Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 2 agosto 2010 n. 5069
Contratti pubblici - documenti della procedura di gara - Bando -
Clausole che caratterizzano requisiti e condizioni ostativi della
partecipazione - Impugnazione - Requisiti di ammissibilità del
ricorso - Previa presentazione dell'offerta - Non necessaria.
FATTO
Il Comune di Villa
Castelli indiceva, con bando pubblicato sulla g.u.c.e. del 24.10.08 e
sulla g.u.r.i. del 31.10.08, una procedura aperta per l’affidamento del
servizio di “ampliamento, razionalizzazione, adeguamento, potenziamento,
risparmio energetico, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria,
programmata e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, ivi
compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese al
conseguimento dei risparmio energetico, con l’opzione del finanziamento
tramite terzi per la durata di anni trenta”.
Il bando, che indicava in
euro 1.686.237 l’importo totale del contratto, prevedeva quale criterio
di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
quale termine per la presentazione delle offerte il 22.12.08.
Con nota del 22.1.09,
peraltro, l’odierna appellata ricorrente, evidenziava alla p.a. una
serie di ritenute anomalie nella disciplina della gara, tale da averle
precluso, per la eccessiva gravosità delle condizioni imposte, la
partecipazione alla medesima.
Nonostante la conseguente
richiesta di sospensione dell’aggiudicazione, la Commissione aggiudicava
la gara alla Calò Impianti s.r.l. e respingeva l’istanza della Sme Scarl
s.r.l..
2.- Quest’ultima proponeva
dunque il ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale avanti
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione staccata
di Lecce per i seguenti motivi:
A) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 42 e 43 d.lgs. 163/06. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 49 della direttiva 2004/18/CE. Irragionevolezza e
violazione del principio di proporzionalità.
B) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 83 d.lgs. 163/06. Violazione dell’art. 42 d.lgs.
163/06. Violazione dei principi di imparzialità, par condicio e
trasparenza. Eccesso di potere per illogicità.
C) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/06. Violazione dei principi di
par condicio e trasparenza. Violazione del principio di concorrenzialità
degli appalti pubblici. Eccesso di potere.
D) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 163/06. Violazione dei principi di
trasparenza e di pubblicità. Eccesso di potere.
Costituitisi in giudizio
il Comune e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità del
ricorso e comunque, nel merito, ne contestavano la fondatezza.
Il Giudice adito statuiva
essere il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. La
pronuncia è stata impugnata dal Comune di Villa Castelli.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Vanno preliminarmente
esaminate le due eccezioni in rito riproposte in grado appello dalla
difesa del Comune di Villa Castelli.
Con la prima si deduce
l’inammissibilità del ricorso di prime cure in quanto l’odierna
appellata ha impugnata gli atti di una gara alla quale la stessa né ha
partecipato né ha presentato all’uopo domanda.
La seconda eccezione si
appunta sulla mancata immediata impugnazione del bando di gara, recante,
a giudizio della ricorrente di prime cure, clausole impeditive
dell’ammissione dell’impresa alla selezione, con ovvi riflessi in tema
di ricevibilità dell’originario gravame.
Nella disamina delle su
esposte questioni, conviene invertirne l’ordine logico posto che
dovrebbe assumere prioritario ed assorbente rilievo la circostanza che
il bando di gara non sia stato tempestivamente impugnato. Ove, infatti,
se ne acclarasse l’irricevibilità, non avrebbe senso domandarsi se il
ricorrente di primo grado avesse titolo a proporre rimedio
giurisdizionale avverso procedura ad evidenza pubblica alla quale non
aveva espressamente richiesto di partecipare.
L’eccezione di
irricevibilità è infondata.
Il bando di gara veniva
pubblicato sulla G.U.C.E. il 24 ottobre 2008 e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana il 31 ottobre 2008.
Avverso tali atti Sme
s.c.a.r.l. proponeva ricorso straordinario il 20 febbraio 2009, cioè
prima della scadenza dei 120 giorni stabiliti a pena di decadenza
dall’articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.
L’impugnazione con ricorso
straordinario di un atto relativo a una procedura ad evidenza pubblica
contemplata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 era
pienamente consentita all’epoca dei fatti e resta legittima e
praticabile fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 20 marzo
2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che,
all’articolo 8, comma 1 lettera b) ha così modificato il comma 1
dell’articolo 245 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: “Gli
atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività
tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a lavori, servizi o
forniture, di cui all'articolo 244, nonché i connessi provvedimenti
dell'Autorità, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.”
L’avverbio “unicamente”
inserito nel contesto dell’attribuzione di una giurisdizione esclusiva
ha l’evidente ufficio di escludere ogni altra forma di tutela
contenziosa, cioè la possibilità di utilizzare il rimedio amministrativo
in sede straordinaria.
Tale impugnazione di atti
relativi ad una procedura di affidamento non era, infatti, vietata,
all’epoca nella quale fu proposta, ma lo sarà in applicazione della
disposizione appena trascritta, che opererà pienamente nell’ordinamento
giuridico a far tempo dal 27 aprile 2010.
Ne consegue che, ancorché
con una certa incongruenza con i meccanismi acceleratori previsti in
linea di principio per la soluzione delle controversie in subiecta
materia, come peraltro testimoniato dall’articolo 23 bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, l’impugnazione del bando di una gara con ricorso
amministrativo (e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni
stabilito per il rimedio giurisdizionale) era consentita con l’effetto
di legittimare in proposito l’iniziativa di Sme s.c.a.r.l.
Anche la prima eccezione
di inammissibilità, qui posposta, non consegue favorevole scrutinio.
