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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 7 dicembre 2001 n. 6168

Concorsi di Idee

Concorso di idee - Oggetto - Progetti preliminari di massima - Bando di gara - Indicazione di un indice di fabbricabilità difforme da indice vigente - Irrilevante -Concreta realizzabilità del progetto - Irrilevante

FATTO

I ricorrenti, riuniti in raggruppamento temporaneo tra professionisti, hanno partecipato al concorso di idee per la redazione di un progetto preliminare di massima della nuova sede degli uffici, bandito dalla Provincia di Foggia con deliberazione n. 2299 del 6 dicembre 1995, graduandosi al secondo posto, con il progetto denominato "Dacama", dopo il progetto denominato "Delphinus" presentato da altro raggruppamento di cui era capogruppo l’arch. Mirizzi.

Con ricorso notificato il 22 e 23 maggio 1997 ed iscritto al n. 1589/1997 essi hanno impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia: la citata deliberazione di Giunta Provinciale n. 2299 del 6.12.1995 di approvazione del bando di concorso e lo stesso bando; la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1039 del 22.5.1996 che ha modificato ed integrato il bando; le deliberazioni di Giunta Provinciale nn. 1608 del 9.8.1996 e 1952 del 9.10.1996 recanti la nomina dei componenti della commissione giudicatrice del concorso; le operazioni, gli atti ed i verbali della commissione giudicatrice; la deliberazione di Giunta Provinciale n. 464 del 5.3.1997 di approvazione delle risultanze del concorso e di assegnazione dei premi ai vincitori.

Avverso gli atti impugnati, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

1) Illegittimità del bando per errore nei dati fondamentali di progetto ed eccesso di potere, perché il bando erroneamente indica per l’area interessata dall’intervento un indice di fabbricabilità pari a 4mc/mq, difforme tanto dalla previsione del piano regolatore generale vigente, quanto da quella del p.r.g. adottato;

2) Violazione del bando nella composizione della commissione giudicatrice, perché la composizione numerica della commissione è stata variata, con l’eliminazione dei componenti "politico-amministrativi", senza la formale modifica del bando e senza pubblicizzazione della variazione; e la nomina del componente esperto in organizzazione del lavoro è stata effettuata senza adeguarsi alle regole stabilite dal bando;

3) Violazione del bando da parte della commissione nei criteri indicati per l’esclusione dei progetti ed eccesso di potere, perché la commissione giudicatrice ha ritenuto di individuare i criteri di esclusione dei progetti dalla valutazione con riferimento alle prescrizioni di cui al punto 3) del bando e non anche a quelle di cui al precedente punto 2); sicché il progetto "Delphinus" avrebbe dovuto essere escluso per la violazione dell’indice di fabbricabilità e del limite di spesa preventivato;

4) Violazione dei criteri indicati dalla commissione per l’esclusione dei progetti ed eccesso di potere per illegittima attribuzione dei punteggi, perché il progetto vincitore avrebbe dovuto essere escluso dalla valutazione, avendo previsto la realizzazione di tre piani interrati, in luogo dei due consentiti; circostanza che, comunque, avrebbe dovuto influire sull’attribuzione del punteggio;

5) Eccesso di potere e violazione del bando, del p.r.g. vigente e del p.r.g. adottato, essendo il progetto vincitore difforme dalle prescrizioni sia del p.r.g. vigente sia di quello adottato;

6) Violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90 e dei suoi principi ispiratori; eccesso di potere per genericità ed indeterminatezza dei criteri generali stabiliti.

Successivamente, intervenuta la deliberazione di Giunta Provinciale n. 908 del 30.4.1997, con la quale è stata affidata al raggruppamento temporaneo tra professionisti controinteressato la progettazione per l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera, i ricorrenti l’hanno impugnata con ricorso notificato il 17 e 24.6.1997 ed iscritto al n. 1921/1997, deducendo, sotto specie di invalidità derivata, le stesse censure poste a fondamento del precedente ricorso.

