Consiglio di
stato - Sezione IV - Decisione 5 agosto 2005 n. 4196
Contratti della Pubblica Amministrazione - Appalti pubblici - Verifica
anomalia - Oggetto - Tutti gli elementi dell'offerta e tutte le
giustificazioni - Motivazione del giudizio di anomalia - Essenziale ai
fini del sindacato giurisdizionale - limiti del sindacato
giurisdizionale.
FATTO
Con i due
ricorsi proposti in primo grado la ********, quali componenti della
costituenda ATI con mandataria la ******** Costruzioni, impugnavano la
determinazione della stazione appaltante ANAS di ritenere anomala
l’offerta da loro presentata in seno alla licitazione privata per
l’affidamento in Campania dei lavori di ammodernamento e adeguamento al
tipo IB delle norme CNR/80- Tronco n.1- Tratto 5- Lotto dal km.44 + 100
al km. 47+800 (svincolo Contursi incluso) Autostrada Salerno- Reggio
Calabria mediante offerta di prezzi unitari e valutazione delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 30 comma 4 della Direttiva CEE 93/37 e
individuazione delle offerte anomale a mezzo dei criteri indicati
dall’art. 21 bis L.109/1994.
Le offerte
presentate erano in numero di 13; la soglia di anomalia era del 23,476%;
le offerte con ribasso superiore alla soglia erano quella della
********- ********Costruzioni generali (25,960%), della
********Costruzioni- ********(25,181%), della ********Costruzioni-
******** costruzioni (24,787%), della Grandi lavori ******** (24,710%).
Le offerte
della ******** e della ********Costruzioni venivano ritenute dalla
commissione per la verifica delle anomalie prive dei giustificativi
richiesti dalla lettera di invito e le giustificazioni ritenute non
soddisfacenti.
Al
contrario, i giustificativi della ******** venivano ritenuti
soddisfacenti e rimessi ad una seconda commissione tecnica, che
esprimeva valutazione negativa successiva.
Con i due
ricorsi la ATI attuale appellante deduceva una serie di vizi
procedurali, sostenendo che le lamentate illegittimità avrebbe privato
la medesima della aggiudicazione in suo favore. Venivano dedotti vizi di
violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il
raggruppamento aggiudicatario proponeva ricorso incidentale, con il
quale contestava l’ammissione alla gara della ricorrente, denunciando in
capo alla medesima la carenza del possesso del requisito della cifra di
affari in lavori prescritta.
Il giudice
di primo grado dichiarava inammissibile il secondo ricorso autonomo,
respingeva il primo, unitamente ai motivi aggiunti, dichiarava la
inammissibilità del ricorso incidentale.
Con l’atto
di appello vengono dedotte le censure di violazione e falsa
applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si deduce
la ingiustizia della sentenza, che ha ritenuto legittima la istituzione
e la valutazione di una seconda commissione tecnica per la valutazione
delle giustificazioni delle offerte anomale, svuotando di contenuto la
fase prevista dalla normativa nazionale e comunitaria.
L’amministrazione, inoltre, non aveva tenuto conto di tutte le ragioni
giustificative; si era limitata al mero calcolo matematico della soglia
di anomalia, senza prendere in considerazione il livello di anomalia
delle offerte applicata in appalti analoghi, ben superiori.
Si
ripropongono nuovamente i vizi di irragionevolezza, illogicità, difetto
di motivazione, erronea considerazione degli elementi di fatto.
L’appellante, quindi, descrive le richieste di precisazioni, unitamente
alle risposte fornite dal raggruppamento, relativamente a: mezzi
d’opera, offerte commerciali, pali di grande diametro, analisi acciaio
in barre e acciaio in barre sotterraneo, analisi di scavo in galleria,
analisi di scarico in cantiere dell’esplosivo, di scavo in galleria e
sbancamento in materie di qualsiasi natura, di tubo in vetroresina e
tubo in vetroresina iniezione, di strutture in acciaio corten.
Si
contestano le conclusioni raggiunte dal primo giudice in ordine alle
valutazioni tecniche effettuate dalla commissione tecnica.
Con
ulteriore motivo di appello si ripropongono le censure relative
all’illegittimo operato della commissione, che ha natura di collegio
perfetto e che non poteva, pertanto, operare con un numero inferiore al
plenum.
Si è
costituito l’ANAS, che chiede rigettarsi l’appello perché infondato. Si
è costituita ********spa, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del
ricorso e comunque il rigetto. Si l’Anas che la ********spa
rappresentano l’intervenuto fallimento della ********spa.
Alla
udienza di discussione del 31 maggio 2005 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1.In primo
luogo, va osservato che, nonostante il fatto che in sede di giudizio sia
l’amministrazione appaltante che la controinteressata abbiano
rappresentato e documentato l’avvenuto fallimento della mandante
********spa, questo non rileva, in difetto di apposita dichiarazione del
procuratore della parte colpita dall’evento interruttivo, ai fini della
eventuale interruzione del giudizio.
