Consiglio di
stato - Sezione III - Sentenza 1524 del 16 marzo 2012
Contratti d'appalto - Procedure di gara -
Obbligo di presentazione
della dichiarazione ai sensi dell’art. 38 d.lgs 163/2006 per tutti gli
amministratori con poteri di rappresentanza e sull’inapplicabilità del
principio del falso innocuo al settore degli appalti pubblici
FATTO e
DIRITTO
1. Con deliberazione 9
giugno 2010,n. 414, il direttore generale dell’Az. Ospedaliera Monaldi
di Napoli aggiudicò a SIRAM S.p.a. (in ATI con le imprese in epigrafe)
la gara indetta per l’affidamento per cinque anni (con procedura aperta)
dei servizi di gestione, conduzione, manutenzione e riqualificazione del
patrimonio tecnologico dell’Azienda Ospedaliera Monaldi per l’importo di
€. 7.638.697,75, oltre gli oneri di sicurezza, con decorrenza del
servizio dal 1° luglio 2010.
Alle spalle
dell’aggiudicataria,che aveva ottenuto punti 858,76, al 2° posto della
graduatoria si collocava la ATI SOF S.p.a. (con punti 818) ed al 3°
posto la ATI GRADED S.p.a. (con punti 770,69).
L’ATI di cui era
capogruppo la Graded S.p.a., dopo aver impugnato innanzi al TAR Campania
( RG. 1338/2010) la propria esclusione dalla gara (a cui era stata
riammessa con misura cautelare disposta con decreto presidenziale n.
534/2010), con motivi aggiunti chiedeva l’annullamento anche
dell’aggiudicazione definitiva e la dichiarazione di inefficacia del
contratto, nonché, in subordine, il risarcimento dei danni per
equivalente.
Tra l’altro la ricorrente
(terza in graduatoria dopo la riammissione),al fine di ottenere
l’aggiudicazione del servizio, deduceva l’illegittima ammissione alla
gara sia della aggiudicataria sia della seconda classificata.
La aggiudicataria
proponeva ricorso incidentale avverso la mancata esclusione della
ricorrente principale.
Il Tar Campania, Sezione
Prima, con sentenza n. 597/2011 ha respinto il ricorso principale in
toto, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale per carenza di
interesse, spese compensate.
1.1. Avverso la sentenza,
la Graded S.p.a., unitamente alle altre imprese associate meglio
indicate in epigrafe, ha proposto appello notificato il 26 aprile 2011,
chiedendone la riforma con il conseguente accoglimento dell’atto
introduttivo e dei successivi motivi aggiunti proposti in primo grado.
1.2. L’aggiudicataria ha
proposto appello incidentale (notificato il 19 maggio 2011),
riproducendo i motivi del ricorso incidentale dichiarato inammissibile
per carenza di interesse in primo grado.
In particolare, con unico
articolato motivo, ha dedotto che la ATI Graded non aveva corredato
l’offerta con la copia del bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari, la cui esibizione era richiesta a pena di esclusione
dall’art. 7.1 lett. m) del disciplinare di gara; inoltre le due mandanti
non avrebbero esibito altri documenti sempre richiesti dalla lex
specialis, mentre la stessa offerta tecnica e quella economica
sarebbero state difformi dalle prescrizioni nonché incomplete.
Per le suddette doglianze,
quindi, l’aggiudicataria, appellante incidentale, ha chiesto il rigetto
dell’appello principale e, in subordine, l’accoglimento di quello
incidentale.
Inoltre l’aggiudicataria,
con memoria depositata nel maggio 2011, ha puntualmente controdedotto ai
motivi dell’appello principale , eccependo (altresì) l’inammissibilità
della censura relativa alla asserita insufficienza delle dichiarazioni
ex art. 38 Codice Contratti rilasciate dai procuratori dell’ATI
aggiudicataria, in quanto (a suo dire) dedotta soltanto in memoria non
notificata, e non nel ricorso introduttivo di primo grado.
3.1. Con memoria del 21
giugno 2011 l’appellante principale ha replicato ai motivi dell’appello
incidentale, chiedendo che sia disposta apposita verificazione per
dimostrare che la documentazione allegata all’offerta dell’ATI Graded
era conforme alle prescrizioni di gara.
Con ordinanza cautelare 24
giugno 2011, n. 2711, questa Sezione ha respinto l’istanza di
sospensione della sentenza appellata con riferimento sia alla
circostanza che l’appellante principale era collocata al 3° posto in
graduatoria sia ai profili di plausibile fondatezza dell’appello
incidentale.
Con memoria dell’ottobre
2011 l’appellante principale, nel confermare la richiesta della
verificazione, ha insistito per l’accoglimento dell’appello principale
con la conseguente riforma della sentenza TAR e per il rigetto
dell’appello incidentale.
Alla pubblica udienza del
28 ottobre 2011, uditi i difensori presenti per la parti, la causa è
passata in decisione.
