Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 21 giugno 2005 n. 3262
Contratti della
Pubblica Amministrazione - Appalti Pubblici - Prescrizione di gara
- Presentazione certificato assenza procedure concorsuali - Omessa
presentazione - Conseguenza - Esclusione
FATTO e
DIRITTO
1. Con
l’appello in epigrafe, il comune di Vicopisano ha fatto presente che
aveva indetto nel 1995 una gara d’appalto per l’affidamento del
servizio di prestazioni d’opera integrative per la pulizia di edifici
scolastici adibiti a scuole elementari per gli anni 1995-98; che alla
gara partecipavano sei Ditte, ma una veniva esclusa (la Società Tutti
Servizi, esistente da più di quattro anni) per non aver fornito il
certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risultasse la
mancanza di procedure fallimentari nel quinquennio precedente, mentre
per la medesima ragione non veniva esclusa la Ditta Centro Servizi in
quanto non esistente nel quinquennio precedente alla data di
espletamento della gara (4.9.1995) per aver iniziato l’attività il
5.6.1995, come risultante dalla certificazione della Camera di commercio
dalla medesima presentato; che d’altra parte a garantire
l’Amministrazione era sufficiente il certificato della cancelleria
commerciale del Tribunale di Pisa presentato regolarmente dalla Ditta;
che, ammessa alla gara, la Ditta Centro Servizi ne diveniva
aggiudicataria per aver presentato l’offerta più vantaggiosa; che
avverso il relativo provvedimento di aggiudicazione proponeva ricorso al
TAR Toscana la Cooperativa di servizi e manutenzioni Manutencoop; che il
TAR accoglieva l’istanza cautelare della ricorrente, ma in appello
l’ordinanza del TAR veniva riformata, per cui l’aggiudicataria
iniziava il proprio servizio; che il TAR, con la sentenza in epigrafe,
annullava l’aggiudicazione a favore del Centro Servizi.
Avverso detta
sentenza il Comune ha dedotto quanto segue:
- il TAR aveva
ritenuto di annullare l’aggiudicazione a favore del Centro Servizi per
non aver presentato la certificazione attestante che non si erano
verificate nel quinquennio precedente procedure di fallimento o di
concordato preventivo, senza tener conto che tale Società aveva
iniziato la propria attività solo il 5.6.1995; ne rilevava la
circostanza che tale Società fosse subentrata, mediante conferimento di
azienda, a una precedete Ditta unipersonale di più vecchia
costituzione, dal momento che la certificazione da presentare non poteva
che riguardare la nuova Società partecipante alla gara;
- in ogni caso
il requisito richiesto era desumibile dalla ulteriore documentazione
presentata, tra cui il certificato della Cancelleria commerciale del
Tribunale di Pisa dell’11.8.1995;
- nella specie
non era stata violata alcuna prescrizione della disciplina di gara, né
vi era stata contraddittorietà da parte della Commissione giudicatrice
in quanto l’altra Ditta esclusa era operativa già da quattro anni.
2. Costituitasi
in giudizio, la Cooperativa Manutencoop ha chiesto il rigetto del
ricorso rilevando che la recente costituzione della Società Centro
Servizi non poteva esonerarla dall’obbligo di produrre la
certificazione in contestazione sia perché detta certificazione era
richiesta dalla disciplina di gara a pena di esclusione, sia perchè
essa era subentrata ad una precedente Ditta di più vecchia
costituzione; né d’altra parte aveva presentato la dichiarazione
sostitutiva su tale aspetto, facoltà che le era espressamente
consentita dalla lettera di invito.
Con memoria
conclusiva il Comune ha ulteriormente illustrato le proprie doglianze.
3. L’appello
è infondato.
Il TAR ha
correttamente ritenuto illegittima l’ammissione alla gara della Ditta
aggiudicataria dovendo questa essere esclusa per non aver
presentato la certificazione della Cancelleria del Tribunale competente
con l’attestazione che a carico della Società non si erano verificate
procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore, che
era richiesta espressamente dalla lettera di invito a pena di
esclusione.
Né la recente
costituzione della Società Centro Servizi poteva esonerarla
dall’obbligo di produrre la certificazione in contestazione in quanto
comunque la Società aggiudicataria era subentrata ad una precedente
Ditta di più vecchia costituzione ed inoltre non aveva neppure
presentato la dichiarazione sostitutiva su tale aspetto, facoltà che le
era espressamente consentita dalla lettera di invito.
4. Per quanto
considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V),
respinge l’appello indicato in epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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