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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Decisione 30 maggio 2005 n. 2796

Contratti della Pubblica Amministrazione - Antimafia
Interdittiva antimafia - Adozione - Presupposti - Prova del Collegamento con criminalità organizzata - Non Necessaria - Dimostrazione del pericolo di infiltrazioni mafiose - Sufficiente (Articolo 4 Dlgs 490/1994)

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, l’attuale appellante Cooperativa Tassisti Gragnanesi a r.l., ha impugnato i seguenti atti: nota informativa antimafia della Prefettura di Napoli, acquisita dal comune di Gragnano, con la quale si accerta in capo alla medesima società la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 4 D.Lgs.490/94 e art. 10 d.P.R.252/1998; nota del comune di Gragnano di diniego di accesso agli atti; determina con la quale il comune procede alla risoluzione del contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico con la società appellante, dal 1.1.2001 al 31.12.2003; bando di gara di indizione di licitazione privata per l’affidamento del suddetto servizio dall’anno scolastico 2003-2004 al 2005-2006, nella parte in cui comprende anche il periodo dal 1.10.2003 al 31.12.2003 e nella parte in cui richiede la presentazione di cauzione provvisoria presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari al 5% dell’importo a base d’asta, al netto di IVA; determina di aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva e contratto di appalto a favore di Eurotour  Massarini s.n.c..

Con le censure di cui al ricorso originario e successivi motivi aggiunti, la società odierna appellante si doleva della illegittimità della nota informativa prefettizia, di accertamento della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, contestando la esistenza del quadro indiziario posto a base della misura interdittiva; di conseguenza, veniva dedotta la illegittimità dell’atto di risoluzione dovuto a tale misura, nonché la successiva indizione di gara e gli atti consequenziali della aggiudicazione e del contratto.

Il Tribunale adito respingeva il ricorso ritenendo infondate le doglianze prospettate.

Con l’atto di appello  vengono  dedotte le  censure di violazione

e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

In sostanza, si contesta la legittimità della informativa prefettizia antimafia, per quanto riguarda i rapporti della cooperativa con il dott. Iozzino; si contesta la relazione posta a base della misura interdittiva, per quanto poggia sui rapporti di parentela del presidente della cooperativa.

Si contesta, altresì, la legittimità di indizione di nuova gara, che coinvolge anche un periodo ricompresa nel precedente rapporto contrattuale (nell’anno 2003).

In relazione alla nuova gara, poi, si lamenta la illegittimità della ammissione alla gara della Eurotour, in quanto priva del requisito, siccome previsto dalla legge speciale della gara, del possesso di autoveicoli immatricolati  non anteriormente all’anno 1998.

E’ stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni.

Si è costituito il comune di Gragnano, chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, che chiede il rigetto dell’appello siccome infondato.

Si è costituita la società Eurotour Massarini s.n.c., chiedendo dichiararsi la inammissibilità dell’appello e comunque il rigetto perché infondato.

Alla udienza pubblica del 16 marzo 2005 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO

Al fini della decisione occorre valutare il contenuto della nota informativa antimafia.

Come emerge dalla sentenza del primo giudice, dalla nota della questura di Napoli n. 14761/AE/204/MPS del 17.6.2003, giungeva la segnalazione al Prefetto che il signor Sorrentino Gerardo, presidente della Cooperativa appellante, è figlio di Sorrentino Enrico, pregiudicato per reati di associazione per delinquere e sottoposto a misura alternativa di semilibertà, nonché di Gargiulo Rosa, pregiudicata per reati associativi e truffa; il Sorrentino è anche nipote di Sorrentino Vincenzo, pluripregiudicato, già ritenuto affiliato al clan D’Alessandro, di cui è uno dei referenti.

L’Arma dei Carabinieri trasmetteva alla Prefettura di Napoli stralcio della relazione della Commissione di accesso istituita ai sensi dell’art. 1, comma 4 D.Lgs. n. 629 del 1982 presso il comune di Gragnano, dalla quale risulta che Iozzino Tommaso, deferito dai Carabinieri di Gragnano nell’ambito delle indagini sull’appalto della Cooperativa Tassisti Gragnanesi per associazione a delinquere ed altro, risulta essere il commercialista della suddetta società, i cui componenti sono collegati al clan D’Alessandro.

Da tale quadro indiziario, veniva dedotta la ragionevole esistenza di pericolo di infiltrazioni mafiose.

Nell’appello si deduce difetto di istruttoria e si insiste nel sostenere che la informativa prefettizia sarebbe basata solo sulla nota della Questura di Napoli, riguardante i rapporti con clan camorristici e mafiosi, mentre non si farebbe cenno alla relazione della commissione di accesso, che riguarderebbe invece il dott. Iozzino, come tale estraneo ai fatti.

Si contesta inoltre che il tentativo di infiltrazione mafiosa sia stato ritenuto sussistente in relazione alla figura del dott. Iozzino, mai incriminato o condannato per reati di stampo mafioso; si contesta che i rapporti di parentela del presidente della cooperativa siano come tali in grado di concretare gli estremi del tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto i parenti coinvolti non hanno ruoli di dipendenza, lavorativi o di collaborazione nella società.

