Consiglio di
Stato - Sezione VI - Decisione 20 novembre 2001 n. 5871
Offerte anomale -
Appalti lavori - Anomalia offerta - Subprocedimento verifica anomalia -
Valutazioni amministrative - Valutazioni di merito
FATTO
Con gli atti
impugnati in primo grado erano affidati i lavori di realizzazione del
Parco Archeologico di Capo Colonna, all’A.T.I. "Edil
Atellana" Soc. Coop. a. r.l., a seguito di licitazione privata con
il criterio di cui all'art.21, commi 1 ed 1 bis della L. 11 febbraio
1994, n. 109, per l'importo a base d'asta di lire 11.111.916.880 + IVA,
con il ribasso del 21,11 %, previa esclusione dell'offerta della
ricorrente Geosonda che aveva offerto un ribasso 32,01% ma le cui
giustificazioni a corredo dell'offerta erano state ritenute, pur senza
avviare il subprobcedimento di verifica, poco convincenti ed incomplete.
Avverso la
determinazione "di non accettazione delle giustificazioni del
ribasso offerto e di non aggiudicazione dell'appalto", la Geosonda
proponeva ricorso n. 986/99 al T.A.R. di Reggio Calabria, che lo
accoglieva con la sentenza n. 1023/99 del 28.7.1999, annullando la
determinazione di non accettazione delle giustificazioni del ribasso
offerto dalla ricorrente e di non aggiudicazione dell'appalto alla
stessa, con aggiudicazione all'ATI Edil Atellana Soc. Coop. a.r.l.,
atteso che le giustificazioni della ricorrente non rivelavano "ictu
oculi" "una manifesta ed incontrovertibile carenza di
credibilità".
Questa prima
decisione è stata appellata dall'ATI Edil Atellana con ricorso
notificato il 21.9.1999.
La
Soprintendenza Archeologica della Calabria, allora, con nota del
27.8.1999 chiedeva alla ricorrente di presentare giustificazioni
integrative, che la ricorrente trasmetteva con nota del 13.3.1999, con
alcuni allegati.
La ricorrente
replicava alle osservazioni dei componenti della Commissione di gara con
una nota di chiarimento in data 5.10.1999 contenente dettagli sulle
analisi dei prezzi, ulteriormente esplicando la voce "spese
generali", rilevando insufficienze ed errori dell'invito alla gara
e dichiarando la propria disponibilità per eventuale documentazione
ulteriore di supporto.
La Commissione
di gara quindi escludeva l’offerta Geosonda adducendo, nel verbale
delle valutazioni negative, che l'abbattimento degli elementi di costo
non sarebbe stato coincidente con i dati ufficiali della Commissione
regionale per la revisione dei prezzi, ritenendo irrilevanti i
preventivi dei fornitori, ed ininfluenti i singoli prezzi dell'opera
sulla sicurezza, nonostante le posizioni agevolative e di privilegio
documentate.
Nel corso di
tale fase, l’amministrazione consegnava i lavori alla società
resistente, la quale firmava il contratto in data 19 ottobre 1990. Con
la sentenza appellata, il ricorso di primo grado era respinto.
Con l’appello
in esame, notificato il 16 giugno 2000, la società indicate in epigrafe
chiede sia dichiarato il proprio diritto all’aggiudicazione dei lavori
in questione, ritenendo la determinazione impugnata illegittima per
violazione dei principi sul procedimento di gara, per non aver
ottemperato alla sentenza dello stesso tribunale amministrativo n. 1023
del 31 luglio 1999, per eccesso di potere sotto vari profili, per
violazione del criterio dell’articolo 21, comma 1 bis, della L. 18
novembre 1998 n. 415, nonché per violazione dell’art. 29 comma V del
D. l.vo 19 dicembre 1991 n. 406 ed ulteriore eccesso di potere per
diverse figure.
