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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione IV - Sentenza 1516 del 16 marzo 2012
Contratti d'appalto - R
apporti tra aggiudicazione definitiva e successiva verifica dei requisiti

FATTO

La società Impregilo S.p.a., nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che ha partecipato alla procedura di project financing avente a oggetto l’affidamento della realizzazione e gestione della Superstrada Pedemontana Veneta, ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha dichiarato irricevibile il ricorso dalla stessa società proposto avverso il provvedimento del Commissario Delegato per l’Emergenza Traffico e Mobilità nelle Province di Treviso e Vicenza avente a oggetto la verifica del possesso dei requisiti in capo al r.t.i. aggiudicatario con capogruppo il Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a., nonché avverso la retrostante aggiudicazione in favore di detto r.t.i.

A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto l’erroneità della statuizione di irricevibilità del ricorso di primo grado in relazione all’art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, e degli artt. 120 e 133 cod. proc. amm., nonché in relazione alla sentenza nr. 3944 del 2009 del Consiglio di Stato, e inoltre erroneità, illogicità e carenza della motivazione (in relazione alla mancata considerazione della peculiarità della procedura di gara per cui è causa, condotta mediante project financing, all’erronea affermazione della natura “endoprocedimentale” dell’impugnato atto di verifica dei requisiti, all’erronea rappresentazione dell’interesse azionato dalla ricorrente come meramente strumentale alla ripetizione della gara).

Di seguito, la società istante ha riproposto le censure non esaminate dal primo giudice in relazione al mancato possesso da parte di Itinere Infraestructuras S.A. (mandante del r.t.i. aggiudicatario della procedura) del requisito relativo all’avere svolto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi affini a quello oggetto di affidamento, reiterando altresì la domanda di risarcimento danni formulata in primo grado.

Si sono costituite le amministrazioni promotrici della gara, Regione Veneto e Commissario Delegato per l’Emergenza Traffico e Mobilità nelle Province di Treviso e Vicenza, opponendosi con diffuse argomentazioni all’accoglimento dell’appello e concludendo nel senso della conferma della sentenza impugnata; l’Amministrazione regionale ha inoltre eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso avverso sotto plurimi profili.

Si è altresì costituito il Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a., controinteressato in primo grado, il quale, oltre a opporsi a sua volta all’accoglimento del gravame, ha proposto appello incidentale lamentando l’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale spiegato in prime cure, atteso che secondo i comuni principi detto ricorso avrebbe dovuto essere esaminato prioritariamente, comportando la sua fondatezza il venir meno dell’interesse all’impugnazione principale.

Pertanto, sono state riproposte come segue le censure articolate nel ricorso incidentale di primo grado:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. nr. 163 del 2006 e del punto A.1 (pag. 6) della lettera d’invito alla procedura negoziata (in relazione alla mancata indicazione di un precedente penale riportato da uno dei direttori tecnici di Impregilo S.p.a.);

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. nr. 163 del 2006 e del punto A.1 (pag. 6) della lettera di invito alla procedura negoziata (omesse dichiarazioni da parte di soggetti aventi la carica di direttori tecnici dell’impresa Impregilo S.p.a.);

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. nr. 163 del 2006 e del punto A.1 (pag. 6) della lettera di invito alla procedura negoziata (omessa dichiarazione di soggetti aventi la rappresentanza dell’impresa Impregilo S.p.a.);

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. nr. 163 del 2006 e del punto A.1 (pag. 6) della lettera di invito alla procedura negoziata (omessa dichiarazione da parte di soggetti cessati dalla carica di direttori tecnici dell’impresa Impregilo S.p.a. nel triennio antecedente la pubblicazione del bando);

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. nr. 163 del 2006 e del punto A.1 (pag. 6) della lettera di invito alla procedura negoziata (omessa dichiarazione da parte di soggetti cessati dalla carica di legali rappresentanti dell’impresa Impregilo S.p.a. nel triennio antecedente la pubblicazione del bando);

6) violazione del principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, partecipazione, trasparenza e parità di trattamento, in riferimento al contrasto tra il diritto comunitario e il diritto di prelazione di cui all’art. 153, comma 3, del d.lgs. nr. 163 del 2006; conseguente disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria (in relazione all’esercizio del diritto di prelazione da parte di Impregilo S.p.a.);

