Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 29
novembre 2005 n. 6772
Appalti pubblici -
Anomalia - Ati costituenda - Offerta - Verifica di anomalia - Richiesta
di giustificazione - Giustificazioni sottoscritte dalla sola capogruppo
- Giustificazioni inammissibili - Ragioni (Articolo 21, comma 1-bis -
Legge 109/94)
FATTO
1. La provincia di
Salerno ha indetto una gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ampliamento e completamento sulla
s.p. n. 417 Aversana 2° stralcio, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle spese di
progettazione esecutiva, con la precisazione che “con riferimento alla
valutazione dell’anomalia si avrà riguardo ai seguenti elementi:
economicità dei procedimenti di costruzione, soluzioni tecniche e
produttive, condizioni particolarmente favorevoli”. Il bando di gara
richiedeva, a pena di esclusione, che le imprese partecipanti
inserissero nella busta “C” le giustificazioni dei prezzi offerti
relativi a tutte le voci della lista categorie dei lavori e forniture
per l’esecuzione dei lavori precisando che per le offerte da parte della
ATI costituende e non ancora costituite l’offerta sia sottoscritta da
tutte le imprese. Con nota di chiarimenti 18.7.2003 i concorrenti
venivano informati che, ai fini della formulazione dell’offerta, doveva
tenersi conto delle seguenti norme in sede di progettazione esecutiva:
nuova mappa sismica regionale che classifica l’area in oggetto come zona
sismica di seconda categoria e con grado di sismicità S=9 e coefficiente
di intensità sismica pari a 0.07; - nuova normativa in materia di
barriere stradali.
1.1. All’esito delle
sedute del 28 agosto e del 2 settembre 2003, la commissione indicava nel
36% la soglia di anomalia, e rilevava che le offerte di quattro
concorrenti, tra cui l’ATI fra R.C.M. Costruzioni, Brancaccio
Costruzioni e GECOPREM e la costituenda ATI Co.Ge.Nu.Ro., risultata poi
aggiudicataria, oltrepassavano la soglia di anomalia. In sede di
valutazione delle giustificazioni entrambe sono state ritenute congrue
dal R.U.P e la gara è stata aggiudicava provvisoriamente all’ATI
costituenda fra la CO.Ge.NU.RO. - Procaccini Anna e Co.SAN. srl. - Edil
Strade di Terriaca Donato - Centro Sud Prefabbricati srl.
2. Avverso
l'aggiudicazione hanno prodotto ricorso R.C.M. Costruzioni s.r.l. e
GECOPREM s.r.l. deducendo i seguenti motivi: 1) violazione della lex
specialis e dell’art. 21 della l. n. 109/1994 in quanto l’ATI
controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato
con l’offerta le giustificazioni dei prezzi relativi a tutte le voci
della lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione
dei lavori, richiesta dal bando a pena di esclusione; 2) eccesso di
potere per difetto di istruttoria ed illegittimità del parere di
congruità in quanto le giustificazioni addotte dalla costituenda ATI
controinteressata sono state sottoscritte solo dalla capogruppo e non
dalle mandanti; 3) eccesso di potere per illogicità e difetto di
motivazione in quanto il giudizio di congruità del R.U.P. non
conterrebbe alcuna motivazione; 4) violazione dell’art. 21 della l. n.
109/1994 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti in quanto
l’ATI controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per mancata
presentazione delle giustificazioni, sia in sede di offerta che in sede
di richiesta aggiuntiva; 5) eccesso di potere per difetto di istruttoria
ed illogicità del parere di congruità in quanto le giustificazioni
addotte dalla Co.Ge.Nu.Ro. sarebbero generiche ed indeterminate.
2.1 Innanzi al primo
giudice si sono costituite la provincia di Salerno, opponendosi
all’accoglimento del gravame siccome infondato e l’ATI Co.Ge.Nu.Ro.
controinteressata, che ha proposto ricorso incidentale, deducendo una
serie di motivi di violazione della direttiva CEE 93/37, dell’art. 21
della l. n. 109/1994 e della lex specialis in quanto l’ATI ricorrente
non avrebbe offerto giustificazioni adeguate e quindi avrebbe dovuto
essere esclusa.
