Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 22 febbraio 2001 n. 994 Documenti
di Gara - Appalti
- Requisiti di partecipazione - Possesso stati risultanti da pubblici
registri - Autocertificazione - Dichiarazione sostitutive - Autentica
- Non necessaria
Ritenuto in
fatto
Viene in decisione
l’appello proposto dalla RA (Restauration Architecture) Consulting
s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il
ricorso della odierna appellante per l’annullamento dei provvedimenti
di esclusione dalle gare di appalto per l’affidamento di incarico
professionale per progettazione esecutiva opere di straordinaria
manutenzione della Caserma F.Orsi e del Comprensorio Tescione in
Caserta, comunicati con nota n. 4/1956 del 9 luglio 1997.
Il motivo di esclusione dalle
gare era determinato dalla mancata autentica della dichiarazione
sottoscritta per autocertificazione.
L’Amministrazione appellata
si è costituita e ha, con articolata memoria, chiesto la conferma
dell’impugnata decisione.
All’udienza del 16 gennaio
2001 parti e causa sono state assegnate in decisione
Considerato in
diritto
.L’appello è fondato.
La questione oggetto della
presente vertenza è del seguente tenore: se, a seguito dell’entrata
in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 in costanza dei termini
per la presentazione di domande di partecipazione a gare di appalto
per l’affidamento di incarico professionale per la progettazione
esecutiva di opere di straordinaria manutenzione della Caserma F.Orsi
e del Comprensorio Tescione in Caserta, l’odierna appellante
legittimamente potesse avvalersi della disposizione contenuta
nell’articolo 3, comma 2 di quel testo (che sostituiva l’articolo
3, primo comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15) e, per l’effetto,
presentare dichiarazioni sostitutive di certificato, sottoscritte, ma
non autenticate da pubblico ufficiale.
Il Giudice di prime cure ha
risposto negativamente al quesito sul rilievo che la disposizione
applicabile doveva essere individuata nell’articolo 4 della
summenzionata legge n. 15 del 1968, essendo le dichiarazioni richieste
nel bando di gara riconducibili a quelle sostitutive di atto di
notorietà, soggette alla formalità dell’autentica.
Le conclusioni cui è
pervenuto il Tribunale amministrativo regionale della Campania non
possono essere condivise.
E’ opportuno, in proposito,
esaminare le clausole (assolutamente identiche) dei due bandi, che, al
punto 12 sub c, richiedevano "autocertificazione, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante di
non trovarsi nelle seguenti condizioni:
una o più tra quelle
previste dall’articolo 11 del D.L. 24 luglio 1992, n. 358;
essere stati riconosciuti, da
una sentenza passata in giudicato, di errori od omissioni di
progettazione in progetti redatti su incarico di uno dei soggetti di
cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) della legge 109/94;
aver avuto accertati, parte
dell’Amm.ne i medesimi errori od omissioni, nell’anno precedente
la data di presentazione della domanda".
Dalla rassegna dei documenti
per i quali era ammessa l’autocertificazione si evince che la
richiesta non era estesa a fatti, stati o qualità personali previsti
dall’articolo 4 della citata legge n. 15 del 1968, ma solo alla
produzione di dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi e per
gli effetti del precedente articolo 3 del medesimo testo legislativo.
Ciò si desume dai seguenti
elementi:
la natura degli atti in
questione, che avevano come oggetto fatti per i quali potevano essere,
in seguito, esibite le corrispondenti certificazioni da parte di
pubbliche autorità. Diversa è, infatti, la portata della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che concerne
unicamente " fatti, stati o qualità personali che siano a
diretta conoscenza dell'interessato " (art. 4 legge n. 15 del
1968), i quali di regola non trovano riscontro in albi, registri o
elenchi pubblici tenuti dall'Amministrazione (vuoi perché la loro
registrazione non è prevista da alcuna norma vuoi perché gli stessi
sono andati dispersi).
In particolare, non essendo
tale dichiarazione (fondata su elementi a diretta conoscenza
dell'interessato) resa in sostituzione di una certificazione pubblica,
non derivano necessariamente conseguenze negative per il dichiarante
(che del " fatto " espone la sua soggettiva
rappresentazione) nell'ipotesi che la prima abbia un contenuto diverso
da quello che, alla stessa data, avrebbe il secondo (così C.d.S., V,
17 maggio 1997, n. 519);
la chiara interpretazione del
bando, che richiedendo l’autocertificazione mostrava, senza dubbio,
di riferirsi a dichiarazioni sostitutive di fatti ordinariamente
certificabili e, per i quali, la temporanea dichiarazione sostitutiva
costituiva oggetto di una successiva conferma probatoria (C.d.S., V,
29 gennaio 1996, n. 104).
Alla stregua di questi dati
non v’è dubbio che i contenuti della richiesta autocertificazione
rientrassero nell’ambito precettivo dell’articolo 3 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e non del successivo articolo 4.
L’appellata, in proposito,
deduce che l’ambito operativo della citata norma era comunque
incerto e non di immediata applicazione, atteso che quest’ultima era
demandata a futuri regolamenti delle amministrazioni, non ancora
emanati quando furono presentate le domande di partecipazione alle
gare da parte dell’odierna appellante.
Questa deduzione, seppure
suggestiva, non tiene conto dell’obiettiva circostanza che, nel caso
di specie, la stessa Amministrazione si era per dir così
autovincolata e aveva immesso nel bando di gara la norma del caso
concreto, da interpretare quale lex specialis, secondo un indirizzo
giurisprudenziale che è oramai jus receptum.
La Sezione osserva, infatti,
che il riferimento alla autocertificazione aveva un indubbio
significato di rinvio ricettizio alla normativa vigente all’epoca di
emanazione del bando (in particolare al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 emanato in attuazione degli
articoli 2 e 3 della legge n. 15 del 1968). Dal rinvio ricettizio,
implicito nella indicazione dello strumento della autocertificazione,
se ne deve trarre la conseguenza che le innovazioni intervenute medio
tempore (in particolare l’articolo 3, comma 2 della legge 15 maggio
1997, n. 127), dovessero ritenersi pienamente operanti nell’ambito
delle procedure di gara per le quali è controversia.
In sintesi: attraverso il
riferimento espresso alla autocertificazione, l’Amministrazione ha
individuato, in anticipo rispetto ai futuri regolamenti previsti dal
suindicato articolo 3 della legge n. 15 del 1968, l’oggetto delle
possibili dichiarazioni sostitutive di certificato, inglobandole
nell’ambito applicativo dell’articolo 2 del d.P.R. 25 gennaio
1994, n. 130. La regola del caso concreto così ottenuta implicava che
le modificazioni normative intervenute medio tempore acquisissero
piena operatività nella procedura stessa e che, per l’effetto, non
fosse più richiesta, alla data di presentazione delle domande di
partecipazione alle gare, l’autentica delle sottoscrizioni di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Attesa la novità della
questione sembra equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Quinta accoglie l’appello e, per
l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata annulla
gli atti di esclusione dalle gare impugnati con il ricorso di primo
grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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