7) violazione e falsa applicazione dell’art. 155, comma 2, del d.lgs. nr. 163 del 2006 (non avendo il promotore depositato le fideiussioni prima della pubblicazione del bando di gara);

8) violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 16, 75 e 155 del d.lgs. nr. 163 del 2006; nullità delle fideiussioni presentate dal r.t.i. Impregilo S.p.a. per carenza di poteri; conseguente esclusione dalla gara (essendo le fideiussioni sottoscritte dalla sola capogruppo del r.t.i.);

9) violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 155 del d.lgs. nr. 163 del 2006; nullità delle fideiussioni del r.t.i. promotore; conseguente esclusione dalla gara (stanti le numerose irregolarità ravvisabili in dette fideiussioni);

10) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs.nr. 163 del 2006, nonché degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445; nullità delle dichiarazioni sostitutive rese con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (stante la mancata indicazione nominativa dei soggetti cui tale dichiarazione è riferita);

11) violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. nr. 163 del 2006 (mancato riferimento nell’atto di impegno alla stipulazione del contratto, nonché mancata previsione dell’intenzione e della possibilità di esercitare il diritto di prelazione);

12) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, nr. 266 (mancato versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici entro il termine di cui al bando di gara e conseguente inammissibilità dell’offerta);

13) violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 156 del d.lgs. nr. 163 del 2006 e degli artt. 95 e 96 del d.P.R. 21 dicembre 1999, nr. 554 (stante il mancato possesso dei requisiti e del principio della corrispondenza tra quote di partecipazione al r.t.i. e quote di esecuzione);

14) violazione e falsa applicazione delle regole di gara (in relazione alla mancata indicazione delle quote dei soci della società di progetto);

15) violazione e falsa applicazione delle regole di gara (in relazione alle errate o mancanti dichiarazioni da rendere da parte dei soggetti che compongono il r.t.i. Impregilo);

16) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, nr. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, nr. 248 (stante le partecipazioni di soggetti pubblici nelle società facenti parte del r.t.i. Impregilo);

17) violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, nr. 109 (in relazione all’incompletezza della proposta del promotore);

18) violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 1, del d.lgs. nr. 163 del 2006 e dell’art. 92 del d.P.R. nr. 554 del 1999 (stante la nomina di una società di consulenza con l’incarico di assistere la Commissione aggiudicatrice);

19) ulteriore motivo di esclusione del r.t.i. Impregilo per violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. nr. 163 del 2006 (stanti i rapporti di controllo e collegamento con altro partecipante alla procedura);

20) violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 155 del d.lgs. nr. 163 del 2006, sotto plurimi profili; nullità delle fideiussioni datate 26 settembre 2006 (in considerazione delle ulteriori irregolarità di tali atti);

21) violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 155 del d.lgs. nr. 163 del 2006, sotto plurimi profili; nullità delle asserite proroghe delle fideiussioni;

22) violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 155 del d.lgs. nr. 163 del 2006, sotto plurimi profili; nullità delle fideiussioni (per ulteriori anomalie);

23) omessa pronuncia del primo giudice sulle eccezioni di difetto di contraddittorio sollevate dal controinteressato.

Si è altresì costituita la Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., a sua volta chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza del 14 febbraio 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente contenzioso concerne la procedura mediante project financing, originariamente indetta dalla Regione Veneto e poi conclusa dal Commissario Delegato per l’Emergenza Traffico e Mobilità nelle Province di Treviso e Vicenza, per l’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione della superstrada Pedemontana Veneta.

Per una migliore intelligenza delle statuizioni che seguiranno, è opportuno premettere una sintetica ricostruzione della vicenda amministrativa e processuale per cui è causa.

L’odierna appellante, Impregilo S.p.a., in qualità di capogruppo mandataria di raggruppamento di imprese, è stata selezionata dalla Regione Veneto quale promotore per la concessione de qua, per il cui affidamento la stessa Amministrazione regionale in data 24 ottobre 2006 ha pubblicato un bando di gara per una procedura ristretta.

