Consiglio di Stato -
Decisione 15 novembre 2001 - n. 5841
Gare
Appalti - Procedura di aggiudicazione - Presupposto comparazione offerte
- Omogeneità delle offerte - Procedura di gara - Offerte disomogenee -
Rettifica commissione giudicatrice - Ammessa
FATTO
Il Comune di
Balangero, con la deliberazione della Giunta Municipale del 9.2.1999, n.
17, disponeva di appaltare i "lavori per la realizzazione del
canale scolmatore del torrente Banna a monte abitato – I lotto"
mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c),
della legge 11.2.1994, n. 109, con il criterio del prezzo più basso
mediante offerta a prezzi unitari.
La commissione
di gara, dopo avere proceduto ad una prima aggiudicazione, rilevava
dalle percentuali indicate da alcune imprese concorrenti che queste
avevano erroneamente incluso nell’offerta complessiva anche gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. La commissione di gara,
pertanto, stabiliva di rendere omogenee le offerte di dette imprese e di
rapportare anche queste all’importo base di L. 1.909.928.000, con
sottrazione cioè della quota di L. 50.072.000, relativa ai predetti
oneri per la sicurezza.
La graduatoria
veniva così rideterminata e, escluse sulla base di questa, le offerte
risultate anomale, l’appalto veniva aggiudicato alla Impresa Mattioda
Pierino e Figli, S.p.A.
Con la
deliberazione della Giunta Municipale del 16.6.1999, n. 129, il Comune
approvava gli atti di gara e confermava l’assegnazione della gara all’Impresa
Mattioda.
Tale
deliberazione e gli atti di gara venivano impugnati dalla Impresa
Piemonte Costruzioni, s.r.l., che aveva concorso alla gara.
Si costituivano
in giudizio il Comune di Balangero e l’Impresa Mattioda, opponendosi
all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. del
Piemonte, Sezione II, con la sentenza del 27.9.2000, n. 576, respingeva
il ricorso.
Appella la
sentenza la Impresa Piemonte Costruzioni deducendone la erroneità e
chiedendone la riforma.
Resiste all’appello
il solo Comune di Balangero, chiedendo la conferma della pronuncia di
primo grado.
All’udienza
pubblica dell’8.5.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
1.- La Piemonte
Costruzioni, s.r.l., appella la sentenza del 27.9.2000, n. 576, con la
quale la II Sezione del T.A.R. del Piemonte ha respinto il suo ricorso
diretto all’annullamento degli atti relativi alla gara d’appalto per
l’affidamento dei "lavori di realizzazione del canale scolmatore
del torrente Banna a monte dell’abitato – 1° lotto", indetta
dal Comune di Balangero.
2.- La gara era
stata indetta ai sensi dell’art. 21, lett. c), della legge n. 109 del
1994 (nel testo modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 415
del 1998), cioè con il sistema del prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari.
L’importo dei
lavori da appaltare era di L. 1.960.000.000 così composto: 1) importo
dei lavori a base d’asta L. 1.909.928.000; 2) oneri per la sicurezza
L.50.072.000.
La lettera d’invito
chiariva che solo l’importo dei lavori era soggetto a ribasso.
La commissione
giudicatrice, dopo avere operato una prima graduatoria delle offerte con
aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta Geocostruzioni,
controllando l’esattezza dei calcoli che avevano determinato il prezzo
complessivo per ciascun offerente, si avvedeva che, per molti
concorrenti (21 su 41), la percentuale di ribasso da essi indicata in
calce al modulo dell’offerta non rispettava la proporzione rispetto
all’importo a base d’asta, ma la rispettava se si sottraeva al
prezzo complessivo offerto l’importo relativo agli oneri di sicurezza
di L. 50.072.000.
In tale
situazione si trovava anche l’appellante.
La Piemonte
Costruzioni, infatti, aveva indicato quale ribasso il 14.87 per cento.
Tale
percentuale non corrispondeva alla proporzione tra l’importo a base d’asta
(L. 1.909.928.000) e la differenza tra questa e il prezzo offerto
(L.233.934.290), ma alla proporzione tra l’importo a base d’asta e
la detta differenza aumentata del costo per gli oneri di sicurezza
(233.934.290 + 50.072.000 = 284.006.290, cioè il 14,87 per cento di L.
1.909.928.000).
La commissione,
pertanto, procedeva a sottrarre, per tutti gli offerenti che si
trovavano in questa situazione, gli oneri per la sicurezza dagli importi
complessivamente offerti. Dopo avere proceduto alla esclusione delle
offerte anomale, la commissione assegnava l’appalto alla Mattioda
S.p.A.
3.- La Piemonte
Costruzioni, in primo grado, ha censurato come arbitrario tale modo di
operare della commissione giudicatrice.
La censura è
riproposta negli stessi termini anche in appello.
Secondo l’appellante,
la commissione non avrebbe potuto apportare alcuna correzione all’importo
complessivo offerto ma solo rapportare questo, così come era stato
formulato dalle imprese concorrenti, all’importo a base d’asta.
Ritiene,
invece, la Sezione che l’operato della commissione giudicatrice sia
immune da censure. La commissione giudicatrice, invero, resasi conto,
nei termini dinanzi indicati, che alcune imprese avevano erroneamente
incluso nel prezzo complessivo offerto anche gli oneri per la sicurezza
e che, in tal modo l’aggiudicazione già disposta in un primo momento
risultava falsata in quanto conseguente al raffronto tra offerte non
omogenee, ha esattamente provveduto a rinnovare il procedimento e a
sottrarre, dove vi appariva, l’importo degli oneri per la sicurezza
erroneamente addizionato, rendendo così paragonabili le varie offerte.
Non vi è
stata, quindi, contrariamente a quanto assume l’Impresa appellante,
alcuna modificazione sostanziale delle offerte in questione, giacché,
come è evidente, gli oneri di sicurezza, non essendo soggetti a ribasso
ed essendo stati quantificati nella loro entità una volta per tutte
direttamente dalla stessa stazione appaltante, non hanno inciso
minimamente sulla determinazione di tali offerte.
Le imprese
incorse in errore, infatti, hanno soltanto aggiunto tale somma alla
propria offerta.
Dal canto suo
la Commissione ha semplicemente sottratto tale somma.
Contrariamente
a quanto assume l'appellante, la violazione della par condicio si
sarebbe invece verificata se la commissione giudicatrice non avesse
depurato le offerte dall’importo rappresentato dagli oneri per la
sicurezza, ove erroneamente aggiunti, e avesse aggiudicato l’appalto
ad un’impresa il cui ribasso risultava maggiore rispetto a quello
effettivo in dipendenza di tale aggiunta.
Il primo motivo
di appello, pertanto, è da rigettare.
E’ da
respingere anche il secondo motivo di appello, con il quale la Piemonte
Costruzioni deduce che l’Impresa Vieta avrebbe dovuto essere esclusa
dalla gara. L’offerta di questa, infatti, era priva della indicazione
dei prezzi unitari in ordine a due voci rispetto alle quali aveva
indicato solo i prezzi finali.
La censura è
del tutto irrilevante. Le voci alle quali si riferisce l’appellante
("opere attinenti l’attraversamento della Provinciale" e
"opere attinenti l’attraversamento ferrovia") sono inerenti
a lavorazioni a corpo per le quali i prezzi unitari e i prezzi finali
sono coincidenti. L’omissione, quindi, è irrilevante.
L’appello, in
conclusione, va respinto.
Le spese del
secondo grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello.
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