Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 21 novembre 2006 n. 6797
Appalti pubblici - Gare - Presentazione offerta mediante servizio postale - Raccomandata
AR -
Prescrizione sul giorno sull'ora e ufficio della stazione appaltante per
la consegna delle offerte - Termine di arrivo raccomandata presso ufficio
postale.
FATTO
Con un primo ricorso (n. 6082/2005) la Endoform spa
ha appellato la sentenza del Tar Puglia, di reiezione del ricorso
proposto avverso la sua esclusione dalla gara per la fornitura di
infrastrutture tecnologiche.
Tale sentenza risulta motivata sul fatto che la
ricorrente, in violazione dell’art. 7 del disciplinare, non aveva fatto
pervenire la propria offerta all’indirizzo indicato dal comune, entro le
ore 12,00 della data di scadenza del bando.
Con successivo ricorso (n. 8358/2005) vengono
impugnati, con analoghi motivi, i successivi atti con cui la gara è
stata aggiudicata ad altra società.
L’appellante espone di aver presentato la propria
offerta, all’ufficio postale, alle ore 8,48 del giorno di scadenza e
che, poiché ai sensi dell’art. 36 del dpr n. 655/82 (Reg. es. Codice
Postale) “sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta,
quelle dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette ad
uffici pubblici”, la sua offerta doveva intendersi pervenuta
all’amministrazione comunale di Gallipoli nel momento stesso cui si
erano concluse le modalità di spedizione e non già, come ritenuto
dall’amministrazione, al momento in cui la raccomandata contenente
l’offerta è stata consegnata al delegato al ritiro della posta, alle ore
12,30.
Vengono, pertanto, proposti i seguenti motivi di
appello;
-erronea applicazione dell’art. 36 del dpr n. 655/82
e del bando di gara in quanto, ai sensi della richiamata normativa, la
corrispondenza indirizzata alle pubbliche amministrazioni deve
intendersi “pervenuta“ al momento in cui questa viene recapitata
all’ufficio postale presso cui l’amministrazione stessa provvede al
ritiro, senza che su ciò possa incidere il fatto che la corrispondenza
sia “raccomandata“ o “assicurata“;
- violazione del principio del “favor
partecipationis”, in quanto la commissione avrebbe dato, alla norma del
bando, una lettura non conforme alla legge;
- omessa pronunzia sulla illegittimità della clausola
del disciplinare e dell’art. 36 cit. e sulle censure di eccesso di
potere per ingiustificato aggravio del procedimento, avendo il bando
illegittimamente previsto una deroga ad una norma di rango superiore;
- violazione del giusto procedimento e perplessità
dell’azione amministrativa perchè l’esclusione dalla gara
dell’appellante è stata disposta successivamente alla fase in cui doveva
essere verificato il rispetto delle prescrizioni del bando sulla
tempestività della domanda di partecipazione.
Il comune di Gallipoli, costituitosi in giudizio, ha
sostenuto l’infondatezza di entrambi ricorsi.
DIRITTO
Attesa l’evidente connessione, i due appelli possono
essere riuniti.
Nel merito, i motivi dedotti con il ricorso n.
6082/05, sono infondati.
L’art. 7 del disciplinare di gara prevedeva che “i
soggetti interessati, pena l’esclusione, dovranno far pervenire la loro
offerta entro e non oltre le ore 12,00 del 16 gennaio 2995 (termine
prorogato alle ore 12,00 del 7 febbraio 2005) al seguente indirizzo:
comune di Gallipoli -Ufficio unico progetto SITI c/o Direzione generale,
via A. De Pace- 73014 Gallipoli (Le)”.
Il plico contenente l’offerta della soc. appellante,
consegnato all’ufficio postale di Gallipoli alle ore 8,48 del giorno di
scadenza, è pervenuto al delegato al ritiro dell’amministrazione, alle
ore 12,30 dello stesso giorno.
Parte ricorrente sostiene l’applicabilità del cit.
art. 36, e quindi, il rispetto dei termini prescritti dal disciplinare.
L’affermazione non è condivisibile.
