Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 14 maggio 2010 n. 3016
Aggiudicazione gara - Prescrizione appalto - Indicazione particolare
delle prestazioni riferite al subappalto - Omessa indicazione delle
prestazioni da affidare in subappalto - Conseguenza - Divieto di
ricorrere al subappalto.
FATTO
Con atto notificato in
date 16 e 19 giugno 2009 e depositato il 17 dello stesso mese la Rosset
Pietro s.r.l., aggiudicataria in a.t.i. con CM Termoidraulica s.r.l.
della gara al prezzo più basso indetta dall’ATER di Udine per lavori di
riqualificazione urbana nel Comune di Palazzolo della Stella, ha
appellato la sentenza 8 giugno 2009 n. 462 del Tribunale amministrativo
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, non notificata, con la quale, su
ricorso della concorrente IVECO – che, avendo proposto pari ribasso, era
sottoposta a sorteggio con l’ATI Rosset, uscendone perdente -,
l’aggiudicazione in suo favore è stata annullata.
A sostegno dell’appello ha
dedotto: Errore di diritto (Violazione e falsa applicazione dei principi
e delle procedure ad evidenza pubblica. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 40, co. 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.; art. 37, co.
6, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e art. 95 del d.P.R. n. 554 del
1999. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara).
Illogicità e contraddittorietà. Difetto di motivazione.
L’IVECO si è costituita in
giudizio ed ha svolto ampie controdeduzioni.
Anche l’Ater si è
costituita in giudizio, poi con atto inviato per la notifica il 16
luglio 2009 e depositato il 20 seguente ha proposto appello incidentale
deducendo:
1.- Travisamento dei
fatti. Violazione ed erronea applicazione dei paragrafi 9.4 e 20 del
bando di gara, nonché dei punti L e M del disciplinare di gara.
2.- Contraddittorietà,
illogicità e difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei
principi delle procedure ad evidenza pubblica.
3.- Violazione dell’art.
112 del C.P.C..
Con memoria dell’11
febbraio 2010 la IVECO ha tra l’altro rappresentato che con accordo
diretto a dare esecuzione alla sentenza appellata, datato 23 dicembre
2009, è stata anche stabilita la rinuncia dell’ATER all’appello
incidentale a condizione della rinuncia all’appello principale della
Rosset, e tuttavia quest’ultima, avendo ottenuto la prosecuzione dei
lavori, deve ora ritenersi priva di interesse processualmente rilevante
alla prosecuzione del giudizio. Ha perciò chiesto che gli appelli siano
dichiarati improcedibili. Ha inoltre svolto ulteriori controdeduzioni
sia all’appello principale che a quello incidentale.
A sua volta, con memoria
del giorno seguente la Rosset ha insistito nelle proprie tesi e
richieste.
La causa è stata
introitata in decisione all’odierna udienza pubblica.
DIRITTO
Si controverte della gara
al prezzo più basso indetta dall’ATER di Udine per lavori di
riqualificazione urbana nel Comune di Palazzolo della Stella,
aggiudicata in favore dell’a.t.i. Rosset Pietro s.r.l.-CM Termoidraulica.
Su ricorso della IVECO, concorrente seconda – per sorteggio – in
graduatoria, l’aggiudicazione è stata annullata con la sentenza
appellata in questa sede, in accoglimento delle censure secondo cui l’a.t.i.
avrebbe dovuto essere esclusa per aver genericamente indicato di voler
subappaltare “ogni genere di opere e forniture nei limiti di legge”, in
contrasto con le regole di gara che invece lo imponevano specificamente
“in maniera non generica, ma descrivendo o elencando le tipologie di
lavorazioni, le opere (…) che intende subappaltare”. In sintesi, il TAR
ha ritenuto che ciò comporti, se non l’esclusione automatica in mancanza
di espresse disposizioni in proposito, l’obbligo di eseguire
direttamente tutte le lavorazioni; obbligo non osservabile, benché l’a.t.i.
Rosset possegga in astratto la qualificazione occorrente, poiché
l’associata CM Termoidraulica, che partecipa al 10,93%, si è obbligata
ad eseguire solo le lavorazioni della categoria OS28 pari a 10% del
valore dell’appalto, pur essendo qualificata anche per le categorie OS3
e OS30, mentre l’impresa Rosset non è qualificata per queste ultime
categorie, né per l’omissione anzidetta potrebbe subappaltare le
rispettive lavorazioni.