2. In diritto la
controversia concerne l’aggiudicazione da parte dell’Azienda Ospedaliera
Monaldi della gara (con procedura aperta) per l’affidamento della
gestione, conduzione, manutenzione e proposte ed interventi di
riqualificazione ed ammodernamento degli impianti tecnologici, degli
impianti elettrici e degli impianti elevatori dell’Ospedale in
questione, disposta con determinazione del Dir. Generale 09/06/2010 n.
414 a favore dell’ATI, di cui SIRAM S.p.a. è mandataria, per la durata
di anni cinque e per l’importo di €. 7.638.697,75 (oltre gli oneri di
sicurezza).
Con sentenza n. 597/2011
il TAR Campania ha respinto in toto il ricorso principale proposto dalla
ATI Graded S.p.a. ed ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale
proposto da SIRAM S.p.a. (in proprio e quale mandataria dell’ATI
aggiudicataria) avverso la mancata esclusione dell’ATI Graded dalla
gara; spese di lite compensate.
Con l’appello principale
all’esame la Graded S.p.a. ha chiesto la riforma della sentenza di primo
grado, mentre la società appellata (aggiudicataria del servizio) ha
proposto anche appello incidentale, riproducendo il ricorso incidentale
presentato in primo grado (e dichiarato inammissibile per carenza di
interesse).
2.1. Ciò premesso, il
Collegio (aderendo all’indirizzo interpretativo formulato dall’Adunanza
Plenaria di questo Consiglio, 7 aprile 2011 n. 4) ritiene che le
questioni prospettate con il ricorso incidentale debbano essere decise
prioritariamente, poiché il ricorso incidentale ha per oggetto il
possesso, da parte del ricorrente principale dei requisiti necessari per
partecipare alla gara e, quindi, la decisione del medesimo incide sulla
stessa permanenza dell’interesse (e della stessa legittimazione) a
ricorrere avverso l’aggiudicazione in controversia.
Pertanto, in riforma
dell’ordine con il quale il giudice di primo grado ha esaminato il
ricorso principale e quello incidentale,il collegio procede ad esaminare
prioritariamente l’appello incidentale.
2.2. L’appello incidentale
è fondato per i profili di seguito illustrati.
In primo luogo la Graded
(appellante principale) ha inserito nel plico dell’offerta tecnica,
precisamente nella busta “Progetto Piano d’impatto”, i computi
metrico-estimativi anziché i “computi metrici”, indicati dal
disciplinare di gara come documentazione da presentare a corredo del
“Progetto Piano d’impatto” (vedi punto 7.2, lett. b. 1.4.).
In tal guisa, quindi ,
l’appellante principale ha reso manifesti, con riguardo al progetto di
ogni impianto, una serie di elementi conoscitivi idonei a palesare
(almeno sotto alcuni profili) la portata economica degli interventi
descritti dal capitolato speciale d’appalto, art. 51; in conseguenza,
poiché in tal guisa risulta compromessa la segretezza dell’offerta
economica,ad avviso del collegio la Commissione avrebbe dovuto disporre
l’esclusione dell’offerta medesima.
Né giova all’appellante
Graded eccepire che, da un lato, la normativa di gara non sanzionava
tale difformità dal disciplinare con l’esclusione, mentre, dall’altro,
l’inserimento dei computi metrici estimativi non avrebbe comportato il
rischio di conoscibilità dell’offerta economica Graded.
Invero, premesso che il
disciplinare di gara al punto 7.2 (Progetto offerta tecnica, pag. 14) a
pena di esclusione prescrive che il plico dell’offerta tecnica , busta
B, deve contenere i documenti indicati da B.1.1. a B.1.4.(cioè, tra
l’altro, i computi metrici, e non metrico-estimativi), appare evidente
che la lesione del principio di segretezza dell’offerta economica –
principio fondamentale per tale genere di procedura – è di per se stessa
sufficiente a giustificare l’esclusione della impresa dalla gara senza
che sia necessaria la presenza nella lex specialis di espressa
clausola in tali sensi.
Né tanto meno (come si è
detto sopra) la identificabilità di alcuni elementi dell’offerta
economica, attraverso i computi metrici estimativi, può essere esclusa
oltre ogni ragionevole dubbio “in considerazione della complessiva
articolazione dei criteri di valutazione dell’offerta”(come, invece,
controdeduce l’appellante principale nella memoria del giugno 2011).
2.3 Peraltro l’appello
incidentale appare fondato anche con riguardo alla dedotta difformità
dell’offerta Graded rispetto all’obbligo di esibire sia i bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi finanziari (in violazione del
disciplinare, art. 7.1, lett. m) sia le dichiarazioni degli
amministratori cessati dalla carica nell’ultimo triennio (in violazione
delle previsioni di cui all’art. 38,lett. c, d.lgs. n. 163/2006, con
riguardo alle mandanti Mosanghini e Ascensori Bonavolontà) sia la copia
del documento di riconoscimento (in violazione del DPR 28.12.2000 n.
