Consiglio di
stato - Sezione IV - Decisione 22 marzo 2005 n. 1231
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Anomalia - Verifica anomalia -
Accertamento incongruità della singola voce - Non necessariamente
rilevante nella valutazione complessiva.
FATTO
1. Il ricorso
in appello n. 11224/2003 proposto dall’Impresa ***** s.r.l. riguarda
la licitazione privata indetta dall’ANAS con bando del 17/4/02 per
appalto di costruzioni stradali, da aggiudicarsi secondo il criterio del
prezzo più basso.
2. L’impresa
Europa strade viene esclusa dalla gara, per anomalia dell’offerta, da
apposita Commissione tecnica.
Viene, invece,
ammessa la controinteressato Impresa ***** che, in mancanza di
altri concorrenti, risulta aggiudicataria in data 8/5/03.
3. La soc.
Europa strade ricorre al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
per violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1 bis, della
L.n. 109/94 e dell’art. 30 Dir. CEE 97/37 e della lex specialis di
gara.
4. Il T.A.R.
accoglie il ricorso, con sentenza n. 12701/03, giudicando fondate le
censure che ritenevano non motivato il respingimento delle
giustificazioni relative a:
a) mano d’opera(illegittimamente
la Commissione avrebbe fatto riferimento alle tabelle di Potenza
anziché a quelle di Bari);
b) analisi(la
Commissione non avrebbe analiticamente motivato in ordine ai chiarimenti
forniti);
c) Voci di
prezzo "Conglomerati cementizi"(la Commissione avrebbe
contestato il costo del personale e non l’organizzazione del personale
della ditta, di cui ha preso atto);
d) Voci di
costo "Mezzi d’opera"(i costi di trasporto sarebbero stati
indicati dal momento che la ditta noleggiatrice aveva messo la
clausola"trasporto franco cantiere").
L’attendibilità
dell’offerta, poi, non sarebbe stata valutata nella sua globalità.
5. La Impresa
******** Costruzioni appella dapprima il dispositivo di sentenza,
sostenendo l’inammissibilità delle censure proposte perché attinenti
al merito, la loro infondatezza e l’infondatezza delle censure sul
bando per violazione dell’art. 21 della L.n. 109/94.
Deduce, poi,
avverso la sentenza n. 12701/03 i seguenti motivi di appello:
Error in
iudicando- Inammissibilità delle censure proposte in I grado-
Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1 bis, della l.n.
109/94 e dell’art. 30 dir. CEE 93/97. Eccesso di potere.
Le censure
svolte in I grado sarebbero di merito e, pertanto, inammissibili, non
trattandosi di aspetti di manifesta irrazionalità e travisamento dei
fatti.
Inoltre, per
quanto riguarda la manodopera, era incontestato che l’appalto dovesse
svolgersi a Bari: da qui l’esigenza di utilizzare le tabelle salariali
di Bari.
Per quanto
riguarda la voce "Scavo di sbancamento" la censura sarebbe
stata inammissibile perché attinente al merito, mentre per la voce
"Impianto di produzione" la censura sarebbe stata
inammissibile ed infondata.
Per la voce
"Conglomerato cementizio" le ricorrenti non sarebbero riuscite
a dimostrare la presenza di un numero congruo di figure professionali
che avrebbero affiancato l’opera del manovale.
Sarebbe, poi,
infondata la censura di mancata valutazione globale dell’offerta.
6.
Controricorre la soc. *********** strade, proponendo altresì appello
incidentale.
Sostiene che le
censure della Impresa *********** sarebbero infondate e inammissibili e
non dimostrerebbero che le censure accolte dal T.A.R. attengano al
merito. Invero, il Tribunale avrebbe rilevato solo la incongruenza e la
irrazionalità delle motivazioni addotte dalla Commissione tecnica.
La
maggiorazione di 14 centesimi per la manodopera non sarebbe contestata,
venendo solo censurato l’uso della tabella di Potenza.
Con l’appello
incidentale, poi, si ripropongono i motivi del ricorso di I grado.
7. L’Impresa
appellante produce due memorie difensive, a sostegno delle proprie tesi.
8. Anche la
soc. *********** strade produce memoria, sostenendo l’improcedibilità
dell’appello della soc. *********** perché non in regola con gli
obblighi contributivi e, quindi, non in grado di stipulare un contratto.