Ciò posto, in via
preliminare va disattesa l’eccezione di improcedibilità degli appelli
principale della Rosset ed incidentale dell’ATER in relazione
all’accordo datato 23 dicembre 2009, sollevata dall’appellata IVECO. Nel
detto accordo, ex art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, volto alla
determinazione dell’entità del risarcimento per equivalente dovuto ai
sensi della sentenza esecutiva, la dichiarata rinuncia dell’ATER
all’appello incidentale è in via espressa sospensivamente condizionata
alla rinuncia all’appello principale da parte dell’a.t.i. Rosset;
condizione sospensiva, questa, non avveratasi, sicché la rinuncia è allo
stato priva di effetti. Quanto alla Rosset, è evidente la permanenza del
suo interesse alla riforma della sentenza appellata, nella cui evenienza
tornerebbe in vita l’aggiudicazione in suo favore, cosicché essa
potrebbe avvalersene ad ogni altro fine diverso dalla mera esecuzione
non titolata dei lavori, ivi compresa la possibilità di esercitare la
facoltà di subappaltare.
Nel merito, tuttavia, le
impugnazioni della sentenza sono infondate.
Con l’unico motivo
dell’appello principale, premesso che erroneamente il TAR ha ritenuto
che l’a.t.i. sarebbe carente dei requisiti prescritti, dal momento che
essa invece è in possesso della qualificazione richiesta per classifiche
e categorie, si sostiene che la difformità della dichiarazione di
subappalto non sarebbe sanzionata con l’esclusione e la dichiarazione
stessa concernerebbe la fase di esecuzione dell’appalto, non la fase
prodromica dell’aggiudicazione, in cui la stazione appaltante si è
autovincolata alla lex specialis di gara prevedente come causa ostativa
al subappalto la sola assenza delle condizioni di cui all’art. 118 del
d.lgs. n. 163 del 2006, nella specie positivamente verificata dall’ATER.
Si aggiunte, poi, che quand’anche la dichiarazione fosse generica o
incompleta la sentenza gravata sarebbe ugualmente errata poiché non ha
considerato che la carenza non inficia la validità o l’ammissibilità
dell’offerta, essendo la dichiarazione di subappalto, costituente mera
opzione, relegata nella fase esecutiva ed irrilevante nel caso, qui
ricorrente, in cui il dichiarante sia in possesso della qualificazione
ad eseguire in proprio tutte le previste lavorazioni.
Di contro, evidenziato
come la sentenza appellata non abbia affermato che l’a.t.i.
dell’appellante avrebbero dovuto essere esclusa per aver prodotto la
dichiarazione in questione in forma generica, né abbia posto in dubbio
che la stessa a.t.i. non possedesse le prescritte qualificazioni, la
Sezione osserva che altra è la questione ritenuta rilevante dal TAR, e
cioè che, stante l’invalidità della dichiarazione resa a proposito del
subappalto, all’a.t.i. era inibito avvalersi del subappalto, con la
conseguenza che avrebbe dovuto essere eseguire in proprio tutte le
lavorazioni, comprese quelle delle categorie OS3 e OS30; ma a ciò ostava
il fatto che la Rosset non fosse per queste qualificata e che CM
Termoidraulica, benché qualificata per anche per le medesime categorie
(per la OS30 mediante la ctg. OG11), intendesse eseguire solo quelle
della categoria OS28.
Tale argomentare merita di
essere condiviso.
In primo luogo, non è
dubbio che il disciplinare della gara per cui è causa richieda non la
semplice espressione dell’esercizio della facoltà di subappaltare, sia
pure nei limiti di legge, ma la precisa indicazione delle lavorazioni da
subappaltare. Il paragrafo L “Requisiti di esecuzione”, nel prevedere
che qualora l’impresa non sia in possesso delle necessarie abilitazioni
per l’esecuzione dei lavori relativi agli impianti tecnologici possa
provvedervi solo mediante affidamento in subappalto e perciò “dovrà
menzionare espressamente nell’offerta tali lavorazioni tra quelle che
intende subappaltare”, stabilisce altresì che “anche al di fuori
dell’ipotesi sopra riportata” l’indicazione delle opere da subappaltare
“non deve essere generica, ma descrittiva delle tipologie di
lavorazioni, così come riportato dalla successiva lettera M, paragrafo
<<Subappalto>>”. In quest’ultimo, richiamato il cit. art. 118 del d.lgs.