2.2 Il Tar della
Campania ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 383/04,
annullata in sede di appello con ordinanza n. 2846/04, sul rilievo che
“le giustificazioni successive non risultano sottoscritte da tutte le
imprese del costituendo raggruppamento”.
2.3 Con provvedimento
del 6/9/04, il R.U.P. ha comunicato alle concorrenti la riapertura del
procedimento di aggiudicazione e poi, in data 9/9/04, ha annullato gli
atti di gara limitatamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva
(n. 1116 del 24/4/04) ed al verbale di aggiudicazione provvisoria,
invitando l’aggiudicataria provvisoria a produrre giustificazioni
integrative dei prezzi offerti, sottoscritte da tutte le partecipanti al
raggruppamento.
2.4 Avverso tali atti le
ricorrenti R.C.M. Costruzioni S.r.l. e GECOPREM s.r.l. hanno proposto
motivi aggiunti, notificati l’1/10/04 e depositati il 4/10 successivo,
deducendo le seguenti doglianze: 1) violazione dell’art. 21 della l. n.
1034/1971 e dell’art. 388 cp. in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto
attendere la decisione di merito in presenza dell’ordinanza cautelare
del Consiglio di Stato; 2) e 5) violazione dell’art. 3 della l. n.
241/1990, dell’art. 21 della l. n. 109/1994 e dell’art. 89 del DPR. n.
554/1999 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, di
istruttoria e di motivazione in quanto, a seguito della richiamata
ordinanza cautelare, l’amministrazione avrebbe dovuto escludere l’ATI
controinteressata e non invitarla a regolarizzare la propria posizione,
anche perché eventuali giustificazioni successive non possono sanare la
carenza di quelle originali che imporrebbe l’esclusione dalla gara; 3) e
4) violazione dell’art. 21 della l. n. 109/94 e dell’art. 7 della l. n.
241/90 ed eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di
istruttoria e di motivazione in quanto l’annullamento degli atti di
gara, disposta senza motivazione e senza comunicazione dell’avvio del
procedimento, colpisce solo i verbali di aggiudicazione provvisoria e
definitiva, senza coinvolgere il giudizio di congruità delle offerte
formulato dal RUP.
3. Con la decisione
impugnata la Sezione di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania accoglieva il ricorso principale ed i motivi aggiunti,
proposti da R.C.M. Costruzioni, la Brancaccio Costruzioni spA. e la
GECOPREM srl., e respingeva il ricorso incidentale proposto dalle
imprese Co.Ge.Nu.Ro. srl., ditta Procaccini Anna, ditta Edile Strade di
Terriaca Donato, srl. Co.Bas e srl. Centro Sud Prefabbricati.
3.1 Ad avviso del
Collegio la mancata sottoscrizione delle giustificazioni richieste dalla
stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, da
parte di tutte le imprese che hanno dichiarato di volersi costituire in
ATI. in caso di aggiudicazione, non costituisce una irregolarità
sanabile ex post ma rappresentata causa di esclusione dalla gara, in
mancanza di un centro unitario di imputazione degli interessi delle
varie imprese. Respinta l’eccezione di tardività del ricorso
incidentale, il Tar Salerno lo rigettava ne merito per inammissibilità
delle relative censure dato il carattere tecnico-discrezionale della
valutazione del R.U.P, il cui sindacato è precluso al giudice di
legittimità, qualora immuni da vizi logico-giuridici, come nella specie.
4. Nei confronti della
decisione proponevano appello, con atti di analogo contenuto le ditte
Co.SAN. srl., Edil Strade di Terriaca Donato e Procaccini Anna (n.
961/2005) e le ditte Co.Ge.Nu.Ro. srl., Co.SAN. srl., Centro Sud
Prefabbricati srl., Edil Strada di Terriaca Donato e Procaccini Anna (n.
