Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 7 dicembre 2001 n. 6168
Concorsi di
Idee
Concorso di
idee - Oggetto - Progetti preliminari di massima - Bando di gara -
Indicazione di un indice di fabbricabilità difforme da indice vigente -
Irrilevante -Concreta realizzabilità del progetto - Irrilevante
FATTO
I ricorrenti, riuniti in
raggruppamento temporaneo tra professionisti, hanno partecipato al
concorso di idee per la redazione di un progetto preliminare di massima
della nuova sede degli uffici, bandito dalla Provincia di Foggia con
deliberazione n. 2299 del 6 dicembre 1995, graduandosi al secondo posto,
con il progetto denominato "Dacama", dopo il progetto
denominato "Delphinus" presentato da altro raggruppamento di
cui era capogruppo l’arch. Mirizzi.
Con ricorso notificato il 22 e
23 maggio 1997 ed iscritto al n. 1589/1997 essi hanno impugnato innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia: la citata
deliberazione di Giunta Provinciale n. 2299 del 6.12.1995 di
approvazione del bando di concorso e lo stesso bando; la deliberazione
di Giunta Provinciale n. 1039 del 22.5.1996 che ha modificato ed
integrato il bando; le deliberazioni di Giunta Provinciale nn. 1608 del
9.8.1996 e 1952 del 9.10.1996 recanti la nomina dei componenti della
commissione giudicatrice del concorso; le operazioni, gli atti ed i
verbali della commissione giudicatrice; la deliberazione di Giunta
Provinciale n. 464 del 5.3.1997 di approvazione delle risultanze del
concorso e di assegnazione dei premi ai vincitori.
Avverso gli atti impugnati, i
ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
1) Illegittimità del bando per
errore nei dati fondamentali di progetto ed eccesso di potere, perché
il bando erroneamente indica per l’area interessata dall’intervento
un indice di fabbricabilità pari a 4mc/mq, difforme tanto dalla
previsione del piano regolatore generale vigente, quanto da quella del
p.r.g. adottato;
2) Violazione del bando nella
composizione della commissione giudicatrice, perché la composizione
numerica della commissione è stata variata, con l’eliminazione dei
componenti "politico-amministrativi", senza la formale
modifica del bando e senza pubblicizzazione della variazione; e la
nomina del componente esperto in organizzazione del lavoro è stata
effettuata senza adeguarsi alle regole stabilite dal bando;
3) Violazione del bando da
parte della commissione nei criteri indicati per l’esclusione dei
progetti ed eccesso di potere, perché la commissione giudicatrice ha
ritenuto di individuare i criteri di esclusione dei progetti dalla
valutazione con riferimento alle prescrizioni di cui al punto 3) del
bando e non anche a quelle di cui al precedente punto 2); sicché il
progetto "Delphinus" avrebbe dovuto essere escluso per la
violazione dell’indice di fabbricabilità e del limite di spesa
preventivato;
4) Violazione dei criteri
indicati dalla commissione per l’esclusione dei progetti ed eccesso di
potere per illegittima attribuzione dei punteggi, perché il progetto
vincitore avrebbe dovuto essere escluso dalla valutazione, avendo
previsto la realizzazione di tre piani interrati, in luogo dei due
consentiti; circostanza che, comunque, avrebbe dovuto influire sull’attribuzione
del punteggio;
5) Eccesso di potere e
violazione del bando, del p.r.g. vigente e del p.r.g. adottato, essendo
il progetto vincitore difforme dalle prescrizioni sia del p.r.g. vigente
sia di quello adottato;
6) Violazione dell’art. 97
della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90 e dei suoi
principi ispiratori; eccesso di potere per genericità ed
indeterminatezza dei criteri generali stabiliti.
Successivamente, intervenuta la
deliberazione di Giunta Provinciale n. 908 del 30.4.1997, con la quale
è stata affidata al raggruppamento temporaneo tra professionisti
controinteressato la progettazione per l’esecuzione dei lavori di
realizzazione dell’opera, i ricorrenti l’hanno impugnata con ricorso
notificato il 17 e 24.6.1997 ed iscritto al n. 1921/1997, deducendo,
sotto specie di invalidità derivata, le stesse censure poste a
fondamento del precedente ricorso.
