Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 28 ottobre 2010 n. 7646
Contratti pubblici - Opere Pubbliche - Certificato SOA - Attestazione
ottenuta sulla base di dichiarazione false - Soggetto dichiarante
diverso dal soggetto che richiede la SOA - Conseguenze - Possibilità per
il soggetto di ottenere nuova SOA - Verifica dell'imputabilità del falso
al soggetto richiedente.
FATTO
Con la sentenza impugnata
il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dalla società odierna
appellante avverso la delibera del 19 gennaio 2006 con cui l’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici disponeva la revoca
dell’attestazione SOA rilasciata alla stessa società ad opera della
Axsoa in data 6 dicembre 2006.
Per una migliore
comprensione della vicenda, giova sin d’ora considerare che, prima che
alla società ricorrente fosse rilasciata l’attestazione oggetto del
provvedimento dell’Autorità di vigilanza contestato in primo grado, era
stata rilasciata alla stessa società attestazione n. 7318/10/00 da parte
della SOA CQOP: quest’ultima, tuttavia, in data 20 settembre 2005,
comunicava alla Autorità di Vigilanza che, in sede di verifica per il
rilascio della attestazione in questione, erano emerse irregolarità,
essendo state presentate alcune certificazioni della Provincia di
Imperia per lavori mai realizzati.
Nel corso
dell’istruttoria, avviata dalla Autorità nell’esercizio dei poteri di
vigilanza sulle attestazioni, la società Dimensioni Nuove restituiva
l’attestazione n. 7318/10/00 e l’Autorità di vigilanza, con delibera del
13 ottobre, disponeva l’archiviazione del procedimento attivato ex art
14 del d.p.r. n. 34 del 2000 essendo venuto meno l’oggetto del
controllo, annotando sul casellario informatico la notizia che
l’attestazione n° 7318/10/00 era stata emessa in base a certificazione
falsa.
Successivamente, quindi, a
fronte dell’istanza presentata dalla società, era in suo favore
rilasciata nuova attestazione SOA ad opera della Axsoa, oggetto del
provvedimento di revoca contestato in primo grado e dall’Autorità di
vigilanza adottato in ritenuta applicazione dell’art. 17, comma 1, lett.
f) d.P.R. n. 34 del 2000, laddove prevede, quale causa ostativa, l’avere
reso “false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di
qualificazione”.
A sostegno della reiezione
del ricorso di primo grado, il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio ha sostenuto che l’AXSOA, nel corso del procedimento per il
rilascio della nuova attestazione, avrebbe omesso di valutare il
precedente della falsità, da intendersi in senso oggettivo, erroneamente
ritenendo che l’archiviazione del procedimento involgente la precedente
attestazione SOA precludesse qualsiasi valutazione relativa alla
circostanza di fatto della falsità della documentazione.
Avverso la sentenza
insorge la società ricorrente sostenendone l’erroneità e chiedendone
l’annullamento.
All’udienza del 12 ottobre
2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto per
le ragioni di seguito espresse.
Giova considerare che se è
vero certo che, come già sostenuto da questo Consiglio di Stato,
l'attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non può rimanere
in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno
dato causa alla falsità, sicché l'attestazione di qualificazione
rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in
ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito
l'attestazione, non è men vero, d’altra parte, che la non imputabilità
della falsità all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista
rilevanza in sede di e ai fini del rilascio di nuova attestazione.
Invero, in caso di falso
non imputabile sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso
false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione (Cons. Stato, sez. VI, n 128 del 2005; Id., 4 febbraio
2010, n. 515).
Ciò comporta, tuttavia,
che, nel definire il procedimento avviato con la richiesta di nuova
attestazione presentata da soggetto che, in passato, ha già conseguito
attestazione di qualificazione fornendo dati oggettivamente falsi, il
soggetto preposto alla definizione dell’istanza non può omettere di
verificare l’imputabilità o meno al soggetto istante della pregressa
falsità.
E’ quanto non si è
verificato nel caso di specie non emergendo in atti che la AXSOA abbia
provveduto, in sede di rilascio dell’attestazione del 6 dicembre 2006,
alla suddetta obbligata verifica, certo non esigibile per la prima volta
dall’Autorità di vigilanza.
Il che appare dirimente ai
fini della decisione del presente ricorso che, per le esposte ragioni,
va dunque respinto.
Né d’altra parte la non
imputabilità può dirsi esclusa per il solo fatto che la falsità ha nel
caso di specie involto certificazioni rilasciate da un ente pubblico, in
specie dalla Provincia di Imperia: dato, questo, da sé solo non
dirimente in sede di verifica dell’imputabilità, al soggetto che ha
chiesto il rilascio dell’attestazione, della falsità del dato prodotto
con l’esibizione della certificazione.
Sussistono giusti motivi
per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul
ricorso, lo respinge.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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