All’esito della prima fase della gara, sono stati individuati due concorrenti, fra i quali il costituendo r.t.i. con capogruppo il Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a.; la successiva fase negoziata si è conclusa con l’aggiudicazione in favore del r.t.i. Impregilo, in virtù del diritto di prelazione dallo stesso esercitato ai sensi dell’art. 154 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163.

Avverso tale aggiudicazione il Consorzio S.I.S. ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. del Veneto, dando luogo a un primo contenzioso giudiziale concluso dalla decisione di questo Consiglio di Stato nr. 3944 del 2009, con la quale, ritenendosi che la prelazione fosse stata esercitata tardivamente, sono state accolte le doglianze di parte ricorrente ed è stato disposto procedersi ad aggiudicazione in favore del r.t.i. S.I.S., previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

L’aggiudicazione in questione, subordinatamente alla verifica predetta, è stata decisa con apposita delibera della Giunta Regionale del Veneto (nr. 1934 del 2009), a sua volta impugnata da Impregilo S.p.a. dinanzi al medesimo T.A.R. del Veneto.

Peraltro, nelle more della verifica dei requisiti in capo al r.t.i. aggiudicatario la competenza sulla procedura di gara è passata in capo al Commissario Delegato nominato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 3802 del 2009, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nei territori delle Province di Treviso e Vicenza.

È stato, appunto, il Commissario Delegato a concludere positivamente la fase di verifica dei requisiti e a stipulare con il r.t.i. aggiudicatario la convenzione per la concessione in questione.

I sopravvenuti atti commissariali sono stati però anch’essi impugnati da Impregilo S.p.a., sia con motivi aggiunti dinanzi allo stesso T.A.R. del Veneto presso cui già pendeva il ricorso avverso l’aggiudicazione, sia in via autonoma dinanzi al T.A.R. del Lazio funzionalmente competente per gli atti adottati ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, nr. 225.

Per quanto concerne il giudizio incardinato presso il T.A.R. del Veneto, una volta preso atto dell’indisponibilità del Collegio giudicante a sospendere la causa ovvero a differirne la trattazione fino all’esito del parallelo giudizio pendente dinanzi al T.A.R. capitolino, parte ricorrente ha ritualmente rinunciato all’impugnazione.

Invece, il giudizio intrapreso dinanzi al T.A.R. del Lazio si è concluso con la sentenza oggetto dell’odierno appello, con la quale il ricorso è stato dichiarato irricevibile: in sostanza, il primo giudice ha ritenuto da un lato che l’atto commissariale di verifica dei requisiti fosse privo di autonoma valenza provvedimentale, producendo il solo effetto di rendere efficace l’aggiudicazione che a detta verifica era stata condizionata, e per altro verso che la mancata tempestiva impugnazione dell’aggiudicazione (essendo stata rinunciato il precedente ricorso proposto avverso di essa) precludesse lo svolgimento di censure afferenti alla asserita carenza dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario.

2. Tutto ciò premesso, la Sezione deve preliminarmente farsi carico della questione sollevata nell’appello incidentale del Consorzio Stabile S.I.S., laddove si assume l’erroneità del modus procedendi del primo giudice, il quale ha dapprima accertato la tardività del ricorso principale nei sensi testé precisati, e quindi dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dallo stesso Consorzio S.I.S.; al contrario – si assume – poiché l’impugnazione incidentale era intesa a far emergere motivi di esclusione del r.t.i. Impregilo non considerati dalla stazione appaltante, e quindi a far venir meno l’interesse sotteso all’impugnazione principale, è alla prima che si sarebbe dovuto assegnare priorità di trattazione sulla scorta dei principi da ultimo ribaditi dall’Adunanza Plenaria nella sentenza nr. 4 del 7 aprile 2011.

Il rilievo è esatto; e, tuttavia, in considerazione di quella che appresso si vedrà essere l’infondatezza dell’appello principale, evidenti esigenze di economia (riconducibili in definitiva alla necessità di contenere la presente sentenza nei limiti quantitativi imposti dalla previsione ex art. 120, comma 10, cod. proc. amm.) suggeriscono di anteporre anche in questa sede l’esame delle doglianze formulate in via principale.

3. Venendo dunque all’esame dell’appello principale, può prescindersi dai profili di inammissibilità al riguardo sollevati dalla Regione Veneto, in quanto lo stesso si appalesa infondato e pertanto meritevole di reiezione.