La
interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della
parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della parte
stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento
interruttivo (Consiglio di Stato, IV, 17.7.1997, n.123). Non esiste
infatti in materia fallimentare alcuna deroga al principio di cui
all’art. 300 c.p.c. (richiamato in quanto applicabile dall’art.
24 L.1034/1971, che però richiama il sistema previsto dal codice di
rito) secondo il quale la interruzione del giudizio a seguito di tale
perdita di capacità si verifica solo se e quando il procuratore della
parte stessa lo dichiari in udienza, trattandosi di istituto, la
interruzione, disposto in ragione del diritto di difesa.
2. Né, in
ordine alla dichiarazione di fallimento, può accogliersi la richiesta,
formulata dalla società ********spa di improcedibilità del ricorso per
carenza di legittimazione ad agire, a causa dell’intervenuto fallimento
della società Gico Costruzioni spa in quanto, a parte la rilevanza
eventualmente soltanto dalla data del fallimento (sentenza n.1218/2004
del 15.12.2004 del Tribunale fallimentare di Roma) con permanenza
dell’interesse per il tempo precedente, ai sensi dell’art. 25 comma 2
d.lgs. 19.12.1991 n.406, il fallimento di una delle mandanti, anche se
intervenuto prima della aggiudicazione, non influisce sulla valutazione
delle offerte e della capacità tecnica ed economica delle imprese
facenti parte del raggruppamento (tra tante, ord. Consiglio di Stato, V,
27.6.1997, n.1232; sentenza C. Stato, IV, 20.3.2001, n.1675).
3.Con
l’atto di appello (e producendo apposita consulenza tecnica di parte di
cui l’ANAS contesta la tempestività di deposito) parte appellante deduce
la ingiustizia della sentenza impugnata, in quanto ha rigettato la
richiesta di consulenza tecnica di ufficio sulla valutazione
delle giustificazioni delle offerte anomale.
Deduce la
irragionevolezza, illogicità, erronea considerazione degli elementi di
fatto, rilevante difetto di motivazione in ordine alle valutazioni
effettuate dall’amministrazione appaltante sulle giustificazioni
presentate in sede di gara.
Riproduce,
quindi, tutte le richieste di precisazioni avanzate all’ATI ********, le
determinazioni della commissione tecnica, della commissione istituita
per apprezzare i giustificativi e le risposte fornite dal
raggruppamento.
Tali
passaggi (da pagina 35 a pagina 79 dell’atto di appello) sono riportati
in relazione a: 1)mezzi d’opera; 2) offerte commerciali; 3)pali di
grande diametro; 4)analisi-acciaio in barre e acciaio in barre
sotterraneo; 5)scavo in galleria; 6)scarico in cantiere dell’esplosivo;
7)scavo in galleria e sbancamento in materie di qualsiasi natura; 8)tubo
in vetroresina; 9)tubo in vetroresina-iniezione; 10)strutture in acciaio
corten.
In materia
non può non osservarsi che il metro di valutazione adottato dalla
amministrazione nell’esame delle giustificazioni delle offerte anomale
costituisce il principale e pressoché esclusivo profilo di legittimità
del procedimento di verifica suscettibile di sindacato giurisdizionale,
poiché il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito dei
giudizi espressi dalla commissione di gara circa le giustificazioni
fornite dai singoli partecipanti (in tal senso, Consiglio di Stato, V,
30 settembre 2002, n.5061).
In tema di
appalti pubblici, la verifica delle offerte anomale- da compiere in
relazione a tutti gli elementi costitutivi dell’offerta e alle
giustificazioni fornite al riguardo dal concorrente al fine di saggiarne
la congruità rispetto alla prestazione dovuta- è un sub-procedimento che
formalmente ha un preciso e distinto rilievo rispetto al procedimento di
evidenza pubblica diretto alla aggiudicazione, anche se ad esso
collegato. La motivazione della valutazione effettuata circa l’anomalia
dell’offerta in una gara di appalto costituisce l’elemento decisivo ai
fini della verifica giurisdizionale, in quanto permette un controllo
sulla logicità della stessa, senza possibilità, tuttavia, in linea di
principio, per il giudice amministrativo di sostituirsi alla p.a. e di
trasmodare nelle determinazioni che appartengono al merito della azione
amministrativa.
Il
giudizio, che si atteggia alla stregua di espressione di discrezionalità
tecnica, può limitarsi al controllo formale dell’iter logico seguito
nell’attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la
legittimità del provvedimento impugnato e non emergono elementi tali -
in caso di riscontrata insufficienza, incongruità e macroscopica
illogicità della scelta - da giustificare una ripetizione, secondo la
tecnica del sindacato intrinseco delle indagini specialistiche. Tale
sindacato può anche consistere ove ciò sia necessario ai fini delle
operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto a criterio
tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che esula dal compito
del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell’interesse
pubblico compiute dall’amministrazione sulla base delle cognizioni
tecniche acquisite (C. Stato, V, 11.11.2004, n.7346).
