Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 21 settembre 2005 n. 4947
Contratti della PA - Appalti pubblici - Verifica anomalia - Giudizio di
anomalia - Impugnazione - Censure - Disomogeneità del procedimento
di verifica - Censura inammissibile
FATTO
Con la sentenza in
epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dall’*******. per
l’annullamento della procedura di affidamento della refezione scolastica
nelle scuole materne ed elementari dal 2003 al 2005 nel Comune di Marano
di Napoli, e conclusasi con l’aggiudicazione alla concorrente*******
s.p.a..
Il TAR ha ritenuto che
la offerta della ******* non fosse pervenuta in tempo utile alla
Commissione di gara e che, pertanto, doveva essere esclusa.
La sentenza ha inoltre
respinto il ricorso incidentale con il quale ******* ha messo in
evidenza vari profili di illegittimità della offerta della a.t.i.
*******, con particolare riguardo alla anomalia, della quale non sarebbe
stata data adeguata giustificazione.
*******. ha proposto
appello chiedendo la riforma della decisione.
A.T.I. *******si è
costituita per resistere al gravame ed ha proposto appello incidentale.
Il Comune di Marano di
Napoli si è costituito per resistere all’appello indicente di A.T. I.
*******.
Alla pubblica udienza
del 27 maggio 2005 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
La sentenza appellata ha
accolto l’impugnazione dell’aggiudicazione ritenendo fondata la censura
concernente in mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria del termine
per la presentazione delle offerte. I primi giudici hanno ritenuto che
il ritardo con il quale l’offerta dell’odierna appellante è pervenuta
alla Commissione di gara doveva rimanere a carico della concorrente,
secondo quanto previsto dal bando.
L’appello contesta
validamente tale proposizione, ma, ad avviso del Collegio, rilievo
preminente ed assorbente assume un diverso motivo di impugnazione, ossi
quello con il quale si è messo in evidenza che la ricorrente in primo
grado non aveva interesse e titolo per proporre il ricorso contro
l’aggiudicazione, in quanto, essendo stata la sua offerta giudicata
anomala, non avrebbe mai potuto aggiudicarsi il servizio in gara.
L’attenzione, dunque, va
portata sull’appello incidentale, quanto alla parte che concerne,
appunto, l’impugnazione della declaratoria di anomalia dell’offerta
avanzata dalla ricorrente di primo grado, sulla quale i primi giudici
non hanno emesso alcun verdetto, e il cui esito condiziona la sorte
dell’appello principale.
Giova premettere che
nella materia della impugnazione delle determinazioni amministrative in
materia di valutazione delle giustificazioni in ordine alla anomalia
dell’offerta, il giudice amministrativo incontra limiti assai severi che
la giurisprudenza non cessa di applicare. Tra le tante pronunce di
orientamento coincidente, si ricorda l’affermazione per cui il sindacato
sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione dell’anomalia
dell’offerta, non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del
giudice a quella espressa dall’organo dell’Amministrazione, a meno che
non venga considerata errata sul piano della tecnica seguita, essendo
compito del giudice verificare se il potere amministrativo si sia
esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità,
congruità e ragionevolezza (Cons. St., Sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3500).
Nella specie emerge
dagli atti che l’Impresa appellante incidentale ha tentato a più riprese
di fornire chiarimenti in ordine all’anomalia dell’offerta, senza
peraltro riuscire, a giudizio dell’Amministrazione, a fugare le
perplessità suscitate.
Il definitivo giudizio
negativo, formulato a seguito dell’audizione del 2 febbraio 2004, si è
articolato in una pluralità di motivi.
La contestazione svolta
nell’appello incidentale non è suscettibile di accoglimento.
Si osserva in primo
luogo che i motivi dedotti si appuntano essenzialmente sulla relazione
emessa il 20 gennaio 2004 dal tecnico incaricato della valutazione, che
aveva segnalato l’insufficienza dell’utile di impresa. Le censure
avanzate sul punto dall’Impresa sono svolte essenzialmente mediante
comparazione rispetto ai dati emergenti dall’offerta dell’Impresa
aggiudicataria, per far rilevare una disomogeneità di giudizio in danno
dell’appellante.
A tale riguardo occorre
ribadire l’insegnamento della giurisprudenza, che giudica non corretta
una giustificazione dell’anomalia mediante riferimento a singoli dati
numerici ricavati da altre offerte, perché ogni offerta anomala deve
essere valutata singolarmente alla luce delle giustificazioni offerte
nell’ambito di tale giudizio (Cons. St., Sez. IV, 29 ottobre 2002 n.
5945).
In secondo luogo è da
rilevare che la motivazione definitiva circa l’insufficienza delle
giustificazioni si articola su molteplici rilievi, nei cui confronti non
sono state mosse contestazioni apprezzabili.
In particolare,
l’Amministrazione muove dalla constatazione della riconosciuta erroneità
di alcuni dati riguardanti il calcolo dei costi nella prima
comunicazione delle giustificazioni, e osserva che i dati riveduti e
corretti non sono riscontrabili sulla base di adeguata documentazione,
mentre si rivelano insufficienti le fatture presentate circa la diversa
tipologia di derrate previste dal capitolato.
La determinazione
negativa è motivata infine con la circostanza che la concorrente non ha
dimostrato di avere, già al momento della presentazione dell’offerta,
un quadro chiaro dei dati economici e finanziari del servizio da
svolgere.
Si tratta di valutazioni
che esprimono quella discrezionalità che è tipica della potestà
esercitata, cui sono stati opposti parametri di valutazione della
praticabilità del servizio in modo soddisfacente sulla base di
ragionamenti del tutto opinabili, che l’Amministrazione non era tenuta
in alcun modo a condividere.
In conclusione l’appello
incidentale non è fondato.
Per conseguenza va
accolto, con carattere assorbente, il motivo avanzato nell’appello
principale circa il difetto di legittimazione della controinteressata a
contestare l’aggiudicazione in quanto presentatrice di una offerta
anomala. L’esame della doglianza contro la valutazione inerente
l’anomalia, non svolto dai primi giudici, e condotto in questa sede con
esito negativo, giustifica un dispositivo di reiezione del ricorso di
primo grado.
Sussistono valide
ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe,
rigetta l’appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata,
rigetta il ricorso di primo grado;
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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