Consiglio di
stato - Sezione III - Sentenza n. 1775 del 26 marzo 2012
Contratti d'appalto - Procedure di gara - Violazione
del principio di segretezza delle offerte in presenza di altro modulo
dell’offerta economica firmato in bianco
FATTO e
DIRITTO
1.1. Il Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana – Sezione I, con sentenza breve
n. 1587 del 26 ottobre 2011, depositata il giorno successivo, ha
respinto il ricorso incidentale proposto dalla cooperativa Terra Uomini
e Ambiente società agricola cooperativa a r.l. (di seguito, cooperativa
Terra), esaminato in via preliminare, e ha accolto poi il ricorso
principale presentato dalla Società cooperativa L'Arca e dall’impresa
individuale Maurizio Pacini (di seguito, cooperativa L'Arca); ha quindi
annullato la determinazione dirigenziale ESTAV 24 giugno 2011 n.795
recante l'aggiudicazione definitiva a favore della cooperativa Terra
dell'appalto triennale del servizio di manutenzione delle aree verdi
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa (di seguito, A.O.U.Pisana)
ordinando di conseguenza alla detta A.O.U. di affidare il contratto
pubblico alla cooperativa L'Arca. Infine ha condannato alle spese di
giudizio l'ESTAV – Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area
vasta Nord Ovest e la cooperativa Terra.
1.2. I giudici di primo
grado hanno ritenuto invero che il possesso dei requisiti previsti per
conseguire la riduzione della cauzione provvisoria nonchè del requisito
speciale di partecipazione fossero stati correttamente autodichiarati
dal ricorrente principale cooperativa L'Arca, salvo il controllo
successivo, mentre la cooperativa Terra, ricorrente incidentale, andava
esclusa dalla gara, posto che nella busta dell’offerta economica era
contenuto, come da verbale di accesso, un ulteriore modulo di offerta in
bianco sottoscritto dal legale rappresentante, circostanza non rilevata
dalla Commissione di gara né menzionata in atti, e ciò in violazione
delle previsioni del disciplinare e del principio di segretezza delle
offerte.
Sono state quindi
assorbite le ulteriori doglianze dedotte dalla cooperativa L'Arca.
2.1. La cooperativa Terra,
con atto notificato il 1° dicembre 2011 e depositata il 7 dicembre 2011,
ha interposto appello, con domanda sospensiva, deducendo la
nullità/inesistenza della sentenza impugnata per aver ordinato, senza
motivazione, di affidare il contratto, anziché all'ESTAV che aveva
bandito l'appalto, all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, che
non era parte in causa né si era costituita né era intervenuta nel
contenzioso; inoltre il giudice di prime cure non si era pronunciato sul
terzo motivo del ricorso incidentale,con il quale si denunciava la
violazione del principio della necessaria corrispondenza fra le quote di
qualificazione, di partecipazione al RTI e di esecuzione dei servizi e
sopratutto l'impresa Pacini non sarebbe stata in grado di svolgere tutta
la quota di servizio indicata nell'offerta (20%).
Si ripropongono quindi gli
altri due motivi già prodotti in primo grado, censurando così la
sentenza per difetto di istruttoria e di motivazione.
Si ribadisce che sempre la
Pacini non avrebbe potuto usufruire della riduzione della cauzione, in
quanto non in possesso della prescritta certificazione UNI EN ISO 9000,
non essendo sufficiente la dichiarazione in tal senso prodotta ai sensi
degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per quanto erroneamente
ritenuta regolare dalla Commissione, ed essendo irrilevante la sua
successiva produzione in giudizio; si soggiunge che il RTI L'Arca –
Pacini e in particolare la società Target Service società cooperativa a
r.l. (di seguito, Target), impresa ausiliaria di cui è avvalsa la
cooperativa L'Arca, non ha dimostrato di avere la capacità economico –
finanziaria e tecnica per poter svolgere la parte maggioritaria del
servizio, non essendo idonea a tal fine la dichiarazione della Target di
aver svolto un servizio analogo nel triennio 2007 – 2009.
