalizzata ad
accertare eventuali carenze tecniche.
L’eventuale
positivo accertamento di carenze e/o significative difformità tecniche
rispetto al progetto base ben potrà essere seguito da un provvedimento
di non ammissione alla gara. L’esclusione, in tale ipotesi, è
riconducibile ad un potere-dovere dell’Amministrazione, sicché non è
esatto assorbire all’interno della valutazione tecnica insindacabile
della commissione quei difetti che implicano una vera e propria
inadeguatezza del progetto, collocandolo al disotto di una soglia minima
di idoneità tecnica (v. Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2000, n.2884; id.,
6 dicembre 1999, n.812; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 1997,
n.309, che ha ritenuto illegittima l’offerta consistente non già in
una variante migliorativa delle modalità esecutive dell’opera, ma in
diversa ideazione dell’opera stessa).
7. Il progetto
proposto dalla s.r.l. Costruzioni Falcione presenta obiettive
difformità che lo rendono incompatibile con quello approvato dall’Amministrazione.
Le singole carenze progettuali già enunciate dal Tribunale non
rispettano i limiti della nozione di variante migliorativa e si
sostanziano in una violazione di alcune delle cautele espressamente
richieste dal CTAR nel suo voto favorevole e divenute essenziali a causa
del rinvio che è stato espressamente fatto nella lettera-invito.
L’inidoneità
tecnica del progetto-offerta avrebbe dovuto indurre la commissione ad
escludere la partecipante, per affidare l’appalto ad altra
concorrente.
L’eccedenza
dei profili di diversità del progetto-offerta dalla nozione di variante
è comprovata, in primo luogo, dall’obiettiva inosservanza di alcune
tra le cautele richieste, senza possibilità di equivoci, dall’organo
tecnico consultivo. Così, ad es., la collocazione delle barriere all’interno
della galleria e l’identificazione di un numero minimo di quattro
piazzole al suo interno costituiscono prescrizioni tecniche che non si
prestano ad un’interpretazione suscettibile di varie soluzioni
funzionali, ma sono oggettivamente verificabili. Ed, in particolare,
esse assumono un rilievo decisivo, perché sono state comprese tra le
modifiche obbligatorie alla cui osservanza è stato subordinato il
rilascio del voto favorevole, assurgendo perciò alla dignità di
aspetti essenziali del progetto.
Per dimostrare
che una modifica al progetto-base rientra nella nozione di variante e
che assolve ad una funzione migliorativa, l’offerente è tenuto in
primo luogo a precisare le ragioni tecniche che hanno richiesto l’adattamento
proposto e la concreta variazione della singola prescrizione
progettuale. In secondo luogo, egli è tenuto a provare che le novità
siano tali da garantire l’efficienza del progetto e da salvaguardare
quelle particolari esigenze che la stazione appaltante vuole proteggere
con l’adozione della singola prescrizione derogata.
Nel caso di
specie, l’appellante avrebbe dovuto dimostrare (già in sede di gara o
quantomeno nella successiva sede processuale) che l’inosservanza di
alcune delle specifiche cautele imposte dal CTAR non avrebbe affatto
pregiudicato gli obiettivi che esse erano destinate a conseguire.
Tuttavia, l’appellante non ha fornito questa duplice e peculiare
prova, limitandosi ad affermare che la complessiva funzionalità del
progetto avrebbe giustificato le suddette diversità.
Del resto,
anche se alle partecipanti era richiesto di offrire nei progetti-offerta
apporti tecnici migliorativi, nondimeno la procedura si è dispiegata
sulla base di un progetto esecutivo che, una volta approvato, ha
lasciato minori spazi alle varianti dei partecipanti rispetto a quanto
accade in una procedura di appalto-concorso. E’, questa, una
circostanza che indubbiamente conforta le esposte conclusioni.
Né può
ridursi il significato precettivo della clausola della lettera-invito
che impone di osservare le variazioni progettuali elencate dal CTAR,
sostenendo che l’unico vincolo per il progetto finale sarebbe stato
quello relativo allo svincolo di S. Croce di Magliano.
Il chiaro
significato della clausola de qua è, invero, quello di adeguare
l’intero originario progetto a tutti i rilievi tecnici cui il CTAR ha
sottoposto l’emissione del voto positivo. Sicché, pur potendo
eventualmente censurarsi la scelta finale sotto il profilo della
chiarezza delle enunciazioni, l’insieme delle prescrizioni
contribuisce a caratterizzare il progetto esecutivo approvato dalla
giunta ed a delinearne gli aspetti essenziali ed inderogabili.
8. L’appello
della Società Costruzioni Falcone è, dunque, infondato e dev’essere
respinto, mentre l’appellata sentenza va confermata.
9. Poiché
soccombente, l’appellante dev’essere condannato a rimborsare all’appellata
Impresa Lodigiani s.p.a. le spese processuali del presente grado di
giudizio, come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione rigetta l’appello.
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