Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 22 febbraio 2001 n. 992
Revisione
prezzi - Determinazione dell'importo revisionale - Applicazione criteri
liquidatori - Controversia - Giurisdizione - Giudice ordinario
FATTO
1. Con la
sentenza parziale impugnata, in epigrafe indicata, il giudice di prime
cure, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto,
in parte, il gravame dell’attuale appellata, proposto avverso le
determinazioni comunali che hanno riconosciuto un compenso revisionale,
relativo ai lavori di costruzione della scuola media, decisamente
inferiore rispetto alle richieste della medesima.
In particolare
il Tribunale di prima istanza ha giudicato in buona parte fondate le
doglianze della CO.MA.PRE., ricorrente in primo grado, relativamente:
alla illegittima applicazione di una pattuizione contrattuale che, in
quanto derogatoria della disciplina legale della revisione prezzi,
doveva considerarsi nulla; alla necessità, non trovando applicazione
per l’appalto concorso l’art. 33 della l. 41/86, di far decorrere la
revisione prezzi, secondo la disciplina precedente, dalla data dell’offerta,
e non, come pattuito, dalla registrazione del contratto; all’illegittimità
del conteggio dell’alea contrattuale sull’intero ammontare dei
lavori oggetto dell’appalto, senza operare le detrazioni delle somme
concesse a titolo di anticipazione e quelle corrispondenti ai lavori
eseguiti nel primo anno; alla preclusione, infine, per la P.A. di
procedere a valutazioni discrezionali sull’opportunità di concedere o
meno la revisione prezzi, dovendo essa limitarsi ad operare la
ricognizione della sussistenza dei presupposti normativi.
Per il resto,
relativamente al lamentato erroneo conteggio operato dall’Amministrazione,
che ha ancorato il compenso revisionale al programma di esecuzione dei
lavori, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre incombenti
istruttori.
2. Il Comune
appellante ha puntualmente censurato, con il ricorso in trattazione, le
argomentazioni della sentenza di primo grado, riproponendo peraltro in
sede di appello le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto
di giurisdizione del giudice adito e per mancata impugnativa nei termini
di legge della nota, della medesima Amministrazione appellante, n.32528
del 18 dicembre 1992.
3. La società
appellata si è costituita per resistere all’appello.
Le parti hanno
depositato memoria.
Alla pubblica
udienza del 9 gennaio 2001 il ricorso in appello è stato introitato per
la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso
in appello merita accoglimento.
Al riguardo
sicuramente pregiudiziale, e assorbente, risulta la fondatezza del primo
mezzo di censura proposto dal Comune appellante, circa il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo adito relativamente alla
vertenza de qua.
2. Le pur non
superficiali argomentazioni del giudice di prime cure non appaiono,
infatti, condivisibili.
Il Tribunale,
pur prendendo in effetti atto dell’orientamento, da tempo consolidato
anche nelle pronunce della Suprema Corte, che, in materia di revisione
prezzi, individua il discrimen tra la giurisdizione del giudice
ordinario e quella del giudice amministrativo grazie all’operatività
dei diversi profili, rispettivamente, del quantum e dell’an, ha
ritenuto di poter scovare nella specie apprezzabili connotati di agire
discrezionale da parte dell’Amministrazione, tali da poter
giustificare l’incardinamento della giurisdizione in capo al giudice
amministrativo.
In realtà lo
stesso giudice di primo grado, seppur in esito alla sommaria delibazione
propria della fase cautelare, non aveva mancato di apprezzare in termini
seriamente dubitativi la stessa giurisdizione, poi invece
definitivamente ritenuta, "trattandosi di vertenza relativa al
quantum della revisione prezzi".
3. Orbene le
argomentazioni del primo giudice, espresse a seguito del giudizio di
merito, non sembrano cogliere nel segno; del resto esse, se fossero
accettate, porterebbero in pratica al pressoché totale svuotamento
della giurisdizione del giudice ordinario in materia, minando dunque
alle fondamenta l’impianto delimitatorio della giurisdizione a cui
più volte, e con chiarezza, si è richiamato il Giudice del diritto e
della giurisdizione.
La
giurisdizione del giudice amministrativo, ponendo ovviamente attenzione
al regime giuridico applicabile al caso di specie (trattasi di
controversia instaurata prima dell’applicabilità delle norme sulla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al d.lg.
80/98, ed alla l. 205/2000) deve essere, per così dire, limitata al
momento, situato a monte, del riconoscimento o meno del compenso
revisionale, perché solo nella fase dell’an così intesa può
individuarsi in capo al richiedente una posizione di interesse
legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo.
Una volta
riconosciuta, come è avvenuto nella fattispecie in argomento, la
spettanza del compenso revisionale, ogni altra questione attinente al
quantum debeatur concerne evidentemente la concreta delimitazione del
diritto soggettivo dell’appaltatore al compenso, come tale
naturalmente tutelabile avanti al giudice ordinario.
Non può,
infatti, che ribadirsi che la domanda proposta dall’appaltatore per
conseguire, una volta che l’Amministrazione abbia accordato la
revisione, una liquidazione diversa da quella riconosciutagli spetta
alla cognizione del giudice ordinario, ricollegandosi ad una posizione
di diritto soggettivo, atteso che, dopo la valutazione in senso positivo
circa la concessione della revisione, il potere autoritativo dell’Amministrazione
stessa deve ritenersi consumato, coinvolgendo la concreta determinazione
del quantum della revisione l’applicazione di criteri e parametri
liquidatori e attenendo dunque la controversia non più a una posizione
affievolita ma a un diritto di credito già riconosciuto (Cfr. Cass.,
SS.UU., 18 agosto 1990, n. 8417 e 23 aprile 1997, n. 3568; Cons. Stato,
IV, 21 dicembre 1999, n. 1903 e 17 aprile 2000, n.2280).
Orbene la
vertenza de qua è caratterizzata dalla pretesa dell’appaltatore di
vedersi liquidare somme, a titolo revisionale, in una misura maggiore
rispetto a quanto concretamente riconosciuto dall’Amministrazione
appaltante, e non in considerazione di lavori diversi e ulteriori,
bensì in applicazione di criteri di quantificazione non coincidenti con
quelli fatti propri dalla controparte pubblica (in tema ad esempio di
decorrenza della revisione dalla registrazione e di applicazione dell’alea
contrattuale sull’intero ammontare dei lavori).
Vengono dunque
ad essere coinvolti nulla più che i criteri di calcolo e i parametri
liquidatori; per di più questi ultimi trovano fondamento, almeno in
parte, in previsioni di carattere pattizio, ad ulteriore conferma che in
capo al richiedente residua un diritto soggettivo al quantum revisionale
effettivamente spettante.
4. La
controversia non può, in definitiva, sfuggire alla giurisdizione del
giudice ordinario, con la conseguenza che l’appello deve essere
accolto sotto il suddetto assorbente profilo.
Sussistono
nondimeno giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle
spese, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara
inammissibile il ricorso di primo grado, per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
|