L’A.T.I.
guidato dalla soc. GEOSONDA, nell’atto d’appello, conclude affinché
il "Consiglio di Stato, reiectis contrariis, previo accoglimento
della domanda di sospensione della determinazione come qui impugnata,
poiché sussistenti i presupposti del fumus boni juris e del grave
pregiudizio economico, ovvero definendo immediatamente il giudizio nel
merito, con motivazione in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 19 del
D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito dalla legge 23.5.1997 n. 135, voglia
statuire, in accoglimento del ricorso di appello, l'annullamento
dell'impugnata sentenza del TAR di Reggio Calabria n.73/2000, depositata
il 28 gennaio 2000, dichiarando il diritto dell'appellante
all'aggiudicazione dell'appalto, con la condanna dell'Ente committente
alle spese processuali".
L’impresa
controinteressata si è costituita anche in questo giudizio di secondo
grado, ed ha controdedotto puntualmente al gravame.
Il ministero
dei Beni Culturali si è anch’esso costituito ed ha controdedotto.
La domanda di
sospensione cautelare della sentenza è stata rinviata al merito.
Le parti hanno
depositato memorie.
D I R I T T O
L’appello è
infondato.
L’appellante
in sintesi sostiene che sarebbe dovuta conseguire automaticamente
l'aggiudicazione a proprio favore, e non già la riapertura della gara,
a seguito dell’accoglimento del ricorso n. 986/99 al T.A.R. di Reggio
Calabria, con la sentenza n. 1023/99 del 28.7.1999, che aveva in un
primo tempo annullato la determinazione di non accettazione delle
giustificazioni del ribasso offerto dalla ricorrente e di non
aggiudicazione dell'appalto alla stessa, con aggiudicazione all'ATI Edil
Atellana Soc. Coop. a.r.l., sul rilievo che le giustificazioni della
ricorrente non rivelavano "ictu oculi" "una manifesta ed
incontrovertibile carenza di credibilità".
La sentenza
n.1023/99 cit. invocata dall’appellante aveva, infatti, annullato l’esclusione
della stessa dalla gara per un vizio di carenza istruttoria e di
motivazione, con particolare riferimento alle controdeduzioni presentate
dall'A.T.I. Geosonda in sede di verifica dell’anomalia della sua
offerta. Lamenta ancora che sarebbe stata omessa la pronuncia di un
"ulteriore annullamento di ufficio", ritenuto necessario per
ottemperare alla decisione del giudice di primo grado.
In realtà, non
può sostenersi che la commissione abbia riaperto la gara. Infatti, a
seguito della citata sentenza, la commissione aveva correttamente
rinnovato gli atti ritenuti illegittimi dal TAR, innanzitutto
contestando alla ricorrente, con la nota del 1° ottobre 1999 n. 23580,
la mancanza dell’analisi dei prezzi per le forniture e le opere a
corpo, per alcuni impianti tecnologici, e l’inattendibilità dell’aliquota
per le spese generali. Come si vede, la commissione aveva semplicemente
rinnovato l’atto iniziale del subprocedimento di verifica dell’anomalia,
e quelli successivi fino alla sua conclusione, ed aveva successivamente
proceduto, nella seduta del 6 ottobre 1999, all’esame tecnico delle
ragioni per le quali l’offerta in questione doveva ritenersi anomala,
prendendo accuratamente in esame le controdeduzioni dell’interessata.
Le valutazioni svolte in questa fase dalla commissione di gara sfuggono
alle censure di legittimità dedotte dall’interessata, e sono
ovviamente immuni da ogni rilievo di merito, non essendo sindacabili in
questa sede per tali profili, se non per eventuali macroscopiche
illogicità nella specie non ravvisabili.
L’annullamento
d’ufficio invocato dalla ricorrente, a ben vedere c’è stato, ma in
forma implicita, mediante la rinnovazione del subprocedimento di cui s’è
detto.
Per le stesse
ragioni sopra esposte, sono parimenti infondate le censure riproposte
circa la pretesa erroneità delle motivazioni che avevano condotto la
Commissione di gara a ritenere anomala l'offerta Geosonda.
Lamenta inoltre
l'A.T.I. Geosonda che la Commissione di gara non avrebbe proceduto al
"calcolo per individuare la media limite dell’anomalia" ed
al cd. "taglio delle ali" e denuncia infine l'erroneità del
calcolo dell'anomalia.
Queste censure
sono tuttavia inammissibili, perché non proposte in primo grado.
L’appello
deve dunque respingersi.
Le spese di
giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
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