Si rileva, inoltre, che i precedenti penali dei parenti del presidente della cooperativa, tra l’altro alcuni dei quali sono risalenti nel tempo, non sono idonei a concretare la vicinanza mafiosa, presa dalla legge a base della misura interdittiva.

Con altra censura si contesta la esclusione della cooperativa dalla nuova gara, non solo per una presunta irregolarità nella presentazione della cauzione, ma anche in base alla sussistenza della informativa prefettizia, di cui si è contestata la legittimità.

Con ulteriore censura si contesta la ammissione a gara della aggiudicataria Eurotour, priva del requisito relativo alla immatricolazione degli automezzi (non anteriori all’anno 1998).

In sostanza, a prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dell’appello proposta dalla controinteressata, sulla base della avvenuta cancellazione della appellante dal registro delle cooperative, nel merito, il giudizio in oggetto riguarda la legittimità o meno della informativa prefettizia antimafia, sulla base della quale il comune di Gragnano ha poi provveduto alla risoluzione del contratto di appalto di servizi e alla esclusione dalla gara successiva.

Nella suddetta materia, la Sezione è dell’avviso che la valutazione del prefetto, circa a situazioni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 D.Lgs. n. 490 del 1994, per la sua natura preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia logico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose e di un condizionamento dell’impresa da parte di queste (in tal senso, Consiglio di Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1507).

D’altronde, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dal Prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei riguardi di un’impresa, deve limitarsi unicamente alla verifica di eventuali vizi della funzione esercitata che si rivelino sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti.

La inibitoria antimafia costituisce la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato, in quanto la legge ha assunto come obiettivo principale la assoluta salvaguardia dei principi di trasparenza e libertà di agire contrattuale della pubblica amministrazione rispetto a soggetti che possano, in un modo o nell’altro, risultare serventi rispetto a realtà imprenditoriali contigue ad associazioni criminali. Corollario di tale politica legislativa è l’ampia potestà discrezionale attribuita all’organo istruttore in ordine alla ricerca e alla valutazione degli elementi da cui poter inferire eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso; a ciò consegue il sopra richiamato limite al sindacato giurisdizionale sul punto.

Inoltre, per giustificare la adozione di una interdittiva antimafia non è necessario certo pervenire al medesimo grado di certezza dei presupposti di una decisione che può essere assunta in sede giurisdizionale e nemmeno la misura minore di certezza posta a base di una misura di prevenzione, essendo, invece, all’uopo sufficiente la dimostrazione del pericolo di pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici che sostengono la ipotizzabilità della sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata.

Le informazioni del prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n.490 del 1994 e dell’art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998, che costituiscono condizione, o consentono la risoluzione, per i contratti con la pubblica amministrazione o per concessioni o erogazioni, non devono provare la intervenuta infiltrazione, essendo questo un “quid pluris” non richiesto, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza (in tal senso, Consiglio di Stato, IV, 7 giugno 2001, n. 3058; 13 ottobre 2003, n. 6187).

Nella specie, i rapporti di parentela del presidente della cooperativa riguardavano una pluralità di soggetti (padre, madre e zio) ritenuti “vicini” se non addirittura affiliati a clan di riconosciuta criminalità.

Con riguardo alla delicata posizione del commercialista  della società, a parte la considerazione della valutazione strettamente riservata all’amministrazione, relativamente alla valenza ai fini della misura interdittiva, anche della situazione del dott. Iozzino (sarebbe probabilmente stato sufficiente il riferimento ai rapporti di parentela del presidente della cooperativa, sicchè tale circostanza costituisce, sotto tale aspetto, un quid pluris), il medesimo risulta sottoposto ad indagini per associazione a delinquere ed altro.

Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali in materia, il Collegio è dell’avviso che, sulla base degli elementi acquisiti, la valutazione del Prefetto circa la riconducibilità della situazione alla ipotesi di “tentativi di infiltrazione mafiosa” sfugga alle censure sollevate, non potendo essere considerata inattendibile.

Circa le censure relative alla nuova gara indetta, a parte il rilievo assorbente, dipendente dal rigetto delle censure proposte avverso la informativa prefettizia, va osservato che legittimamente la appellante è stata esclusa dalla medesima, con conseguente inammissibilità del mezzo di censura.

Va respinta altresì la domanda risarcitoria, in base al rilievo assorbente del rigetto della domanda di annullamento degli atti asseriti illegittimi.

Ai fini dell’accoglimento della azione risarcitoria è richiesto il presupposto del preventivo o congiunto esperimento con successo della azione di illegittimità avverso l’atto che fa parte della fattispecie di illecito (“L’azione di risarcimento di un <<danno da provvedimento amministrativo illegittimo>> può essere proposta solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari” (Ad.Pl. C. Stato, 4/2003; per il nesso di conseguenzialità  si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004).

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, così provvede:

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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