Consiglio di
stato - Sezione V - Sentenza n. 2973 del 22 maggio 2012
Contratti Pubblici - Svolgimento Gara -
Illegittimità dell’esclusione di un concorrente che aveva usato un
modulo predisposto per le dichiarazioni ex art. 38 D.lgs. 163/2006 senza
comprenderne alcune voci
FATTO e
DIRITTO
1.- Servizi Idrici
Integrati Salernitani (S.I.I.S.) s.p.a., con bando del 27 dicembre 2007,
indiceva gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione
del sistema di collettamento fognario dei Comuni di Valle del Testene,
Laureana Ciliento, Perdifumo e Torchiara.
L’importo a base d’asta
era di euro 1.178.037 più euro 20.241,59 per oneri di sicurezza.
Il metodo di
aggiudicazione quello del prezzo più basso.
Alla gara partecipavano
più di cento imprese, tra le quali, la società cooperativa Futura Sele
che offriva il ribasso del 32, 675%.
L’appalto veniva
aggiudicato alla società Calabria Pasquale s.r.l..
2.- La società cooperativa
Futura Sele, avendo accertato di essere l’unica partecipante alla gara
ad aver reso la dichiarazione di cui all’art. 38 del d. lgv. n. 163 del
2006 in modo completo, mentre tutte le altre non avevano reso la
dichiarazione di cui alla lettera m-bis dell’art. 38 – dopo
l’inutile tentativo volto all’annullamento in autotutela dell’ammissione
alla gara delle partecipanti -, con ricorso al TAR Campania chiedeva
l’annullamento della delibera di aggiudicazione della gara e gli atti
del procedimento, compreso il modello A, recante lo schema di domanda di
ammissione e dichiarazione che la stazione appaltante aveva messo a
disposizione delle imprese concorrenti, deducendo i seguenti motivi:
violazione dell’art. 38
del d. lgv. n. 163 del 2006, del bando di gara, nonché eccesso di potere
per violazione della par condicio dei concorrenti, in quanto
tutti i concorrenti, ad eccezione della ricorrente, andavano esclusi
dalla gara per dichiarazione ex art. 38 incompleta con riferimento alla
lettera m) e perché sarebbe stata omessa del tutto la dichiarazione
ex lett. m –bis;
violazione sotto altro
profilo dell’art. 38 del d. lgv. n. 163 del 2006, del bando di gara,
nonché eccesso di potere per violazione della par condicio dei
concorrenti, sull’assunto che la dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti generali deve essere obbligatoriamente resa e che i requisiti
devono permanere sino alla stipulazione del contratto.
3.- Il TAR Campania
respingeva il ricorso, tenendo conto dei valori della buona fede e
dell’affidamento, che per gli aspiranti all’aggiudicazione rilevano in
ragione della natura privata delle loro domande di partecipazione alla
procedura e, per l’amministrazione, come clausola di buona fede che
conforma l’azione amministrativa nel suo complesso ed impedisce che le
conseguenze di una condotta della stazione appaltante possa essere
trasferita sui partecipanti alla gara, con l’esclusione degli stessi
dalla procedura concorsuale. Rilevava, altresì, che essendo state rese
oltre le dichiarazioni specifiche anche quella generale all’art. 38,
comma 1, l’adempimento poteva ritenersi soddisfatto.
4.- Futura Sele ha
impugnato la suddetta sentenza con l’atto di appello in esame, con il
quale ne chiede l’annullamento o la riforma per vizio in procedendo,
per presupposto erroneo; motivazione erronea e insufficiente;
erronea interpretazione e travisamento dei fatti; violazione dell’art.
38 del d. lgv. n. 163 del 2006, del bando di gara, nonché eccesso di
potere per violazione della par condicio dei concorrenti sotto
tre diversi profili.
5.- S.I.I.S. Servizi
Idrici Integrati si è costituita in giudizio con memoria di costituzione
pervenuta in ritardo rispetto alla celebrazione del giudizio, sicché la
costituzione deve ritenersi inammissibile.
6.- Alla pubblica udienza
del 31 gennaio 2012, il giudizio è stato assunto in decisione.
7.- L’appello è infondato
e va respinto.
