Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 15 marzo 2010 n. 1507
Contratti pubblici - Procedure di affidamento appalto - Criteri di
aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Rapporto tra
caratteristica dell'offerta e criteri di valutazione - Rapporto di
connessione logica.
FATTO
Demonte Costruzioni S.r.l.,
con ricorso notificato il 22 luglio 2008, impugnava avanti il Tribunale
amministrativo regionale per la Valle d’Aosta il provvedimento di
aggiudicazione provvisoria della gara indetta dalla Regione Valle
d’Aosta per l’affidamento dei lavori di “sistemazione idraulica del
torrente Molinaz nel Comune di Ponteycon”, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (importo a base d’asta di euro
2.025.739,00).
In fatto esponeva che,
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, i criteri di
valutazione delle offerte erano cinque, così articolati:
A - Organizzazione dei
lavori, punti 25 (distinta in: A1 - gestione della viabilità di
cantiere, punti 6; A2 - modalità tecniche e temporali di realizzazione
dei manufatti, punti 13; A3 - modalità tecniche di esecuzione della
strada lungo la Dora Baltea, punti 6);
B - Gestione materiale
inerte in esubero, punti 20;
C - Tempo massimo per
l’esecuzione dei lavori, punti 10;
D - Elementi migliorativi
del progetto posto a base di gara, punti 15;
E - Prezzo, punti 30.
La ricorrente - risultata
prima nell’attribuzione del punteggio relativo ai criteri tecnici “A”,
“C” e “D” (con punti 41,4421, su 50 a disposizione) – otteneva invece un
punteggio decisamente basso per il criterio “B” (punti 2,9630, su 20 a
disposizione): sicché - pur avendo ottenuto un buon punteggio anche con
riguardo all’elemento prezzo (con un ribasso del 15,846) - è risultata
classificata soltanto al terzo posto con un punteggio complessivo di
65,0286, contro i 70,1404 punti assegnati alla costituenda ATI tra CIMO
S.r.l. e Montescavi S.r.l...
Con i motivi di
impugnativa si deduceva, sotto diversi profili, violazione del bando e
del disciplinare di gara, violazione dei principi di ragionevolezza e
proporzionalità, disparità di trattamento, ingiustizia e sviamento.
Il 6 ottobre 2008 venivano
notificati motivi aggiunti con i quali veniva impugnato il verbale della
Commissione giudicatrice relativo alle sedute 17/03/2008, 26/03/2008,
01/04/2008, 02/04/2008, 07/04/2008 e 18/04/2008.
Ulteriori motivi aggiunti
venivano proposti avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva
27 novembre 2008, prot. n. 4986, adottato dall'Assessorato Regionale
Opere pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia residenziale pubblica -
Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale.
Il Tribunale
amministrativo regionale per la Valle d’Aosta con la pronuncia in
epigrafe respingeva il ricorso.
Avverso tale pronuncia ha
interposto appello la ricorrente originaria prospettando cinque motivi
di impugnazione.
Si è costituita
l’Amministrazione regionale che ha chiesto la conferma della sentenza di
primo grado.
La causa è stata discussa
all’udienza del 26 gennaio 2010, ed il collegio se ne è riservata la
decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con il primo motivo si
sostiene che nella sentenza impugnata si sarebbe erroneamente equiparato
il contenuto dell’offerta ai parametri di valutazione, con peculiare
riferimento al criterio B relativo alla gestione materiale inerte in
esubero.
La mancanza dei criteri di
valutazione implicherebbe, per l’effetto, l’illegittimità dei punteggi
attribuiti e travolgerebbe l’aggiudicazione ad altro concorrente.
Ritiene invece la Sezione
che del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha escluso che il
criterio B potesse definirsi generico, posto che al punto 9.1 del
disciplinare era previsto che i concorrenti dovessero indicare le
modalità, i luoghi e i costi che si intendevano adottare per la gestione
del materiale derivante dagli sbancamenti, tenuto conto che dal
confronto scavi/riporti risultava un esubero di circa 24.000 mc di
materiale.
La distinzione operata
dall’appellante tra contenuto dell’offerta e criteri di attribuzione del
punteggio è frutto di abbaglio logico, posto che tra contenuto
dell’offerta e criteri di valutazione deve comunque sussistere un
rapporto di estrema coerenza e connessione logica tale da consentire di
valutare il primo alla stregua di quanto previsto da quelli.
Si vuol cioè significare
che le indicazioni del disciplinare su modalità, luoghi e costi relativi
alla gestione del materiale inerte assolvono anche alla funzione di
costituire dettaglio dell’offerta, ma che le stesse, in primo luogo,
individuano la progettualità della proposta contrattuale e ne denotano
gli aspetti di rilievo.
L’osservazione è
asseverata, per quanto occorrer possa, dal metodo di valutazione
prescelto: cioè il confronto a coppie.