Si sottolinea che la
presenza del modulo in bianco di offerta economica era da addebitare a
semplice svista che non aveva inficiato la gara, atteso per di più che
le buste erano state aperte alla presenza dei legali rappresentanti
delle imprese, ed erano da ritenersi irrilevanti le censure prodotte in
primo grado da L'Arca circa il ritrovamento, a seguito di accesso, di
copie fotostatiche di documenti prodotti per la gara, dovuto
probabilmente a successive esigenze interne burocratiche, ovvero la
mancata sottoscrizione di una pagina della propria relazione tecnica, in
ogni caso timbrata.
Infine si contestano le
lamentele della cooperativa L'Arca circa l'assegnazione di taluni
punteggi nella comparazione delle offerte, che erano il risultato di
valutazioni tecnico – discrezionali insindacabili.
2.2. La cooperativa L'Arca
e l'impresa Pacini, con atto depositato il 14 dicembre 2011, si sono
costituite a sostegno della legittimità della sentenza impugnata e della
regolarità delle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione
della gara, replicando puntualmente ai singoli motivi dell'appello.
Si sostiene che la
censurata individuazione della A.O.U. di Pisa possa addebitarsi a mero
errore e, in particolare, che, sia pure sinteticamente, il T.A.R. ha
attestato che la propria offerta era in possesso dei requisiti
richiesti, ivi comprese la corrispondenza delle quote e la capacità
finanziaria e tecnica, che per di più sono stati poi comprovati.
Si ripropongono infine le
censure dedotte in primo grado in via principale.
2.3. L'Estav si è
costituito con atto depositato il 14 dicembre 2011 chiedendo
l'accoglimento dell'appello e sottolineando la legittimità dell'operato
dell'Amministrazione.
2.4. Le parti hanno
depositato più memorie, anche in replica fra loro, ribadendo le
argomentazioni già svolte in precedenza.
3. La Sezione, con
ordinanza n. 5566 del 16 dicembre 2011 depositata in pari data, ha
accolto l'istanza sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata
proposta dalla cooperativa Terra, al fine di valutare nel merito la
complessità delle questioni sollevate e l'esaustività della stessa
sentenza del T.A.R..
4. All'udienza pubblica
del 17 febbraio 2012 , la causa, presenti i legali delle parti, è stata
trattenuta in decisone.
5.1. Ciò premesso in
fatto, l’appello è infondato.
5.2.1. La parte appellante
in effetti, oltre a riproporre i motivi già dedotti in primo grado in
sede incidentale, deduce preliminarmente la nullità/inesistenza della
sentenza del T.A.R., che, nel dispositivo, avrebbe posto erroneamente a
carico della A.O.U. Pisana l'affidamento del contratto pubblico, e
quindi la sua illegittimità per aver omesso di pronunciarsi sulla
censura dedotta in primo grado relativa al mancato possesso, da parte
del RTI L'Arca – Pacini, del requisito della necessaria corrispondenza
tra quote di qualificazione, di partecipazione al RTI e di esecuzione
dei servizi; soggiunge il difetto di istruttoria e di motivazione, fra
l’altro, sul ritrovamento del modulo in bianco contenuto nella busta –
offerta economica, ascrivibile a mera svista.
5.2.2. Quanto
all'affidamento del contratto in questione la sentenza impugnata
evidenzia chiaramente, in particolare nell'ultima parte della
motivazione relativa alle disposizioni finali, la procedura da seguire
in conseguenza del disposto annullamento dell'aggiudicazione a favore di
Terra con la connessa “aggiudicazione del contratto pubblico” a L'Arca,
salva la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti autodichiarati,
disponendo poi la condanna anche dell' ESTAV al pagamento delle spese
processuali.
L'indicazione, pertanto,
nel dispositivo, dell'A.O.U. di Pisa quale “ affidatario” del contratto
non può non intendersi se non come il riferimento all'Ente direttamente
destinatario/utilizzatore e quindi affidatario del servizio appaltato.
In effetti la gara è stata promossa a seguito della scadenza della
convenzione con quell'Azienda ospedaliera che si è accollata la
copertura economico- finanziaria degli oneri.
