Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 25 maggio 2010 n. 3316
Appalti pubblici - Requisiti di partecipazione - Competenza specifica
nel'esecuzione del servizio oggetto della gara - Prescrizione legittima.
FATTO
1. L'azienda ospedaliera
“G. Brotzu” di Cagliari ha indetto la gara per l'affidamento del
servizio di pulizia dei locali dell'azienda stessa per un periodo di tre
anni, con opzione di proroga per un altro anno.
Al termine della
procedura, la gara stata aggiudicata alla ATI Consorzio stabile europeo
Multiservice, mediante deliberazione del direttore generale n. 1540 del
12 luglio 2007.
2. La società Fidente
S.p.a., seconda classificata, ha proposto ricorso, articolato in nove
motivi di censura, nonché ricorso per motivi aggiunti articolato in
ulteriori censure, impugnando anche il bando, in via subordinata,
nell'ipotesi in cui ne fosse condivisa l'interpretazione proposta dalla
controinteressata, Multiservice.
Il Consorzio stabile
europeo Multiservice, ha presentato ricorso incidentale con cui ha
dedotto tre diverse censure tendenti a dimostrare la illegittima
ammissione della società ricorrente principale, con conseguente difetto
di legittimazione al ricorso.
3. Il tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna ha accolto il primo motivo del
ricorso incidentale, ritenendo che la società Fidente S.p.a. non aveva i
requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando di gara
al punto III.2.1.2., in quanto, a dimostrazione dell'importo del
fatturato realizzato per servizi resi nel settore oggetto della gara, ha
dichiarato di aver svolto il servizio specifico presso gli istituti
milanesi Martinitt e Pio albergo Trivulzio , servizio che, trattandosi
di un'azienda di servizi resi alla persona e operando quindi nel
distinto settore dell'assistenza sociale, sociosanitaria e di
educazione, non sarebbe riconducibile, sotto il profilo soggettivo ed
oggettivo, al novero dei servizi di pulizia identici a quelli oggetto di
gara, da rendere in strutture ospedaliere pubbliche.
4. La società Fidente
S.p.A. ha proposto appello, deducendo che si tratta di ente di natura
pubblica dotato di strutture sanitarie ospedaliere; e pertanto è da
ritenersi soddisfatto il requisito richiesto dal bando di aver svolto
servizi nel settore oggetto dell'appalto. Quindi ha riproposto i motivi
dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado e ha chiesto anche il
risarcimento del danno.
Si è costituito il
consorzio europeo Multiservice, concludendo per la il rigetto
dell’appello.
5. La causa, dopo la
discussione orale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16
febbraio 2010.
DIRITTO
1. L'appello non è
fondato.
1.1. Con il primo motivo
di gravame la società Fidente Spa ha dedotto che il giudice di primo
grado ha aderito, apoditticamente, alla tesi della società ora
appellata, secondo la quale il servizio di pulizia svolto dalla
appellante presso il Pio albergo Trivulzio non soddisferebbe le
prescrizioni del bando, essendo un ente di natura pubblica ed essendo
dotato di strutture sanitarie ed ospedaliere, nelle quali svolge
attività sanitaria per il ricovero della cura dei degenti, ai quali
vengono somministrati pasti e terapie, come risulta dalla dichiarazione
resa dal responsabile della Sezione Provveditorato ed Economato del 6
dicembre 2007, e depositata in atti.
1.2. Il bando
dell’appalto, oggetto della presente controversia, nell'indicare le
condizioni di partecipazione e in particolare la capacità economica e
finanziaria delle imprese aspiranti, stabilisce al punto III.2.1.2 che “
il fatturato globale di impresa realizzato nell'ultimo triennio non deve
essere inferiore a '€ 2.900.000,00 più IVA e l'impresa deve essere
iscritta alla CCIAA nella fascia di classificazione F per la categoria
oggetto del presente appalto (servizi di pulizia); l'importo relativo ai
servizi nel settore oggetto della presente gara resi in strutture
ospedaliere pubbliche nell'ultimo triennio non deve essere inferiore
all'€ 1.000.000,00 più IVA “.
L'articolo 1 del
capitolato speciale stabilisce che l'oggetto dell’appalto consiste
“nell'espletamento del servizio di pulizia, sanificazione, sia
giornaliera che periodica, dei locali dell'azienda ospedaliera
“G.Brotzu” di Cagliari”.
2.3. Risulta pacifico tra
le parti che l'odierna appellante può raggiungere il requisito del
fatturato minimo previsto solamente se si include il servizio espletato
presso il pio albergo Trivulzio di cui sopra.
