Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 3 dicembre 2001 n. 6018
Bandi di gara - Soggetti legittimati all'impugnazione - Soggetti
che hanno presentato domanda di partecipazione
FATTO
Le appellanti
impugnano la sentenza n. 499 del 28 dicembre 1999 con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige, sede di
Trento, si è pronunciato sui ricorsi n. 231 e n. 309 del 1999.
Con il primo
(n. 231/99), l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia di Trento e, tra altre imprese, la Luxor Pulizie di Rizzi
Massimo & C. s.n.c., avevano chiesto l'annullamento del bando datato
15 dicembre 1998 della gara indetta dall'Azienda provinciale per i
servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento per appalto del
"servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica"
e dei "servizi ausiliari presso le strutture ospedaliere e
territoriali" dell'Azienda, delle relative "norme di
partecipazione" e del capitolato speciale.
Con il secondo
(n. 309/99), la sola Associazione aveva impugnato la deliberazione n.
1294/99 del direttore generale recante l’aggiudicazione del servizio
per il triennio 1 maggio 1999 - 30 aprile 2002 al controinteressato
raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Pedus Service s.r.l.,
nonché ogni altro atto intervenuto nel procedimento ivi compresi i
verbali di gara, gli atti della Commissione tecnica ed il contratto di
appalto.
Il Tribunale ha
dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di
legittimazione attiva dell'Associazione artigiani e per non aver alcuna
delle imprese ricorrenti partecipato (o chiesto di partecipare) alla
gara.
Della sentenza
che così ha disposto le appellanti chiedono l’annullamento o la
riforma e, per l’effetto, riconosciuta la legittimazione attiva dell’Associazione
e la sussistenza dell’interesse delle imprese ricorrenti, l’accoglimento
dell’originario ricorso e l’annullamento degli atti e provvedimenti
impugnati; con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e
competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ed
il raggruppamento temporaneo d'imprese con capogruppo la Pedus Service
P. Dussmann s.r.l. si sono costituiti in giudizio per resistere al
gravame, del quale hanno chiesto che sia respinto in quanto infondato.
La causa è
stata trattenuta in decisione all’udienza del giorno 8 maggio 2001,
sentiti i difensori delle parti.
DIRITTO
L’appello è
infondato.
Preliminare è
l’individuazione dell’interesse dedotto in giudizio.
Per espressa
indicazione in atti, l’interesse che si è inteso far valere è quello
a veder sancita l’illegittimità dei requisiti richiesti per la
partecipazione all’appalto in questione, in considerazione della loro
sproporzione rispetto alla natura ed all’importo del contratto da
stipulare, tale da impedire l’ammissione delle imprese iscritte all’Associazione
appellante, oltre che di quelle ricorrenti.
Questa
Associazione, peraltro, secondo quanto dispone lo statuto (art. 5),
annovera tra i suoi soci "le imprese artigiane", "piccole
imprese che non possiedano la qualifica artigiana purché svolgano
attività da ritenersi strutturalmente naturale evoluzione dell’artigianato",
cooperative, consorzi o "enti economici in genere, costituiti nella
maggioranza da artigiani".
Si tratta, all’evidenza,
di soggetti alquanto eterogenei per natura, struttura ed interessi,
specialmente in relazione all’oggetto dell’appalto, concernente i
"servizi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica"
ed alcuni "servizi ausiliari", pur sempre attinenti in
prevalenza all’attività di pulizia, da svolgersi presso le strutture
ospedaliere e territoriali dell'Azienda appellata.
La riscontrata
eterogeneità consente di ritenere immune da censura la decisione del
giudice di primo grado di considerare carente di legittimazione attiva l’Associazione.
Avuto riguardo
all’interesse dedotto in giudizio, invero, la posizione di questa
appare ordinata, non alla tutela di un interesse imputabile ad essa in
quanto associazione, vale a dire proprio della collettività
rappresentata unitariamente considerata, bensì alla tutela di quello di
alcuni soltanto dei suoi iscritti, quali i soggetti esercenti le
attività assunte ad oggetto del contratto da stipulare.
Ciò comporta,
quanto all’Associazione, come ha correttamente statuito il Tribunale,
l’inammissibilità di entrambi gli originari ricorsi: il primo, per
difetto di legittimazione e, il secondo, quello contro il provvedimento
di aggiudicazione, per conseguente carenza d’interesse.
Quanto all’impresa
appellante, assume rilievo il concorso di due circostanze. Essa, invero,
non ha presentato domanda di partecipazione all’appalto ed ha mancato
d’impugnare il successivo atto d’aggiudicazione.
Fermo, infatti,
il principio dell’immediata impugnabilità del bando di gara quando
contenga prescrizioni preclusive della partecipazione di determinati
soggetti, aventi in astratto titolo per parteciparvi, presupposto
necessario per l’impugnazione è, comunque, che il soggetto che non
sia in possesso di quei requisiti abbia presentato domanda di ammissione
alla procedura di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2001 n.
3264; Cons. giust. amm. Sicilia, 3 novembre 1999 n. 572; Cons. Stato,
sez. V, 7 ottobre 1998 n. 1418).
Se la clausola
ostativa comporta la lesione dell’interesse alla partecipazione,
questo occorre pur sempre che sussista e sia dimostrato con l’avvenuta
proposizione della domanda di ammissione, non apprestando l’ordinamento
tutela ad interessi meramente emulativi.
In questa
prospettiva, del resto, il fatto che l’impresa appellante, sebbene
abbia ricorso contro il bando, ha poi trascurato di gravarsi contro il
successivo atto d’aggiudicazione assume significato di conferma del
difetto d’interesse, la cui constatazione ha indotto il Tribunale a
dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Nella specie,
per altro, il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva
dell’appalto (in data 29 aprile 1999, cioè appena dieci giorni dopo
la proposizione del primo ricorso al Capo dello Stato), che ha concluso
la procedura concorsuale, è stato seguito dalla formale stipulazione
del contratto (il 14 luglio 1999) e dall’espletamento del servizio,
sicché all’annullamento del bando non conseguirebbe la rinnovazione
della gara e, con questa, la soddisfazione dell’unico interesse,
quello alla partecipazione all’appalto, dedotto in giudizio dall’impresa
ricorrente.
Per le
considerazioni che precedono, l’appello si rivela infondato quanto ad
entrambe le parti ricorrenti e dev’essere respinto.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in
epigrafe.
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