Nella stessa
determinazione dirigenziale n. 795/2011, annullata, si fa esplicito
richiamo sia all’A.O.U. per i conseguenziali ed obbligatori atti di
competenza sia al responsabile dell'esecuzione contrattuale in seno all’ESTAV
per il seguito di competenza.
Deve rammentarsi che la
sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e, sia pure
sinteticamente, individua nel suo complesso i vari destinatari
obbligati, nelle varie fasi e a seconda le competenze, agli adempimenti
connessi alla esecuzione della stessa,, per cui il termine “affidamento”
si riferisce di certo al contenuto del contratto e all'esecuzione del
servizio da gestire direttamente dall’ A.O.U. Pisana.
Ad avviso della Sezione,
quindi, non ricorre l'ipotesi dell'errore o della svista né tantomeno
dell'errore materiale, sottolineando che sul punto l'ESTAV non ha
formulato argomentazione di sorta.
5.2.3. Si evidenzia poi
che la sentenza impugnata si è pronunciata sul requisito della
corrispondenza delle quote, laddove, in forma sintetica, afferma che “il
possesso sia dei requisiti per la riduzione della cauzione provvisoria
sia del requisito speciale di partecipazione in discussione sono stati
correttamente autodichiarati dalla ricorrente secondo le previsioni” del
D.lgs. n. 163/2006 e della legge di gara, salvo il successivo controllo
sull'effettivo possesso dei requisiti. Non si rileva quindi alcun error
in procedendo in quanto quella autodichiarazione era da intendersi
evidentemente diretta al requisito speciale di partecipazione e pertanto
anche alla corrispondenza delle relative quote.
Non sussisteva pertanto
l'esigenza di istruttoria, posto che il possesso dei requisiti così
autodichiarati era sottoposto al controllo successivo, e quei requisiti,
a quanto sostiene il predetto RTI senza contestazioni, ritualmente
autodichiarati e certificati sono stati poi comprovati.
Peraltro lo stesso RTI,
pur ammettendo l'errore nell'allegazione dell'attestato SOA anziché
della certificazione di qualità UNI EN ISO, poi prodotta, ha in ogni
caso effettuato la prescritta dichiarazione ai sensi del D.P:R. n.
445/2000, ritenuta regolare anche dalla Commissione di gara e la stessa
ESTAV non ha replicato sul punto.
5.2.4. Ciò detto, il
T.A.R. ha ritenuto invece dirimente, come da verbale di accesso del 13
luglio 2011 non contestato,il ritrovamento, all'interno della busta –
offerta economica della cooperativa Terra, di un modulo di offerta in
bianco sottoscritta dal legale rappresentante, circostanza che non
risulta rilevata nei verbali dalla Commissione.
I giudici di prime cure
hanno pertanto ritenuto che nella fattispecie ricorresse la causa di
esclusione connessa esplicitamente (Sezione V del disciplinare) alla
“mancata formulazione offerta secondo le regole stabilite” nel
disciplinare e specificatamente dalla Sezione I n. 1.
In effetti quella busta e
quel modulo in bianco per quanto riguardava le indicazioni circa
l'importo dell'offerta e dello sconto, indubbiamente elementi
qualificanti l'offerta medesima, non potevano di certo, a prescindere da
apodittiche considerazioni di parte appellante da ritenersi ultronee ,
ritenersi in regola con la disciplina della gara venendo, in fatto e in
diritto, a creare, proprio per la contestuale presenza di altro modulo
debitamente compilato, una situazione di incertezza e di confusione non
conformi ai principi di legalità, chiarezza e trasparenza, alle quali
sono ispirati gli appalti pubblici, e quindi al principio di segretezza
delle offerte richiamato dal T.A.R.
5.3. Le suddette censure
non sono pertanto meritevoli di accoglimento e, per la valenza
pregiudiziale, si ritiene anche in questa sede di prescindere dall'esame
degli altri profili di merito dedotti.
In conclusione l'appello è
infondato e va respinto, e quindi la sentenza impugnata merita conferma.
6. Data la complessità
della fattispecie si ritiene di disporre la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto (R.G. n.9762/2011), lo respinge
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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