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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione VI - Decisione 28 ottobre 2010 n. 7646
Contratti pubblici - Opere Pubbliche - Certificato SOA - Attestazione ottenuta sulla base di dichiarazione false - Soggetto dichiarante diverso dal soggetto che richiede la SOA - Conseguenze - Possibilità per il soggetto di ottenere nuova SOA - Verifica dell'imputabilità del falso al soggetto richiedente.

FATTO

Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dalla società odierna appellante avverso la delibera del 19 gennaio 2006 con cui l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici disponeva la revoca dell’attestazione SOA rilasciata alla stessa società ad opera della Axsoa in data 6 dicembre 2006.

Per una migliore comprensione della vicenda, giova sin d’ora considerare che, prima che alla società ricorrente fosse rilasciata l’attestazione oggetto del provvedimento dell’Autorità di vigilanza contestato in primo grado, era stata rilasciata alla stessa società attestazione n. 7318/10/00 da parte della SOA CQOP: quest’ultima, tuttavia, in data 20 settembre 2005, comunicava alla Autorità di Vigilanza che, in sede di verifica per il rilascio della attestazione in questione, erano emerse irregolarità, essendo state presentate alcune certificazioni della Provincia di Imperia per lavori mai realizzati.

Nel corso dell’istruttoria, avviata dalla Autorità nell’esercizio dei poteri di vigilanza sulle attestazioni, la società Dimensioni Nuove restituiva l’attestazione n. 7318/10/00 e l’Autorità di vigilanza, con delibera del 13 ottobre, disponeva l’archiviazione del procedimento attivato ex art 14 del d.p.r. n. 34 del 2000 essendo venuto meno l’oggetto del controllo, annotando sul casellario informatico la notizia che l’attestazione n° 7318/10/00 era stata emessa in base a certificazione falsa.

Successivamente, quindi, a fronte dell’istanza presentata dalla società, era in suo favore rilasciata nuova attestazione SOA ad opera della Axsoa, oggetto del provvedimento di revoca contestato in primo grado e dall’Autorità di vigilanza adottato in ritenuta applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. f) d.P.R. n. 34 del 2000, laddove prevede, quale causa ostativa, l’avere reso “false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”.

A sostegno della reiezione del ricorso di primo grado, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sostenuto che l’AXSOA, nel corso del procedimento per il rilascio della nuova attestazione, avrebbe omesso di valutare il precedente della falsità, da intendersi in senso oggettivo, erroneamente ritenendo che l’archiviazione del procedimento involgente la precedente attestazione SOA precludesse qualsiasi valutazione relativa alla circostanza di fatto della falsità della documentazione.

Avverso la sentenza insorge la società ricorrente sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

All’udienza del 12 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito espresse.

Giova considerare che se è vero certo che, come già sostenuto da questo Consiglio di Stato, l'attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità, sicché l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione, non è men vero, d’altra parte, che la non imputabilità della falsità all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza in sede di e ai fini del rilascio di nuova attestazione.

Invero, in caso di falso non imputabile sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Cons. Stato, sez. VI, n 128 del 2005; Id., 4 febbraio 2010, n. 515).

Ciò comporta, tuttavia, che, nel definire il procedimento avviato con la richiesta di nuova attestazione presentata da soggetto che, in passato, ha già conseguito attestazione di qualificazione fornendo dati oggettivamente falsi, il soggetto preposto alla definizione dell’istanza non può omettere di verificare l’imputabilità o meno al soggetto istante della pregressa falsità.

E’ quanto non si è verificato nel caso di specie non emergendo in atti che la AXSOA abbia provveduto, in sede di rilascio dell’attestazione del 6 dicembre 2006, alla suddetta obbligata verifica, certo non esigibile per la prima volta dall’Autorità di vigilanza.

Il che appare dirimente ai fini della decisione del presente ricorso che, per le esposte ragioni, va dunque respinto.

Né d’altra parte la non imputabilità può dirsi esclusa per il solo fatto che la falsità ha nel caso di specie involto certificazioni rilasciate da un ente pubblico, in specie dalla Provincia di Imperia: dato, questo, da sé solo non dirimente in sede di verifica dell’imputabilità, al soggetto che ha chiesto il rilascio dell’attestazione, della falsità del dato prodotto con l’esibizione della certificazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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