In particolare, la Sezione reputa di dover condividere gli argomenti che hanno indotto il primo giudice a pervenire a una declaratoria di irricevibilità dell’impugnazione, ovvero che sulla scorta dei medesimi rilievi si sarebbe potuto addivenire a decisione di inammissibilità della stessa.

3.1. Per vero, parte appellante assume l’erroneità delle statuizioni testé richiamate sotto molteplici profili, uno dei quali presuppone l’insussistenza di una immediata lesività dell’aggiudicazione definitiva allorché, come nel caso che occupa, questa sia condizionata alla positiva verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, configurandosi pertanto solo a tale momento successivo l’interesse all’impugnazione.

Tale assunto, innanzi tutto, è contraddetto dalla condotta nella specie tenuta dalla stessa odierna appellante, la quale ha tempestivamente impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dal r.t.i. S.I.S. già prima della conclusione della predetta verifica (salvo poi rinunciare all’impugnazione proposta dinanzi al T.A.R. del Veneto).

Sotto diverso e più pregnante aspetto, è lo stesso complesso normativo in cui si inserisce la disposizione di cui all’art. 11, comma 8, del d.lgs. nr. 163 del 2006 a confortare la tesi del primo giudice, secondo cui l’atto conclusivo della procedura di gara è sempre e comunque l’aggiudicazione definitiva, rispetto alla quale l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti costituisce una mera condizione di efficacia; diversamente opinando, l’aggiudicazione stessa verrebbe ad assumere diversa valenza provvedimentale (e lesività) a seconda che la verifica de qua sia stata o meno condotta, come pure può accadere, prima dell’aggiudicazione medesima, il che urta contro la logica complessiva del sistema normativo in esame.

L’opposta argomentazione di parte appellante, incentrata sull’ipotesi in cui la verifica abbia esito negativo facendo sorgere un interesse all’impugnazione in capo all’aggiudicatario, prova troppo: è evidente, infatti, che in tale ipotesi l’originario aggiudicatario si troverebbe a insorgere non solo e non tanto avverso l’atto conclusivo della verifica, quanto piuttosto avverso la revoca dell’aggiudicazione che la stazione appaltante non potrebbe non disporre laddove emergesse il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

3.2. Sotto distinto profilo, parte appellante sostiene che l’atto conclusivo della verifica ex art. 11, comma 8, ben potrebbe essere affetto da vizi propri, che il concorrente non potrebbe far valere se non attraverso una impugnazione “al buio” dell’aggiudicazione, anticipata ad un momento anteriore alla conclusione della verifica stessa.

L’argomentazione è suggestiva nella misura in cui introduce il tema di una possibile natura provvedimentale dello stesso atto conclusivo della verifica de qua, ma è inconferente rispetto al caso di specie, laddove col ricorso di primo grado Impregilo ha fatto valere asserite carenze di requisiti in capo all’aggiudicatario ben conoscibili e conosciute già anteriormente alla verifica in questione, come testimoniato dal fatto che le stesse erano state almeno in parte dedotte già nel primo giudizio relativo alla procedura di che trattasi (quello definito con la decisione di questa Sezione nr. 3944 del 2009), e lo sono state poi anche nell’originario ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Veneto, e poi rinunciato, avverso l’aggiudicazione definitiva.

Nei propri scritti difensivi parte appellante assume di aver dedotto anticipatamente tali censure “per prudenza”, e che solo con il mancato rilievo delle carenze in questione in sede di verifica dei requisiti si sarebbe consumata la lesione del proprio interesse a vedere escluso dalla gara il r.t.i. S.I.S., ma l’assunto non convince.

E, difatti, la circostanza che le pretese carenze fossero emerse già durante la procedura di gara, al punto da essere oggetto di formali doglianze da parte della stessa odierna appellante, e che la Commissione aggiudicatrice non le abbia tuttavia rilevate, finisce per essere “coperta” dall’aggiudicazione definitiva nella sua evidenziata qualità di atto conclusivo della procedura selettiva, con la conseguenza che i concorrenti che di tali vizi fossero già venuti a conoscenza avevano l’onere di farli valere mediante tempestiva impugnazione di tale atto.