9. Con il
ricorso n. 896/04 l’ANAS s.p.a. impugna la medesima sentenza n.
12701/03 del T.A.R. del Lazio, Sez.III, deducendone l’erroneità per
quanto riguarda i seguenti punti:
- per la voce
manodopera, per la quale è stata utilizzata la tabella di Potenza
anziché di Bari, si rileva che il luogo di esecuzione deve essere
indicato nel bando(art.80 D.P.R. n. 554/99) e che detta indicazione è
vincolante. L’utilizzazione della tabella di Potenza avrebbe portato
ad una sottostima del valore della manodopera;
- il Tribunale
sarebbe entrato nel merito delle scelte dell’amministrazione.
10.
Controricorre la soc. *********** strade, unitamente alla ditta
***********, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle
censure mosse dall’ANAS.
11. Le parti
hanno prodotto memorie difensive a sostegno delle proprie difese.
12. Entrambi i
ricorsi sono stati inseriti nei ruoli d’udienza del 28 ottobre 2004 e
trattenuti per la decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, n. 12701/03,
è stato accolto il ricorso proposto dalla Soc. *********** strade e
dalla ditta individuale *********** geom. Francesco, in proprio e quali
imprese della costituenda A.T.I., con mandante la indicata società, con
il quale erano stati impugnati gli atti relativi alla verifica delle
offerte anomale in licitazione privata per l’appalto di lavori
stradali e del conseguente provvedimento del responsabile del
procedimento di esclusione dell’offerta delle medesime.
Avverso detta
sentenza hanno prodotto appello principale(ric. n. 11224/03) l’impresa
geom. *********** costruzioni, risultata aggiudicataria della gara in
questione e controricorso ed appello incidentale la soc. ***********
strade unitamente alla ditta individuale *********** geom. Francesco.
Ha, altresì,
prodotto appello l’ANAS(ric. n.896/2004).
2. Attesi gli
evidenti motivi di connessione i due appelli indicati in epigrafe
vengono riuniti ai fini di un’unica decisione di merito.
3. Il primo
ricorso in appello(ric. n.11224/03) è infondato nei sensi e nei
limiti che saranno di seguito illustrati.
3.1. L’art.
21 comma 1 bis della L.n. 109 del 1994, nel disciplinare il giudizio di
anomalia delle offerte negli appalti di lavori pubblici, stabilisce che
le offerte devono essere corredate, sin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative,
indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a
formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d’asta.
Il bando o la lettera d’invito devono precisare le modalità di
presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle
eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Ove l’esame
della giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad
escludere l’incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad
integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potrà
provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio.
3.2. In ordine
alle modalità della verifica di anomalia che va svolta dalla stazione
appaltante, occorre osservare che:
la valutazione
dell’anomalia ha carattere assoluto e non relativo(C.S., V Sez., n.
675/00);
la verifica
deve riguardare la totalità delle voci per le quali il bando o la
lettera d’invito richiede le giustificazioni(C.S., VI sez., n.
6217/01);
deve esservi
corrispondenza fra il motivo di esclusione e la giustificazione, con
conseguente impossibilità di ritenere incongrua un’offerta per un
motivo diverso da quello che aveva indotto a chiedere il chiarimento(C.S.,
IV Sez., n. 4409/03);
le voci di
prezzo ritenute incongrue devono riguardare una parte significativa
delle lavorazioni, tale da incidere sull’offerta nel suo complesso,
determinandone un giudizio globale di inattendibilità(C.S., VI Sez., n.
707/00; n. 6217/01);
il giudizio
finale deve essere un giudizio globale e sintetico dell’attendibilità
dell’offerta nel suo insieme.
3.4. Va,
ancora, osservato che l’attività di verifica dell’anomalia assume
connotati di discrezionalità tecnica, dovendo essere condotta una
analisi su elementi di natura tecnica che presenta, o può presentare in
relazione a talune voci, margini di opinabilità( cfr. dec. n. 6217/01
cit.).