962/2005) per i seguenti motivi: 1) violazione della direttiva CE 93/37
e dell’art. 21-bis comma 1, l. 109/94 nonché della lex specialis
della gara: all’Amministrazione poteva chiedere ulteriori precisazioni
anche se quelle presentate mancavano di sottoscrizione. 2)
contraddittorietà, violazione della direttiva CE 93/37 e dell’art.
21-bis comma 1, l. 109/94: le giustificazioni integrative spiegano
un’offerta già specificata nella sua totalità e si estendono alle
imprese del gruppo che non le hanno sottoscritte. 3) omessa valutazione
di un punto decisivo della controversia: la Co.Ge.Nu.Ro. è incorsa in
errore scusabile causa richiesta di giustificazioni indirizzata dalla
provincia esclusivamente alla mandataria. 4) omessa valutazione di un
punto decisivo della controversia e violazione della direttiva CE 93/37
e dell’art. 21-bis comma 1, l. 109/94: non erano inammissibili le
censure nei confronti dell’operato del RUP che aveva ritenuto idonee le
giustificazioni dell’ATI RCM circa la congruità dell’offerta, benché
prive delle caratteristiche dell’opera.
5. Si sono costituite la
RCM Costruzioni e società Brancaccio Costruzione e CECOPREM con
controricirso ed appello incidentale. Nel contro ricorso sono state
analiticamente confutate le eccezioni del primo grado e nell’appello
incidentale sono stati riproposti i motivi del ricorso incidentale in
primo grado: 1) violazione della lex specialis dell’art. 21 della l. n.
109/1994: l’ATI CoGeNuRo non aveva corredato l’offerta con le
giustificazioni delle voci di prezzo più significative. 2) illogicità,
carenza di motivazione e illegittimità derivata: il giudizio di
congruità del RUP manca di motivazione sulla congruità dell’offerta
delle imprese facenti capo all’ATI Co.Ge.Nu.Ro. 3) violazione dell’art.
21 comma 1-bis della l. n. 109/1994: mancano le giustificazioni
aggiuntive richieste in sede di verifica dell’anomalia. 4) insufficienza
d’istruttoria e illogicità del parere di congruità: le giustificazioni
dell’ATI CoGeNuRo sono generiche e non basate su dati reali. 5)
violazione dell’art. 21 l. n. 1034/1971 e dell’art. 388 c.p.: gli atti
oggetto dei motivi aggiunti di primo grado sono in contrasto con
l’ordinanza di questo Consiglio che avrebbe imposto all’Amministrazione
di non provvedere sino alla decisone in merito del ricorso. 6) carenza
di istruttoria e violazione della legge n. 241/1990: la provincia ha
aggravato il procedimento dopo la decisione cautelare di questo
Consiglio. 7) violazione dei principi generali sull’autotutela e degli
artt. 7 e segg. l. n. 241/1990. 8) violazione della legge n. 109/1994 e
dell’art. 89, DPR n. 554/99 e dei principi che regolano la scelta del
contraente.
5.1 La provincia di
Salerno si è costituita in giudizio, chiedendo l’accoglimento
dell’appello principale e l’inammissibilità dell’appello incidentale.
Nella successiva memoria del 19 aprile 2005, RCM ha ulteriormente
esposto le proprie ragioni ed ha riproposto in via incidentale i motivi
del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dalla sentenza: Nella
successiva memoria del 22 aprile 2205 Cosan ha confutato i motivi
dell’appello incidentale.
DIRITTO
1) Gli appelli devono
essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia per evidenti motivi di
connessione soggettiva e oggettiva. Gli appelli sono infondati, vanno
respinti e va confermata la decisione di primo grado. Correttamente,
infatti, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto da
R.C.M. Costruzioni, Brancaccio Costruzioni e GECOPREM, ha annullato
l’aggiudicazione provvisoria 30 dicembre 2003 dell’affidamento alle
imprese odierne appellanti (Co.Ge.Nu.Ro. s.r.l. quale capogruppo
mandataria dell’A.T.I. fra le ditte Procaccini Anna, Edil Strade,
Co.SAN. s.r.l., Centro Sud Prefabbricati) della progettazione esecutiva
e dell’esecuzione dei lavori di ampliamento e completamento sulla s.p.
n. 417 Aversana 2° stralcio (nonché i verbali di gara dal n. 1 al n. 7 e
il parere di congruità reso dal R.U.P.).