Sotto tale profilo, l’aggiudicazione definitiva si pone quale atto presupposto della successiva verifica, la cui mancata tempestiva impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso (pur tempestivamente) proposto avverso l’atto consequenziale.

3.3. Sempre con riguardo alla possibile valenza provvedimentale dell’atto che conclude la verifica del possesso dei requisiti successiva all’aggiudicazione, parte appellante sottolinea che tale atto avrebbe un rilevantissimo effetto legittimante alla stipula del contratto tra stazione appaltante e aggiudicatario, rispetto al quale gli altri partecipanti alla gara non si troverebbero in posizione di indifferenza.

Il rilievo è in sé esatto, ma trascura la circostanza che, a tutto voler concedere, i concorrenti diversi dall’aggiudicatario possono dirsi legittimati a censurare quanto avviene nei rapporti tra Amministrazione e aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione solo se e in quanto abbiano tempestivamente censurato gli atti della gara, e in ultimo l’aggiudicazione stessa.

Ove ciò non avvenga, gli effetti della procedura si consolidano nei loro confronti determinandone una sostanziale estraneità rispetto alle vicende relative alla stipula del contratto, con la conseguenza che il ricorso eventualmente proposto in relazione a tale fase si appalesa inammissibile per difetto di interesse.

3.4. Ancora, un cenno va dedicato all’ulteriore rilievo di parte appellante secondo cui le conclusioni testé riassunte trascurerebbero la peculiarità della procedura di che trattasi, svolta secondo il modello del project financing, ciò che renderebbe non automaticamente valide le argomentazioni svolte dal primo giudice.

Tuttavia, ad avviso della Sezione la vicenda per cui è causa, concernendo una procedura ristretta destinata a costituire una fase interna ad una più generale procedura di finanza di progetto, non offre valide ragioni per un trattamento significativamente differenziato rispetto a una qualsiasi procedura ristretta condotta sulla base della normativa comune in subiecta materia.

Oltre tutto, può seriamente dubitarsi della veridicità dell’assunto di parte appellante secondo cui nella specie il r.t.i. Impregilo faceva valere il proprio interesse a conseguire l’aggiudicazione come promotore della procedura di project financing, ciò che ne differenzierebbe la posizione rispetto a quella di un qualsiasi partecipante alla gara: infatti, nel caso che qui occupa le “peculiarità” connesse alla posizione di promotore non vengono in rilievo, essendo ormai coperto da giudicato in virtù della ricordata decisione nr. 3944 del 2009 il mancato tempestivo esercizio del diritto di prelazione connesso a tale qualità, ed essendo pertanto evidente che nel presente giudizio Impregilo fa valere un interesse non qualitativamente diverso da quello di qualsiasi concorrente il quale, classificatosi secondo in graduatoria in una procedura di gara, tende a conseguire l’esclusione del primo graduato al fine di subentrare nella posizione di aggiudicatario.

3.5. Da ultimo, per completezza espositiva non può sottacersi che nemmeno può dirsi che la vicenda che occupa sia stata significativamente influenzata dal subentro della competenza del Commissario Delegato, intervenuto in sostituzione della Regione Veneto proprio nella fase finale di verifica dei requisiti.

Tale trasferimento di competenze, come correttamente evidenziato dalla stessa appellante, ha comportato anche uno spostamento della competenza giurisdizionale, atteso che la competenza funzionale del T.A.R. del Lazio per gli atti commissariali non poteva non comportare l’attrazione presso tale giudice anche della competenza per gli atti antecedenti; tuttavia, non si può dire che ciò abbia in alcun modo pregiudicato la possibilità per l’odierna appellante di far valere le proprie pretese in tutte le sedi possibili.

Ed invero, il tentativo di mantenere aperto il giudizio dinanzi al T.A.R. del Veneto, chiedendone un differimento fino all’esito del parallelo giudizio instaurato presso il T.A.R. del Lazio, nonché la successiva rinuncia alla prima impugnazione, costituiscono opzioni rientranti in una non sindacabile strategia processuale della parte istante, alla quale però non era preclusa la possibilità di operare in vista di una trattazione unitaria delle proprie doglianze (ad esempio, facendo formalmente rilevare l’incompetenza ovvero procedendo a una riunione dei giudizi in grado d’appello).

