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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 22 febbraio 2001 n. 994

Documenti di Gara - Appalti - Requisiti di partecipazione - Possesso stati risultanti da pubblici registri - Autocertificazione - Dichiarazione sostitutive - Autentica - Non necessaria

Ritenuto in fatto

Viene in decisione l’appello proposto dalla RA (Restauration Architecture) Consulting s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso della odierna appellante per l’annullamento dei provvedimenti di esclusione dalle gare di appalto per l’affidamento di incarico professionale per progettazione esecutiva opere di straordinaria manutenzione della Caserma F.Orsi e del Comprensorio Tescione in Caserta, comunicati con nota n. 4/1956 del 9 luglio 1997.

Il motivo di esclusione dalle gare era determinato dalla mancata autentica della dichiarazione sottoscritta per autocertificazione.

L’Amministrazione appellata si è costituita e ha, con articolata memoria, chiesto la conferma dell’impugnata decisione.

All’udienza del 16 gennaio 2001 parti e causa sono state assegnate in decisione

Considerato in diritto

.L’appello è fondato.

La questione oggetto della presente vertenza è del seguente tenore: se, a seguito dell’entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 in costanza dei termini per la presentazione di domande di partecipazione a gare di appalto per l’affidamento di incarico professionale per la progettazione esecutiva di opere di straordinaria manutenzione della Caserma F.Orsi e del Comprensorio Tescione in Caserta, l’odierna appellante legittimamente potesse avvalersi della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 2 di quel testo (che sostituiva l’articolo 3, primo comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15) e, per l’effetto, presentare dichiarazioni sostitutive di certificato, sottoscritte, ma non autenticate da pubblico ufficiale.

Il Giudice di prime cure ha risposto negativamente al quesito sul rilievo che la disposizione applicabile doveva essere individuata nell’articolo 4 della summenzionata legge n. 15 del 1968, essendo le dichiarazioni richieste nel bando di gara riconducibili a quelle sostitutive di atto di notorietà, soggette alla formalità dell’autentica.

Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale amministrativo regionale della Campania non possono essere condivise.

E’ opportuno, in proposito, esaminare le clausole (assolutamente identiche) dei due bandi, che, al punto 12 sub c, richiedevano "autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante di non trovarsi nelle seguenti condizioni:

una o più tra quelle previste dall’articolo 11 del D.L. 24 luglio 1992, n. 358;

essere stati riconosciuti, da una sentenza passata in giudicato, di errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di uno dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) della legge 109/94;

aver avuto accertati, parte dell’Amm.ne i medesimi errori od omissioni, nell’anno precedente la data di presentazione della domanda".

Dalla rassegna dei documenti per i quali era ammessa l’autocertificazione si evince che la richiesta non era estesa a fatti, stati o qualità personali previsti dall’articolo 4 della citata legge n. 15 del 1968, ma solo alla produzione di dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 3 del medesimo testo legislativo.

Ciò si desume dai seguenti elementi:

la natura degli atti in questione, che avevano come oggetto fatti per i quali potevano essere, in seguito, esibite le corrispondenti certificazioni da parte di pubbliche autorità. Diversa è, infatti, la portata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che concerne unicamente " fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato " (art. 4 legge n. 15 del 1968), i quali di regola non trovano riscontro in albi, registri o elenchi pubblici tenuti dall'Amministrazione (vuoi perché la loro registrazione non è prevista da alcuna norma vuoi perché gli stessi sono andati dispersi).

In particolare, non essendo tale dichiarazione (fondata su elementi a diretta conoscenza dell'interessato) resa in sostituzione di una certificazione pubblica, non derivano necessariamente conseguenze negative per il dichiarante (che del " fatto " espone la sua soggettiva rappresentazione) nell'ipotesi che la prima abbia un contenuto diverso da quello che, alla stessa data, avrebbe il secondo (così C.d.S., V, 17 maggio 1997, n. 519);

la chiara interpretazione del bando, che richiedendo l’autocertificazione mostrava, senza dubbio, di riferirsi a dichiarazioni sostitutive di fatti ordinariamente certificabili e, per i quali, la temporanea dichiarazione sostitutiva costituiva oggetto di una successiva conferma probatoria (C.d.S., V, 29 gennaio 1996, n. 104).

Alla stregua di questi dati non v’è dubbio che i contenuti della richiesta autocertificazione rientrassero nell’ambito precettivo dell’articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e non del successivo articolo 4.

L’appellata, in proposito, deduce che l’ambito operativo della citata norma era comunque incerto e non di immediata applicazione, atteso che quest’ultima era demandata a futuri regolamenti delle amministrazioni, non ancora emanati quando furono presentate le domande di partecipazione alle gare da parte dell’odierna appellante.

Questa deduzione, seppure suggestiva, non tiene conto dell’obiettiva circostanza che, nel caso di specie, la stessa Amministrazione si era per dir così autovincolata e aveva immesso nel bando di gara la norma del caso concreto, da interpretare quale lex specialis, secondo un indirizzo giurisprudenziale che è oramai jus receptum.

La Sezione osserva, infatti, che il riferimento alla autocertificazione aveva un indubbio significato di rinvio ricettizio alla normativa vigente all’epoca di emanazione del bando (in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 emanato in attuazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 15 del 1968). Dal rinvio ricettizio, implicito nella indicazione dello strumento della autocertificazione, se ne deve trarre la conseguenza che le innovazioni intervenute medio tempore (in particolare l’articolo 3, comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127), dovessero ritenersi pienamente operanti nell’ambito delle procedure di gara per le quali è controversia.

In sintesi: attraverso il riferimento espresso alla autocertificazione, l’Amministrazione ha individuato, in anticipo rispetto ai futuri regolamenti previsti dal suindicato articolo 3 della legge n. 15 del 1968, l’oggetto delle possibili dichiarazioni sostitutive di certificato, inglobandole nell’ambito applicativo dell’articolo 2 del d.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130. La regola del caso concreto così ottenuta implicava che le modificazioni normative intervenute medio tempore acquisissero piena operatività nella procedura stessa e che, per l’effetto, non fosse più richiesta, alla data di presentazione delle domande di partecipazione alle gare, l’autentica delle sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Attesa la novità della questione sembra equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata annulla gli atti di esclusione dalle gare impugnati con il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

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