n. 163 del 2006 ai fini della conformità a legge dell’affidamento, si
stabilisce che ai sensi del detto articolo “l’impresa è tenuta ad
indicare, all’atto dell’offerta, in maniera non generica, ma descrivendo
o elencando le tipologie di lavorazioni, le opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo (es. impianto termico, impianto
elettrico, opere da pittore, intonaci, etc.). In ogni caso
l’autorizzazione al subappalto o al cottimo verrà rilasciata solo in
presenza delle condizioni previste dallo stesso articolo, nonché
dell’accertata idoneità professionale dell’impresa subappaltatrice”. Ciò
significa che, al fine di essere autorizzata al subappalto in sede di
esecuzione, l’impresa concorrente era onerata a dichiarare
preventivamente, in sede di offerta, quali specifiche opere o
lavorazioni intendesse subappaltare, salva la verifica in sede di
autorizzazione della conformità a legge del subappalto e l’idoneità del
subappaltatore. Né all’uopo è sufficiente il mero rinvio ai limiti
quantitativi di legge, stanti le puntuali indicazioni del disciplinare.
In secondo luogo, e
conseguentemente, in mancanza delle prescritte specificazioni deve
ritenersi che il concorrente non possa subappaltare e, specularmente, la
stazione appaltante, autovincolatasi in tal senso, non possa autorizzare
il subappalto, restando quindi il concorrente obbligato ad eseguire in
proprio tutte le lavorazioni. Ipotesi, questa, non percorribile nella
specie, dal momento che la Rosset non è qualificata per le categorie OS3
e OS30, mentre la CM Termoidraulica, pur qualificata, partecipa all’a.t.i.
per la sola categoria OS28 e non anche per quelle, sicché non può
assumersene le lavorazioni in applicazione del noto principio della
corrispondenza tra quote di partecipazione, quote di qualificazione e
quote di esecuzione. In altri termini, partecipando la CM Termoidraulica
con la quota del 10,93 % ed essendosi impegnata ad eseguire le
lavorazioni della categoria OS28 di valore pari a circa il 10%, va
escluso che essa possa poi, in sede esecutiva, travalicare tale quota
utilizzando le proprie ulteriori qualificazioni non “spese” in sede di
gara, pena altrimenti l’alterazione del rapporto anzidetto.
Quanto all’appello
incidentale – improprio – dell’ATER, al primo motivo, con cui si
sostiene che legittimamente la commissione abbia ritenuto sufficiente la
dichiarazione di subappalto dell’a.t.i. Rosset, si è già data risposta
innanzi. Parimenti è per il secondo motivo, con cui si deduce, anche
alla luce dei principi del favor partecipationis ed in base al criterio
ermeneutico teleologico, che il disciplinare giustamente sia stato
interpretato nel senso del mero richiamo alle norme di legge e,
comunque, in modo non formalistico e pedissequo come invece fatto
dall’IVECO, che nella propria dichiarazione ha “ricopiato” dal testo del
d.P.R. n. 34 del 2000 le lavorazioni ricomprese nelle categorie
subappaltabili indicate nel bando; al riguardo, qui basta ricordare
come, da un lato, non si discute della validità della dichiarazione
dell’IVECO e, dall’altro lato, la stessa ATER si sia autovincolata,
attraverso le particolari regole dettate dal disciplinare, a ritener
idonee le sole dichiarazioni che raggiungessero il prescritto grado di
specificità.
Con il terzo motivo si
chiede la riforma del capo della sentenza appellata concernente la
condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai lavori già eseguiti
dall’a.t.i. Rosset, in quanto viziato da ultrapetizione non avendo
l’IVECO richiesto tale tipo di risarcimento, bensì la reintegrazione in
forma specifica o, qualora non fosse possibile, dunque solo
alternativamente, il risarcimento per equivalente.
In proposito, è agevole
osservare che l’ATER ha scelto di dare esecuzione alla medesima sentenza
utilizzando la facoltà, da essa conferitale, di optare per il solo
risarcimento integrale del danno patito in presenza di preminenti
ragioni di interesse pubblico ostative all’affidamento dei lavori
all’IVECO. Ne è prova l’accordo menzionato innanzi, diretto in via
principale alla quantificazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80
del 1998 del risarcimento “integrale” dovuto all’originaria ricorrente
(e da questa accettato), nel presupposto della sussistenza di
“preminenti ragioni di pubblico interesse” per “mantenere
l’aggiudicazione nei confronti dell’ATI Rosset”.
Pertanto, non si vede
quale interesse sostenga la censura in parola, non traendo l’appellante
incidentale alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento.
In conclusione, entrambi
gli appelli principale ed incidentale non possono che essere respinti.
Come di regola, le spese
del grado vanno poste a carico delle parti soccombenti, nella misura
liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sul
ricorso in epigrafe, respinge gli appelli principale ed incidentale.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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