Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 12 luglio 2005 n. 3775
Contratti della Pubblica
Amministrazione - Bando - Prescrizione sull'invio delle offerte -
Esclusivamente tramite servizio postale - Immediata lesività della
clausola - Non configurabile - Lesività assunta nel corso della
procedura - Possibile
FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale
Amministrativo Regionale per la
Puglia, sede di
Bari - Sezione I,
ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato per ottenere
l’annullamento: a) della deliberazione n. 25 del 10 marzo 2003 del
consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. - Casa di riposo “*******”,
recante aggiudicazione definitiva in favore del sig. *******della
vendita di un appartamento in Bari; b) del presupposto verbale di gara
datato 11 febbraio 2003, nella parte in cui ritiene valida l’offerta del
sig. *******nonché, nella parte in cui dichiara la provvisoria
aggiudicazione della compravendita in suo favore.
Nella stessa sentenza si respinge il
ricorso incidentale proposto dall’odierno appellante avverso: a) la
deliberazione n. 60 del 10 dicembre 2002 della Casa di riposo, recante
l’approvazione dell’avviso pubblico di vendita, nella parte in cui ha
previsto che “l’offerta dovrà pervenire entro l’ora ed il giorno
stabilito esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico
assicurato o raccomandato A.R.”; b) la citata deliberazione n. 25 del 10
marzo 2003, nella parte in cui ha ritenuto regolare l’offerta presentata
dal dott. *******, ed il menzionato presupposto verbale di gara.
L’appellante ripropone, sostanzialmente,
gli argomenti addotti in sua difesa in primo grado e contesta le ragioni
sulle quali la sentenza si fonda; della quale chiede l’annullamento, con
ogni ulteriore effetto di legge, anche in ordine alle spese e competenze
del doppio grado di giudizio.
Per resistere si sono costituiti in
giudizio l’Amministrazione resistente ed il dott. *******, i quali hanno
controdedotto, concludendo per la reiezione del gravame perché
infondato; vinte le spese di giudizio.
La causa è stata trattata all’udienza
pubblica del 15 febbraio 2005, nella quale, sentiti i difensori
presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
La controversia in esame riguarda la
procedura di vendita di un’unità immobiliare da parte
dell’Amministrazione resistente e, in particolare, la portata della
clausola dell’avviso di vendita, che ha prescritto che “l’offerta …dovrà
pervenire entro l’ora ed il giorno stabilito esclusivamente a mezzo del
servizio postale in plico assicurato o raccomandato A.R. …”.
In proposito, non v’è motivo per
discostarsi dall’orientamento espresso da questa Sezione con la
decisione 13 gennaio 2005 n. 82, alla stregua del quale emerge la
sostanziale infondatezza della doglianza rivolta avverso
l’interpretazione che di tale clausola ha dato il giudice di primo grado
giungendo a ritenere illegittima l’ammissione dell’offerta fatta
pervenire dall’appellante tramite corriere privato.
La decisione citata, infatti, chiarisce
che, secondo la normativa vigente, l’invio dei plichi raccomandati
attinenti le procedure riguardanti l’attività della pubblica
Amministrazione in generale e, in particolare, le procedure ad evidenza
pubblica è riservato al servizio fornito dalla Poste Italiane s.p.a.,
con esclusione di qualsiasi altro servizio gestito da soggetti diversi.
Onde la prescrizione di un bando di gara che prevede la presentazione
dell’offerta esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale
non può che essere interpretata nel senso che devono essere ammesse in
gara solo le offerte pervenute tramite la Poste Italiane s.p.a.;
assumendo valore meramente rafforzativo del precetto l’eventuale
espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza.
L’appellante, tuttavia, si duole della
reiezione del ricorso incidentale da lui proposto contro la
deliberazione di approvazione dell’avviso di vendita nella parte in cui
stabilisce la riferita modalità di presentazione dell’offerta.
Sostiene l’interessato che, nella specie,
non sussiste il presupposto, a cui la giurisprudenza subordina la
legittima imposizione della modalità suddetta, costituito da un termine
congruo per la presentazione dell’offerta. Nella clausola impugnata,
invero, il termine assegnato era insufficiente, in concreto, a
consentire l’inoltro dell’offerta tramite il solo servizio postale
gestito da Poste Italiane s.p.a. e con l’osservanza di tutte le altre
prescrizioni, tra le quali in particolare quella dell’allegazione della
“dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi e della
reale consistenza” dell’immobile “e di volerlo acquistare nello stato di
fatto e di diritto in cui … si trova”. Ciò perché, per le resistenze
frapposte dalla conduttrice dell’appartamento in questione, la
possibilità di prenderne visione, in realtà, gli è stata assicurata
soltanto due giorni prima della scadenza del termine. Né la circostanza,
addotta dal Tribunale per respingere il motivo di censura, che altri
sette aspiranti acquirenti abbiano rispettato il termine può ritenersi
risolutiva, non essendo di per sé idonea a comprovare che essi abbiano
effettivamente preso visione dell’appartamento e, in particolare, che lo
abbiano fatto in pendenza del termine.
Della doglianza incidentale ora esposta le
parti resistenti eccepiscono la tardività, sul rilievo che l’avviso di
vendita è stato pubblicato in data 20 gennaio 2003 mentre il ricorso
incidentale, sebbene rivolto contro una clausola immediatamente lesiva,
è stato notificato solo in data 3 giugno 2003 e pertanto ben oltre i
sessanta giorni di legge.
L’eccezione, però, va disattesa. La
clausola in argomento, invero, di per sé non è immediatamente lesiva, né
l’onere formale da essa imposto ai concorrenti risulta particolarmente
vessatorio, costoso, discriminatorio o di difficile attuazione, ma si
connette ad una prassi diffusissima, ragionevole e perfettamente
attendibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2005 n. 82 cit.). È
nel concreto svolgimento della procedura in esame che la clausola si è
rivelata lesiva. I fatti denunciati dall’appellante, pacifici in causa,
dimostrano che l’Amministrazione appaltante non è stata in grado di
assicurare la fruizione dell’intero termine in astratto concesso ai
concorrenti per formulare e presentare l’offerta, corredata dai
prescritti adempimenti; così facendo venir meno la stessa congruità del
termine.
Sotto questo profilo l’appello deve
ritenersi fondato e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il
ricorso incidentale di primo grado e, per l’effetto, il ripetuto avviso
di vendita va annullato nella parte con detto mezzo impugnata.
Il conseguente travolgimento di tutti i
successivi atti del procedimento concorsuale - che l’Amministrazione
provvederà a rinnovare dopo aver emendato in tale parte il bando,
statuendo modalità di presentazione dell’offerta adeguate alla
peculiarità della gara - fa venir meno ogni interesse alla decisione sul
ricorso principale, il quale, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra
le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, in
riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso incidentale di
primo grado e per l’effetto annulla, nei limiti di cui in motivazione,
l’avviso di vendita con esso impugnato; dichiara inammissibile il
ricorso principale.
Compensa tra le parti spese e competenze di
entrambi i gradi di giudizio.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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