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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Decisione 15 marzo 2010 n. 1507
Contratti pubblici - Procedure di affidamento appalto - Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Rapporto tra caratteristica dell'offerta e criteri di valutazione - Rapporto di connessione logica.

FATTO

Demonte Costruzioni S.r.l., con ricorso notificato il 22 luglio 2008, impugnava avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara indetta dalla Regione Valle d’Aosta per l’affidamento dei lavori di “sistemazione idraulica del torrente Molinaz nel Comune di Ponteycon”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (importo a base d’asta di euro 2.025.739,00).

In fatto esponeva che, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, i criteri di valutazione delle offerte erano cinque, così articolati:

A - Organizzazione dei lavori, punti 25 (distinta in: A1 - gestione della viabilità di cantiere, punti 6; A2 - modalità tecniche e temporali di realizzazione dei manufatti, punti 13; A3 - modalità tecniche di esecuzione della strada lungo la Dora Baltea, punti 6);

B - Gestione materiale inerte in esubero, punti 20;

C - Tempo massimo per l’esecuzione dei lavori, punti 10;

D - Elementi migliorativi del progetto posto a base di gara, punti 15;

E - Prezzo, punti 30.

La ricorrente - risultata prima nell’attribuzione del punteggio relativo ai criteri tecnici “A”, “C” e “D” (con punti 41,4421, su 50 a disposizione) – otteneva invece un punteggio decisamente basso per il criterio “B” (punti 2,9630, su 20 a disposizione): sicché - pur avendo ottenuto un buon punteggio anche con riguardo all’elemento prezzo (con un ribasso del 15,846) - è risultata classificata soltanto al terzo posto con un punteggio complessivo di 65,0286, contro i 70,1404 punti assegnati alla costituenda ATI tra CIMO S.r.l. e Montescavi S.r.l...

Con i motivi di impugnativa si deduceva, sotto diversi profili, violazione del bando e del disciplinare di gara, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, disparità di trattamento, ingiustizia e sviamento.

Il 6 ottobre 2008 venivano notificati motivi aggiunti con i quali veniva impugnato il verbale della Commissione giudicatrice relativo alle sedute 17/03/2008, 26/03/2008, 01/04/2008, 02/04/2008, 07/04/2008 e 18/04/2008.

Ulteriori motivi aggiunti venivano proposti avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva 27 novembre 2008, prot. n. 4986, adottato dall'Assessorato Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia residenziale pubblica - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta con la pronuncia in epigrafe respingeva il ricorso.

Avverso tale pronuncia ha interposto appello la ricorrente originaria prospettando cinque motivi di impugnazione.

Si è costituita l’Amministrazione regionale che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

La causa è stata discussa all’udienza del 26 gennaio 2010, ed il collegio se ne è riservata la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Con il primo motivo si sostiene che nella sentenza impugnata si sarebbe erroneamente equiparato il contenuto dell’offerta ai parametri di valutazione, con peculiare riferimento al criterio B relativo alla gestione materiale inerte in esubero.

La mancanza dei criteri di valutazione implicherebbe, per l’effetto, l’illegittimità dei punteggi attribuiti e travolgerebbe l’aggiudicazione ad altro concorrente.

Ritiene invece la Sezione che del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha escluso che il criterio B potesse definirsi generico, posto che al punto 9.1 del disciplinare era previsto che i concorrenti dovessero indicare le modalità, i luoghi e i costi che si intendevano adottare per la gestione del materiale derivante dagli sbancamenti, tenuto conto che dal confronto scavi/riporti risultava un esubero di circa 24.000 mc di materiale.

La distinzione operata dall’appellante tra contenuto dell’offerta e criteri di attribuzione del punteggio è frutto di abbaglio logico, posto che tra contenuto dell’offerta e criteri di valutazione deve comunque sussistere un rapporto di estrema coerenza e connessione logica tale da consentire di valutare il primo alla stregua di quanto previsto da quelli.

Si vuol cioè significare che le indicazioni del disciplinare su modalità, luoghi e costi relativi alla gestione del materiale inerte assolvono anche alla funzione di costituire dettaglio dell’offerta, ma che le stesse, in primo luogo, individuano la progettualità della proposta contrattuale e ne denotano gli aspetti di rilievo.

L’osservazione è asseverata, per quanto occorrer possa, dal metodo di valutazione prescelto: cioè il confronto a coppie.