Nella
specie, parte appellante non ha dedotto e in realtà neanche
rappresentato come tali, vizi di manifesta o macroscopica
illogicità o insufficienza della valutazione tecnica, ma ha in sostanza
reiterato le medesime contestazioni di cui alle giustificazioni,
riproponendo in sostanza l’oggetto del contraddittorio sviluppatosi in
sede pre-processuale sulle giustificazioni.
Se deve
ritenersi ammesso il sindacato anche intrinseco del giudice
amministrativo su scienze specialistiche in limitate ipotesi, sia in
sede di giurisdizione esclusiva che in sede di legittimità, per la
materia de qua, tale intervento è ancora più limitato dalla
considerazione che la normativa comunitaria ha voluto rafforzare il
contraddittorio in fase procedimentale e pre-processuale, ritenendolo
non solo una alternativa alla risoluzione giurisdizionale della
controversia, ma anche una più appropriata (tecnicamente)
modalità di risoluzione.
La
normativa comunitaria e la posizione della Corte di Giustizia in
materia, che ha ritenuto non conforme il diritto nazionale che stabiliva
un contraddittorio anticipato, impongono un contraddittorio successivo
di tipo tecnico sulla serietà, pertinenza e congruità delle offerte che
siano state identificate come sospette.
Ne
consegue che la risorsa del sindacato giurisdizionale, seppure
non esclusa, deve, di regola, limitarsi alla mera legittimità e
controllo dell’atto adottato dalla amministrazione all’esito del
procedimento relativo alla valutazione delle giustificazioni delle
offerte anomale.
In sede di
verifica della anomalia delle offerte presentate negli appalti di lavori
pubblici, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non
può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice (e a
maggior ragione, della parte) a quella espressa dall’organo
amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano
soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota la
interpretazione e applicazione di scienze non esatte, non venga
considerata errata sul piano della tecnica, essendo compito primario del
giudice verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con
un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità,
congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti (in tal
senso, C. Stato, VI, 3 maggio 2002, n.2334).
La
adeguatezza delle giustificazioni addotte dall’impresa in ordine al
carattere anomalo dell’offerta costituisce oggetto di discrezionalità
tecnica della commissione di gara sindacabile solo sul piano della
logicità e coerenza e della veridicità dei presupposti di fatto;
pertanto non è sufficiente contrapporre alla verifica
effettuata dall’amministrazione una propria autonoma valutazione,
senza individuare (ma addirittura senza prospettare, il
che spinge la censura ai limiti della inammissibilità) elementi
oggettivi dai quali desumere in maniera indubitabile la illogicità o
incoerenza
della valutazione dell’amministrazione.
4.Va
rigettata altresì la censura, già respinta in prime cure, con la quale
si lamenta la duplicazione e contraddittorietà di pareri tecnici,
quello della Commissione verifica anomalie e quello della Commissione
tecnica per le specifiche valutazioni.
La
lamentata contraddittorietà deve escludersi, attesa la differenza di
parametro e di oggetto dei giudizi delle due commissioni: il
primo atteneva ai profili tecnico-formali di completezza e di
rispondenza astratta alle richieste dell’Anas (in sostanza, di
ammissibilità delle giustificazioni), mentre il secondo atteneva alle
valutazioni di merito (in sostanza, la fondatezza sostanziale delle
giustificazioni) effettuate a seguito della istruttoria per la
valutazione delle offerte anomale.
D’altronde, né l’art. 21 comma 1 bis L.109/1994, né, nella specie, le
prescrizioni di gara, prevedono che nella fase in contraddittorio le
giustificazioni dell’anomalia di una offerta in una pubblica gara siano
fornite in unica soluzione e pertanto legittimamente la
Commissione (o più commissioni) può procedere a successivi
approfondimenti (di diversa natura) nell’ambito del sub-procedimento di
verifica dell’anomalia.
5.Sono da
rigettarsi anche le censure con le quali parte appellante si duole della
violazione del principio in materia di collegi perfetti, in quanto nella
specie, la commissione tecnica avrebbe effettuato le valutazioni finali
in difetto del plenum dei suoi componenti (con quattro invece che
con cinque).
Certamente
il Collegio condivide il generale principio secondo cui la
commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un
collegio perfetto, che quindi deve operare con il “plenum” dei
suoi componenti, quanto meno nelle fasi in cui l’organo è chiamato a
fare scelte discrezionali, rispetto alle quali si configura l’esigenza
che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una
corretta formazione della volontà collegiale, potendosi al più
consentire la deroga al principio di collegialità per le attività
preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate. La commissione
giudicatrice di gare di appalto costituisce un collegio perfetto che
deve operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei
suoi componenti (Consiglio di Stato, VI; 2.2.2004, n.324).
Tuttavia,
nella specie, non può non considerarsi che non si trattava di
commissione aggiudicatrice, ma solo di organi serventi, con
finalità istruttoria, rispetto ai compiti del responsabile del
procedimento, soggetto deputato per legge (art. 89 d.P.R. 554/1999 in
combinato disposto con l’art. 21, comma 1, L.109/1994) alla valutazione
delle offerte anomale.
6.Per le
considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
Sussistono
giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così
provvede:
rigetta l’appello,
confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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