2.4. La legge di gara,
dunque, prevede due requisiti, ossia che il servizio sia reso in
strutture ospedaliere pubbliche e che sia reso nel settore oggetto della
presente gara.
Il primo dei due requisiti
sussiste solo parzialmente, in quanto, pur essendo pacifico dagli atti
che l'ente di cui sopra sia pubblico, non è altrettanto vero che si
tratti di una struttura ospedaliera, ossia una struttura caratterizzata
dal servizio di pronto soccorso, dall’attività di emergenza, da sale
operatorie, dall’attività di terapia intensiva, di diagnosi e cura,
oltre naturalmente ai reparti di degenza.
Infatti, come risulta
dalla lettura dello statuto, l'Azienda di Servizi alla Persona “
Istituti Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio” di Milano, ex
II.PP.A.B., fuse e trasformate per effetto della legge n. 328 del 2000 e
della legge regionale n. 1 del 2003, si propone esclusivamente il
perseguimento di finalità nei settori dell'assistenza sociale,
dell'assistenza socio-sanitaria e dell'educazione; finalità che si
realizzano attraverso l'assistenza la cura ed il recupero delle persone
anziane non autosufficienti e mediante l'accoglimento, il mantenimento,
l'educazione morale e fisica, l'istruzione, la formazione professionale,
la protezione e l'avviamento al lavoro dei minori bisognosi.
Va da sé quindi che si
tratta di un'attività completamente diversa da quella svolta dalle
aziende ospedaliere, anche se vi può essere un punto di contatto,
laddove le persone non autosufficienti hanno bisogno di essere assistite
mediante cure di natura medica; ma che in sè non è sufficiente a
unificarne la natura, che rimane essenzialmente diversa.
La diversa tipologia
dell'attività di assistenza alla persona rispetto a quella tipicamente
ospedaliera non può non incidere sull'organizzazione strutturale e
funzionale delle strutture preposte e quindi riflettersi sulla natura
del servizio di pulizia che in esse va espletato.
Pertanto il fatturato
svolto in favore del predetto ente non può essere computato nel
fatturato specifico per i servizi di pulizia in strutture ospedaliere.
2.5. La parte appellante
ha prodotto agli atti la dichiarazione emessa in data 6 dicembre 2007
dall'Istituto milanese più volte ricordato, nella quale si attesta che
l'istituto medesimo è dotato di sezioni con posti letto per degenti ai
quali vengono somministrati pasti e terapie, che è dotato di laboratori
di analisi e diagnostica e che la società appellante ha ivi svolto il
servizio di pulizia e di sanificazione dei locali dell'azienda, comprese
le strutture di ricovero e cura.
La dichiarazione, ad
avviso del collegio, non è sufficiente a confutare le considerazioni
sopra svolte, in quanto i posti letto non possono che riferirsi a
degenti bisognosi e non autosufficienti, che, pur avendo bisogno anche
di cure mediche, non possono essere equiparati ai degenti ospedalieri.
Inoltre i locali dell'azienda di ricovero e cura, in cui l'impresa
appellante svolge il servizio di pulizia, non esauriscono la più vasta
gamma dei locali delle strutture ospedaliere pubbliche, che, proprio per
la loro specificità, richiedono una specializzazione maggiore,
soprattutto per quanto attiene alla sanificazione.
2.6. In conclusione il
motivo di gravame è infondato.
3. L'appellante ha dedotto
l'illegittimità del bando qualora venisse interpretato in senso diverso
da quello proposto dalla medesima, ossia qualora, in base
all’interpretazione prescelta, dovessero essere esclusi dal computo del
fatturato i servizi resi in aziende di servizio alla persona.
Anche tale motivo non può
essere accolto.
Il collegio osserva che, a
parte l’intempestività dell'impugnazione, è affidata all'insindacabile
scelta discrezionale dell'amministrazione richiedere una competenza
specifica, quando questa non si risolva in una irragionevole
discriminazione.
Nel caso di specie tale
ipotesi non ricorre, in quanto lo stesso ordinamento distingue
nettamente l'attività ospedaliera da quella di servizi resi alla
persona.
5. In conclusione,
l'appello va rigettato e il mancato accoglimento dei motivi di gravame
suddetti esime il collegio dal prendere in esame le altre doglianze
riproposte in questo grado di appello e dichiarate assorbite dal giudice
di primo grado, la cui sentenza va anche in questo capo interamente
confermata.
6. La difficoltà delle
questioni esaminate costituisce giusto motivo per compensare le spese
del grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, sezione quinta rigetta l'appello e conferma la
sentenza impugnata.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
|