La
discrezionalità tecnica che connota l’operato della stazione
appaltante impone la necessità che il giudizio finale di anomalia o
meno dell’offerta sia congruamente e dettagliatamente motivato, dando
conto di tutti gli elementi dell’offerta e delle ragioni di
attendibilità o meno dei singoli elementi e dell’offerta nel suo
insieme.
L’obbligo di
motivazione, poi, si impone non solo nel caso di giudizio finale
negativo, ma anche nel caso di giudizio finale positivo e tanto sia in
ossequio all’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti
amministrativi, sia a tutela, negli appalti, della par condicio dei
concorrenti(cfr. C.S. VI Sez., n. 4502/00; n. 6217/01 cit.).
Al riguardo, è
stato osservato come anche dopo l’affermarsi della nota elaborazione
giurisprudenziale in tema di sindacato giurisdizionale sulla
discrezionalità tecnica e l’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio,
anche nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del
giudice amministrativo, quale strumento di ausilio per verificare il
corretto esercizio della discrezionalità tecnica, pur tuttavia, nell’ambito
della giurisdizione su interessi legittimi, il sindacato giudiziale
sulla discrezionalità tecnica va condotto nei limiti del vizio dell’atto
amministrativo, come denunciati dalle parti, e, dunque, sempre riferito
ad un provvedimento che si espone a censure di carattere tecnico.
Pertanto, il sindacato giudiziale sulle scelte tecniche non può che
essere un riesame dell’operato dell’amministrazione e, dunque, una
verifica che l’Amministrazione abbia esercitato i propri poteri
secondo criteri di logica, congruità, ragionevolezza , corretto
apprezzamento dei fatti. Sicchè, ove il giudizio tecnico sia mancato,
da parte dell’amministrazione, essendosi la stessa limitata ad una
motivazione apparente od incongrua, il giudice amministrativo non può
supplire a ciò, ma deve invece limitarsi al sindacato estrinseco dell’atto
amministrativo, accertandone la carenza di motivazione(cfr. dec. n. 6217
cit.).
3.5. Facendo
applicazione di tali principi al caso di specie, va osservato che:
il giudizio
sull’anomalia dell’offerta nella gara di appalto di opere pubbliche
costituisce una tipica valutazione tecnico- discrezionale dell’Amministrazione,
sindacabile solo ove presenti errori di fatto, aspetti di manifesta
irrazionalità o evidenti contraddizioni logiche(C.S., V Sez., n. 345/00
e n. 5886/00; IV Sez., n. 1715/97);
le valutazioni
dell’Amministrazione costituiscono, secondo il riportato orientamento,
espressione di un potere di natura tecnico- discrezionale, di per sé
insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui le
valutazioni stesse siano manifestamente illogiche o fondate su
insufficiente motivazione;
il giudice
amministrativo non invade la sfera riservata all’Amministrazione, che
è e rimane di merito, anche quando rilevi la chiara incongruità della
motivazione posta a base dell’apprezzamento dell’anomalia(C.S., IV
sez., n. 1172/99; 4409/03), in quanto la necessità di tutela effettiva
degli interessi economici dei partecipanti impone e l’esigenza di non
creare pregiudiziali zone franche per l’operato dei soggetti pubblici,
impongono di estendere comunque il sindacato di legittimità sull’attività
amministrativa fino alla massima profondità compatibile con i confini
della giurisdizione disegnati dalla Costituzione dal nostro ordinamento(C.S.,
V sez., n. 1247/01; IV sez., n. 4409/039;
in questa
prospettiva, erra l’appellante principale nel ritenere l’inammissibilità
delle censure svolte da parte ricorrente in I grado, dal momento che la
verifica dell’anomalia, in quanto costituente valutazione attinente al
merito dell’esercizio di una potestà discrezionale della Pubblica
amministrazione non è sindacabile, in sede di legittimità, se non per
aspetti di manifesta irrazionalità e travisamento dei fatti, ritenuti
non ricorrenti nella fattispecie, in quanto la discrezionalità
amministrativa, come si è già detto, non sfugge, aprioristicamente, al
sindacato del giudice amministrativo, essendo al contrario censurabile
nell’ipotesi valutazioni affette da manifesta illogicità o fondate su
insufficiente motivazione.
