Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 2656 del 8 maggio 2012
Bando di gara - Condizioni di
partecipazione alla gara - Iscrizione da almeno cinque anni nel registro
delle imprese e in rapporto alla capacità economica e
finanziaria...
FATTO
A) L’Aeroporti di Puglia
s.p.a. indiceva una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
pulizia degli aeromobili, con relativo carico e scarico di bagagli e
merci, presso gli aeroporti di Bari e Brindisi, per un importo a base
d’asta di euro seicentocinquantamila/00, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che si concludeva con
l’aggiudicazione in favore della Oasis s.r.l., mentre la
National Airport Services s.r.l. si classificava al secondo posto:
il contratto veniva stipulato il 22 maggio 2007, per una durata annuale
ormai già decorsa.
Con ricorso notificato il
21 giugno 2007 e depositato nei termini, l’impresa National Airport
Services s.r.l. impugnava gli atti ed i provvedimenti di cui
sopra, dei quali chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare
dell’efficacia, deducendo:
1) violazione di legge,
del bando di gara e dei princìpi di buon andamento, trasparenza,
ragionevolezza ed imparzialità di cui all’art. 97, Cost., eccesso di
potere, difetto di motivazione ed illegittimità derivata, la Oasis
s.r.l. non risultando iscritta nel registro delle imprese esercenti
servizi di pulizia, donde la violazione del punto III 2.1 del bando di
gara esigente, tra le condizioni di partecipazione alla stessa,
l’iscrizione da almeno 5 anni nel registro delle imprese all’interno
della pertinente categoria, rispetto all’oggetto del contratto, nonché
dell’art. 1, legge 25 gennaio 1994 n. 82, e dell’art. 3, comma 1, d.m. 7
luglio 1997 n. 274, contemplanti come requisito di partecipazione alle
procedure di affidamento dei servizi, secondo la normativa comunitaria,
l’iscrizione in un apposito registro delle imprese di pulizia, tenuto
presso la Camera di commercio, all’interno delle fasce di
classificazione corrispondenti al valore dell’appalto, in mancanza della
quale iscrizione l’art. 6, legge n. 82/1994, comminerebbe la nullità dei
relativi contratti; del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, avendo la
Oasis s.r.l. dichiarato il possesso di un requisito obbligatorio di
partecipazione in realtà insussistente; dell’art. 39, d.lgs. 12 aprile
2006 n. 163, secondo cui, nel caso di appalti pubblici di servizi,
qualora il candidato offerente debba essere in possesso di una
particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una determinata
organizzazione, la stazione appaltante potrebbe richiedere di provare il
possesso di tale requisito di ordine professionale: donde
l’illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara e, in via
derivata, di tutti gli atti successivi, ivi compresa l’aggiudicazione in
favore della Oasis s.r.l.;
2) violazione di legge e
dei principi generali in tema di appalto, eccesso di potere, sviamento,
travisamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e carenza di
istruttoria, dato che la Oasis s.r.l. avrebbe dovuto essere
esclusa dalla gara, ponendosi la sua offerta in contrasto con il costo
della manodopera, come determinato nelle apposite tabelle ministeriali,
in violazione dell’art. 86, d.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 2, d.P.C.M.
n. 117/1999, richiamati nel bando di gara, e risultando altresì la
medesima offerta anomala e priva di adeguate giustificazioni, in quanto
offerente a titolo gratuito le figure professionali del direttore d’area
e del supervisore responsabile, nonché taluni servizi (sedie a rotelle
per disabili, vaschette per oggetti, servizio di hostess, etc.) a
costi in alcun modo giustificati.
L’Aeroporti di Puglia
s.p.a. si costituiva in giudizio e, con successiva memoria, replicava
alle censure, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Oasis s.r.l. si
costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità e
l’improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse e chiedendo nel
merito il rigetto dello stesso.