2) Va precisato, in
punto di fatto, che dopo l’esaurimento della fase di valutazione delle
offerte delle concorrenti, il presidente della gara, con nota 4
settembre 2003, n. 531/AA.GG. aveva trasmesso al R.U.P. le offerte e le
relative giustificazioni delle A.T.I. Co.Ge.Nu.Ro. ed R.C.M..
Quest’ultimo, dopo aver convocato i rappresentanti del nucleo di
progettazione dell’opera (nota 9 ottobre 2003, n. 19181), ha richiesto
all’A.T.I. Co.Ge.Nu.Ro. la giustificazione dei prezzi offerti in sede di
gara basate sull’economicità del procedimento di costruzione, sulle
soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni dell’offerente, rilevato
che, dall’esame della documentazione, i prezzi offerti sono corredati da
approfondite analisi ma non da giustificazioni conformi alle
prescrizioni normative (nota 29 ottobre 2003, n. 4719).
2.1) Sul ricorso
istaurato da R.C.M., seconda classificata nella gara di che trattasi,
che ha sostenuto l’onere della stazione appaltante di escludere
l’offerta A.T.I. Co.Ge.Nu.Ro. perché priva di giustificazioni, il Tar
Salerno ha respinto la domanda cautelare, ritenute sufficienti le
giustificazioni presentate dall’Ati aggiudicataria, mentre questo
Consiglio, in sede di accoglimento dell’appello cautelare ha osservato
che “le giustificazioni successive non risultano sottoscritte da tutte
le imprese del costituendo raggruppamento”. La provincia di Salerno che,
con determina 22 aprile 2004, n. 1116 aveva assegnato la gara all’A.T.I.
Co.Ge.Nu.Ro., ha pertanto disposto la riapertura del procedimento (nota
3 settembre 2004), l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e del
verbale di aggiudicazione provvisoria (determina 9 settembre 2004, n.
389/AA.GG) ed ha invitato tutte le partecipanti e l’aggiudicataria a
produrre le giustificazioni integrative sottoscritte da tutti i soggetti
note 13 e 14 settembre 2004).
2.2) La sentenza
impugnata ha annullato l’aggiudicazione della gara all’A.T.I.
Co.Ge.Nu.Ro. per violazione della par condicio, ritenuta
l’equivalenza della mancata sottoscrizione delle future mandanti
all’assenza di giustificazioni integrative richieste in sede di verifica
dell’anomalia dell’offerta. È seguita l’illegittimità del procedimento
istaurato dalla Provincia di Salerno successivamente all’ordinanza
cautelare n. 2846/2004 di questo Consiglio.
3) La decisione è
contestata, nei primi due motivi d’appello, sotto l’aspetto che la
mancanza di giustificazioni integrative produrrebbe l’esclusione della
concorrente dalla gara, stante l’equiparazione dell’assenza di
sottoscrizione di tutte le imprese partecipanti alla cositutenda A.T.I.
all’assenza di giustificazioni e sotto l’aspetto dell’impossibilità di
estendere a tutte le imprese del costituendo raggruppamento le
giustificazioni integrative fornite e sottoscritte dall’impresa indicata
come futuro capogruppo.
3.1) Precede,
nell’ordine logico l’esame della questione relativa alla validità delle
giustificazioni integrative fornite e sottoscritte dalla sola impresa
capogruppo qualora l’associazione temporanea non sia ancora costituita -
oggetto del secondo motivo - e di quella, strettamente connessa,
inerente la possibilità di estenderle anche alle imprese future
mandanti, salva l’esclusione della partecipante dalla gara, per assenza
di giustificazioni integrative, che nella specie non poteva neppure
essere pronunciata, sia perché l’irregolarità delle giustificazioni
integrative non equivale ad assenza di giustificazioni, sia perché la
Provincia di Salerno aveva riaperto il procedimento di acquisizione
delle giustificazioni integrative da parte di tutte le imprese
partecipanti al raggruppamento, come si afferma nel primo motivo.