Il T.A.R. ha respinto entrambi i ricorsi con la sentenza in epigrafe, contro la quale gli interessati avanzano l’atto di appello in esame, riproponendo i motivi dedotti in primo grado e contestando le ragioni sulle quali essa si fonda. Concludono chiedendone l’annullamento o la riforma, con l’accoglimento dei ricorsi originari e l’annullamento dei provvedimenti con essi impugnati e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

Costituitisi in giudizio, l’Amministrazione Provinciale di Foggia e l’arch. Mirizzi hanno controdedotto al gravame, chiedendone il rigetto, siccome infondato, con vittoria di spese.

Con ordinanza n. 758 del 28 aprile 1998 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione della sentenza appellata;

All’udienza pubblica del 22 maggio 2001, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

1. La controversia riguarda gli atti del concorso di idee bandito dall’Amministrazione appellata per un progetto preliminare di massima relativo alla nuova sede dei propri uffici.

Gli appellanti ripropongono i motivi di censura già avanzati in primo grado, chiedendo che siano esaminati con priorità il terzo, il quarto ed il quinto.

Precede, tuttavia, sul piano logico, il primo motivo con il quale si lamenta l’illegittimità del bando di concorso, perché erroneamente indica per l’area interessata dall’intervento un indice di fabbricabilità pari a 4 mc/mq, difforme tanto dalla previsione del piano regolatore generale vigente, quanto da quella del p.r.g. adottato. Di qui anche la censura di eccesso di potere in considerazione della conseguente inutilizzabilità del progetto risultato vincitore.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Nei confronti del bando, invero, la doglianza, riguardando la stessa possibilità di formulare il progetto-offerta, avrebbe dovuto essere dedotta a mezzo di tempestiva impugnazione autonoma del bando, che risulta essere stato pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 1996. Essa, invece, viene avanzata con il ricorso, notificato il 23 maggio 1997, che investe il provvedimento di approvazione del risultato del concorso, insieme a tutti gli atti della procedura. Né può tacersi dell’evidente acquiescenza fatta dai ricorrenti alla clausola in questione attraverso la redazione anche del loro progetto secondo le indicazioni contestate.

Quanto alla inutilizzabilità, come sopra motivata, del progetto vincitore, le considerazioni svolte nella sentenza appellata meritano di essere condivise.

Al concorso di idee, invero, è connaturale la riserva di scelta discrezionale, in capo all’Amministrazione, circa l’esecuzione dell’opera e l’utilizzazione del progetto vincitore, come espressamente stabilisce il punto 13 del bando e come si evince dall’art. 6 comma 2° del D.P.R. n. 1930/1962, (recante, com’è noto, il "regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza dell’Amministrazione dei lavori pubblici"), al quale l’Amministrazione ha inteso uniformarsi nel disciplinare lo svolgimento della procedura ed i contenuti del bando.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il concorso ha per oggetto un "progetto preliminare di massima"; espressione evidentemente rappresentativa di un progetto che deve avere le caratteristiche sia di quello preliminare che di quello di massima, in conformità alle nozioni che dei due tipi di progetto dà il citato D.P.R. n. 1930 del 1962.

Secondo le disposizioni di questo decreto, il primo riguarda "lo studio dei problemi che per loro natura consentono varie possibilità di impostazione" con la presentazione da parte dei concorrenti di "idee e proposte mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi" (art. 3); il secondo si concreta nello "studio della soluzione migliore di un problema definito" attraverso la predisposizione da parte dei concorrenti "dei grafici necessari per dare una esatta comprensione delle caratteristiche principali dell’opera" corredati "di una relazione e di un preventivo sommario" e di regola senza lo studio di particolari (art. 4). Nozioni, queste, da integrare alla stregua delle prescrizioni specifiche dettate dal bando.

