Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 30 maggio 2005 n. 2796
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Antimafia
Interdittiva antimafia - Adozione - Presupposti - Prova del Collegamento
con criminalità organizzata - Non Necessaria - Dimostrazione del
pericolo di infiltrazioni mafiose - Sufficiente (Articolo 4 Dlgs
490/1994)
FATTO
Con ricorso
proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
l’attuale appellante Cooperativa Tassisti Gragnanesi a r.l., ha
impugnato i seguenti atti: nota informativa antimafia della Prefettura
di Napoli, acquisita dal comune di Gragnano, con la quale si accerta in
capo alla medesima società la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa ai sensi dell’art. 4 D.Lgs.490/94 e art. 10 d.P.R.252/1998;
nota del comune di Gragnano di diniego di accesso agli atti; determina
con la quale il comune procede alla risoluzione del contratto di appalto
del servizio di trasporto scolastico con la società appellante, dal
1.1.2001 al 31.12.2003; bando di gara di indizione di licitazione
privata per l’affidamento del suddetto servizio dall’anno scolastico
2003-2004 al 2005-2006, nella parte in cui comprende anche il periodo
dal 1.10.2003 al 31.12.2003 e nella parte in cui richiede la
presentazione di cauzione provvisoria presentata mediante fideiussione
bancaria o polizza assicurativa, pari al 5% dell’importo a base
d’asta, al netto di IVA; determina di aggiudicazione provvisoria,
aggiudicazione definitiva e contratto di appalto a favore di Eurotour
Massarini s.n.c..
Con le censure
di cui al ricorso originario e successivi motivi aggiunti, la società
odierna appellante si doleva della illegittimità della nota informativa
prefettizia, di accertamento della sussistenza di tentativi di
infiltrazione mafiosa, contestando la esistenza del quadro indiziario
posto a base della misura interdittiva; di conseguenza, veniva dedotta
la illegittimità dell’atto di risoluzione dovuto a tale misura, nonché
la successiva indizione di gara e gli atti consequenziali della
aggiudicazione e del contratto.
Il Tribunale
adito respingeva il ricorso ritenendo infondate le doglianze
prospettate.
Con l’atto di
appello vengono dedotte le censure di violazione
e falsa
applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza, si
contesta la legittimità della informativa prefettizia antimafia, per
quanto riguarda i rapporti della cooperativa con il dott. Iozzino; si
contesta la relazione posta a base della misura interdittiva, per quanto
poggia sui rapporti di parentela del presidente della cooperativa.
Si contesta,
altresì, la legittimità di indizione di nuova gara, che coinvolge
anche un periodo ricompresa nel precedente rapporto contrattuale
(nell’anno 2003).
In relazione
alla nuova gara, poi, si lamenta la illegittimità della ammissione alla
gara della Eurotour, in quanto priva del requisito, siccome previsto
dalla legge speciale della gara, del possesso di autoveicoli
immatricolati non anteriormente all’anno 1998.
E’ stata
proposta anche domanda di risarcimento dei danni.
Si è
costituito il comune di Gragnano, chiedendo il rigetto dell’appello
perché infondato.
Si è
costituito il Ministero dell’Interno, che chiede il rigetto
dell’appello siccome infondato.
Si è
costituita la società Eurotour Massarini s.n.c., chiedendo dichiararsi
la inammissibilità dell’appello e comunque il rigetto perché
infondato.
Alla udienza
pubblica del 16 marzo 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Al fini della
decisione occorre valutare il contenuto della nota informativa
antimafia.
Come emerge
dalla sentenza del primo giudice, dalla nota della questura di Napoli n.
14761/AE/204/MPS del 17.6.2003, giungeva la segnalazione al Prefetto che
il signor Sorrentino Gerardo, presidente della Cooperativa appellante,
è figlio di Sorrentino Enrico, pregiudicato per reati di associazione
per delinquere e sottoposto a misura alternativa di semilibertà, nonché
di Gargiulo Rosa, pregiudicata per reati associativi e truffa; il
Sorrentino è anche nipote di Sorrentino Vincenzo, pluripregiudicato, già
ritenuto affiliato al clan D’Alessandro, di cui è uno dei referenti.
L’Arma dei
Carabinieri trasmetteva alla Prefettura di Napoli stralcio della
relazione della Commissione di accesso istituita ai sensi dell’art. 1,
comma 4 D.Lgs. n. 629 del 1982 presso il comune di Gragnano, dalla quale
risulta che Iozzino Tommaso, deferito dai Carabinieri di Gragnano
nell’ambito delle indagini sull’appalto della Cooperativa Tassisti
Gragnanesi per associazione a delinquere ed altro, risulta essere il
commercialista della suddetta società, i cui componenti sono collegati
al clan D’Alessandro.
Da tale quadro
indiziario, veniva dedotta la ragionevole esistenza di pericolo di
infiltrazioni mafiose.
Nell’appello
si deduce difetto di istruttoria e si insiste nel sostenere che la
informativa prefettizia sarebbe basata solo sulla nota della Questura di
Napoli, riguardante i rapporti con clan camorristici e mafiosi, mentre
non si farebbe cenno alla relazione della commissione di accesso, che
riguarderebbe invece il dott. Iozzino, come tale estraneo ai fatti.
Si contesta
inoltre che il tentativo di infiltrazione mafiosa sia stato ritenuto
sussistente in relazione alla figura del dott. Iozzino, mai incriminato
o condannato per reati di stampo mafioso; si contesta che i rapporti di
parentela del presidente della cooperativa siano come tali in grado di
concretare gli estremi del tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto
i parenti coinvolti non hanno ruoli di dipendenza, lavorativi o di
collaborazione nella società.