3.2) La giurisprudenza
di questo Consiglio (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2003, n. 1012) ha
precisato che solo successivamente al conferimento del mandato con
rappresentanza da parte delle singole imprese ad una di esse sussiste
l'attribuzione alla mandataria del potere rappresentativo dei diritti e
degli interessi propri di tutte le imprese associate e del
raggruppamento nel suo complesso, mentre nella fase in cui le imprese
partecipanti all'associazione temporanea si limitano a sottoscrivere
congiuntamente l'offerta e si vincolano alla costituzione formale del
raggruppamento ciascuna di esse conserva autonomia di determinazione in
mancanza del vincolo di solidarietà previsto dall’art. 13, co. 2, l. n.
109/1994. Solo successivamente alla costituzione, infatti, l’impresa
capogruppo e mandataria è l'unica interlocutrice dell'ente appaltante,
cui vanno imputate le dichiarazioni negoziali (offerte, promesse,
accettazioni, impegni e simili) rese in nome e per conto delle altre
imprese partecipanti alla riunione (Cons. Stato, V, 17 marzo 2003, n.
1384; V, 5 febbraio 1993, n. 240), mentre prima di tale momento rimane
integra l’autonomia negoziale delle imprese mandanti e il loro
potere-dovere di autovincolarsi autonomamente rispetto all’impresa
mandataria.
Nella specie, le
giustificazioni richieste dal R.U.P. con la nota 9 ottobre 2003, n.
19181 concernevano l’attività delle imprese componenti la riunione nel
suo insieme, perché incentrate su una serie di elementi (economicità del
procedimento di costruzione, soluzioni tecniche adottate, condizioni
dell’offerente) proprie di tutte le imprese componenti il gruppo e non
la sola capogruppo. Comportavano pertanto un’autonoma manifestazione di
volontà di parte di costoro che può essere supplita dalla capogruppo
solo nel momento successivo alla costituzione del raggruppamento, ma non
lo poteva non nel momento antecedente, allorchè sono state rese dalla
Co.Ge.Nu.Ro. con la nota 15 novembre 2003.
Anche se le
giustificazioni rese dalla partecipante alla gara ai sensi dell'art. 21
comma 1 bis l. n. 109/1994 per la valutazione delle offerte anomale non
hanno di per sé natura negoziale, non può negarsi il loro carattere di
manifestazione di volontà che concorre a dare vita all’offerta nel suo
insieme, che come tale deve provenire da un soggetto autonomamente
capace di formularle. Capacità che, nel caso di raggruppamento ancora da
costituire, non può essere ravvisata in capo alla sola capogruppo, ma
esige la partecipazione di tutti i soggetti che saranno chiamati a
costituire il futuro raggruppamento.
Correttamente, pertanto,
la prima decisione ha ritenuto di non poter estendere alle altre imprese
che non le hanno sottoscritte le giustificazioni fornite e sottoscritte
dalla sola impresa Co.Ge.Nu.Ro. (ancorché indicata quale capogruppo del
futuro raggruppamento).
3.3) Secondo la costante
giurisprudenza di questo Consiglio (sez. V, 21 novembre 2003, n. 7615;
sez. VI, 8 aprile 2004, n. 1999) le giustificazioni preliminari,
quand'anche richieste, a norma dell'art. 21 comma 1 bis l. n. 109 del
1994, quale anticipato corredo documentale dell'offerta, non assurgono a
requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione delle offerte
non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in
via eventuale, nella fase successiva quella della verifica di anomalia,
se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta.
In mancanza della
possibilità di estendere alle altre imprese le deduzioni ed osservazioni
della impresa capogruppo, ancora correttamente la decisione impugnata ha
considerato che la mancata sottoscrizione delle integrazioni da parte
delle future mandanti equivaleva a mancata presentazione delle
giustificazioni.
