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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Decisione 15 novembre 2001 - n. 5841
Gare
Appalti - Procedura di aggiudicazione - Presupposto comparazione offerte - Omogeneità delle offerte - Procedura di gara - Offerte disomogenee - Rettifica commissione giudicatrice - Ammessa

FATTO

Il Comune di Balangero, con la deliberazione della Giunta Municipale del 9.2.1999, n. 17, disponeva di appaltare i "lavori per la realizzazione del canale scolmatore del torrente Banna a monte abitato – I lotto" mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), della legge 11.2.1994, n. 109, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.

La commissione di gara, dopo avere proceduto ad una prima aggiudicazione, rilevava dalle percentuali indicate da alcune imprese concorrenti che queste avevano erroneamente incluso nell’offerta complessiva anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La commissione di gara, pertanto, stabiliva di rendere omogenee le offerte di dette imprese e di rapportare anche queste all’importo base di L. 1.909.928.000, con sottrazione cioè della quota di L. 50.072.000, relativa ai predetti oneri per la sicurezza.

La graduatoria veniva così rideterminata e, escluse sulla base di questa, le offerte risultate anomale, l’appalto veniva aggiudicato alla Impresa Mattioda Pierino e Figli, S.p.A.

Con la deliberazione della Giunta Municipale del 16.6.1999, n. 129, il Comune approvava gli atti di gara e confermava l’assegnazione della gara all’Impresa Mattioda.

Tale deliberazione e gli atti di gara venivano impugnati dalla Impresa Piemonte Costruzioni, s.r.l., che aveva concorso alla gara.

Si costituivano in giudizio il Comune di Balangero e l’Impresa Mattioda, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Il T.A.R. del Piemonte, Sezione II, con la sentenza del 27.9.2000, n. 576, respingeva il ricorso.

Appella la sentenza la Impresa Piemonte Costruzioni deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.

Resiste all’appello il solo Comune di Balangero, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado.

All’udienza pubblica dell’8.5.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

1.- La Piemonte Costruzioni, s.r.l., appella la sentenza del 27.9.2000, n. 576, con la quale la II Sezione del T.A.R. del Piemonte ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento degli atti relativi alla gara d’appalto per l’affidamento dei "lavori di realizzazione del canale scolmatore del torrente Banna a monte dell’abitato – 1° lotto", indetta dal Comune di Balangero.

2.- La gara era stata indetta ai sensi dell’art. 21, lett. c), della legge n. 109 del 1994 (nel testo modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 415 del 1998), cioè con il sistema del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

L’importo dei lavori da appaltare era di L. 1.960.000.000 così composto: 1) importo dei lavori a base d’asta L. 1.909.928.000; 2) oneri per la sicurezza L.50.072.000.

La lettera d’invito chiariva che solo l’importo dei lavori era soggetto a ribasso.

La commissione giudicatrice, dopo avere operato una prima graduatoria delle offerte con aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta Geocostruzioni, controllando l’esattezza dei calcoli che avevano determinato il prezzo complessivo per ciascun offerente, si avvedeva che, per molti concorrenti (21 su 41), la percentuale di ribasso da essi indicata in calce al modulo dell’offerta non rispettava la proporzione rispetto all’importo a base d’asta, ma la rispettava se si sottraeva al prezzo complessivo offerto l’importo relativo agli oneri di sicurezza di L. 50.072.000.

In tale situazione si trovava anche l’appellante.

La Piemonte Costruzioni, infatti, aveva indicato quale ribasso il 14.87 per cento.

Tale percentuale non corrispondeva alla proporzione tra l’importo a base d’asta (L. 1.909.928.000) e la differenza tra questa e il prezzo offerto (L.233.934.290), ma alla proporzione tra l’importo a base d’asta e la detta differenza aumentata del costo per gli oneri di sicurezza (233.934.290 + 50.072.000 = 284.006.290, cioè il 14,87 per cento di L. 1.909.928.000).

La commissione, pertanto, procedeva a sottrarre, per tutti gli offerenti che si trovavano in questa situazione, gli oneri per la sicurezza dagli importi complessivamente offerti. Dopo avere proceduto alla esclusione delle offerte anomale, la commissione assegnava l’appalto alla Mattioda S.p.A.

3.- La Piemonte Costruzioni, in primo grado, ha censurato come arbitrario tale modo di operare della commissione giudicatrice.

La censura è riproposta negli stessi termini anche in appello.

Secondo l’appellante, la commissione non avrebbe potuto apportare alcuna correzione all’importo complessivo offerto ma solo rapportare questo, così come era stato formulato dalle imprese concorrenti, all’importo a base d’asta.

Ritiene, invece, la Sezione che l’operato della commissione giudicatrice sia immune da censure. La commissione giudicatrice, invero, resasi conto, nei termini dinanzi indicati, che alcune imprese avevano erroneamente incluso nel prezzo complessivo offerto anche gli oneri per la sicurezza e che, in tal modo l’aggiudicazione già disposta in un primo momento risultava falsata in quanto conseguente al raffronto tra offerte non omogenee, ha esattamente provveduto a rinnovare il procedimento e a sottrarre, dove vi appariva, l’importo degli oneri per la sicurezza erroneamente addizionato, rendendo così paragonabili le varie offerte.

Non vi è stata, quindi, contrariamente a quanto assume l’Impresa appellante, alcuna modificazione sostanziale delle offerte in questione, giacché, come è evidente, gli oneri di sicurezza, non essendo soggetti a ribasso ed essendo stati quantificati nella loro entità una volta per tutte direttamente dalla stessa stazione appaltante, non hanno inciso minimamente sulla determinazione di tali offerte.

Le imprese incorse in errore, infatti, hanno soltanto aggiunto tale somma alla propria offerta.

Dal canto suo la Commissione ha semplicemente sottratto tale somma.

Contrariamente a quanto assume l'appellante, la violazione della par condicio si sarebbe invece verificata se la commissione giudicatrice non avesse depurato le offerte dall’importo rappresentato dagli oneri per la sicurezza, ove erroneamente aggiunti, e avesse aggiudicato l’appalto ad un’impresa il cui ribasso risultava maggiore rispetto a quello effettivo in dipendenza di tale aggiunta.

Il primo motivo di appello, pertanto, è da rigettare.

E’ da respingere anche il secondo motivo di appello, con il quale la Piemonte Costruzioni deduce che l’Impresa Vieta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. L’offerta di questa, infatti, era priva della indicazione dei prezzi unitari in ordine a due voci rispetto alle quali aveva indicato solo i prezzi finali.

La censura è del tutto irrilevante. Le voci alle quali si riferisce l’appellante ("opere attinenti l’attraversamento della Provinciale" e "opere attinenti l’attraversamento ferrovia") sono inerenti a lavorazioni a corpo per le quali i prezzi unitari e i prezzi finali sono coincidenti. L’omissione, quindi, è irrilevante.

L’appello, in conclusione, va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello.

 

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