Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 23
gennaio 2006 n. 205
Appalti Pubblici - Offerta - Bando - Clausola - Consegna offerta tramite
servizio postale - Legittima
FATTO
La Medical Service, s.r.l., in proprio e
quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la Biochemical, s.r.l. e la
Laboratorio di Analisi Cliniche Gentile, s.a.s., del Sig. Tommaso
Gentile ha impugnato al T.A.R. della Campania il provvedimento di
esclusione dalla gara indetta dal Comune di Acerra per l’appalto del
servizio “di consulenza e prestazioni specialistiche, nomina del medico
competente per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs n. 626 del
1994 e del D.Lgs n. 242 del 1996”.
La Finbeda, s.r.l., aggiudicataria della
gara, non si è costituita.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, I Sezione, con la sentenza del 21.6.2004, n. 9673, pronunciata
ai sensi dell’art. 23 bis e 26, comma 4, della legge n. 1071 del 1934,
ha accolto il ricorso.
La Società Finbeda appella la sentenza
deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
La Società Medical Service resiste al
ricorso chiedendo, con eccezioni in rito e nel merito, la conferma della
sentenza appellata.
All’udienza del 25.2.2005 , il ricorso in
appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
La Finbeda, s.r.l., appella la sentenza
della I Sezione del T.A.R. della Campania del 21.6.2004, n. 9673,
pronunciata ai sensi dell’art. 23 bis e 26, comma 4, della legge n. 1071
del 1934.
Con tale pronuncia, il T.A.R. ha accolto il
ricorso dell’A.T.I. costituita dalla Medical Service, S.r.l., dalla
Biochemical, s.r.l. e dalla Laboratorio di Analisi Cliniche Gentile,
s.a.s. (in prosieguo A.T.I. Medical Service), e ha annullato
l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente dalla gara indetta dal Comune di
Acerra per l’appalto del servizio “di consulenza e prestazioni
specialistiche, nomina del medico competente per la sicurezza dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs n. 626 del 1994 e del D.Lgs n. 242 del
1996”.
La pronuncia ha determinato la caducazione
di tutti gli atti della procedura concorsuale successivi alla fase di
ammissione alla gara e dell’aggiudicazione del servizio alla Società
Finbeda (anche tali atti sono stati impugnati in primo grado sebbene il
dispositivo della sentenza appellata pronunci l’annullamento soltanto
del provvedimento di esclusione).
L’appello della Società Finbeda è fondato.
In via preliminare, peraltro, deve
respingersi l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata
dall’A.T.I. Medical Service sul rilievo che il Comune di Acerra sarebbe
stato irregolarmente evocato in appello, essendosi notificato l’atto
introduttivo del giudizio di secondo grado a detto ente presso
l’Avvocatura dello Stato di Napoli.
Ed invero, sebbene nell’epigrafe dell’atto
di appello il Comune di Acerra figuri domiciliato presso l’Avvocatura
dello Stato, nella notifica si è esattamente indicato come domicilio
dell’ente la sede comunale.
Del pari infondata è l’altra eccezione in
rito sollevata dall’A.T.I. Medical Service.
Non è precluso dalla mancata partecipazione
al giudizio di primo grado, invero, la facoltà per la Società Finbeda di
formulare in appello censure avverso la sentenza appellata per il fatto
che questa abbia preso in considerazione ed annullato solo il
provvedimento di esclusione dell’A.T.I. Medical Service dalla gara,
rispetto al quale la predetta società non ha la veste di contraddittore
necessario.
E’ sufficiente al riguardo rilevare che con
il ricorso di primo grado è stato impugnata anche l’aggiudicazione
definitiva della gara alla Società Finbad e che tale aggiudicazione è
stata travolta dall’annullamento del provvedimento di esclusione
dell’A.T.I. Medical dalla procedura concorsuale anche se di tale
caducazione non c’è traccia nella pronuncia del T.A.R., per dedurne la
legittimazione all’appello della predetta Società.