La mancata
sottoscrizione equivale infatti ad impossibilità di imputare le
integrazioni alle altre imprese partecipanti al gruppo, che ne determina
la nullità per violazione degli artt. 21 comma 1 bis della legge n.
109/1994 e 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 in quanto inidonee a
garantire la valutazione dell'anomalia delle offerte, da svolgersi in
contraddittorio fra stazione appaltante ed impresa concorrente,
successivamente all'apertura delle buste ed indipendentemente dalle
giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione
dell'offerta (Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 232).
3.4) E’ infatti pacifica
l’autonomia dalle giustificazioni previamente fornite in sede di
presentazione dell'offerta rispetto a quelle integrative, richiesta
dalla stazione appaltante successivamente all’apertura delle buste a
giustificazione dell’anomalia, la cui verifica da luogo ad un apposito
subprocedimento, incentrato sulla presentazione dei chiarimenti,
precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell'offerta onde
assicurare il rispetto dei principi comunitari, della libertà di
concorrenza e della "par condicio" dei concorrenti, nonché di quelli di
legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa,
sanciti dall'art. 97, cost., nell'ambito dei quali trovano adeguata
tutela anche gli interessi delle ditte le cui offerte sono state
sospettate di anomalia (Cons. sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5013; 4
febbraio 2003, n. 546).
Nell’ambito di siffatto
subprocedimento, il difetto di un requisito essenziale nelle
giustificazioni integrative prescritto a pena di nullità preclude loro
di svolgere la funzione prevista dalla legge: l’impossibilità di
imputarne la provenienza a tutte le imprese del futuro raggruppamento
implica infatti la mancanza dell’elemento indispensabile per il
contraddittorio fra imprese e stazione appaltante e radica l’assunto
dell’impugnata decisione circa l’identità fra assenza di giustificazioni
e nullità delle stesse.
3.6) La sentenza è da
confermare anche nella parte in cui ha ritenuto contraria alla par
condicio dei concorrenti la riapertura del sub procedimento di
acquisizione delle giustificazioni integrative ad opera della Provincia
di Salerno dopo l’ordinanza n. 2846/2004 di questo Consiglio.
La possibilità di sanare
la nullità delle dichiarazioni dei partecipanti alla gara è soggetta al
limite della tutela dei terzi interessati all’aggiudicazione della
medesima, quali sono le altre imprese successivamente qualificatesi e le
cui offerte erano ab initio regolari e non viziate.
La riammissione alla
gara del costituendo raggruppamento Co.Ge.Nu.Ro. e la valutazione delle
giustificazioni integrative avrebbe infatti precluso alla ricorrente in
primo grado R.C.M. la possibilità di aggiudicarsi la gara, cagionandole
uno svantaggio difforme ai precetti di par condicio.
4) Degli ulteriori
motivi d’appello, il terzo è infondato e il quarto è inammissibile.
4.1) Qualora
l’associazione temporanea di imprese partecipi alla gara nella modalità
del raggruppamento ancora da costituire, destinataria delle
comunicazioni è l’impresa mandataria, cui compete, in quanto capogruppo,
la sottoscrizione del contratto.
Correttamente la
Provincia di Salerno ha avvertito della necessità delle giustificazioni
integrative, l’appellante Co.Ge.Nu.Ro., che non può dolersi del mancato
avviso anche alle altre imprese chiamate a costituire il gruppo.
4.2) Non potendo poi
essere aggiudicataria della gara di che trattasi, l’appellante
Co.Ge.Nu.Ro. non ha interesse a dolersi di eventuali illogicità nella
giustificazioni presentate da R.C.M. come fa nel quarto motivo.
5 Gli appelli siccome
riuniti devono essere conclusivamente respinti accolto per i suesposti
motivi con assorbimento degli ulteriori profili di censura ed
inammissibilità dell’appello incidentale di R.C.M. che ripropone i
motivi non esaminati in primo grado. Va confermata la decisione
impugnata. Sussistono i giusti motivi per compensare fra tutte le parti
in causa le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli e li
respinge. Spese del presente grado compensate.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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