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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 7 dicembre 2001 n. 6167

Progettazione

Incarichi di progettazione - Valutazione progetti - Criteri valutazione - Esperienza concorrenti - Valutazione espressa direttamente dalla Giunta comunale - Illegittima.

FATTO

Con ricorso al TAR della Puglia l’ing. Pier Carlo Pazienza, in proprio e quale capofila di un raggruppamento temporaneo tra professionisti impugnava gli atti di una procedura a conclusione della quale la giunta comunale di Bovino, con delibera 26 agosto 1997 affidava un incarico di progettazione dell’impianto di depurazione comunale ad altra A.T.P. concorrente.

I primi giudici, disattese le eccezioni opposte dalle controparti, accoglievano il ricorso.

Avverso la relativa sentenza insorge ora il Comune di Bovino, contestando le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici e insistendo sulla tardività e inammissibilità del ricorso di primo grado. Si è costituita l’appellata A.T.P. Pazienza, ribadendo le proprie difese e contestando le avverse eccezioni. Si è costituita anche la controparte A.T.P. Cusano, eccependo a sua volta l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse.

DIRITTO

Come si è accennato in narrativa, il TAR della Puglia ha accolto nel merito, previa reiezione di talune avverse eccezioni, il ricorso con il quale l’Associazione Temporanea fra professionisti con capofila l’ing. Pazienza aveva contestato la legittimità dell’affidamento di un incarico di progettazione di un impianto di depurazione per il Comune di Bovino ad altra A.T.P., capeggiata dall’ing. Cusano.

Ritiene il Collegio che l’appello ora proposto sia infondato e che la sentenza appellata meriti conferma, sia pur con motivazione in parte diversa.

Non può in primo luogo essere condiviso l’assunto secondo il quale il ricorso di primo grado dovrebbe essere considerato tardivo per inosservanza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 19 D.L. 25 marzo 1997 n. 67 conv. in L. 23 maggio 1997 n. 135.

A tale conclusione si deve pervenire non già perché, come ritenuto dai primi giudici, il dimezzamento dei termini operato dal suddetto D.L. non operi con riguardo al termine per ricorrere, dato che sul punto la giurisprudenza di questo Consiglio si è rapidamente attestata in senso contrario, facendo leva sull’aggettivo "tutti" aggiunto in sede di conversione al terzo comma ("tutti i termini processuali sono ridotti della metà") (cfr., tra le tante, IV Sez., 17 dicembre 1998 n. 1816; V Sez., 13 aprile 1999 n. 182).

Ad escludere la tardività del ricorso si perviene infatti, come osserva giustamente l’interessato, sul rilievo che nella specie deve applicarsi il generale principio in base al quale, in mancanza di prova di conoscenza dell’atto, essendo l’interessato stesso contemplato nell’atto impugnato di conferimento dell’incarico ad altra associazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere occorreva la notifica o comunicazione dell’atto stesso (la delibera di giunta 26 agosto 1997), ciò che nella specie non risulta avvenuto (cfr. sul punto, tra le tante, C.d.S., VI Sez., 6 maggio 1998 n. 639). Vanamente oppone in memoria il Comune appellante che la suddetta delibera non contemplava l’A.T.P. Pazienza: l’affermazione è infatti smentita in fatto, dato che nelle premesse della delibera stessa risulta inequivocabilmente riportato il nominativo della predetta A.T.P.

Non è neppure condivisibile il motivo d’appello con cui si fa valere la carenza di interesse al ricorso per il fatto che sin dal 30 settembre 1997 sarebbero ormai scaduti i termini per usufruire del finanziamento comunitario, con la conseguenza che non sarebbe più possibile utilizzare un progetto diverso da quello dell’A.T.P. Cusano.

In aggiunta alle considerazioni svolte sul punto dai primi giudici in ordine al fatto che così opinando si verrebbe a rendere vano il diritto alla tutela giurisdizionale, persistendo comunque un interesse morale sufficiente ad escludere la voluta inammissibilità, appare determinante osservare, come ricorda l’interessato in memoria, che la decisione nel merito del gravame costituisce presupposto per un’eventuale azione risarcitoria, con conseguente pieno permanere dell’interesse all’impugnazione.

Infine, neppure può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla controparte A.T.P. Cusano per il fatto che l’A.T.P. Pazienza non avrebbe impugnato la conseguente delibera di approvazione del progetto presentato dalla Cusano stessa (27 settembre 1997). Contrariamente a quanto si assume, infatti, l’approvazione del progetto Cusano ha come suo unico e determinante presupposto l’affidamento del relativo incarico di progettazione, con la conseguenza che, ove questo venga annullato in sede giurisdizionale, l’approvazione del progetto verrebbe automaticamente caducata. Né si comprende, contrariamente a quanto si assume per sostenere l’autonomia dell’atto di approvazione del progetto, come la P.A. potrebbe recepire e approvare l’attività progettuale della Cusano anche in caso di annullamento dell’atto di conferimento a tale attività progettuale finalizzata.

Nel merito vanno condivise le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici con riguardo alla illegittimità della delibera di giunta di scelta del contraente. Di fatto è accaduto che la Giunta ha direttamente valutato, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, i curricula presentati dando la propria preferenza all’A.T.P. Cusano in forza di un’asserita maggior esperienza maturata in precedenti progettazioni. A ragione i primi giudici, accogliendo sul punto la censura dedotta in primo grado, hanno ritenuto, a salvaguardia della imparzialità dell’azione amministrativa, che la valutazione dei curricula avrebbe dovuto essere affidata ad un organo tecnico composto, almeno a maggioranza, di esperti della materia, secondo quanto insegnato dalla Corte Cost. con la sent. 15 ottobre 1990 n. 453, e non poteva quindi essere legittimamente operata da un organo squisitamente politico qual è la giunta comunale. Né vale opporre che la determinazione finale spettava comunque alla Giunta, dato che ciò non vale certo a precludere la preventiva costituzione di apposita commissione quale organo tecnico consultivo di supporto, restando ferma la competenza della giunta ad approvare gli atti della procedura di selezione; né infine può essere seguito l’appellante Comune ove questi sostiene che nella specie non si trattava di valutare delle prove tecniche né tanto meno dei progetti, ma soltanto i curricula: è evidente infatti che la valutazione della "maggior esperienza", maturata su lavori analoghi, criterio al quale si è attenuta la giunta, presuppone necessariamente la conoscenza di regole tecniche per stabilire la maggiore o minore professionalità ed esperienza dei progettisti partecipanti alla gara, conoscenza di regole tecniche che non poteva certamente essere della Giunta, in quanto, si ripete, organo politico.

In definitiva, l’appello va respinto.

Le spese del grado possono comunque essere compensate.

PQM

Il Consiglio di Stato, in s.g., V Sez., definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto come in epigrafe dal Comune di Bovino.

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