Al riguardo vanno, infatti, privilegiate le
motivazioni della sentenza appellata.
La normativa di gara non prevedeva alcuna modalità di
trasmissione delle offerte, limitandosi a disporre che le stesse
dovevano “pervenire”, entro un termine determinato, all’indicato ufficio
del comune.
In relazione alla libertà di forme lasciata ai
partecipanti per quanto riguarda le modalità di trasmissione e al fatto
che le offerte dovessero “pervenire “ all’ufficio destinatario entro
un’ora determinata, la prescrizione di gara non può che intendersi nel
senso che, entro tale termine, le offerte dovessero essere nella
materiale disponibilità dell’ufficio e che il rischio relativo alla
tempestività dell’arrivo non dovesse che ricadere sul mittente.
La stessa ditta ricorrente, del resto, nella sua
istanza di riesame della decisione della commissione (nota del 10/2/05)
afferma di aver fatto affidamento sul fatto che l’incaricato
dell’amministrazione non era ancora passato per il ritiro e che
l’amministrazione comunale, in occasione dello svolgimento di gare,
provvedeva al ritiro dei plichi contenenti le offerte entro il termine
di scadenza.
Né, ai fini di individuare il momento della materiale
disponibilità dell’offerta, da parte dell’amministrazione, può farsi
riferimento al disposto dell’art. 36 cit., che prevede la distribuzione
in ufficio delle corrispondenze dirette alle amministrazioni dello Stato
ed agli uffici pubblici.
Al riguardo, va rilevato che la norma individua il
luogo di distribuzione della corrispondenza, e cioè, l’ufficio postale,
ma tralascia di precisare la particolare disciplina della corrispondenza
raccomandata che, a differenza di quella ordinaria, è caratterizzata
dalla certezza legale non solo riferita alla sua spedizione ma anche al
suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, obbligato a firmare
per ricevuta.
Deriva da ciò che la raccomandata può ritenersi
pervenuta al destinatario soltanto quando il plico entra nella
disponibilità giuridica dello stesso e tale momento non può che
coincidere con l’effettivo ritiro della corrispondenza, presso l’ufficio
postale, da parte del soggetto incaricato, che appone la firma sul
foglio di distinta, posto che solo in questo momento, con il
perfezionamento di tale formalità, la posta raccomandata può
considerarsi “pervenuta” nella disponibilità del destinatario.
In relazione alla chiara disposizione del
disciplinare, deve ritenersi infondata anche la violazione del principio
del ”favor partecipationis”.
Da ciò l’infondatezza dei primi tre motivi di
appello.
Anche l’ultimo motivo, con cui si censura la
esclusione della società appellante dalla gara dopo l’apertura della
busta contenente l’offerta economica (ma non di quella relativa alla
documentazione amministrativa), deve ritenersi infondato.
Risulta, infatti, dal verbale che ciò è avvenuto, nel
corso della stessa seduta e che la commissione ha provveduto, in via di
autotutela, ad ovviare al suo errore nella fase procedurale
immediatamente successiva.
Né sussistono motivi per poter ritenere, come afferma
la ricorrente, che la separazione della busta dal suo contenuto non
garantisse più la legittimità del riesame dei profili di inammissibilità
connessi alla tempestività del recapito dell’offerta; inoltre, attesa la
contestualità e la stretta conseguenzialità della procedura con cui si è
ovviato all’errore della commissione, risultano infondate le censure
volte a ipotizzare forme di mancata partecipazione del soggetto
interessato a tale fase di riesame.
L’infondatezza di tali motivi determina
l’infondatezza dell’appello e, di conseguenza, la sopravvenuta carenza
di interesse all’appello n. 8358/05, con il quale è stata impugnata, con
analoghe censure, la successiva aggiudicazione alla ditta
controinteressata.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le
parti, le spese di entrambi gli appelli.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, riunisce gli appelli R.G., n. 6082 e n. 8358 del 2005,
meglio specificati in epigrafe;
Respinge l’appello sul ricorso n. 6082/2005; dichiara
la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso n. 8358/2005; compensa,
in entrambi i ricorsi, le spese del giudizio.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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