Sostiene il Comune
appellante come fosse indispensabile, per una conforme e coerente
incardinazione della lite, che l’impresa ricorrente in primo grado
avesse chiesto di partecipare al bando di gara: poiché Sme s.c.a.r.l.
non aveva assunto la qualità di concorrente, ne discenderebbe
l’inammissibilità del relativo gravame.
Per respingere
l’argomentazione è sufficiente richiamare i convergenti insegnamenti
dell’Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato e della Corte di Giustizia CE.
Secondo la prima il bando
è impugnabile autonomamente nelle parti nelle quali disponga di
requisiti e condizioni che impediscono la partecipazione alla procedura
(A.p. n. 1/2003), con l’effetto che l’esistenza obiettiva
dell’impedimento esonera il soggetto che se ne ritenga illegittimamente
inciso dal presentare un’inutile domanda di partecipazione (C.d.S., V,
19 marzo 2009, n. 1624).
La giurisprudenza della
Corte di Giustizia Ce, peraltro, ha già da tempo affermato la facoltà di
persona esclusa in radice da una procedura di gara di impugnare gli atti
dei quali assuma l’incidenza discriminatoria nei confronti delle proprie
domande (12 febbraio 2004, in C n. 230/02; 11 gennaio 2005 in C 26/03;
e, implicitamente, 11 ottobre 2007, in C n. 241/06).
L’indirizzo risulta
recepito dalla giurisprudenza di questa Sezione (decisione n. 1624 del
19 marzo 2009), che ha ritenuto “di aderire all'orientamento
giurisprudenziale secondo il quale, quando la partecipazione alla
procedura è preclusa dallo stesso bando, sussiste l'interesse a gravare
la relativa determinazione a prescindere dalla mancata presentazione
della domanda, posto che la presentazione della stessa si risolve in un
adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione,
con un risultato analogo a quello di un'originaria preclusione e perciò
privo di una effettiva utilità pratica ( Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto
2005 n. 4207 e 4208; V, n. 7341, 11 novembre 2004; V, 11 febbraio 2005
n. 389; IV, 30 maggio 2005 n. 2804).”
Nel corpo della medesima
pronuncia questa Sezione ha tra l’altro ribadito che: “
in tal senso è la
decisione 12.2.2004 - C 230/02 della Corte di Giustizia C.E. che ha
rilevato che nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato
un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce
discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel
disciplinare, le quali le avrebbero impedito di essere in grado di
fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il
diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche e
ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione
dell'appalto pubblico interessato.”
Respinte le eccezioni di
rito, lo scrutinio del merito si risolve nella valutazione di conformità
o meno della decisione assunta dal Comune di Villa Castelli di
richiedere come requisito legittimante di partecipazione alla gara di
“ampliamento, razionalizzazione, adeguamento, potenziamento, risparmio
energetico, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria programmata e
straordinaria all’impianto di pubblica illuminazione” la certificazione
relativa al possesso del sistema di qualità della serie europea ISO
14001.
ISO 14001 è disciplina
tecnica di livello internazionale che definisce le modalità per
predisporre un efficace sistema di gestione ambientale (EMS) efficace.
La stessa è preordinata ad affrontare il delicato equilibrio tra il
mantenimento del profitto e la riduzione dell'impatto ambientale.
Le metodiche relative
impongono, in primo luogo, di individuare gli aspetti dell’attività che
hanno un impatto sull'ambiente e di prevede la definizione degli
obiettivi di miglioramento e di un programma di gestione per
raggiungerli, con riesami a intervalli regolari per garantire il
miglioramento continuo.
E’ previsto, pertanto, un
sistema di valutazione periodica che impone di verificare la coerenza
dei miglioramenti conseguiti con i livelli imposti e, se a norma, di
effettuare la certificazione ISO 14001 dello specifico soggetto.
Si tratta all’evidenza di
metodiche rivolte ad ambiti propri della gestione generale e specifica
dell’ambiente, con effetti e metodiche che ben difficilmente possono
essere compattati nell’impianto di illuminazione di una realtà locale
con meno di diecimila abitanti.
Tanto si afferma anche in
relazione alla dimensione dell’impegno finanziario concretamente
destinato alla parte impiantistica che non supera il mezzo milione di
euro, cifra sicuramente assai modesta e di lievissima entità rispetto
alle metodiche che impongono di norma la verificazione periodica ISO
14001.
Va conseguentemente
condivisa l’impostazione del Giudice di prime cure che, sulla base
dell’evidente sproporzione tra il requisito in concreto richiesto e
l’oggetto dell’appalto, ne ha ravvisata la natura sostanzialmente
elusiva del favor partecipationis.
Giova peraltro rammentare,
in aderenza a quanto osservato nella sentenza impugnata, che il disposto
dell’articolo 44 del decreto legislativo 123 aprile 2006, n. 163, nel
prevedere i casi di richieste di specifiche certificazioni relative alla
gestione ambientale limiti tale eventualità “unicamente nei casi
appropriati”.
La correlazione tra
certificato richiesto e appropriata rilevanza del servizio in questione
non ha formato oggetto di alcuna valutazione ed esternazione da parte
dell’amministrazione appellante che non ha neppure inteso valersi della
clausola finale dell’articolo 44 citato secondo la quale le stazioni
appaltanti accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti
in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
La prescrizione contestata
si palesa pertanto, da un lato, priva del requisito di proporzionalità
alla quale pure la disciplina generale e le specifiche disposizioni del
codice dei contratti pubblici positivamente la conformano e, dall’altro,
obiettivamente in contrasto con il principio di ampia partecipazione
anche al fine di conseguire in concreto la migliore offerta economica.
Non è senza rilievo,
peraltro, che alla gara ha partecipato una sola impresa
(l’aggiudicataria del servizio) così che è in concreto mancata una
qualsivoglia valutazione comparativa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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