Detta società
controinteressata proponeva, infine, ricorso incidentale avverso
l’atto di ammissione alla gara della National Airport Services
s.r.l., nonché i verbali elaborati dalla commissione tecnica e dalla
commissione di gara, in quanto l’offerta dell’originaria ricorrente non
avrebbe contemplato nella parte tecnica la figura del supervisore
responsabile, richiesta in modo esplicito dall’art. 5.2, capitolato
tecnico della gara.
B) Il T.a.r. respingeva
l’istanza cautelare con ordinanza in seguito riformata in appello
dal Consiglio di Stato con provvedimento 9 ottobre 2007 che, per
l’effetto, accoglieva l’istanza cautelare: accoglimento poi
confermato con ordinanza 18 dicembre 2007, con la quale il Consiglio
di Stato rigettava l’istanza di revoca della disposta misura
interinale.
In via preliminare, i
primi giudici esaminavano e disattendevano l’eccezione
d’inammissibilità e d’improcedibilità del ricorso principale, sollevata
dalla Oasis s.r.l. per asserita carenza d’interesse.
Con nota 8 maggio 2007 la
stazione appaltante restituiva all’originaria ricorrente la polizza
provvisoria presentata in occasione della partecipazione alla gara,
documento che, a giudizio della controinteressata, la National
Airport Services s.r.l. avrebbe dovuto viceversa mantenere in caso
di pertinente interesse alla gara, trattandosi di condizione di
ammissibilità dell’offerta: il ritiro della polizza avrebbe evidenziato,
quindi, il disinteresse dell’originaria ricorrente al mantenimento
dell’offerta.
Invero, la cauzione
costituisce parte integrante dell’offerta e risponde all’esigenza di
garantire la serietà della partecipazione alla gara e l’adempimento
dell’impegno a contrarre in caso di aggiudicazione (cfr. C.S., sez. V,
dec. 13 marzo 2002 n. 1495; sez. IV, dec. 28 aprile 2006 n. 2399).
Pertanto, l’obbligo di
mantenere la cauzione provvisoria permane fino alla definizione della
procedura di gara e, conseguentemente, viene meno in caso di mancata
aggiudicazione o di aggiudicazione in favore di altro concorrente alla
gara, come nella specie.
Inoltre, dall’esame della
documentazione allegata al controricorso della Oasis s.r.l., non
sarebbe stato possibile comprendere se la restituzione della polizza
fosse avvenuta su richiesta della medesima ricorrente ovvero, come più
probabile, a norma dell’art. 75, comma 9, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
ad opera della stazione appaltante, come effetto conseguente
all’aggiudicazione, comunicata alla National Airport Services
s.r.l. con nota dell’8 maggio 2007, stessa data della missiva con la
quale era stata rimessa la predetta polizza.
Peraltro, anche se
richiesta dalla medesima impresa allora ricorrente, la restituzione
della polizza provvisoria non avrebbe integrato una condotta da cui
ricavare l’univoca intenzione della stessa di prestare acquiescenza
all’impugnata aggiudicazione, trattandosi di effetto a questa connesso
dalla menzionata disposizione di legge e mancando con l’aggiudicazione
la stessa giustificazione causale della cauzione provvisoria.
C) Il ricorso, tuttavia,
appariva infondato nel merito e veniva respinto, con correlativa
inammissibilità (recte: improcedibilità) - per evidente
(sopraggiunta) carenza d’interesse - del ricorso incidentale
proposto dalla controinteressata società Oasis s.r.l. e con spese
ed onorari liquidati secondo il principio della soccombenza.
Detta sentenza veniva poi
impugnata dalla parte soccombente in prima istanza, che deduceva
doglianze non dissimili da quelle già articolate in precedenza.
La Oasis si
costituiva in giudizio e resisteva al gravame (oltre che alla connessa
istanza cautelare, peraltro, poi, accolta da questo Consiglio,
anche con successiva ordinanza di conferma), difendendo l’operato
dei primi giudici e ponendo in luce l’omessa previsione, da parte
dell’attuale appellante, della figura del così detto supervisore
responsabile.