Il T.A.R. ha respinto entrambi
i ricorsi con la sentenza in epigrafe, contro la quale gli interessati
avanzano l’atto di appello in esame, riproponendo i motivi dedotti in
primo grado e contestando le ragioni sulle quali essa si fonda.
Concludono chiedendone l’annullamento o la riforma, con l’accoglimento
dei ricorsi originari e l’annullamento dei provvedimenti con essi
impugnati e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del doppio
grado di giudizio.
Costituitisi in giudizio, l’Amministrazione
Provinciale di Foggia e l’arch. Mirizzi hanno controdedotto al
gravame, chiedendone il rigetto, siccome infondato, con vittoria di
spese.
Con ordinanza n. 758 del 28
aprile 1998 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione della
sentenza appellata;
All’udienza pubblica del 22
maggio 2001, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata
la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
1. La controversia riguarda gli
atti del concorso di idee bandito dall’Amministrazione appellata per
un progetto preliminare di massima relativo alla nuova sede dei propri
uffici.
Gli appellanti ripropongono i
motivi di censura già avanzati in primo grado, chiedendo che siano
esaminati con priorità il terzo, il quarto ed il quinto.
Precede, tuttavia, sul piano
logico, il primo motivo con il quale si lamenta l’illegittimità del
bando di concorso, perché erroneamente indica per l’area interessata
dall’intervento un indice di fabbricabilità pari a 4 mc/mq, difforme
tanto dalla previsione del piano regolatore generale vigente, quanto da
quella del p.r.g. adottato. Di qui anche la censura di eccesso di potere
in considerazione della conseguente inutilizzabilità del progetto
risultato vincitore.
Il motivo è in parte
inammissibile ed in parte infondato.
Nei confronti del bando,
invero, la doglianza, riguardando la stessa possibilità di formulare il
progetto-offerta, avrebbe dovuto essere dedotta a mezzo di tempestiva
impugnazione autonoma del bando, che risulta essere stato pubblicato
nella G.U. del 20 febbraio 1996. Essa, invece, viene avanzata con il
ricorso, notificato il 23 maggio 1997, che investe il provvedimento di
approvazione del risultato del concorso, insieme a tutti gli atti della
procedura. Né può tacersi dell’evidente acquiescenza fatta dai
ricorrenti alla clausola in questione attraverso la redazione anche del
loro progetto secondo le indicazioni contestate.
Quanto alla inutilizzabilità,
come sopra motivata, del progetto vincitore, le considerazioni svolte
nella sentenza appellata meritano di essere condivise.
Al concorso di idee, invero, è
connaturale la riserva di scelta discrezionale, in capo all’Amministrazione,
circa l’esecuzione dell’opera e l’utilizzazione del progetto
vincitore, come espressamente stabilisce il punto 13 del bando e come si
evince dall’art. 6 comma 2° del D.P.R. n. 1930/1962, (recante, com’è
noto, il "regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti
di opere pubbliche di pertinenza dell’Amministrazione dei lavori
pubblici"), al quale l’Amministrazione ha inteso uniformarsi nel
disciplinare lo svolgimento della procedura ed i contenuti del bando.
A ciò si aggiunga che, nel
caso di specie, il concorso ha per oggetto un "progetto preliminare
di massima"; espressione evidentemente rappresentativa di un
progetto che deve avere le caratteristiche sia di quello preliminare che
di quello di massima, in conformità alle nozioni che dei due tipi di
progetto dà il citato D.P.R. n. 1930 del 1962.
Secondo le disposizioni di
questo decreto, il primo riguarda "lo studio dei problemi che per
loro natura consentono varie possibilità di impostazione" con la
presentazione da parte dei concorrenti di "idee e proposte mediante
una relazione corredata da disegni sommari o schizzi" (art. 3); il
secondo si concreta nello "studio della soluzione migliore di un
problema definito" attraverso la predisposizione da parte dei
concorrenti "dei grafici necessari per dare una esatta comprensione
delle caratteristiche principali dell’opera" corredati "di
una relazione e di un preventivo sommario" e di regola senza lo
studio di particolari (art. 4). Nozioni, queste, da integrare alla
stregua delle prescrizioni specifiche dettate dal bando.