E’ questa
seconda ipotesi quella, ad avviso del Collegio, ricorrente nella
fattispecie, nell’ottica correttamente precisata nella sentenza
impugnata, ove il giudice amministrativo non si è sostituito all’Amministrazione
nelle scelte discrezionali alla stessa riservate, ma si è limitato a
constatare un difetto di motivazione in ordine alle ragioni della
esclusione della ditta ricorrente, rimanendo così all’interno dei
limiti riservati alla giurisdizione di legittimità(cfr. C.S., IV sez.,
n. 1172/99). Sul merito delle singole censure, si osserva quanto segue:
a) le ragioni
di esclusione della ditta ricorrente per quanto riguarda la voce
"mano d’opera" sono state ritenute illegittime per
violazione di quella regola generale vigente in materia di valutazione
di anomalia secondo cui, data la natura di procedimento in
contraddittorio, deve esservi corrispondenza fra motivo di esclusione e
la giustificazione, con conseguente impossibilità di ritenere incongrua
un’offerta per un motivo diverso da quello che aveva indotto a
chiedere il chiarimento(C.S., IV sez., n.4409/03).
Le
argomentazioni del giudice di I grado vanno, ad avviso del Collegio,
condivise, in quanto l’oggetto del contraddittorio e le ragioni di
esclusione non sono, come emerge dalla documentazione di causa,
coincidenti, dal momento che la richiesta di chiarimento riguardava la
maggiorazione di 14 centesimi relativa alla voce "mano d’opera",
mentre l’esclusione fa riferimento ad una errata individuazione di
tabelle per la manodopera, sicchè deve ritenersi accertato il contrasto
con l’art. 21, comma 1 bis, della L.n. 109/94.
L’amministrazione,
invero, ove avesse ritenuto di estendere l’ambito del contraddittorio,
avrebbe ben potuto farlo, contestando nuovi rilievi alla ditta offerente
e richiedendo nuove giustificazioni, senza chiudere il procedimento
prima di avere ricevuto risposta al riguardo.
b) Le ragioni
di esclusione per le voci "Scavo di sbancamento" e
"Fornitura materiali per il rilevato" sono state analogamente
ritenute illegittime in quanto non espresse in base ai chiarimenti
forniti rispetto agli specifici motivi di contestazione, oggetto di
contraddittorio, bensì in base a nuovi e diversi elementi di
contestazione, così come emerge dalla documentazione di causa, sicchè
anche in questo caso valgono le considerazioni svolte sub a), che
consentono di aderire alle conclusioni del primo giudice.
c) Le ragioni
di esclusione per le voci "conglomerato cementizio" sono state
ritenute illegittime in quanto, a fronte dell’oggetto del
contraddittorio("L’ATI inserisce quale operatore del vibratore ad
ago il manovale in luogo dell’operaio specializzato") e dei
chiarimenti offerti al riguardo dall’ATI concorrente l’Amministrazione
ha impostato la propria negativa determinazione sulla mancanza di
supporti probatori circa il congruo numero di figure professionali tra
cui inserire il personale in grado di impartire disposizioni al manovale
e verificarne il lavoro svolto, sulla erroneità del mancato calcolo di
tale figura nell’ambito dell’analisi relativa alla lavorazione in
questione e sulla ammissione da parte dell’ATI dell’errore commesso,
attraverso la minimizzazione dell’onere tramite compensazione
economica per eccesso commesso in fase di gara.
Si ritiene,
anche sotto tale profilo, di dover condividere l’operato del primo
giudice che ha giustamente rilevato come, a fronte delle contestazioni
effettuate e della risposta fornita, l’oggetto della verifica si era
circoscritto alla organizzazione del personale di cantiere dell’ATI,
sicchè, in assenza di specifiche indicazioni negli atti regolatori di
gara, è a questa che avrebbero dovuto fare riferimento le ragioni di
esclusione.
Poiché, al
contrario, nessun appunto era stato svolto a detta organizzazione, la
contestazione diveniva illegittima, ma altresì infondata in quanto non
era esatto che l’ATI non avesse fornito elementi probatori al
riguardo8se ne poteva, tuttalpiù, contestare la insufficienza o l’inidoneità).
d) Le ragioni
di esclusione per la voce"mezzi d’opera- impianto di produzione
di conglomerato bituminoso" sono state ritenute illegittime in
quanto, come risultante dalla documentazione di causa, gli oneri di
trasporto non sono stati indicati perché l’offerta commerciale della
ditta noleggiatrice conteneva l’espressa clausola "trasporto
franco cantiere".