7.1- Con il primo e
secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, l’appellante
deduce l’erroneità della sentenza del TAR, perché non avrebbe
considerato che il bando di gara, all’art. 22, prevede che il
concorrente possegga “i requisiti di ordine generale” di cui
all’art. 38 del d. lgv. n. 163 del 2006, sicché anche a norma del bando
i concorrenti avrebbero dovuto rendere le dichiarazioni concernenti
tutte le cause di esclusione, comprese quelle di cui alle lettere m) ed
m-bis).
La censura è infondata.
Come rilevato in sentenza,
la stazione appaltante aveva predisposto un modulo allegato all’offerta
che il disciplinare consigliava di usare e che le parti si sono limitate
a riempire.
Il fatto che tale modulo
non comprendesse le diverse ipotesi previste dall’art. 38, del d. lgv.
n. 163 del 2006, ed in particolare quella contrassegnata con la lettera
m –bis, introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. c) del d. lgv. n.
113 del 2007, quindi prima della pubblicazione del bando, non può
riverberarsi a danno dei concorrenti che hanno fatto affidamento sulla
correttezza ed esaustività del modello predisposto dall’amministrazione.
I valori dell’affidamento
e della buona fede dei concorrenti ad una gara impediscono che le
conseguenze di una condotta della stazione appaltante possa essere
trasferita sui partecipanti ed essere sanzionata con la esclusione.
Quanto alla circostanza
che tanto il bando di gara (art. 22), quanto il disciplinare (punto 5)
prevedessero l’esclusione dalla gara in mancanza o carenza delle
dichiarazioni richieste, non può che essere letto in relazione alle
ipotesi testualmente riportate dalla lex di gara, che non
riportava la fattispecie di cui alla lettera m –bis.
Sul punto, il TAR
correttamente ha evidenziato che “: a) il punto
2.1 del disciplinare di gara, riguardo ai requisiti di ordine generale,
ripetendo la formula letterale della norma primaria, non indicava quelle
di assenza dei provvedimenti interdittivi previsti dall’art. 36 bis
della l. n. 248 del 2006 e di assenza delle misure sanzionatorie
riguardanti l’attestazione SOA; b) le dichiarazioni di siffatti
provvedimenti interdittivi e sanzionatori non sono formulati neanche nel
modulo prestampato (modello A) predisposto dalla stazione appaltante che
il disciplinare consiglia di usare; c) che il punto 5 del disciplinare
prevede l’esclusione dalla gara in mancanza o carenza delle
dichiarazioni richieste, con ciò individuando quelle richieste dalla lex
di gara”.
7.2- Con il terzo motivo,
l’appellante deduce violazione dell’art. 38, del d. lgv. n. 163 del 2006
ed eccesso di potere per violazione del principio della par condicio,
rilevando che anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici ha
più volte evidenziato la funzione che assolve nelle pubbliche gare
d’appalto la dichiarazione dei concorrenti circa il possesso dei
requisiti di ordine generale a garanzia dell’affidabilità morale di
coloro che intendono contrarre con l’amministrazione e per esigenze di
semplificazione e speditezza procedimentale, sicché l’imperatività della
norma che prevede tale dichiarazione ne comporta la vincolatività anche
in assenza di specifica disposizione del bando di gara, con conseguente
esclusione delle imprese che ad essa non si conformino.
La prospettazione
dell’appellante si limita a rammentare la portata dell’art. 38, senza
considerare la situazione patologica quale esaminata, di più di 100
concorrenti che hanno reso dichiarazione conforme alle disposizioni
della lex di gara, confidando nella sua correttezza ed
esaustività.
Peraltro, la tassatività
del citato art. 38 non esclude che il requisito possa essere soddisfatto
mediante richiamo alla norma in generale.
Sta di fatto che il modulo
di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante conteneva, oltre
alla menzione delle singole fattispecie contenute nell’art. 38, il
richiamo generale alla norma.
La dichiarazione così
formulata è sufficiente ad escludere l’applicazione della sanzione
espulsiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4658),
potendo, eventualmente, dar luogo ad un’integrazione trattandosi di
requisiti dichiarati.
8.- Per quanto sin qui
esposto, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di
primo grado.
Nessuna statuizione va
presa in ordine alle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione
in giudizio dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello e, per
l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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