Attesa la natura della
procedura concorsuale indetta ed il livello della progettazione
richiesta, pertanto, non assumono rilievo essenziale né la attuale,
immediata realizzabilità dell’opera come progettata né,
correlativamente, la vigenza dei parametri urbanistici dettati dall’Amministrazione,
il cui rispetto è, invece, richiesto in sede di progettazione
definitiva (cfr. art. 7 comma 5 e art. 16 comma 4 della legge 11
febbraio 1994 n. 109, come modificata dalla legge n. 216/1995).
Il bando del concorso di idee,
quindi, ben poteva assumere, quali dati fondamentali di progetto, anche
parametri urbanistici diversi da quelli vigenti, specialmente se
riferibili - come nel caso in esame - alla ragionevole possibilità,
pacifica tra le parti, di una modifica della normativa urbanistica in
relazione alla richiesta formulata dalla Provincia di Foggia in sede di
osservazioni al p.r.g. in itinere e condivisa dal Comune di Foggia.
L’indicazione di un
particolare indice di fabbricabilità, in conclusione, non è né frutto
di errore o travisamento, né circostanza idonea a inficiare la
legittimità del bando, risolvendosi invece nella discrezionale
determinazione, in sé non sindacabile, di assumere un parametro
urbanistico non ancora vigente, ma del quale è ragionevolmente
prevedibile l’introduzione, e di assoggettare a quel parametro il
dimensionamento della scelta progettuale.
Il motivo esaminato va,
pertanto, respinto.
2. Può passarsi, ora, agli
altri motivi d’appello secondo l’ordine indicato dai ricorrenti,
anteponendo l’esame dei motivi corrispondenti al terzo, quarto e
quinto di primo grado.
Con il terzo si deduce la
violazione del bando, essendo manifestamente illogico, secondo i
ricorrenti, il criterio di esclusione dei progetti dalla valutazione,
assunto dalla commissione giudicatrice con riferimento alle
"prescrizioni e indicazioni particolari" di cui al punto 3)
del bando e non anche ai "dati fondamentali del progetto e suo
importo presunto" di cui al precedente punto 2); sicché il
progetto risultato vincitore, in realtà, avrebbe dovuto essere escluso
per la violazione dell’indice di fabbricabilità e del limite di spesa
previsti al punto 2) suddetto.
La censura non può essere
condivisa.
Essa, in primo luogo, presenta
chiari profili d’inammissibilità in quanto evidentemente rivolta a
sindacare il merito della scelta operata dalla commissione. Ma, anche a
voler limitare il giudizio all’aspetto esteriore relativo alla
logicità della scelta, la doglianza si rivela in effetti infondata.
Alla luce delle considerazioni svolte più sopra in ordine alla natura
della procedura concorsuale indetta ed al livello della progettazione
richiesta, invero, non si ritiene poi così manifestamente illogica, da
integrare gli estremi dell’illegittimità, la preferenza accordata
dalla commissione alle prescrizioni ed indicazioni concernenti i
contenuti del progetto-offerta dettate nel punto 3) del bando. Pur
essendo qualificati dal bando come "fondamentali" i dati
riguardanti l’ubicazione dell’opera, la sua volumetria ed il suo
importo (questo, peraltro, indicato come "presunto"), ben è
possibile leggere la scelta della commissione come scientemente intesa a
non precludersi a priori la valutazione di quelle proposte di soluzione
che, sebbene valide e meritevoli di apprezzamento sotto il profilo dei
contenuti di cui al punto 3), avessero a discostarsi sia pur in misura
non determinante dai dati indicati nel punto 2).
Perde, quindi, ogni rilevanza
la denunciata circostanza che il progetto risultato vincitore superasse,
secondo i contestati calcoli dei ricorrenti, i menzionati limiti di
volumetria e di importo
3. Non hanno maggior pregio le
censure svolte nel secondo motivo d’appello (quarto in primo grado),
secondo cui il progetto vincitore avrebbe dovuto essere escluso dal
concorso di idee, o, alternativamente, avrebbe dovuto essere
destinatario di punteggio minore, in ragione della pretesa violazione di
parte considerevole delle prescrizioni di cui al punto 3 del bando,
costituita dalla previsione di tre piani interrati, in luogo dei due
consentiti.