Il metodo è stato in
concreto adottato dalla Commissione giudicatrice: rispetto a quello
l’individuazione di modalità, luoghi e costi costituisce indispensabile
predeterminazione dei criteri valutativi (C.d.S., V, 17 settembre 2008,
n. 4439).
Tale metodo (peraltro
disciplinato dall’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica
n. 554 del 1999) è in grado di dare eguali garanzie di obiettività ed
imparzialità degli altri usati per la valutazione di offerte (C.d.S., V,
19 giugno 2006, n. 3591).
In sintesi: i criteri su
indicati sono stati utilizzati per il confronto a coppie, nel quale la
prefissione degli stessi deve comunque adeguarsi alle metodiche indicate
nel citato allegato A al d.p.r. n. 554/1999.
Ciò è in concreto avvenuto
così che si rivela del tutto infondata la tesi dell’appellante secondo
la quale si sarebbe operata un’indebita confusione tra contenuto
dell’offerta e criteri di valutazione.
Si rivela altresì
infondato il terzo motivo, con il quale si contesta la legittimità del
ricorso al metodo del confronto a coppie: la positiva previsione dello
stesso e la sua riconosciuta coerenza con le finalità alle quali sono
preordinati i vari metodi valutazione impone la reiezione anche di quel
mezzo di gravame.
Con il secondo motivo si
censura la mancata indicazione dei c.d. criteri motivazionali come
previsti dall’articolo 83, c. 4, del decreto legislativo n. 163 del
2006, vigente all’epoca dei fatti.
E’ sufficiente a rigettare
il motivo l’osservazione che i criteri motivazionali non erano necessari
(ed erano anzi positivamente esclusi) dal metodo in concreto e
legittimamente operato per la scelta.
Basta invero rinviare alla
metodica del già citato confronto a coppie, per comprendere la
differenza profonda rispetto all’uso dei criteri motivazionali che
presupponevano (fino alla loro abrogazione) un esame contestuale di più
offerte secondo parametri diversi da quello della migliore o minore
preferenza su due proposte esaminate in alternativa.
Ciò è comprovato
dall’esame di pagina 2 del verbale 18 aprile 2008 della Commissione
giudicatrice, nel quale sono indicate le linee guida per l’applicazione
del metodo del confronto a coppie con il grafico relativo alle metodiche
preferenziali e all’applicazione effettuata nell’allegato 1 al medesimo
verbale nel quale sono trascritte le valutazioni di preferenza dei
singoli commissari.
Il quarto motivo ripropone
l’illegittimità delle determinazioni della Commissione attraverso una
disamina delle singole offerte e delle incongruenze che le stesse, ad
avviso dell’appellante, presentavano.
Il mezzo è inammissibile
in quanto preordinato a introdurre un sindacato di merito sui singoli
apprezzamenti effettuati dalla Commissione (C.d.S., 5 febbraio 2007, n.
458).
Con il quinto motivo,
infine, si ripropone la questione dell’asserita carenza di compiuta
verbalizzazione delle attività svolte nelle varie sedute di gara.
In realtà la Commissione
giudicatrice ha condensato in unico documento i verbali relativi alle
sedute tenutesi nei giorni 17 marzo, 26 marzo, 1° aprile, 2 aprile, 7
aprile e 18 aprile, specificando le operazioni valutative compiute in
ogni seduta e i punteggi assegnati.
L’effetto di tale modo di
procedere è di consentire una compiuta e coerente visione d’insieme
delle operazioni effettuate e dei risultati definitivi conseguiti in
sede di giudizio tecnico sulle proposte contrattuali (mentre altro
verbale - in data 19 maggio 2008 – è dedicato all’apertura delle offerte
economiche e alla conseguente aggiudicazione).
E’ compito della
Commissione esaminatrice rendere percepibile l'iter logico seguito
nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni
verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno mediante taluni
elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del
punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente
espresso con l'indicazione numerica (C.d.S. VI, 8 luglio 2009, n. 4384).
In questa prospettiva,
l'esigenza di esternare l'iter logico seguito dall'organo amministrativo
al fine di pervenire ad un determinato approdo valutativo o decisionale
è pienamente soddisfatta anche in caso di esplicitazione delle ragioni
nell'ultimo verbale, in sede di riepilogo delle valutazioni effettate
dalla Commissione, non sussistendo alcun principio che imponga la
contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute ed essendo
invece sufficiente anche una valutazione finale, anteriore alla
determinazione conclusiva, purché capace di lumeggiare i vari passaggi
del processo valutativo (C.d.S., V, 19 giugno 2009, n. 3843).
Alla stregua di questo
enunciato giurisprudenziale, pienamente condiviso dalla Sezione, va
respinto anche l’ultimo motivo di gravame.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale - Sezione quinta – definitivamente pronunziando sul
ricorso meglio indicato in epigrafe, respinge l’appello.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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