Il T.A.R. ha
ritenuto che la clausola suddetta fugasse ogni dubbio al riguardo e che
l’Amministrazione fosse incorsa in un errore di fatto.
Al riguardo,
premessa la sindacabilità di tale censura avanti al giudice
amministrativo, nei limiti generali precedentemente indicati, va
rilevato come il motivo di appello al riguardo formulato, che si fonda
sulle voci di costo che sarebbero state omesse dall’ATI nella
formulazione dell’offerta, sia non congruente con i motivi di
annullamento individuati dal T.A.R., nonché con le ragioni di
esclusione formulate dall’amministrazione (mancata giustificazione dei
costi di trasporto dell’impianto). Il motivo va, pertanto, ritenuto
infondato.
d) Da ultimo,
viene censurata la parte di sentenza impugnata che ha ritenuto fondata
la doglianza di ordine generale proposta dalle ricorrenti, concernente
la mancata considerazione dell’attendibilità o meno dell’offerta
nel suo insieme, in quanto sarebbe mancata una valutazione complessiva
dell’offerta presentata dalle ditte ricorrenti ed in particolare una
puntuale considerazione dell’incidenza sulla stessa valutazione
complessiva degli elementi non ritenuti adeguatamente giustificati.
Ritiene l’appellante
che con l’enucleazione delle voci di prezzo più significative, la
disarticolazione della globalità dell’offerta risulti solo apparente,
in quanto sarebbe da presumere che quelle voci, sulle quali vengono
richieste al concorrente ulteriori elementi di giudizio, incidano sulla
serietà ed affidabilità dell’intera offerta.
Il Collegio,
pur nella consapevolezza che, sul punto, stanno emergendo orientamenti
diversi, ritiene tuttavia di condividere la conclusione cui è pervenuta
la sentenza appellata, confermando precedenti orientamenti
giurisprudenziali. Se, infatti, è vero che ai sensi dell’art. 21
comma 1 bis della L.n. 109/94 le giustificazioni relative all’offerta
anomala devono riguardare le "voci di prezzo più
significative" che concorrono a formare l’offerta, ciò non vuol
dire che i singoli prezzi debbono essere giustificabili in se’ e per
se’, a prescindere dalla loro incidenza sulla offerta complessiva.
Nella interpretazione del dato normativo non può, infatti, trascurarsi
che la ratio cui è preordinato il meccanismo di verifica della
offerta anomale è pur sempre la piena affidabilità della proposta
contrattuale(cfr., in termini, C.S., V Sez., n. 707/00 e 5836/00; VI
Sez., n. 2908/00, 6217/01 e 157/02).
4. Per quanto
sopra esposto, l’appello n. 11224/03 va rigettato e, per l’effetto,
va confermata la sentenza impugnata.
Il rigetto dell’appello
principale esime il Collegio dall’esaminare il ricorso incidentale.
5. Con il ricorso
n. 896/2004 l’ANAS impugna la medesima sentenza del T.A.R. Lazio,
III sez., n. 12701/03, deducendo quali motivi di ricorso l’erroneità
della medesima per quanto riguarda l’accoglimento delle censure
relative alla voce "mano d’opera" e alla mancata
considerazione dell’offerta nella sua totalità, nonché per quanto
riguarda la reiezione della eccezione di inammissibilità del ricorso
per essere volto a censurare l’esercizio di un’attività tecnico
discrezionale, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi all’amministrazione
in valutazioni di merito alla stessa riservate.
Le censure
proposte corrispondono ad analoghe censure già esaminate e respinte nel
precedente ricorso, con argomentazioni che si intendono qui richiamate
al fine di pervenire al rigetto anche del presente ricorso d’appello.
6. In
conclusione, per le considerazioni che precedono i ricorsi in appello
qui riuniti vengono entrambi rigettati, con conseguente conferma della
sentenza impugnata.
Le spese
seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 3000 a
carico di ciascun appellante, al netto d’I.V.A. e dei contributi
previsti per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- previa riunione dei
medesimi, rigetta i ricorsi in appello indicati in epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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