Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 10 maggio 2005 n. 2387
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Appalti
Appalti di lavori pubblici - Prescrizioni del bando - Preventivo
sopraluogo nei luoghi dei lavori - Sopraluogo eseguito da un dipendente
dell'impresa - Conseguenze - Inammissibilità dell'offerta
FATTO
Con
il ricorso proposto in primo grado il Consorzio E.A.CO.S. Edili
Artigiani Soc. Coop. a r.l. ha impugnato l’esclusione dalla procedura
indetta dal Comune di Monte San Giovanni Campano per l’affidamento dei
lavori di riqualificazione della Piazza G. Marconi.
A
fondamento del contestato provvedimento di esclusione la stazione
appaltante ha addotto la ritenuta mancanza di una valida attestazione di
presa visione dei luoghi, richiesta a pena di esclusione dalla
disciplina di gara che al riguardo rinvia all’apposito allegato
“G”.
Nel
dettaglio la stazione appaltante ha ritenuto che il suddetto onere di
produzione documentale non sia stato nel caso di specie assolto dalla
odierna resistente attraverso la presentazione di attestazione
rilasciata in favore di Bonanni Maurizio, non reputando quest’ultimo né
legale rappresentante della Società E.A.CO.S. né soggetto dalla stessa
appositamente delegato.
Avverso
la sentenza con cui il primo Giudice ha accolto il ricorso insorge
l’Amministrazione appellante sostenendone l’erroneità e chiedendone
l’annullamento.
All’udienza
del 26 novembre 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il
ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Giova
considerare che a giustificazione della esclusione contestata in primo
grado la stazione appaltante ha sostanzialmente dedotto
l’inadeguatezza della documentazione prodotta dalla Società E.A.CO.S.
ad assolvere l’onere probatorio imposto dal disciplinare di gara
laddove prescrive, a pena di esclusione, la presentazione
dell’attestazione di presa visione dei luoghi ove i lavori da
aggiudicare devono essere eseguiti.
Nel
dettaglio, l’Amministrazione, tenendo conto della attestazione
prodotta dalla società poi esclusa, ha ritenuto che la prescritta
visione dei luoghi sia stata effettuata da persona non abilitata, tale
non essendo reputato il sig. Bonanni Maurizio.
Ad
avviso della società ricorrente in primo grado, viceversa, il Bonanni
sarebbe stato legittimato ad assolvere per conto della società
E.A.CO.S. il citato onere procedimentale perché all’uopo delegato
dalla stessa società, nonché nella sua qualità di Direttore Tecnico
della Bonanni Lavori S.p.a.; quest’ultima società in particolare, è
indicata quale componente della E.A.CO.S., che avrebbe quindi
partecipato alla gara in qualità di consorzio stabile, indicando la
società Bonanni quale soggetto esecutore.
Si
tratta di posizione non condivisa dal Collegio.
Da
un lato, infatti, non può certo sostenersi che il Bonanni rivesta la
qualifica (richiesta dalla disciplina di gara in capo al soggetto cui
l’impresa partecipante può validamente affidare il compito di
effettuare il prescritto sopralluogo) di legale rappresentante o di
direttore tecnico della società E.A.CO.S.
In
disparte la questione relativa alla veste giuridica indicata dalla
suindicata società in sede di formalizzazione della domanda di
partecipazione, deve il Collegio constatare che il Bonanni non riveste
all’interno della E.A.CO.S. alcuna delle due citate qualifiche,
alternativamente richiesta dalla disciplina di gara in capo al soggetto
cui assegnare il compito di visionare i luoghi di esecuzione dei lavori.
La
stessa disciplina di gara, peraltro, ammette che alla indicata visione
possa attendere soggetto diverso purché a ciò incaricato mediante
specifica delega.
Senonché,
non è processualmente emerso che tale delega sia stata esibita nel
corso del procedimento, all’atto della visione o, comunque, prima che
fosse adottato il contestato provvedimento di esclusione.
Né
può peraltro invocarsi, a sostegno della ritenuta illegittimità del
provvedimento di esclusione, il principio della più ampia
partecipazione alle procedure concorsuali o quello che impone
all’Amministrazione di invitare alla regolarizzazione, destinati ad
infrangersi al cospetto di lacune siffatte nella produzione documentale
imposta dalla lex specialis a pena di esclusione.
Alla
stregua delle esposte argomentazioni va dunque accolto l’appello.
Sussistono
giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le
parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
l’appello.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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