445, con riguardo ad Ascensori Bonavolontà).
Infatti per i suddetti
profili l’appellante principale non formula controdeduzioni specifiche
negli atti difensivi, limitandosi a far riferimento alle risultanze dei
verbali (nei quali la commissione non contesta carenze documentai alla
Graded) ed a chiedere “ad ogni buon conto” che il Collegio disponga
apposita verificazione.
Sul punto il Collegio
osserva, innanzitutto, che le censure dedotte con l’appello incidentale
all’evidenza pongono in discussione anche le valutazioni della
commissione, che non ha rilevato le suddette carenze documentali; di poi
non ritiene necessario espletare il mezzo istruttorio della
verificazione, in quanto agli atti dei giudizi di primo e secondo grado
sono state, comunque, depositate le dichiarazioni, inserite nel plico 1
della offerta Graded, la cui corrispondenza agli originali presentati in
gara non è stata contestata in giudizio dalla controparte.
Quindi, esaminati gli atti
di causa, il Collegio ha sufficienti elementi per constatare che le
Società Mosanghini e Ascensori Bonavolontà non hanno presentato le
dichiarazione ex art. 38 Codice Contratti P.A., relative agli
amministratori cessati dalla carica nell’ultimo triennio; documentazione
richiesta “a pena di esclusione”anche dal disciplinare art. 7.1. .
2.4 Inoltre dagli atti si
rileva che le varie dichiarazioni sostitutive (relative ai requisiti di
partecipazione) rese dalla mandante Ascensori Bonavolontà, nella persona
dell’amministratore e del direttore tecnico, non sono corredate dalla
copia del documento di riconoscimento, mentre al riguardo il
disciplinare impone apposita dichiarazione da rendersi nelle forme di
cui al DPR n. 445/2000 “con firma leggibile e per esteso, non
autenticata, corredata da fotocopia di un documento in corso di
validità”(art. 3).
Né tale carenza sarebbe
stata superabile con successiva integrazione dei documenti ai sensi
dell’art. 46 D.lgs. n. 163/2006, poiché – per giurisprudenza consolidata
– le dichiarazioni sostitutive di certificazione richiedono
l’allegazione della copia del documento di identità, quale elemento
essenziale per il perfezionamento della dichiarazione medesima,
consentendo di comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma
anche la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante
(vedi ex multis C.d.S. n. 478/2011 e n. 3690/2009).
2.5 Infine, quanto alla
dedotta mancata presentazione da parte dell’ATI appellante principale)
dei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari, il Collegio
ritiene fondata la relativa censura, anche se l’intera offerta tecnica
non è stata acquisita agli atti del giudizio né innanzi al TAR Campania
né innanzi a questo Giudice di appello.
Infatti sul punto,
applicando il principio del prudente apprezzamento della prove di cui
all’art. 64 c.p.a., il Collegio rileva che la circostanza della mancata
esibizione in gara della documentazione contabile in questione non è
stata contestata con specifiche controdeduzioni dalla ATI interessata,
che, da un lato, si è limitata a rinviare alle risultanze dei verbali di
gara in via generica e globale e, dal’altro, non ha fornito alcun
ulteriore principio di prova circa il preteso avvenuto adempimento.
Inoltre il rinvio alle
valutazioni della commissione prova troppo e, quindi, si trasforma in
argomento a sfavore dell’appellante principale, in quanto la commissione
aveva ritenuto completa e regolare anche la documentazione dell’offerta
della ATI aggiudicataria, che, invece, per la sua incompletezza è stata
censurata dalla stessa Graded sotto più profili .
2.6 Per economia di mezzi
non si procede all’esame degli altri mezzi di impugnazione formulati con
l’appello incidentale proposto dalla mandataria dell’ATI che si è
aggiudicata la gara.
3. Concludendo l’appello
incidentale va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di
primo grado meglio in epigrafe indicata, va accolto il ricorso
incidentale proposto dall’aggiudicataria avverso la partecipazione alla
gara della ATI Graded, mentre va dichiarato improcedibile il ricorso
principaleproposto dalla stessa ATI Graded; infine l’appello principale
va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Gli oneri di lite seguono
la soccombenza e pertanto, secondo una valutazione virtuale anche alla
luce delle statuizioni della sentenza TAR, per questo grado di giudizio
sono liquidati in €. 4.000,00, oltre gli oneri accessori, e sono posti a
carico dell’appellante principale, che li verserà alla SIRAM S.p.a.,
mentre restano compensati tra le parti per il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello incidentale e
per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado meglio in
epigrafe indicata, accoglie il ricorso incidentale proposto da Siram S p
a avverso la partecipazione alla gara della ATI Graded, dichiarando
improcedibile il ricorso principale proposto da ATI Graded ;
specularmente dichiara improcedibile l’appello principale per
sopravvenuta carenza di interesse.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
|