All’esito della pubblica
udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato
e va respinto per le ragioni che seguono, correttamente poste in
luce in prime cure.
I) Il punto III 2.1 del
bando di gara richiedeva, tra le condizioni di partecipazione alla gara,
l’iscrizione da almeno cinque anni nel registro delle imprese e, in
rapporto alla capacità economica e finanziaria, al punto III 2.2, un
fatturato globale non inferiore ad euro 1.625.000,00, riferito agli anni
2003, 2004 e 2005.
L’art. 1, legge 21 gennaio
1994 n. 82, prevedeva poi che le imprese svolgenti attività di pulizia
fossero iscritte “nel registro delle ditte di cui al testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934 n. 2011, e successive
modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui
all'art. 5, legge 8 agosto 1985 n. 443, qualora presentino i requisiti
previsti dalla presente legge”, rinviando al successivo d.m. 7 luglio
1997 n. 274 per la individuazione, tra l’altro, dei requisiti di
capacità economico-finanziaria nonché tecnico-organizzativa.
Ai fini della
partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di
affidamento dei servizi, di cui all’art. 1, legge n. 82/1994, il citato
d.m. n. 274/1997, prevedeva, infine, l’iscrizione delle imprese di
pulizia nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane,
secondo 10 fasce di classificazione di volume d’affari, al netto
dell’i.v.a.: a) fino a 100.000.000 di lire; b) fino a 400.000.000 di
lire; c) fino a 700.000.000 di lire; d) fino a 1.000.000.000 di lire; e)
fino a 2.000.000.000 di lire; f) fino a 4.000.000.000 di lire; g) fino a
8.000.000.000 di lire; h) fino a 12.000.000.000 di lire; i) fino a
16.000.000.000 di lire; l) oltre 16.000.000.000 di lire.
II) La Oasis s.r.l.
depositava una prima memoria illustrativa per la fase cautelare (poi
conclusasi coma già ricordato) ed una seconda memoria riepilogativa per
l’udienza di merito, in cui evidenziava la sopravvenuta carenza
d’interesse in capo all’appellante, in presenza di un contratto già
eseguito ed in assenza di pertinenti richieste risarcitorie; la
mancata censura dell’avvalimento utilizzato dalla ditta aggiudicataria,
intervenuta inammissibilmente solo in appello, per asserita violazione
degli artt. 49 e 50, d.lgs. n. 163/2006; l’impossibilità di essere
iscritta nell’inesistente registro delle imprese (o nell’ancor più
inesistente registro delle imprese di pulizia), bastando la semplice
iscrizione presso la competente Camera di commercio (nel pertinente
registro delle ditte), donde l’impossibilità d’intendere il discusso
avvalimento come dotato di valenza artificiosamente sostitutiva, essendo
l’appellata in possesso di ogni necessario requisito anche
tecnico-economico; doversi escludere ogni valutazione di merito circa la
congruità dell’offerta, esaminabile solo quanto al profilo di una
possibile illogicità o contraddittorietà (cfr. C.S., sezione V, dec. n.
278/2009); corrispondere il previsto costo orario (v. art. 86, comma 3-bis,
codice degli appalti) a quello di cui alle tabelle ministeriali relative
a Bari e Brindisi (v. disciplinare di gara, lett. C, pag. 4); la
disponibilità di supervisori e capi area (figure dirigenziali
pluriutilizzabili) dipendenti de “La Cascina Global Service”,
titolare di un diverso appalto, per la pulizia delle aree aeroportuali;
infine, il trascurabile costo di sedie per disabili, vaschette e buste
di plastica.