Attesa la natura della procedura concorsuale indetta ed il livello della progettazione richiesta, pertanto, non assumono rilievo essenziale né la attuale, immediata realizzabilità dell’opera come progettata né, correlativamente, la vigenza dei parametri urbanistici dettati dall’Amministrazione, il cui rispetto è, invece, richiesto in sede di progettazione definitiva (cfr. art. 7 comma 5 e art. 16 comma 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificata dalla legge n. 216/1995).

Il bando del concorso di idee, quindi, ben poteva assumere, quali dati fondamentali di progetto, anche parametri urbanistici diversi da quelli vigenti, specialmente se riferibili - come nel caso in esame - alla ragionevole possibilità, pacifica tra le parti, di una modifica della normativa urbanistica in relazione alla richiesta formulata dalla Provincia di Foggia in sede di osservazioni al p.r.g. in itinere e condivisa dal Comune di Foggia.

L’indicazione di un particolare indice di fabbricabilità, in conclusione, non è né frutto di errore o travisamento, né circostanza idonea a inficiare la legittimità del bando, risolvendosi invece nella discrezionale determinazione, in sé non sindacabile, di assumere un parametro urbanistico non ancora vigente, ma del quale è ragionevolmente prevedibile l’introduzione, e di assoggettare a quel parametro il dimensionamento della scelta progettuale.

Il motivo esaminato va, pertanto, respinto.

2. Può passarsi, ora, agli altri motivi d’appello secondo l’ordine indicato dai ricorrenti, anteponendo l’esame dei motivi corrispondenti al terzo, quarto e quinto di primo grado.

Con il terzo si deduce la violazione del bando, essendo manifestamente illogico, secondo i ricorrenti, il criterio di esclusione dei progetti dalla valutazione, assunto dalla commissione giudicatrice con riferimento alle "prescrizioni e indicazioni particolari" di cui al punto 3) del bando e non anche ai "dati fondamentali del progetto e suo importo presunto" di cui al precedente punto 2); sicché il progetto risultato vincitore, in realtà, avrebbe dovuto essere escluso per la violazione dell’indice di fabbricabilità e del limite di spesa previsti al punto 2) suddetto.

La censura non può essere condivisa.

Essa, in primo luogo, presenta chiari profili d’inammissibilità in quanto evidentemente rivolta a sindacare il merito della scelta operata dalla commissione. Ma, anche a voler limitare il giudizio all’aspetto esteriore relativo alla logicità della scelta, la doglianza si rivela in effetti infondata. Alla luce delle considerazioni svolte più sopra in ordine alla natura della procedura concorsuale indetta ed al livello della progettazione richiesta, invero, non si ritiene poi così manifestamente illogica, da integrare gli estremi dell’illegittimità, la preferenza accordata dalla commissione alle prescrizioni ed indicazioni concernenti i contenuti del progetto-offerta dettate nel punto 3) del bando. Pur essendo qualificati dal bando come "fondamentali" i dati riguardanti l’ubicazione dell’opera, la sua volumetria ed il suo importo (questo, peraltro, indicato come "presunto"), ben è possibile leggere la scelta della commissione come scientemente intesa a non precludersi a priori la valutazione di quelle proposte di soluzione che, sebbene valide e meritevoli di apprezzamento sotto il profilo dei contenuti di cui al punto 3), avessero a discostarsi sia pur in misura non determinante dai dati indicati nel punto 2).

Perde, quindi, ogni rilevanza la denunciata circostanza che il progetto risultato vincitore superasse, secondo i contestati calcoli dei ricorrenti, i menzionati limiti di volumetria e di importo

3. Non hanno maggior pregio le censure svolte nel secondo motivo d’appello (quarto in primo grado), secondo cui il progetto vincitore avrebbe dovuto essere escluso dal concorso di idee, o, alternativamente, avrebbe dovuto essere destinatario di punteggio minore, in ragione della pretesa violazione di parte considerevole delle prescrizioni di cui al punto 3 del bando, costituita dalla previsione di tre piani interrati, in luogo dei due consentiti.