4. L’infondatezza dell’appello principale, con la conseguente conferma della declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado e l’assorbimento di ogni altra questione, comporta anche l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dal Consorzio Stabile S.I.S.

Tuttavia, ad abundantiam il Collegio rileva come almeno alcune delle numerose doglianze con esso riproposte siano prima facie fondate.

4.1. Innanzi tutto, appare fondato il primo motivo di appello incidentale, con il quale si assume che il r.t.i. Impregilo avrebbe dovuto essere escluso per l’accertata non veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. nr. 163 del 2006 da uno dei suoi direttori tecnici (ing. Osvaldo Zedda): infatti, a fronte della dichiarazione di insussistenza di condanne penali ostative alla partecipazione, è emersa l’esistenza a carico del soggetto suindicato di una sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Parte appellante principale assume che l’omessa indicazione di tale precedente non costituirebbe in nessun caso motivo di esclusione dalla gara, sulla scorta di una lettura del disposto del citato art. 38 che rimette al concorrente l’indicazione delle condanne ritenute incidenti sulla moralità professionale, nonché del rilievo che – essendo la procedura per cui è causa anteriore alla modifica della norma testé citata per opera del d.l. 13 maggio 2011, nr. 70 – non vi sarebbe stato alcun obbligo di dichiarare tutte le condanne riportate.

Tuttavia, la modifica normativa appena richiamata non ha fatto altro che codificare il diffuso indirizzo giurisprudenziale, al quale questa Sezione ha in passato aderito e da cui non si ravvisa motivo per discostarsi in questa occasione, secondo cui, essendo rimesso alla stazione appaltante il giudizio in ordine all’effettiva incidenza (o meno) sulla affidabilità e moralità professionale delle eventuali condanne riportate dai concorrenti, questi ultimi hanno in ogni caso il dovere di indicare tutte le condanne riportate in modo da rendere possibile detta verifica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2011, nr. 5406; Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2011, nr. 1066; Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, nr. 782; id., 21 dicembre 2010, nr. 9324; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2010, nr. 2822; id., 2 febbraio 2010, nr. 428; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, nr. 740; Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2007, nr. 1723; Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007, nr. 5053).

Di conseguenza, l’omissione dell’indicazione ha nella specie comportato violazione della prescrizione di cui all’art. 38, con conseguente fondatezza della censura al riguardo formulata nell’appello incidentale.

4.2. Del pari fondato, poi, è il decimo motivo dell’appello incidentale, con il quale si lamenta la genericità delle dichiarazioni ex art. 38, d.lgs. nr. 163/2006 rese dai legali rappresentanti delle mandanti del r.t.i. Rizzani de Eccher S.p.a., Grandi Lavori Fincosit S.p.a. e Serenissima Costruzioni S.p.a., con riferimento all’insussistenza di condizioni ostative in capo agli amministratori cessati dall’incarico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Infatti, malgrado l’opposto avviso della appellante principale, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che la dichiarazione de qua può bensì essere resa e sottoscritta da un unico legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato, ma che tuttavia in tale ipotesi perché la dichiarazione sia valida occorre che dalla stessa sia ricavabile l’indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti, ciò servendo a consentire alla stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche; con la conseguenza che la mancata indicazione dei nominativi dei soggetti diversi dal dichiarante riguardo ai quali si attesta l’insussistenza di cause ostative sul piano della moralità implica anche la mancanza dell’assunzione di responsabilità per il caso di non veridicità della dichiarazione che rappresenta il proprium del meccanismo dell’autocertificazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2011, nr. 6053).

5. Alla luce di quanto sopra esposto, quand’anche si superasse la tardività dell’impugnazione in primo grado proposta dall’odierna appellante, sussisterebbero in ogni caso consistenti ragioni che, rendendo doverosa l’esclusione del r.t.i. Impregilo dalla procedura selettiva, comporterebbero il venir meno dell’interesse all’originaria impugnazione.

6. In considerazione della complessità in fatto della vicenda per cui è causa nonché della relativa novità della principale questione in diritto esaminata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:

- respinge l’appello principale;

- dichiara improcedibile l’appello incidentale;

- per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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