III) Donde emerge che:
- l’iscrizione delle
imprese di pulizia risultava subordinata al possesso di una serie di
requisiti riguardanti, oltre all’onorabilità ed alla capacità economica
e finanziaria, tecnica ed organizzativa, anche l’effettiva attività
economica; difatti, contemplando tali norme l’iscrizione nel registro
suddetto in diverse fasce di reddito, per la partecipazione a procedure
di affidamento di pubblici servizi risultava necessaria la prova
dell’effettiva attività economica, con un certo volume di affari;
- non era previsto uno
speciale registro delle imprese di pulizia, essendo sufficienti la loro
iscrizione nell’ordinario registro delle imprese ed il possesso dei
requisiti di cui al d.m. n. 274/1997: condizioni rispettate dalla
Oasis s.r.l., iscritta nel predetto registro delle imprese, mentre
dalle certificazioni rilasciate dalla Camera di commercio di Bari
risultava espressamente che “la società è in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal d.m. 7 luglio
1997 n. 274”.
IV) Quanto alla mancata
iscrizione della Oasis s.r.l. nella predetta fascia di
classificazione “E”, prevista dal d.m. n. 274/1997 e che, a giudizio
dell’impresa ricorrente, avrebbe dovuto comportare la sua esclusione per
carenza del requisito, detta società aveva partecipato alla gara
d’appalto in esame avvalendosi, ai sensi dell’art. 49, d.lgs. n.
163/2006, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
della società coop. La Fiorita producendo, tra l’altro, sia la
dichiarazione di avvalimento, conseguente alla scrittura privata
del 20 novembre 2006, sia il certificato camerale della società avvalsa,
attestante l’appartenenza di quest’ultima alla classifica superiore “L”,
di cui al d.m. n. 274/1997 (volume d’affari oltre euro 8.263.310): in
forza del principio dell’avvalimento, il soggetto che partecipa
ad un appalto di servizi, al fine di comprovare il possesso dei
necessari requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, può
utilizzare le risorse umane e materiali di altri imprenditori, purché
sia in grado di provare di disporre effettivamente dei relativi mezzi
d’intervento (cfr. C.S., sezione V, dec. 28 settembre 2005 n. 5194);
condizione soddisfatta nel caso in esame, tenuto conto sia dell’assetto
proprietario della Oasis s.r.l. (risultando la società La Fiorita
sua socia per il 33% circa, con una quota pari ad euro 4.000,00) sia
della citata scrittura privata intercorsa tra la Oasis s.r.l. e
la Fiorita soc. coop., attribuente alla prima la facoltà di “poter
usufruire dei requisiti, dei mezzi e delle risorse umane” della ditta
avvalsa.
Quindi, la Oasis
s.r.l., già iscritta nel registro delle imprese ed in regola con i
requisiti di cui al d.m. n. 274/1997, poteva legittimamente avvalersi,
ex art. 49, d.lgs. n. 163/2006, della soc. coop. La Fiorita per i
requisiti di carattere economico e finanziario, con particolare riguardo
alla fascia di classificazione prevista in relazione all’importo del
contratto di appalto, ai sensi dell’art. 3, citato d.m. n. 274/1997.
V) Quanto alla mancata
esclusione della Oasis s.r.l. per anomalìa dell’offerta di gara e
mancata giustificazione dei costi, non risultava fondata la censura
relativa al presunto contrasto della sua offerta con il costo della
manodopera determinato in apposite tabelle ministeriali, in asserita
violazione dell’art. 86, d.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 2, d.P.C.M. n.
117/1999, considerato che in sede di presentazione della propria offerta
economica la predetta società aveva indicato, per gli aeroporti di Bari
e di Brindisi, il numero di operai necessari per lo svolgimento del
servizio, il relativo livello ed il costo orario corrispondente alle
cifre indicate nelle tabelle ministeriali e riprodotte alla lettera C,
pagina 4, disciplinare di gara.
