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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione III - Sentenza 1251 del 5 marzo 2012
Verbalizzazione nelle procedure di gara

 

FATTO e DIRITTO

1. - Con l’atto di appello in esame, notificato il 26 ottobre 2011 e depositato il il 10 novembre 2011, la ricorrente, avendo partecipato alla procedura aperta per la fornitura a noleggio di sistemi di prevenzione e terapia antidecubito indetta dall’Azienda Ospedaliera odierna appellata con bando spedito alla G.U.C.E. in data 30 marzo 2009, ed essendo risultata esclusa dalla stessa per aver ottenuto in sede di valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta un punteggio pari a 23,1 con conseguente applicazione ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara della clausola di sbarramento secondo cui «verranno considerate valide le offerte che avranno ottenuto un punteggio relativo alla qualità pari o superiore a 26 punti», ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto il ricorso da essa proposto per contestare l’esclusione come sopra disposta e l’aggiudicazione pronunciata in favore della controinteressata, nonché i successivi motivi aggiunti, con cui si deduceva l’illegittimità dell’ammissione alla gara della stessa controinteressata aggiudicataria, unica partecipante ammessa alla fase dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

L’appellante preliminarmente sottolinea:

- che in base all’art. 10 del Disciplinare di gara l’aggiudicazione doveva avvenire in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che il punteggio sarebbe stato assegnato come segue:

● punteggio relativo al prezzo: 50 punti;

● punteggio relativo alla qualità: 50 punti;

- che, in base allo stesso art. 10, l’offerta tecnica andava valutata sulla base dei seguenti parametri (cfr. art. 10 del Disciplinare):

● Caratteristiche tecniche-funzionali dei sistemi terapeutici antidecubito, massimo 30 punti su 100, di cui,

a) caratteristiche tecniche: massimo 14 punti (la ricorrente conseguiva punti 5,3);

b) funzionalità e modalità di utilizzo per gli operatori: massimo 14 punti (la ricorrente conseguiva punti 5,3);

c) requisiti di sicurezza: massimo 2 punti (la ricorrente conseguiva punti 2);

● Modalità organizzative e operative di esecuzione del servizio, massimo 20 punti su 100, di cui:

a) organizzazione del servizio: massimo 12 punti (la ricorrente conseguiva punti 6);

b) sanificazione e disinfezione/sterilizzazione dei sistemi terapeutici antidecubito: massimo 6 punti (la ricorrente conseguiva punti 4);

c) aspetti migliorativi inerenti il servizio: massimo punti 2 (la ricorrente conseguiva punti 0,5);

- che l’art. 9 del Disciplinare specificava le modalità di svolgimento e di partecipazione alla procedura, individuando tre fasi della valutazione tecnico-qualitativa da effettuarsi dalla Commissione giudicatrice:

●. fase n° 1): esame della documentazione presentata dalle imprese concorrenti;

● fase n° 2): visione dei campioni offerti dalle imprese concorrenti e verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei medesimi con quanto dichiarato nella documentazione. Tale visione/verifica verrà effettuata con la presenza di personale tecnico delle imprese concorrenti;

● fase n° 3): verifica di utilizzo dei sistemi antidecubito, effettuate presso le UU.OO. dell’Azienda appaltante, esclusivamente per i prodotti risultati conformi alle caratteristiche richieste nel capitolato a termine delle fasi 1 e 2;

- che dall’allegato n. 4 al verbale della Commissione giudicatrice in data 14 settembre 2009 si ricava che la valutazione tecnica del presidi offerti dalle ditte partecipanti è stata effettuata nelle sedute del 18-06-2009, del 22-06-2009, del 24-06-2009, del 30-06-2009, del 06-97-2009, del 07-07-2009, dell’8-07-2009, del 15-07-2009, del 04-08-2009 e del 06-08-2009 (delle quali non v’è agli atti di gara alcuna verbalizzazione), all’ésito delle quali le ragioni dell’attribuzione del veduto punteggio complessivo pari a 23,1, assegnatole per la “qualità” dell’offerta, venivano sintetizzate, come risulta nell’allegato medesimo in data 6 agosto 2009, nelle seguenti carenze ed aspetti critici di qualità rispetto all’offerta della controinteressata:

● le caratteristiche delle sezioni e delle celle, del modello di presidio antidecubito per la prevenzione e il trattamento delle lesioni al 4°-5° stadio, risultano inadeguate per la presenza di due sole zone differenziate (testa e talloni);

● l'area talloni è stata inoltre ritenuta troppo ridotta;

● il modello di presidio antidecubito per la prevenzione e il trattamento delle lesioni dal 1°al 3° stadio non presenta sezioni differenziate;

● durante le verifiche venivano rilevati infossamenti dei degenti negli spazi che si creano fra le celle;

● scarsa sensibilità del sensore (collocato nel compressore anziché nel materasso) nel modello di presidio antidecubito per la prevenzione e il trattamento delle lesioni al 4°-5° stadio;

● i presidi non presentano caratteristiche di effettiva interattività con il paziente, richiedendo impostazioni manuali da parte degli operatori (circostanza rilevata sia attraverso la documentazione tecnica, che nella verifica pratica presso i reparti dell’Azienda, in cui non venivano riscontrate apprezzabili differenze, per i pazienti, nelle diverse regolazioni della funzione confort);

● sono state riscontrate difficoltà nel collocare il presidio quando il letto è occupato dal paziente, in contrasto con quanto indicato nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta;

● descrizione discordante del sistema di sanificazione e di sterilizzazione dei teli di copertura dei materassi;

● caratteristiche tecniche e funzionali molto simili tra i due presidi per la prevenzione e il trattamento delle lesioni al 4°-5° stadio e dal 1°al 3° stadio, per cui non risulta essere stato possibile individuare le distinte proprietà degli stessi per il trattamento delle lesioni di pazienti con differenti quadri clinici e diverse necessità assistenziali;

● descrizione eccessivamente generica delle modalità organizzative e operative di esecuzione del servizio, non riconducibili a un progetto specifico per l’Azienda ospedaliera;

- che in detto verbale la Commissione evidenzia inoltre che “gli aspetti positivi e negativi sopra riportati sono gli elementi più rilevanti che hanno consentito alla Commissione Giudicatrice di attribuire i punteggi della valutazione tecnica, ma non sono gli unici, in quanto le differenze nei punteggi totali attribuiti alle Ditte concorrenti dipendono da un insieme di elementi valutati differentemente sotto il profilo della qualità del servizio e dei prodotti offerti e in relazione alle specifiche esigenze dell’Azienda Ospedaliera”.

In sede di appello, l’originaria ricorrente ripropone i motivi di cui al ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti, muovendo motivate critiche alla sentenza del T.A.R.

Si sono costituite in giudizio, per resistere, tanto l’Azienda appellata, quanto la controinteressata aggiudicataria.

Con memorie rispettivamente in data 3 e 4 gennaio 2012 tanto la controinteressata quanto l’appellante hanno svolto ulteriori riflessioni sulla vicenda all’esame.

Infine, con memorie in data 5 e 9 gennaio 2012, tutte le parti hanno replicato, contestandole, alle deduzioni avversarie.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 20 gennaio 2012.

2. – Con il secondo motivo d’appello, che mérita prioritaria trattazione per ragioni d’ordine logico, viene riproposto il secondo motivo del ricorso di primo grado, con cui si lamentava l’omessa motivazione da parte della Commissione giudicatrice, mediante verbalizzazione delle varie fasi della procedura, di quanto è avvenuto durante le sedute in cui ha operato per procedere alla valutazione tecnica delle offerte pervenute dalle ditte partecipanti.

2.1 – Il T.A.R. ha ritenuto la censura “di carattere formale inidonea per ritenere illegittima l’attività della commissione”, non risultando come “questa omessa verbalizzazione” avrebbe “concretamente” pregiudicato la ricorrente.