Il metodo è stato in concreto adottato dalla Commissione giudicatrice: rispetto a quello l’individuazione di modalità, luoghi e costi costituisce indispensabile predeterminazione dei criteri valutativi (C.d.S., V, 17 settembre 2008, n. 4439).

Tale metodo (peraltro disciplinato dall’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999) è in grado di dare eguali garanzie di obiettività ed imparzialità degli altri usati per la valutazione di offerte (C.d.S., V, 19 giugno 2006, n. 3591).

In sintesi: i criteri su indicati sono stati utilizzati per il confronto a coppie, nel quale la prefissione degli stessi deve comunque adeguarsi alle metodiche indicate nel citato allegato A al d.p.r. n. 554/1999.

Ciò è in concreto avvenuto così che si rivela del tutto infondata la tesi dell’appellante secondo la quale si sarebbe operata un’indebita confusione tra contenuto dell’offerta e criteri di valutazione.

Si rivela altresì infondato il terzo motivo, con il quale si contesta la legittimità del ricorso al metodo del confronto a coppie: la positiva previsione dello stesso e la sua riconosciuta coerenza con le finalità alle quali sono preordinati i vari metodi valutazione impone la reiezione anche di quel mezzo di gravame.

Con il secondo motivo si censura la mancata indicazione dei c.d. criteri motivazionali come previsti dall’articolo 83, c. 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, vigente all’epoca dei fatti.

E’ sufficiente a rigettare il motivo l’osservazione che i criteri motivazionali non erano necessari (ed erano anzi positivamente esclusi) dal metodo in concreto e legittimamente operato per la scelta.

Basta invero rinviare alla metodica del già citato confronto a coppie, per comprendere la differenza profonda rispetto all’uso dei criteri motivazionali che presupponevano (fino alla loro abrogazione) un esame contestuale di più offerte secondo parametri diversi da quello della migliore o minore preferenza su due proposte esaminate in alternativa.

Ciò è comprovato dall’esame di pagina 2 del verbale 18 aprile 2008 della Commissione giudicatrice, nel quale sono indicate le linee guida per l’applicazione del metodo del confronto a coppie con il grafico relativo alle metodiche preferenziali e all’applicazione effettuata nell’allegato 1 al medesimo verbale nel quale sono trascritte le valutazioni di preferenza dei singoli commissari.

Il quarto motivo ripropone l’illegittimità delle determinazioni della Commissione attraverso una disamina delle singole offerte e delle incongruenze che le stesse, ad avviso dell’appellante, presentavano.

Il mezzo è inammissibile in quanto preordinato a introdurre un sindacato di merito sui singoli apprezzamenti effettuati dalla Commissione (C.d.S., 5 febbraio 2007, n. 458).

Con il quinto motivo, infine, si ripropone la questione dell’asserita carenza di compiuta verbalizzazione delle attività svolte nelle varie sedute di gara.

In realtà la Commissione giudicatrice ha condensato in unico documento i verbali relativi alle sedute tenutesi nei giorni 17 marzo, 26 marzo, 1° aprile, 2 aprile, 7 aprile e 18 aprile, specificando le operazioni valutative compiute in ogni seduta e i punteggi assegnati.

L’effetto di tale modo di procedere è di consentire una compiuta e coerente visione d’insieme delle operazioni effettuate e dei risultati definitivi conseguiti in sede di giudizio tecnico sulle proposte contrattuali (mentre altro verbale - in data 19 maggio 2008 – è dedicato all’apertura delle offerte economiche e alla conseguente aggiudicazione).

E’ compito della Commissione esaminatrice rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno mediante taluni elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica (C.d.S. VI, 8 luglio 2009, n. 4384).

In questa prospettiva, l'esigenza di esternare l'iter logico seguito dall'organo amministrativo al fine di pervenire ad un determinato approdo valutativo o decisionale è pienamente soddisfatta anche in caso di esplicitazione delle ragioni nell'ultimo verbale, in sede di riepilogo delle valutazioni effettate dalla Commissione, non sussistendo alcun principio che imponga la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute ed essendo invece sufficiente anche una valutazione finale, anteriore alla determinazione conclusiva, purché capace di lumeggiare i vari passaggi del processo valutativo (C.d.S., V, 19 giugno 2009, n. 3843).

Alla stregua di questo enunciato giurisprudenziale, pienamente condiviso dalla Sezione, va respinto anche l’ultimo motivo di gravame.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione quinta – definitivamente pronunziando sul ricorso meglio indicato in epigrafe, respinge l’appello.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
 

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