In rapporto alla mancata
indicazione dei costi riferibili alle retribuzioni del direttore d’area
e del supervisore responsabile, nonché alle risorse umane ed alle
attrezzature fornite a titolo gratuito (hostess, sedie a rotelle
per disabili, ecc.), nelle giustificazioni rese ai sensi dell’art. 86,
comma 5, codice dei contratti pubblici, la Oasis s.r.l. aveva
riferito che le spese per tali figure professionali non erano state
escluse ma ritenute imputabili a quelle generali: “a tali spese vanno
aggiunte quelle …………… del personale di coordinamento, per garantire un
perfetto collegamento con l’ente (telefoni, carburante, ecc.), in
particolare per il supervisore responsabile ed il direttore di filiale,
precisando che i costi delle figure di coordinamento sono a carico della
scrivente, perché già in organico ed ……………… ammortizzati dalle numerose
altre commesse che la scrivente ha nel territorio” (cfr. pag. 7 delle
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, in
allegato alla comparsa di costituzione della Oasis).
Inoltre, la stessa
Oasis s.r.l. si avvaleva della Fiorita soc. coop., impegnata a
mettere a disposizione, tra l’altro, le proprie risorse, nonché
supervisori e capi d’area già presenti sul posto, atteso che detta
impresa gestiva un diverso servizio di pulizia di aree aeroportuali, in
esecuzione di un distinto contratto di appalto, stipulato con la Società
Esercizio Aeroporti Puglia (S.E.A.P. s.p.a.) il 7 marzo 2005, per tre
anni.
VI) La Commissione
aggiudicatrice, nel verbale del 27 febbraio, in sede di verifica dell’anomalìa
dell’offerta, aveva dato atto a pagina 2 che la documentazione appariva
completa ed esaustiva di tutte le giustificazioni relative agli elementi
di cui all’art. 87, codice dei contratti pubblici, riconoscendo altresì
che la società “gode di particolari condizioni ambientali che ne
favoriscono l’operato e lo rendono particolarmente vantaggioso, in
quanto si avvale (ex art. 49, d.lgs. n. 163/2006) dell’attuale
gestore del servizio La Fiorita soc. coop. a r. l., che si è impegnata a
fornire assistenza ed a mettere a disposizione le attrezzature, i
macchinari e le risorse necessarie, nonché il know how aziendale.
Inoltre, la disponibilità in loco di una copiosa forza lavoro
consente alla concorrente di avvalersi degli stessi supervisori
responsabili già in forza”.
La Commissione prendeva,
altresì, atto della circostanza che “le ore relative all’impiego del
supervisore e del direttore di area non sono state conteggiate nel
computo del costo della manodopera, in quanto già in organico e facenti
parte del personale tecnico in staff alla direzione tecnica”.
I costi indicati dalla
Oasis in rapporto alle predette figure professionali apparivano,
dunque, adeguatamente giustificati, tenuto conto del relativo computo
nelle spese generali e del ricorso al citato istituto dell’avvalimento.
Le valutazioni svolte
dalla Commissione aggiudicatrice davano conto, infine, del percorso
logico-argomentativo seguito nell’esame delle giustificazioni, addotte
dalla Oasis s.r.l., ed apparivano esenti da vizi d’illogicità,
contraddittorietà ed irragionevolezza, unici elementi valutabili, nei
casi di esercizio di discrezionalità tecnica, da parte del giudice
amministrativo (cfr. C.S., sezione VI, dec. 19 luglio 2002 n. 4001).
Conclusivamente, l’appello
va quindi respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza,
mentre le spese e gli onorari del giudizio di seconda istanza possono
interamente compensarsi per giusti motivi tra le parti
costituitevi, tenuto anche conto del loro reciproco comportamento
processuale e della natura della vertenza, oltre che delle alterne
vicende cautelari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, sezione VI, respinge l’appello (r.g.n.
5690/2008) e compensa tra le parti spese ed onorari del giudizio
di secondo grado.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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