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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 22 febbraio 2001 n. 992

Revisione prezzi - Determinazione dell'importo revisionale - Applicazione criteri liquidatori - Controversia - Giurisdizione - Giudice ordinario

FATTO

1. Con la sentenza parziale impugnata, in epigrafe indicata, il giudice di prime cure, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto, in parte, il gravame dell’attuale appellata, proposto avverso le determinazioni comunali che hanno riconosciuto un compenso revisionale, relativo ai lavori di costruzione della scuola media, decisamente inferiore rispetto alle richieste della medesima.

In particolare il Tribunale di prima istanza ha giudicato in buona parte fondate le doglianze della CO.MA.PRE., ricorrente in primo grado, relativamente: alla illegittima applicazione di una pattuizione contrattuale che, in quanto derogatoria della disciplina legale della revisione prezzi, doveva considerarsi nulla; alla necessità, non trovando applicazione per l’appalto concorso l’art. 33 della l. 41/86, di far decorrere la revisione prezzi, secondo la disciplina precedente, dalla data dell’offerta, e non, come pattuito, dalla registrazione del contratto; all’illegittimità del conteggio dell’alea contrattuale sull’intero ammontare dei lavori oggetto dell’appalto, senza operare le detrazioni delle somme concesse a titolo di anticipazione e quelle corrispondenti ai lavori eseguiti nel primo anno; alla preclusione, infine, per la P.A. di procedere a valutazioni discrezionali sull’opportunità di concedere o meno la revisione prezzi, dovendo essa limitarsi ad operare la ricognizione della sussistenza dei presupposti normativi.

Per il resto, relativamente al lamentato erroneo conteggio operato dall’Amministrazione, che ha ancorato il compenso revisionale al programma di esecuzione dei lavori, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre incombenti istruttori.

2. Il Comune appellante ha puntualmente censurato, con il ricorso in trattazione, le argomentazioni della sentenza di primo grado, riproponendo peraltro in sede di appello le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito e per mancata impugnativa nei termini di legge della nota, della medesima Amministrazione appellante, n.32528 del 18 dicembre 1992.

3. La società appellata si è costituita per resistere all’appello.

Le parti hanno depositato memoria.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2001 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso in appello merita accoglimento.

Al riguardo sicuramente pregiudiziale, e assorbente, risulta la fondatezza del primo mezzo di censura proposto dal Comune appellante, circa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito relativamente alla vertenza de qua.

2. Le pur non superficiali argomentazioni del giudice di prime cure non appaiono, infatti, condivisibili.

Il Tribunale, pur prendendo in effetti atto dell’orientamento, da tempo consolidato anche nelle pronunce della Suprema Corte, che, in materia di revisione prezzi, individua il discrimen tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo grazie all’operatività dei diversi profili, rispettivamente, del quantum e dell’an, ha ritenuto di poter scovare nella specie apprezzabili connotati di agire discrezionale da parte dell’Amministrazione, tali da poter giustificare l’incardinamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

In realtà lo stesso giudice di primo grado, seppur in esito alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, non aveva mancato di apprezzare in termini seriamente dubitativi la stessa giurisdizione, poi invece definitivamente ritenuta, "trattandosi di vertenza relativa al quantum della revisione prezzi".

3. Orbene le argomentazioni del primo giudice, espresse a seguito del giudizio di merito, non sembrano cogliere nel segno; del resto esse, se fossero accettate, porterebbero in pratica al pressoché totale svuotamento della giurisdizione del giudice ordinario in materia, minando dunque alle fondamenta l’impianto delimitatorio della giurisdizione a cui più volte, e con chiarezza, si è richiamato il Giudice del diritto e della giurisdizione.

La giurisdizione del giudice amministrativo, ponendo ovviamente attenzione al regime giuridico applicabile al caso di specie (trattasi di controversia instaurata prima dell’applicabilità delle norme sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al d.lg. 80/98, ed alla l. 205/2000) deve essere, per così dire, limitata al momento, situato a monte, del riconoscimento o meno del compenso revisionale, perché solo nella fase dell’an così intesa può individuarsi in capo al richiedente una posizione di interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo.

Una volta riconosciuta, come è avvenuto nella fattispecie in argomento, la spettanza del compenso revisionale, ogni altra questione attinente al quantum debeatur concerne evidentemente la concreta delimitazione del diritto soggettivo dell’appaltatore al compenso, come tale naturalmente tutelabile avanti al giudice ordinario.

Non può, infatti, che ribadirsi che la domanda proposta dall’appaltatore per conseguire, una volta che l’Amministrazione abbia accordato la revisione, una liquidazione diversa da quella riconosciutagli spetta alla cognizione del giudice ordinario, ricollegandosi ad una posizione di diritto soggettivo, atteso che, dopo la valutazione in senso positivo circa la concessione della revisione, il potere autoritativo dell’Amministrazione stessa deve ritenersi consumato, coinvolgendo la concreta determinazione del quantum della revisione l’applicazione di criteri e parametri liquidatori e attenendo dunque la controversia non più a una posizione affievolita ma a un diritto di credito già riconosciuto (Cfr. Cass., SS.UU., 18 agosto 1990, n. 8417 e 23 aprile 1997, n. 3568; Cons. Stato, IV, 21 dicembre 1999, n. 1903 e 17 aprile 2000, n.2280).

Orbene la vertenza de qua è caratterizzata dalla pretesa dell’appaltatore di vedersi liquidare somme, a titolo revisionale, in una misura maggiore rispetto a quanto concretamente riconosciuto dall’Amministrazione appaltante, e non in considerazione di lavori diversi e ulteriori, bensì in applicazione di criteri di quantificazione non coincidenti con quelli fatti propri dalla controparte pubblica (in tema ad esempio di decorrenza della revisione dalla registrazione e di applicazione dell’alea contrattuale sull’intero ammontare dei lavori).

Vengono dunque ad essere coinvolti nulla più che i criteri di calcolo e i parametri liquidatori; per di più questi ultimi trovano fondamento, almeno in parte, in previsioni di carattere pattizio, ad ulteriore conferma che in capo al richiedente residua un diritto soggettivo al quantum revisionale effettivamente spettante.

4. La controversia non può, in definitiva, sfuggire alla giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza che l’appello deve essere accolto sotto il suddetto assorbente profilo.

Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

 

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