2.2 – Quest’ultima critica la sentenza di prime cure, ribadendo la grave carenza della verbalizzazione delle operazioni della Commissione giudicatrice rispetto a “fasi della gara di importanza fondamentale”, verbalizzazione che sarebbe stata necessaria “al fine di verificare i fatti” (pag. 40 app.) e di ricavare la motivazione della “valutazione tecnica delle offerte presentate” (pag. 39 app.); dal che conseguirebbe che l’azione amministrativa “non può neppure essere sottoposta a verifica di coerenza, logicità e trasparenza” (pag. 41 app.).

Il vizio, insomma, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., sarebbe “di carattere sostanziale” (pag. 47 app.), in quanto l’omessa verbalizzazione “non consente di fatto alla ricorrente di verificare l’operato dell’Amministrazione in tali fasi” (pag. 43 app.), con particolare riguardo alla congruità della motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione sia sui prodotti della ricorrente che su quelli della controinteressata, laddove “solo un’idonea motivazione consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’esplicazione della propria discrezionalità” (pag. 47 app.).

2.3 – La censura è fondata.

Il Collegio ritiene invero di dover aderire al consolidato orientamento, secondo cui, anche se, in mancanza di specifiche indicazioni della normativa di settore e della disciplina di gara, deve escludersi la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, è necessario comunque che nell'unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura (Cons. St., sez. V, 29 aprile 2009 n. 2748).

Orbene, nel caso all’esame, a fronte di operazioni svolte nel corso di ben undici sedute, la verbalizzazione ha avuto luogo solo nell’ultima (del 6 agosto 2009), con una relazione che, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., non sintetizza affatto tutti “i fatti, le circostanze e … le valutazioni effettuate”; elementi, questi, la cui conoscenza consente al concorrente di ricostruire il percorso logico-fattuale compiuto dall’Amministrazione per addivenire alle contestate determinazioni. Deve dunque escludersi che la censura, come invece ritenuto dal Giudice di primo grado, sia caratterizzata da mero formalismo, anche alla luce della prospettiva ius-pubblicistica (di tutela oggettiva) dell'azione impugnatoria avente ad oggetto la funzione pubblica, dove trova campo prioritario il sindacato sulla più grave fra le illegittimità dedotte avverso il provvedimento impugnato (cfr. recentemente, per l'orientamento che privilegia quest'ultimo profilo, Cons. St., sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143, che in tema di procedure concorrenziali si contrappone all'indirizzo, che viceversa antepone l'interesse del ricorrente, di cui Cons. St., sez. VI, 18 giugno 2008, n. 3002 ), che, oltre a tradursi nella lesione della posizione soggettiva del ricorrente, si rifletta nella mancanza di trasparenza ed imparzialità dell'affidamento dell'appalto.

Se, in realtà, detta relazione contiene effettivamente il riepilogo delle valutazioni effettuate dalla Commissione in ordine alla “qualità” dell’offerta della ricorrente e dell’aggiudicataria, mancano comunque in essa tutta una serie di indicazioni sulle operazioni effettuate, sicuramente incidenti sulla valutazione finale e sulla possibilità per la ricorrente di apprezzarne la coerenza e la logicità, così come sulla effettiva possibilità per il Giudice di scrutinare le censure dalla ricorrente mosse in sede giurisdizionale avverso detta valutazione.

L’anzidetta relazione si rivela infatti sicuramente incapace di lumeggiare i vari passaggi del processo valutativo (così come richiesto da Cons. St., sez. V, 15 marzo 2010, n. 1507; Cons St., sez, V, 16 giugno 2009, n. 3843; Cons. St., sez. V, 21 gennaio 2009, n. 278; Cons. St., sez. V, 2 settembre 2005, n. 4463) nelle tre fasi definite dall’art. 9 del Disciplinare di gara: fase n° 1) di verifica della documentazione presentata dalle imprese concorrenti e di verifica dei requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato; fase n° 2) di visione dei campioni offerti dalle imprese concorrenti e di verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei medesimi con quanto dichiarato nella documentazione; fase n° 3) di verifica di utilizzo dei sistemi antidecubito da effettuarsi presso le UU.OO. dell’Azienda appaltante per i prodotti risultati conformi alle caratteristiche richieste nel capitolato a termine delle fasi 1 e 2 ), sì da:

- impedire di apprezzare la logicità e non contraddittorietà della motivazione dell’attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello previsto quale soglia di sbarramento per l’ammissione alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica, laddove sottolinea che “le caratteristiche tecniche e funzionali dei presidi antidecubito sono risultate non pienamente rispondenti ai requisiti del capitolato di gara …” (il che si pone in aperta contraddizione con gli ésiti, non documentati in quanto non verbalizzati, delle anzidette fasi 1) e 2);

- dar luogo, senza possibilità alcuna di riscontro, alla serie di censure svolte dalla ricorrente, con il ricorso originario e con i successivi motivi aggiunti, riguardo all’effettivo, intervenuto, esame della documentazione tecnica e dei campioni presentati (ad es. in ordine alla posizione del sensore nei modelli offerti tanto dalla deducente quanto dall’aggiudicataria, all’effettiva simiglianza del modello per la prevenzione delle lesioni di 4°-5° stadio e di quello per la prevenzione delle lesioni del 1°-3°, alla proprietà del presidio prevista a pena di esclusione nel Capitolato di equilibrare autonomamente e continuamente le pressioni di contatto per ogni cambio di posizione del paziente, alla rispondenza ai requisiti di capitolato del prodotto offerto dalla controinteressata per il lotto 2);

- non consentire alcun utile scrutinio dei passaggi della motivazione della valutazione negativa della qualità dell’offerta tecnica della ricorrente, che fanno riferimento agli esiti delle verifiche da presumersi in concreto effettuate nella fase 3) (“infossamenti dei degenti negli spazi che si creano fra le celle di tutti i modelli offerti”, “dimostrazione della proprietà” suddetta di equilibrio automatico e continuo anche in relazione alla posizione del sensore per la quale lo stesso T.A.R. ha dato rilievo ad una non descritta “sperimentazione pratica”, rilevazione oggettiva della “proprietà dei presidi stessi di interagire automaticamente e continuativamente con il paziente” e di apprezzabili differenze “nelle diverse regolazioni della funzione comfort”, non applicabilità operativa della “proprietà di collocare il presidio con il letto occupato”), operazioni, queste, di cui non si trova traccia nella ridetta, unica, relazione verbalizzata, laddove, invece, come esattamente dedotto dall’appellante, “avrebbero dovuto trovare spazio nel verbale tutte le operazioni nonché tutti i presupposti (schede compilate dai reparti di prova, indicazioni di elementi non funzionanti ecc.) che hanno condotto al tipo di valutazione” (pag. 44 app.).

Che dette carenze della verbalizzazione si traducano in gravi, insuperabili, carenze motivazionali risulta poi evidente anche laddove la relazione fa riferimento ad altri “elementi”, in essa non esplicitati e non rinvenibili aliunde (versandosi, come s’è detto, in ipotesi di verbalizzazione del tutto insufficiente ad illustrare tutte le operazioni compiute ai fini della richiesta valutazione), che hanno determinato le “differenze nei punteggi totali attribuiti alle Ditte concorrenti”; anche, invero, a voler condividere l’assunto del T.A.R. secondo cui non di nuovi o segreti criteri di valutazione tratterebbesi quanto piuttosto di “ragioni giustificatrici” che hanno determinato le differenze medesime, fatto sta che tali ragioni non vengono esplicitate nel verbale, sì da rendere non trasparente la sintesi del lavoro compiuto dalla commissione, rappresentata dalla citata relazione.

