Consiglio di
Stato Sezione VI - Decisione 11 dicembre 2001 n. 6211
Cauzioni
Appalti pubblici di lavori - Cauzione provvisoria - Termine decorrenza
validità cauzione - Data di scadenza termine presentazione offerta.
FATTO
Con
il ricorso proposto in primo grado, l’odierna appellata ha impugnato l’atto
di aggiudicazione in favore della Mastel s.n.c. dell’appalto relativo
a lavori di risanamento indetto dall’Osservatorio Astronomico di Roma
con bando che fissava la data del 25 maggio 1999 per la presentazione
delle offerte e quella del 26 maggio 1999 per l’apertura dei plichi.
Nel
dettaglio, la Lombardozzi s.r.l. lamentava, in uno ad asseriti vizi
procedimentali, una non condivisa interpretazione data dalla stazione
appaltante della disposizione del bando di gara e dell’art.30, commi 1
e 2 bis, L. 109/94, volti ad imporre alle imprese partecipanti il
versamento di una cauzione provvisoria con polizza assicurativa di
durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerte.
Nel
caso di specie, la Commissione di gara in data 26 maggio, dopo aver
escluso alcune ditte per avere le stesse computato gli indicati 180
giorni di efficacia della cauzione dalla data di trasmissione delle
offerte, anziché da quella indicata nel bando quale termine di scadenza
per la presentazione delle offerte stesse (25.5.1999), aveva proceduto a
computare la soglia di anomalia aggiudicando, quindi, l’appalto alla
Lombardozzi s.r.l.; senonchè, il 27 maggio, la stessa Commissione,
riunitasi per la verifica delle procedure eseguite nella seduta del 26
maggio, riesaminava le polizze assicurative presentate dalle due ditte
in precedenza escluse e, sulla scorta di una diversa interpretazione
delle citate previsioni della lex specialis e della legge n.109/94,
ammetteva le stesse imprese alla gara così individuando una diversa
soglia di anomalia e aggiudicando l’appalto alla Mastel s.n.c..
Il
Giudice di prime cure, disattendendo l’opzione ermeneutica seguita
dalla Commissione in sede di riapertura della gara con riferimento al
termine di decorrenza dei previsti 180 giorni di efficacia della
cauzione provvisoria, ha accolto il ricorso proposto dalla Lombardozzi
s.r.l..
Ricorre
l’Osservatorio Astronomico di Roma contestando la decisione del
tribunale e deducendo l’infondatezza del ricorso di primo grado.
All’udienza
del 13 luglio 2001 la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello
è infondato e va pertanto respinto.
La
definizione della presente controversia ruota attorno
all'interpretazione della previsione del bando di gara e della
corrispondente disposizione di cui all’art.30, comma 2-bis della legge
n.109/1994, che, dopo aver imposto alle imprese partecipanti alla
procedura di evidenza il versamento di una cauzione, richiedono che
"la fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla
cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'offerta".
Il
dubbio interpretativo da sciogliere attiene all’identificazione della
nozione di "presentazione dell’offerta": nel dettaglio,
occorre stabilire se con le indicate previsioni si sia inteso avere
riguardo alla data di effettiva trasmissione delle offerte, come
ritenuto dalla Commissione in sede di riapertura della gara, ovvero a
quella di scadenza del termine previsto per la presentazione delle
offerte stesse, come sostenuto invece dal Giudice di primo grado.
Nel
merito, l’appellante sviluppa la tesi secondo cui la validità di
centottanta giorni della fideiussione doveva decorrere dalla data di
effettiva presentazione dell’offerta e non da quella, successiva, di
scadenza del termine di produzione delle offerte.
Il
Collegio, peraltro in linea con l’orientamento di recente espresso da
altra sezione del Consiglio di Stato, opta invece in modo deciso per la
seconda delle prospettate soluzioni esegetiche (Cons. Stato, Sez.V, 14
maggio 2001, n.2645).
L’assunto
di parte ricorrente non è condivisibile per ragioni di ordine logico e
letterale.
Sul
piano testuale, la data di presentazione dell’offerta, senza ulteriori
specificazioni, indica certamente il termine, fisso, inconfutabile, ed
identico per tutti i concorrenti, in cui viene a scadenza il tempo per
la produzione delle offerte dei concorrenti.
Sul
piano razionale e sistematico, peraltro, risulta evidente che un impegno
fideiussorio anticipato ad un’epoca in cui l’offerta è formulata,
ma non può essere ancora conosciuta dall’amministrazione, non
svolgerebbe alcuna utile funzione, aggravando, semmai, i costi economici
sopportati dall’impresa. Simmetricamente, poi, il termine di
centottanta giorni risulta ragionevole se raccordato all’effettivo
inizio dello operazioni di gara. Dal punto di vista dell’amministrazione
e dell’interesse pubblico generale, è molto più conveniente un
impegno fideiussorio che dura fino a centottanta giorni dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, rispetto ad una garanzia
che cessa di avere efficacia in epoca precedente, centottanta giorni
dopo la presentazione effettiva dell’offerta.
La
clausola va interpretata, infatti, in armonia con la ratio dell’istituto
della cauzione provvisoria, intesa ad assicurare l’adempimento dell’obbligo
di sottoscrivere il contratto: esigenza, questa, rispetto alla quale
assume valore preminente la durata della medesima, più che la
decorrenza del termine di validità.
Alla
stregua delle suesposte argomentazioni l’appello va quindi respinto.
Sussistono
giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso. Spese compensate.
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