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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Decisione 12 luglio 2005 n. 3775

Contratti della Pubblica Amministrazione - Bando - Prescrizione sull'invio delle offerte - Esclusivamente tramite servizio postale - Immediata lesività della clausola - Non configurabile - Lesività assunta nel corso della procedura - Possibile

FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Sezione I, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato per ottenere l’annullamento: a) della deliberazione n. 25 del 10 marzo 2003 del consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. - Casa di riposo “*******”, recante aggiudicazione definitiva in favore del sig. *******della vendita di un appartamento in Bari; b) del presupposto verbale di gara datato 11 febbraio 2003, nella parte in cui ritiene valida l’offerta del sig. *******nonché, nella parte in cui dichiara la provvisoria aggiudicazione della compravendita in suo favore.

Nella stessa sentenza si respinge il ricorso incidentale proposto dall’odierno appellante avverso: a) la deliberazione n. 60 del 10 dicembre 2002 della Casa di riposo, recante l’approvazione dell’avviso pubblico di vendita, nella parte in cui ha previsto che “l’offerta dovrà pervenire entro l’ora ed il giorno stabilito esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico assicurato o raccomandato A.R.”; b) la citata deliberazione n. 25 del 10 marzo 2003, nella parte in cui ha ritenuto regolare l’offerta presentata dal dott. *******, ed il menzionato presupposto verbale di gara.

L’appellante ripropone, sostanzialmente, gli argomenti addotti in sua difesa in primo grado e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; della quale chiede l’annullamento, con ogni ulteriore effetto di legge, anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Per resistere si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione resistente ed il dott. *******, i quali hanno controdedotto, concludendo per la reiezione del gravame perché infondato; vinte le spese di giudizio.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 15 febbraio 2005, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

La controversia in esame riguarda la procedura di vendita di un’unità immobiliare da parte dell’Amministrazione resistente e, in particolare, la portata della clausola dell’avviso di vendita, che ha prescritto che “l’offerta …dovrà pervenire entro l’ora ed il giorno stabilito esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico assicurato o raccomandato A.R. …”.

In proposito, non v’è motivo per discostarsi dall’orientamento espresso da questa Sezione con la decisione 13 gennaio 2005 n. 82, alla stregua del quale emerge la sostanziale infondatezza della doglianza rivolta avverso l’interpretazione che di tale clausola ha dato il giudice di primo grado giungendo a ritenere illegittima l’ammissione dell’offerta fatta pervenire dall’appellante tramite corriere privato.

La decisione citata, infatti, chiarisce che, secondo la normativa vigente, l’invio dei plichi raccomandati attinenti le procedure riguardanti l’attività della pubblica Amministrazione in generale e, in particolare, le procedure ad evidenza pubblica è riservato al servizio fornito dalla Poste Italiane s.p.a., con esclusione di qualsiasi altro servizio gestito da soggetti diversi. Onde la prescrizione di un bando di gara che prevede la presentazione dell’offerta esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale non può che essere interpretata nel senso che devono essere ammesse in gara solo le offerte pervenute tramite la Poste Italiane s.p.a.; assumendo valore meramente rafforzativo del precetto l’eventuale espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza.

L’appellante, tuttavia, si duole della reiezione del ricorso incidentale da lui proposto contro la deliberazione di approvazione dell’avviso di vendita nella parte in cui stabilisce la riferita modalità di presentazione dell’offerta.

Sostiene l’interessato che, nella specie, non sussiste il presupposto, a cui la giurisprudenza subordina la legittima imposizione della modalità suddetta, costituito da un termine congruo per la presentazione dell’offerta. Nella clausola impugnata, invero, il termine assegnato era insufficiente, in concreto, a consentire l’inoltro dell’offerta tramite il solo servizio postale gestito da Poste Italiane s.p.a. e con l’osservanza di tutte le altre prescrizioni, tra le quali in particolare quella dell’allegazione della “dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi e della reale consistenza” dell’immobile “e di volerlo acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui … si trova”. Ciò perché, per le resistenze frapposte dalla conduttrice dell’appartamento in questione, la possibilità di prenderne visione, in realtà, gli è stata assicurata soltanto due giorni prima della scadenza del termine. Né la circostanza, addotta dal Tribunale per respingere il motivo di censura, che altri sette aspiranti acquirenti abbiano rispettato il termine può ritenersi risolutiva, non essendo di per sé idonea a comprovare che essi abbiano effettivamente preso visione dell’appartamento e, in particolare, che lo abbiano fatto in pendenza del termine.

Della doglianza incidentale ora esposta le parti resistenti eccepiscono la tardività, sul rilievo che l’avviso di vendita è stato pubblicato in data 20 gennaio 2003 mentre il ricorso incidentale, sebbene rivolto contro una clausola immediatamente lesiva, è stato notificato solo in data 3 giugno 2003 e pertanto ben oltre i sessanta giorni di legge.

L’eccezione, però, va disattesa. La clausola in argomento, invero, di per sé non è immediatamente lesiva, né l’onere formale da essa imposto ai concorrenti risulta particolarmente vessatorio, costoso, discriminatorio o di difficile attuazione, ma si connette ad una prassi diffusissima, ragionevole e perfettamente attendibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2005 n. 82 cit.). È nel concreto svolgimento della procedura in esame che la clausola si è rivelata lesiva. I fatti denunciati dall’appellante, pacifici in causa, dimostrano che l’Amministrazione appaltante non è stata in grado di assicurare la fruizione dell’intero termine in astratto concesso ai concorrenti per formulare e presentare l’offerta, corredata dai prescritti adempimenti; così facendo venir meno la stessa congruità del termine.

Sotto questo profilo l’appello deve ritenersi fondato e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso incidentale di primo grado e, per l’effetto, il ripetuto avviso di vendita va annullato nella parte con detto mezzo impugnata.

Il conseguente travolgimento di tutti i successivi atti del procedimento concorsuale - che l’Amministrazione provvederà a rinnovare dopo aver emendato in tale parte il bando, statuendo modalità di presentazione dell’offerta adeguate alla peculiarità della gara - fa venir meno ogni interesse alla decisione sul ricorso principale, il quale, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso incidentale di primo grado e per l’effetto annulla, nei limiti di cui in motivazione, l’avviso di vendita con esso impugnato; dichiara inammissibile il ricorso principale.

Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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