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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 3 dicembre 2001 n. 6018
Bandi di gara -
Soggetti legittimati all'impugnazione - Soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione

FATTO

Le appellanti impugnano la sentenza n. 499 del 28 dicembre 1999 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige, sede di Trento, si è pronunciato sui ricorsi n. 231 e n. 309 del 1999.

Con il primo (n. 231/99), l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e, tra altre imprese, la Luxor Pulizie di Rizzi Massimo & C. s.n.c., avevano chiesto l'annullamento del bando datato 15 dicembre 1998 della gara indetta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento per appalto del "servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica" e dei "servizi ausiliari presso le strutture ospedaliere e territoriali" dell'Azienda, delle relative "norme di partecipazione" e del capitolato speciale.

Con il secondo (n. 309/99), la sola Associazione aveva impugnato la deliberazione n. 1294/99 del direttore generale recante l’aggiudicazione del servizio per il triennio 1 maggio 1999 - 30 aprile 2002 al controinteressato raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Pedus Service s.r.l., nonché ogni altro atto intervenuto nel procedimento ivi compresi i verbali di gara, gli atti della Commissione tecnica ed il contratto di appalto.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di legittimazione attiva dell'Associazione artigiani e per non aver alcuna delle imprese ricorrenti partecipato (o chiesto di partecipare) alla gara.

Della sentenza che così ha disposto le appellanti chiedono l’annullamento o la riforma e, per l’effetto, riconosciuta la legittimazione attiva dell’Associazione e la sussistenza dell’interesse delle imprese ricorrenti, l’accoglimento dell’originario ricorso e l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati; con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ed il raggruppamento temporaneo d'imprese con capogruppo la Pedus Service P. Dussmann s.r.l. si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, del quale hanno chiesto che sia respinto in quanto infondato.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del giorno 8 maggio 2001, sentiti i difensori delle parti.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Preliminare è l’individuazione dell’interesse dedotto in giudizio.

Per espressa indicazione in atti, l’interesse che si è inteso far valere è quello a veder sancita l’illegittimità dei requisiti richiesti per la partecipazione all’appalto in questione, in considerazione della loro sproporzione rispetto alla natura ed all’importo del contratto da stipulare, tale da impedire l’ammissione delle imprese iscritte all’Associazione appellante, oltre che di quelle ricorrenti.

Questa Associazione, peraltro, secondo quanto dispone lo statuto (art. 5), annovera tra i suoi soci "le imprese artigiane", "piccole imprese che non possiedano la qualifica artigiana purché svolgano attività da ritenersi strutturalmente naturale evoluzione dell’artigianato", cooperative, consorzi o "enti economici in genere, costituiti nella maggioranza da artigiani".

Si tratta, all’evidenza, di soggetti alquanto eterogenei per natura, struttura ed interessi, specialmente in relazione all’oggetto dell’appalto, concernente i "servizi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica" ed alcuni "servizi ausiliari", pur sempre attinenti in prevalenza all’attività di pulizia, da svolgersi presso le strutture ospedaliere e territoriali dell'Azienda appellata.

La riscontrata eterogeneità consente di ritenere immune da censura la decisione del giudice di primo grado di considerare carente di legittimazione attiva l’Associazione.

Avuto riguardo all’interesse dedotto in giudizio, invero, la posizione di questa appare ordinata, non alla tutela di un interesse imputabile ad essa in quanto associazione, vale a dire proprio della collettività rappresentata unitariamente considerata, bensì alla tutela di quello di alcuni soltanto dei suoi iscritti, quali i soggetti esercenti le attività assunte ad oggetto del contratto da stipulare.

Ciò comporta, quanto all’Associazione, come ha correttamente statuito il Tribunale, l’inammissibilità di entrambi gli originari ricorsi: il primo, per difetto di legittimazione e, il secondo, quello contro il provvedimento di aggiudicazione, per conseguente carenza d’interesse.

Quanto all’impresa appellante, assume rilievo il concorso di due circostanze. Essa, invero, non ha presentato domanda di partecipazione all’appalto ed ha mancato d’impugnare il successivo atto d’aggiudicazione.

Fermo, infatti, il principio dell’immediata impugnabilità del bando di gara quando contenga prescrizioni preclusive della partecipazione di determinati soggetti, aventi in astratto titolo per parteciparvi, presupposto necessario per l’impugnazione è, comunque, che il soggetto che non sia in possesso di quei requisiti abbia presentato domanda di ammissione alla procedura di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2001 n. 3264; Cons. giust. amm. Sicilia, 3 novembre 1999 n. 572; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 1998 n. 1418).

Se la clausola ostativa comporta la lesione dell’interesse alla partecipazione, questo occorre pur sempre che sussista e sia dimostrato con l’avvenuta proposizione della domanda di ammissione, non apprestando l’ordinamento tutela ad interessi meramente emulativi.

In questa prospettiva, del resto, il fatto che l’impresa appellante, sebbene abbia ricorso contro il bando, ha poi trascurato di gravarsi contro il successivo atto d’aggiudicazione assume significato di conferma del difetto d’interesse, la cui constatazione ha indotto il Tribunale a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Nella specie, per altro, il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto (in data 29 aprile 1999, cioè appena dieci giorni dopo la proposizione del primo ricorso al Capo dello Stato), che ha concluso la procedura concorsuale, è stato seguito dalla formale stipulazione del contratto (il 14 luglio 1999) e dall’espletamento del servizio, sicché all’annullamento del bando non conseguirebbe la rinnovazione della gara e, con questa, la soddisfazione dell’unico interesse, quello alla partecipazione all’appalto, dedotto in giudizio dall’impresa ricorrente.

Per le considerazioni che precedono, l’appello si rivela infondato quanto ad entrambe le parti ricorrenti e dev’essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.

 

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