Si rileva,
inoltre, che i precedenti penali dei parenti del presidente della
cooperativa, tra l’altro alcuni dei quali sono risalenti nel tempo,
non sono idonei a concretare la vicinanza mafiosa, presa dalla legge a
base della misura interdittiva.
Con altra
censura si contesta la esclusione della cooperativa dalla nuova gara,
non solo per una presunta irregolarità nella presentazione della
cauzione, ma anche in base alla sussistenza della informativa
prefettizia, di cui si è contestata la legittimità.
Con ulteriore
censura si contesta la ammissione a gara della aggiudicataria Eurotour,
priva del requisito relativo alla immatricolazione degli automezzi (non
anteriori all’anno 1998).
In sostanza, a
prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dell’appello proposta
dalla controinteressata, sulla base della avvenuta cancellazione della
appellante dal registro delle cooperative, nel merito, il giudizio in
oggetto riguarda la legittimità o meno della informativa prefettizia
antimafia, sulla base della quale il comune di Gragnano ha poi
provveduto alla risoluzione del contratto di appalto di servizi e alla
esclusione dalla gara successiva.
Nella suddetta
materia, la Sezione è dell’avviso che la valutazione del prefetto,
circa a situazioni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 4,
comma 4 D.Lgs. n. 490 del 1994, per la sua natura preventiva, non
richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base
ai quali non sia logico o inattendibile ritenere la sussistenza di un
collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose e di un
condizionamento dell’impresa da parte di queste (in tal senso,
Consiglio di Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1507).
D’altronde,
il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dal Prefetto
circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei riguardi
di un’impresa, deve limitarsi unicamente alla verifica di eventuali
vizi della funzione esercitata che si rivelino sintomatici di una
illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti.
La inibitoria
antimafia costituisce la massima anticipazione di tutela preventiva come
risposta dello Stato verso il crimine organizzato, in quanto la legge ha
assunto come obiettivo principale la assoluta salvaguardia dei principi
di trasparenza e libertà di agire contrattuale della pubblica
amministrazione rispetto a soggetti che possano, in un modo o
nell’altro, risultare serventi rispetto a realtà imprenditoriali
contigue ad associazioni criminali. Corollario di tale politica
legislativa è l’ampia potestà discrezionale attribuita all’organo
istruttore in ordine alla ricerca e alla valutazione degli elementi da
cui poter inferire eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso;
a ciò consegue il sopra richiamato limite al sindacato giurisdizionale
sul punto.
Inoltre, per
giustificare la adozione di una interdittiva antimafia non è necessario
certo pervenire al medesimo grado di certezza dei presupposti di una
decisione che può essere assunta in sede giurisdizionale e nemmeno la
misura minore di certezza posta a base di una misura di prevenzione,
essendo, invece, all’uopo sufficiente la dimostrazione del pericolo di
pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici che sostengono
la ipotizzabilità della sussistenza di un collegamento tra impresa e
criminalità organizzata.
Le informazioni
del prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa
nell’impresa, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n.490 del 1994 e
dell’art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998, che costituiscono condizione, o
consentono la risoluzione, per i contratti con la pubblica
amministrazione o per concessioni o erogazioni, non devono provare la
intervenuta infiltrazione, essendo questo un “quid pluris” non
richiesto, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di
elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza (in tal
senso, Consiglio di Stato, IV, 7 giugno 2001, n. 3058; 13 ottobre 2003,
n. 6187).
Nella specie, i
rapporti di parentela del presidente della cooperativa riguardavano una
pluralità di soggetti (padre, madre e zio) ritenuti “vicini” se non
addirittura affiliati a clan di riconosciuta criminalità.
Con riguardo
alla delicata posizione del commercialista della società, a parte
la considerazione della valutazione strettamente riservata
all’amministrazione, relativamente alla valenza ai fini della misura
interdittiva, anche della situazione del dott. Iozzino (sarebbe
probabilmente stato sufficiente il riferimento ai rapporti di parentela
del presidente della cooperativa, sicchè tale circostanza costituisce,
sotto tale aspetto, un quid pluris), il medesimo risulta sottoposto ad
indagini per associazione a delinquere ed altro.
Alla luce dei
richiamati principi giurisprudenziali in materia, il Collegio è
dell’avviso che, sulla base degli elementi acquisiti, la valutazione
del Prefetto circa la riconducibilità della situazione alla ipotesi di
“tentativi di infiltrazione mafiosa” sfugga alle censure sollevate,
non potendo essere considerata inattendibile.
Circa le
censure relative alla nuova gara indetta, a parte il rilievo assorbente,
dipendente dal rigetto delle censure proposte avverso la informativa
prefettizia, va osservato che legittimamente la appellante è stata
esclusa dalla medesima, con conseguente inammissibilità del mezzo di
censura.
Va respinta
altresì la domanda risarcitoria, in base al rilievo assorbente del
rigetto della domanda di annullamento degli atti asseriti illegittimi.
Ai fini
dell’accoglimento della azione risarcitoria è richiesto il
presupposto del preventivo o congiunto esperimento con successo della
azione di illegittimità avverso l’atto che fa parte della fattispecie
di illecito (“L’azione di risarcimento di un <<danno da
provvedimento amministrativo illegittimo>> può essere proposta
solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il
provvedimento illegittimo e che sia stato coltivato con successo il
relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo
non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non
regolamentari” (Ad.Pl. C. Stato, 4/2003; per il nesso di
conseguenzialità si veda la sentenza della Corte Costituzionale
n. 204/2004).
Per le
considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
Sussistono
giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, così
provvede:
rigetta
l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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