Info Appalti - Gli Appalti in un Click - Normativa appalti - gare - appalti - news appalti - consulenza appalti
   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato Sezione VI - Decisione 11 dicembre 2001 n. 6211

Cauzioni
Appalti pubblici di lavori - Cauzione provvisoria - Termine decorrenza validità cauzione - Data di scadenza termine presentazione offerta.

FATTO

Con il ricorso proposto in primo grado, l’odierna appellata ha impugnato l’atto di aggiudicazione in favore della Mastel s.n.c. dell’appalto relativo a lavori di risanamento indetto dall’Osservatorio Astronomico di Roma con bando che fissava la data del 25 maggio 1999 per la presentazione delle offerte e quella del 26 maggio 1999 per l’apertura dei plichi.

Nel dettaglio, la Lombardozzi s.r.l. lamentava, in uno ad asseriti vizi procedimentali, una non condivisa interpretazione data dalla stazione appaltante della disposizione del bando di gara e dell’art.30, commi 1 e 2 bis, L. 109/94, volti ad imporre alle imprese partecipanti il versamento di una cauzione provvisoria con polizza assicurativa di durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

Nel caso di specie, la Commissione di gara in data 26 maggio, dopo aver escluso alcune ditte per avere le stesse computato gli indicati 180 giorni di efficacia della cauzione dalla data di trasmissione delle offerte, anziché da quella indicata nel bando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte stesse (25.5.1999), aveva proceduto a computare la soglia di anomalia aggiudicando, quindi, l’appalto alla Lombardozzi s.r.l.; senonchè, il 27 maggio, la stessa Commissione, riunitasi per la verifica delle procedure eseguite nella seduta del 26 maggio, riesaminava le polizze assicurative presentate dalle due ditte in precedenza escluse e, sulla scorta di una diversa interpretazione delle citate previsioni della lex specialis e della legge n.109/94, ammetteva le stesse imprese alla gara così individuando una diversa soglia di anomalia e aggiudicando l’appalto alla Mastel s.n.c..

Il Giudice di prime cure, disattendendo l’opzione ermeneutica seguita dalla Commissione in sede di riapertura della gara con riferimento al termine di decorrenza dei previsti 180 giorni di efficacia della cauzione provvisoria, ha accolto il ricorso proposto dalla Lombardozzi s.r.l..

Ricorre l’Osservatorio Astronomico di Roma contestando la decisione del tribunale e deducendo l’infondatezza del ricorso di primo grado.

All’udienza del 13 luglio 2001 la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e va pertanto respinto.

La definizione della presente controversia ruota attorno all'interpretazione della previsione del bando di gara e della corrispondente disposizione di cui all’art.30, comma 2-bis della legge n.109/1994, che, dopo aver imposto alle imprese partecipanti alla procedura di evidenza il versamento di una cauzione, richiedono che "la fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta".

Il dubbio interpretativo da sciogliere attiene all’identificazione della nozione di "presentazione dell’offerta": nel dettaglio, occorre stabilire se con le indicate previsioni si sia inteso avere riguardo alla data di effettiva trasmissione delle offerte, come ritenuto dalla Commissione in sede di riapertura della gara, ovvero a quella di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte stesse, come sostenuto invece dal Giudice di primo grado.

Nel merito, l’appellante sviluppa la tesi secondo cui la validità di centottanta giorni della fideiussione doveva decorrere dalla data di effettiva presentazione dell’offerta e non da quella, successiva, di scadenza del termine di produzione delle offerte.

Il Collegio, peraltro in linea con l’orientamento di recente espresso da altra sezione del Consiglio di Stato, opta invece in modo deciso per la seconda delle prospettate soluzioni esegetiche (Cons. Stato, Sez.V, 14 maggio 2001, n.2645).

L’assunto di parte ricorrente non è condivisibile per ragioni di ordine logico e letterale.

Sul piano testuale, la data di presentazione dell’offerta, senza ulteriori specificazioni, indica certamente il termine, fisso, inconfutabile, ed identico per tutti i concorrenti, in cui viene a scadenza il tempo per la produzione delle offerte dei concorrenti.

Sul piano razionale e sistematico, peraltro, risulta evidente che un impegno fideiussorio anticipato ad un’epoca in cui l’offerta è formulata, ma non può essere ancora conosciuta dall’amministrazione, non svolgerebbe alcuna utile funzione, aggravando, semmai, i costi economici sopportati dall’impresa. Simmetricamente, poi, il termine di centottanta giorni risulta ragionevole se raccordato all’effettivo inizio dello operazioni di gara. Dal punto di vista dell’amministrazione e dell’interesse pubblico generale, è molto più conveniente un impegno fideiussorio che dura fino a centottanta giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rispetto ad una garanzia che cessa di avere efficacia in epoca precedente, centottanta giorni dopo la presentazione effettiva dell’offerta.

La clausola va interpretata, infatti, in armonia con la ratio dell’istituto della cauzione provvisoria, intesa ad assicurare l’adempimento dell’obbligo di sottoscrivere il contratto: esigenza, questa, rispetto alla quale assume valore preminente la durata della medesima, più che la decorrenza del termine di validità.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni l’appello va quindi respinto.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso. Spese compensate.

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito è © 2001 Studio NET