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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Decisione 21 giugno 2005 n. 3262

Contratti della Pubblica Amministrazione - Appalti Pubblici - Prescrizione di gara - Presentazione certificato assenza procedure concorsuali - Omessa presentazione - Conseguenza - Esclusione

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, il comune di Vicopisano ha fatto presente che aveva indetto nel 1995 una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di prestazioni d’opera integrative per la pulizia di edifici scolastici adibiti a scuole elementari per gli anni 1995-98; che alla gara partecipavano sei Ditte, ma una veniva esclusa (la Società Tutti Servizi, esistente da più di quattro anni) per non aver fornito il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risultasse la mancanza di procedure fallimentari nel quinquennio precedente, mentre per la medesima ragione non veniva esclusa la Ditta Centro Servizi in quanto non esistente nel quinquennio precedente alla data di espletamento della gara (4.9.1995) per aver iniziato l’attività il 5.6.1995, come risultante dalla certificazione della Camera di commercio dalla medesima presentato; che d’altra parte a garantire l’Amministrazione era sufficiente il certificato della cancelleria commerciale del Tribunale di Pisa presentato regolarmente dalla Ditta; che, ammessa alla gara, la Ditta Centro Servizi  ne diveniva aggiudicataria per aver presentato l’offerta più vantaggiosa; che avverso il relativo provvedimento di aggiudicazione proponeva ricorso al TAR Toscana la Cooperativa di servizi e manutenzioni Manutencoop; che il TAR accoglieva l’istanza cautelare della ricorrente, ma in appello l’ordinanza del TAR veniva riformata, per cui l’aggiudicataria iniziava il proprio servizio; che il TAR, con la sentenza in epigrafe, annullava l’aggiudicazione a favore del Centro Servizi.

Avverso detta sentenza il Comune ha dedotto quanto segue:

- il TAR aveva ritenuto di annullare l’aggiudicazione a favore del Centro Servizi per non aver presentato la certificazione attestante che non si erano verificate nel quinquennio precedente procedure di fallimento o di concordato preventivo, senza tener conto che tale Società aveva iniziato la propria attività solo il 5.6.1995; ne rilevava la circostanza che tale Società fosse subentrata, mediante conferimento di azienda, a una precedete Ditta unipersonale di più vecchia costituzione, dal momento che la certificazione da presentare non poteva che riguardare la nuova Società partecipante alla gara;

- in ogni caso il requisito richiesto era desumibile dalla ulteriore documentazione presentata, tra cui il certificato della Cancelleria commerciale del Tribunale di Pisa dell’11.8.1995;

- nella specie non era stata violata alcuna prescrizione della disciplina di gara, né vi era stata contraddittorietà da parte della Commissione giudicatrice in quanto l’altra Ditta esclusa era operativa già da quattro anni.

2. Costituitasi in giudizio, la Cooperativa Manutencoop ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che la recente costituzione della Società Centro Servizi non poteva esonerarla dall’obbligo di produrre la certificazione in contestazione sia perché detta certificazione era richiesta dalla disciplina di gara a pena di esclusione, sia perchè essa era subentrata ad una precedente Ditta di più vecchia costituzione; né d’altra parte aveva presentato la dichiarazione sostitutiva su tale aspetto, facoltà che le era espressamente consentita dalla lettera di invito.

Con memoria conclusiva il Comune ha ulteriormente illustrato le proprie doglianze.

3. L’appello è infondato.

Il TAR ha correttamente ritenuto illegittima l’ammissione alla gara della Ditta aggiudicataria dovendo questa essere esclusa  per non aver presentato la certificazione della Cancelleria del Tribunale competente con l’attestazione che a carico della Società non si erano verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore, che era richiesta espressamente dalla lettera di invito a pena di esclusione.

Né la recente costituzione della Società Centro Servizi poteva esonerarla dall’obbligo di produrre la certificazione in contestazione in quanto comunque la Società aggiudicataria era subentrata ad una precedente Ditta di più vecchia costituzione ed inoltre non aveva neppure presentato la dichiarazione sostitutiva su tale aspetto, facoltà che le era espressamente consentita dalla lettera di invito.

4. Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V), respinge l’appello indicato in epigrafe.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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