Il progetto, infatti, prevede l’inserimento
di un piano seminterrato e di due piani interrati; soluzione di per sé
non vietata né esclusa dalle prescrizioni di cui al punto 3 del bando.
4. Quanto alle censure dedotte
con il terzo motivo (quinto del ricorso n. 1589/1997 di primo grado),
con le quali si deduce eccesso di potere e violazione del bando, del
p.r.g. vigente e del p.r.g. adottato, atteso il già riferito
superamento della volumetria indicata dal bando e la difformità del
progetto vincitore dalle prescrizioni di entrambi gli strumenti
urbanistici, valgano in generale le considerazioni già svolte sub 1)
circa la rilevanza non essenziale di uno stretto rispetto della
normativa urbanistica, che trovano conferma, per altro, nell’osservazione
del giudice di primo grado che, comunque, trattandosi di opera pubblica,
è di certo consentito all’Amministrazione provvedere in deroga, una
volta individuato, secondo la sua valutazione tecnico-discrezionale, il
progetto meglio rispondente alle sue esigenze.
Va rilevato, inoltre, che, in
presenza di un nuovo piano regolatore generale in itinere, è
inconferente, e perciò infondata, la censura con la quale si deduca,
come nella specie, la difformità della progettazione sia dalla
disciplina dello strumento vigente che da quella dettata dal piano
soltanto adottato, dovendosi discutere, piuttosto, com’è noto, dell’applicazione
della normativa vigente purché non contrastante con quella futura.
Neppure il motivo ora
esaminato, pertanto, può essere condiviso.
5. Infondate sono, poi, le
censure formulate avverso la modifica della composizione della
commissione giudicatrice.
Con la eliminazione dei
componenti già individuati ratione muneris in funzione di cariche
politico-amministrative, come il Presidente della Provincia e l’Assessore
Provinciale ai lavori pubblici, l’Amministrazione appellata ha inteso
uniformare la composizione della commissione giudicatrice del concorso
di idee ai principi che si ricavano dalle disposizioni di cui all’art.
26 comma 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e all’art. 21 comma 5
della legge 11 febbraio 1994 n. 109, giusta il richiamo che se ne fa
nella motivazione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1952 del
9 ottobre 1996. E ciò all’evidente fine di assicurare la maggiore
competenza e funzionalità dell’organo temporaneo.
Nessun dubbio, pertanto, può
nutrirsi sulla legittimità del provvedimento.
Né può riconoscersi, poi,
alcun rilievo invalidante alla circostanza che a tanto non si sia
proceduto mediante formale e dichiarata modifica del bando, essendo
identico, in ogni caso, l’effetto sostanziale.
Inammissibile è, infine, per
non essere stata notificata all’interessato, la censura relativa all’omessa
esposizione dei criteri di scelta e dei requisiti soggettivi dell’esperto
in organizzazione del lavoro, chiamato a far parte della commissione con
la deliberazione sopra citata.
6. Con l’ultimo motivo d’appello
si lamenta che con i criteri generali la commissione giudicatrice non
abbia anche stabilito come ripartire tra le varie voci di valutazione il
punteggio previsto.
La censura è infondata. La
commissione giudicatrice, invero, ha stabilito i parametri di
valutazione ed il relativo punteggio, prevedendo che ciascun commissario
esprimesse un punteggio compreso tra zero ed il valore massimo assegnato
a ciascun parametro; che il valore in concreto assegnato ad ogni
progetto, per ciascun parametro, fosse la risultante del quoziente tra i
punteggi complessivi attribuiti parametro per parametro dai commissari
ed il numero dei componenti della commissione e che il punteggio
complessivo assegnato a ciascun progetto fosse costituito dalla somma
dei punteggi parziali, per parametro, così attribuiti (cfr. verbale n.
2).
La commissione, dunque, ha
chiaramente determinato le modalità di attribuzione del punteggio per
ciascun singolo parametro e per il progetto considerato nel suo
complesso.
6. In conclusione, attesa l’infondatezza
dei motivi sui quali si fonda, l'appello dev’essere respinto.
Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe
indicato.
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