Né ad integrare la carente verbalizzazione possono ritenersi idonei i “chiarimenti” forniti dall’Amministrazione a séguito dell’istruttoria disposta dal Giudice di primo grado, in quanto, in disparte l’inammissibile ésito così raggiunto di integrazione non solo della motivazione degli atti del giudizio ma anche della stessa documentazione di gara (il che si pone in violazione dei principi di necessaria concentrazione ed unitarietà della stessa, nonché della parità delle parti nel processo, la cui lesione pure è stata specificamente lamentata col quarto motivo di appello), la integrazione dell’attività valutativa così compiuta si pone in violazione del principio (sul quale vedasi Cons. St., VI, 30 giugno 2011, n. 3902), secondo cui la verbalizzazione postuma è ammessa solo allorquando sia intercorso un ragionevolmente breve lasso temporale rispetto alle operazioni svolte, mentre i “chiarimenti sui singoli profili in contestazione” resi nel corso del Giudizio di primo grado dalla Commissione in data 19 gennaio 2011 sono di diciotto mesi successivi alle operazioni di cui si tratta: un lasso di tempo, questo, che non consente di ritenere scongiurati gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (Cons. St., sez. V, 29 aprile 2009, n. 2748) ed assicurata per converso la necessaria garanzia della trasparenza e della par condicio, che devono caratterizzare l’attività di valutazione, anche alla luce dell’ulteriore, ineludibile, principio, secondo cui la fase di valutazione dell’offerta tecnica deve porsi inderogabilmente a monte di quella di conoscenza dell’offerta economica (anche di un solo partecipante alla gara).

3. – In conclusione, l’appello, ed il corrispondente ricorso di primo grado, vanno accolti nel loro petitum di annullamento degli atti impugnati, in ragione dell’assorbente fondatezza della censura di cui sopra, che conduce al travolgimento degli atti di gara a partire dalla stessa presentazione delle offerte, non essendo ipotizzabile un nuovo espletamento delle operazioni di valutazione delle offerte stesse una volta ch’esse sono già conosciute.

Deve altresì accogliersi la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato all’ésito della gara qui annullata, sussistendone i relativi presupposti ex art. 122 c.p.a. (non rientrando la fattispecie nell’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni ex art. 121, comma 1, c.p.a.), mentre deve respingersi la domanda di subentro nel contratto medesimo, dal momento che il vizio dell’aggiudicazione comporta l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovare la gara.

Alla predetta dichiarazione di inefficacia non osta poi né la natura dell’appalto (di servizi, nel quale classicamente un appaltatore, all’ésito della nuova gara, può sostituirsi all’altro nella esecuzione delle prestazioni di capitolato senza particolari disfunzioni, peraltro in nessun modo emerse nelle difese delle resistenti), né lo stato di esecuzione del contratto, la cui durata quinquennale, pur risultando allo stato decorso un periodo pari a 26/60 dell’intero periodo contrattuale, è utilmente riproducibile (trattandosi di servizio rispondente ad esigenze dell’Amministrazione perduranti nel tempo) nelle clausole della nuova, espletanda, gara, sì da restituire in forma specifica all'impresa interessata la chance di partecipare alla gara da rinnovarsi da parte dell'Amministrazione, consentendo quindi il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse qui fatto valere.

Valutati peraltro gli interessi delle parti e bilanciati gli stessi con l'interesse pubblico, si ritiene giusto dichiarare l'inefficacia del contratto di appalto a decorrere dal trecentesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, a quello di notifica) della presente decisione, con obbligo per l’Amministrazione di procedere, entro detto termine, all’avvio ed alla conclusione (fino all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto) di una nuova gara, alle stesse condizioni previste dal capitolato di gara regolante la procedura di gara qui fatta oggetto di annullamento.

4. - In definitiva, l’appello, come già detto, dev’essere accolto, con conseguente accoglimento, nei sensi di cui sopra ed in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado ed in riforma della sentenza impugnata:

- annulla gli atti oggetto del giudizio;

-.dichiara l’inefficacia del contratto in corso stipulato tra l’Amministrazione e la controinteressata per la fornitura di presidii antidecubito occorrenti all’Azienda Ospedaliera a decorrere dal trecentesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, a quello di notifica) della presente decisione;

- respinge la domanda della ricorrente per l’aggiudicazione definitiva del servizio ed il subentro nel contratto;

- accoglie la domanda di risarcimento in forma specifica nei sensi di cui in motivazione, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere, entro il termine di cui sopra, all’avvio ed all’espletamento (fino all’aggiudicazione ed alla stipula di contratto di appalto) di una nuova gara alle stesse condizioni di cui al capitolato speciale posto a base della gara annullata.

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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