Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 7 dicembre 2001 n. 6167
Progettazione
Incarichi di
progettazione - Valutazione progetti - Criteri valutazione - Esperienza
concorrenti - Valutazione espressa direttamente dalla Giunta comunale -
Illegittima.
FATTO
Con ricorso al
TAR della Puglia l’ing. Pier Carlo Pazienza, in proprio e quale
capofila di un raggruppamento temporaneo tra professionisti impugnava
gli atti di una procedura a conclusione della quale la giunta comunale
di Bovino, con delibera 26 agosto 1997 affidava un incarico di
progettazione dell’impianto di depurazione comunale ad altra A.T.P.
concorrente.
I primi
giudici, disattese le eccezioni opposte dalle controparti, accoglievano
il ricorso.
Avverso la
relativa sentenza insorge ora il Comune di Bovino, contestando le
conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici e insistendo sulla
tardività e inammissibilità del ricorso di primo grado. Si è
costituita l’appellata A.T.P. Pazienza, ribadendo le proprie difese e
contestando le avverse eccezioni. Si è costituita anche la controparte
A.T.P. Cusano, eccependo a sua volta l’inammissibilità del ricorso di
primo grado per carenza di interesse.
DIRITTO
Come si è
accennato in narrativa, il TAR della Puglia ha accolto nel merito,
previa reiezione di talune avverse eccezioni, il ricorso con il quale l’Associazione
Temporanea fra professionisti con capofila l’ing. Pazienza aveva
contestato la legittimità dell’affidamento di un incarico di
progettazione di un impianto di depurazione per il Comune di Bovino ad
altra A.T.P., capeggiata dall’ing. Cusano.
Ritiene il
Collegio che l’appello ora proposto sia infondato e che la sentenza
appellata meriti conferma, sia pur con motivazione in parte diversa.
Non può in
primo luogo essere condiviso l’assunto secondo il quale il ricorso di
primo grado dovrebbe essere considerato tardivo per inosservanza del
termine breve di impugnazione di cui all’art. 19 D.L. 25 marzo 1997 n.
67 conv. in L. 23 maggio 1997 n. 135.
A tale
conclusione si deve pervenire non già perché, come ritenuto dai primi
giudici, il dimezzamento dei termini operato dal suddetto D.L. non operi
con riguardo al termine per ricorrere, dato che sul punto la
giurisprudenza di questo Consiglio si è rapidamente attestata in senso
contrario, facendo leva sull’aggettivo "tutti" aggiunto in
sede di conversione al terzo comma ("tutti i termini processuali
sono ridotti della metà") (cfr., tra le tante, IV Sez., 17
dicembre 1998 n. 1816; V Sez., 13 aprile 1999 n. 182).
Ad escludere la
tardività del ricorso si perviene infatti, come osserva giustamente l’interessato,
sul rilievo che nella specie deve applicarsi il generale principio in
base al quale, in mancanza di prova di conoscenza dell’atto, essendo l’interessato
stesso contemplato nell’atto impugnato di conferimento dell’incarico
ad altra associazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere occorreva la notifica o comunicazione dell’atto stesso (la
delibera di giunta 26 agosto 1997), ciò che nella specie non risulta
avvenuto (cfr. sul punto, tra le tante, C.d.S., VI Sez., 6 maggio 1998
n. 639). Vanamente oppone in memoria il Comune appellante che la
suddetta delibera non contemplava l’A.T.P. Pazienza: l’affermazione
è infatti smentita in fatto, dato che nelle premesse della delibera
stessa risulta inequivocabilmente riportato il nominativo della predetta
A.T.P.
Non è neppure
condivisibile il motivo d’appello con cui si fa valere la carenza di
interesse al ricorso per il fatto che sin dal 30 settembre 1997
sarebbero ormai scaduti i termini per usufruire del finanziamento
comunitario, con la conseguenza che non sarebbe più possibile
utilizzare un progetto diverso da quello dell’A.T.P. Cusano.
In aggiunta
alle considerazioni svolte sul punto dai primi giudici in ordine al
fatto che così opinando si verrebbe a rendere vano il diritto alla
tutela giurisdizionale, persistendo comunque un interesse morale
sufficiente ad escludere la voluta inammissibilità, appare determinante
osservare, come ricorda l’interessato in memoria, che la decisione nel
merito del gravame costituisce presupposto per un’eventuale azione
risarcitoria, con conseguente pieno permanere dell’interesse all’impugnazione.
Infine, neppure
può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla
controparte A.T.P. Cusano per il fatto che l’A.T.P. Pazienza non
avrebbe impugnato la conseguente delibera di approvazione del progetto
presentato dalla Cusano stessa (27 settembre 1997). Contrariamente a
quanto si assume, infatti, l’approvazione del progetto Cusano ha come
suo unico e determinante presupposto l’affidamento del relativo
incarico di progettazione, con la conseguenza che, ove questo venga
annullato in sede giurisdizionale, l’approvazione del progetto
verrebbe automaticamente caducata. Né si comprende, contrariamente a
quanto si assume per sostenere l’autonomia dell’atto di approvazione
del progetto, come la P.A. potrebbe recepire e approvare l’attività
progettuale della Cusano anche in caso di annullamento dell’atto di
conferimento a tale attività progettuale finalizzata.
Nel merito
vanno condivise le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici con
riguardo alla illegittimità della delibera di giunta di scelta del
contraente. Di fatto è accaduto che la Giunta ha direttamente valutato,
ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, i
curricula presentati dando la propria preferenza all’A.T.P. Cusano in
forza di un’asserita maggior esperienza maturata in precedenti
progettazioni. A ragione i primi giudici, accogliendo sul punto la
censura dedotta in primo grado, hanno ritenuto, a salvaguardia della
imparzialità dell’azione amministrativa, che la valutazione dei
curricula avrebbe dovuto essere affidata ad un organo tecnico composto,
almeno a maggioranza, di esperti della materia, secondo quanto insegnato
dalla Corte Cost. con la sent. 15 ottobre 1990 n. 453, e non poteva
quindi essere legittimamente operata da un organo squisitamente politico
qual è la giunta comunale. Né vale opporre che la determinazione
finale spettava comunque alla Giunta, dato che ciò non vale certo a
precludere la preventiva costituzione di apposita commissione quale
organo tecnico consultivo di supporto, restando ferma la competenza
della giunta ad approvare gli atti della procedura di selezione; né
infine può essere seguito l’appellante Comune ove questi sostiene che
nella specie non si trattava di valutare delle prove tecniche né tanto
meno dei progetti, ma soltanto i curricula: è evidente infatti che la
valutazione della "maggior esperienza", maturata su lavori
analoghi, criterio al quale si è attenuta la giunta, presuppone
necessariamente la conoscenza di regole tecniche per stabilire la
maggiore o minore professionalità ed esperienza dei progettisti
partecipanti alla gara, conoscenza di regole tecniche che non poteva
certamente essere della Giunta, in quanto, si ripete, organo politico.
In definitiva,
l’appello va respinto.
Le spese del
grado possono comunque essere compensate.
PQM
Il Consiglio di
Stato, in s.g., V Sez., definitivamente pronunciando, rigetta
l’appello proposto come in epigrafe dal Comune di Bovino.
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