Il progetto, infatti, prevede l’inserimento di un piano seminterrato e di due piani interrati; soluzione di per sé non vietata né esclusa dalle prescrizioni di cui al punto 3 del bando.

4. Quanto alle censure dedotte con il terzo motivo (quinto del ricorso n. 1589/1997 di primo grado), con le quali si deduce eccesso di potere e violazione del bando, del p.r.g. vigente e del p.r.g. adottato, atteso il già riferito superamento della volumetria indicata dal bando e la difformità del progetto vincitore dalle prescrizioni di entrambi gli strumenti urbanistici, valgano in generale le considerazioni già svolte sub 1) circa la rilevanza non essenziale di uno stretto rispetto della normativa urbanistica, che trovano conferma, per altro, nell’osservazione del giudice di primo grado che, comunque, trattandosi di opera pubblica, è di certo consentito all’Amministrazione provvedere in deroga, una volta individuato, secondo la sua valutazione tecnico-discrezionale, il progetto meglio rispondente alle sue esigenze.

Va rilevato, inoltre, che, in presenza di un nuovo piano regolatore generale in itinere, è inconferente, e perciò infondata, la censura con la quale si deduca, come nella specie, la difformità della progettazione sia dalla disciplina dello strumento vigente che da quella dettata dal piano soltanto adottato, dovendosi discutere, piuttosto, com’è noto, dell’applicazione della normativa vigente purché non contrastante con quella futura.

Neppure il motivo ora esaminato, pertanto, può essere condiviso.

5. Infondate sono, poi, le censure formulate avverso la modifica della composizione della commissione giudicatrice.

Con la eliminazione dei componenti già individuati ratione muneris in funzione di cariche politico-amministrative, come il Presidente della Provincia e l’Assessore Provinciale ai lavori pubblici, l’Amministrazione appellata ha inteso uniformare la composizione della commissione giudicatrice del concorso di idee ai principi che si ricavano dalle disposizioni di cui all’art. 26 comma 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e all’art. 21 comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, giusta il richiamo che se ne fa nella motivazione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1952 del 9 ottobre 1996. E ciò all’evidente fine di assicurare la maggiore competenza e funzionalità dell’organo temporaneo.

Nessun dubbio, pertanto, può nutrirsi sulla legittimità del provvedimento.

Né può riconoscersi, poi, alcun rilievo invalidante alla circostanza che a tanto non si sia proceduto mediante formale e dichiarata modifica del bando, essendo identico, in ogni caso, l’effetto sostanziale.

Inammissibile è, infine, per non essere stata notificata all’interessato, la censura relativa all’omessa esposizione dei criteri di scelta e dei requisiti soggettivi dell’esperto in organizzazione del lavoro, chiamato a far parte della commissione con la deliberazione sopra citata.

6. Con l’ultimo motivo d’appello si lamenta che con i criteri generali la commissione giudicatrice non abbia anche stabilito come ripartire tra le varie voci di valutazione il punteggio previsto.

La censura è infondata. La commissione giudicatrice, invero, ha stabilito i parametri di valutazione ed il relativo punteggio, prevedendo che ciascun commissario esprimesse un punteggio compreso tra zero ed il valore massimo assegnato a ciascun parametro; che il valore in concreto assegnato ad ogni progetto, per ciascun parametro, fosse la risultante del quoziente tra i punteggi complessivi attribuiti parametro per parametro dai commissari ed il numero dei componenti della commissione e che il punteggio complessivo assegnato a ciascun progetto fosse costituito dalla somma dei punteggi parziali, per parametro, così attribuiti (cfr. verbale n. 2).

La commissione, dunque, ha chiaramente determinato le modalità di attribuzione del punteggio per ciascun singolo parametro e per il progetto considerato nel suo complesso.

6. In conclusione, attesa l’infondatezza dei motivi sui quali si fonda, l'appello dev’essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe indicato.

 

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