Nel merito, la Sezione non condivide
l’unica argomentazione con la quale il T.A.R. ha annullato il
provvedimento di esclusione.
Secondo il T.A.R. la clausola del bando,
che impone la consegna dell’offerta solo a mezzo del servizio postale,
sarebbe illegittima in quanto irragionevolmente onerosa, specie quando
addossa al concorrente il rischio di eventuali ritardi addebitabili
all’Ufficio postale.
Ebbene, a parte l’incongruità della
qualificazione di “eccessivamente oneroso” dell’obbligo di servirsi
esclusivamente del servizio postale, trattandosi di un servizio che non
è gravoso, perché di facile utilizzazione, né può dirsi oneroso sotto il
profilo economico rispetto ad altri servizi alternativi, la cui
onerosità è addirittura superiore, la Sezione deve confermare la
propria giurisprudenza formatasi in casi simili infatti si deve ribadire
che tale prescrizione non può ritenersi irragionevole quando
l’amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione
delle offerte (V, 30.4.2002, n. 2291; 31.8.2000, n. 4617; la IV Sezione,
con la decisione del 20.9.2000, n. 4934, citata dall’A.T.I. appellata,
ha annullato la clausola di un bando di gara che imponeva l’uso del
servizio postale in quanto assegnava il termine di soli tre giorni per
fare pervenire l’offerta tramite detto servizio).
Nella specie, dalla pubblicazione del bando
di gara, sul B.U.R.C. dell’8.3.2004, alla scadenza del termine stabilito
per il giorno non festivo precedente quello fissato per la gara, cioè
per le ore 12 del 5.4.2004, intercorrono 27 giorni (o anche 24, come
ritiene l’A.T.I. appellata che esclude dal computo le domeniche). Il
termine, pertanto, è certamente da ritenere congruo.
Il rilievo della “eccessiva onerosità”,
necessario per configurare una censura di legittimità, perché in caso
contrario si cadrebbe in valutazioni di merito, come tali sottratte al
sindacato del giudice amministrativo, non è, pertanto, calzante.
Sono da respingere anche i rilievi che
l’A.T.I. appellata oppone con richiamo agli artt. 36 e 37 del D.P.R.
29.5.1982, n. 655.
Tale normativa, che prevede il ritiro
presso l’Ufficio postale quando si tratti di corrispondenza indirizzata
ad amministrazioni pubbliche (ma che ammette in casi particolari la
consegna anche presso gli uffici di tali amministrazioni) non è
applicabile al caso in esame.
Nella specie, infatti, il bando di gara,
dopo avere prescritto come modalità di presentazione delle offerte che i
relativi plichi sarebbero dovuti pervenire esclusivamente tramite il
servizio postale entro le ore 12 del giorno precedente la gara, si
riferisce, come emerge dalla formulazione della relativa clausola, al
“recapito” dei plichi, cioè alla consegna di questi presso il
destinatario e non al pervenire di essi presso l’Ufficio postale, come
nel caso delle comuni raccomandate.
Tale rilievo trova conforto nel prosieguo
della clausola del bando in esame - per il quale: “il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile” – che chiaramente
dispone che entro il termine stabilito gli aspiranti a partecipare alla
gara devono fare in modo che i plichi giungano a “destinazione” cioè nel
luogo in cui devono essere ricevuti.
Il bando, lex specialis della gara,
esclude, pertanto, l’applicabilità alla procedura concorsuale da esso
regolata delle disposizioni del codice postale indicate dall’A.T.I.
Medical Service.
Va ritenuto privo di consistenza, infine,
anche un ultimo rilievo, risultando evidente che la esclusione della
gara è disposta espressamente dalla clausola che impone “a pena di
esclusione” di servirsi del servizio postale con l’onere di far
pervenire i plichi contenenti l’offerta nel termine da essa stabilito.
L’appello, in conclusione, deve essere
accolto e, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso
di primo grado.
Le spese dei due gradi del giudizio possono
essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello e, per l’effetto,
in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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