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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Decisione n. 2997 del 22 maggio 2012
Punteggio attribuito all’offerta  non superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. Solo facoltà di esperire la verifica - Mancanza elementi specifici, in quanto da un lato il punteggio tecnico assegnato ai due concorrenti era minimo ed altrettanto minimo era lo scarto tra quanto percepito dal gestore uscente e quanto richiesto, dall’altro le offerte economiche vanno valutate nella loro globalità e non nei singoli elementi contabili...

FATTO e DIRITTO

In data 18 febbraio 2010, successivamente a procedura andata deserta, il Comune di Caravaggio indiceva gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il triennio successivo, con importo a base di gara di complessivi €. 1.926.804,00 oltre i.v.a., di cui €. 38.536,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Rimasti in gara due soli concorrenti, la Bergamelli s.r.l. e la Servizi comunali s.p.a. ed avendo conseguito la prima 70,05 punti e la seconda 87,67, l’aggiudicazione veniva disposta a favore della seconda con determinazione del 27 maggio 2010.

Avverso tale determinazione ed i verbali di gara insorgeva la Bergamelli con ricorso al TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, notificato 26 giugno 2010 ed articolato su tre diverse censure, contro il quale si costituiva dapprima la Servizi comunali con ricorso incidentale e contestando per altre ragioni l’inammissibilità del ricorso e, successivamente, il Comune di Caravaggio, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 4861 del 17 dicembre 2010 il TAR rigettava il ricorso incidentale ed accoglieva il ricorso principale sulla base della fondatezza del secondo motivo, dopo aver affermato l’infondatezza degli altri due mezzi.

Con ricorso in Consiglio di Stato notificato il 16 marzo 2011, il Comune di Caravaggio proponeva appello nei confronti della sentenza in questione, sostenendo l’erroneità dell’assunto secondo cui – ragione fondamentale dell’accoglimento del ricorso di primo grado –sarebbe stato ragionevole e conforme ai principi di buona amministrazione che la stazione appaltante sottoponesse a verifica di congruità l’offerta dell’aggiudicataria Servizi comunali.

Il punteggio attribuito all’offerta della Servizi comunali non era superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando, quindi il Comune aveva solo la facoltà di esperire la verifica: ma per fare ciò mancavano elementi specifici, in quanto da un lato il punteggio tecnico assegnato ai due concorrenti era minimo ed altrettanto minimo era lo scarto tra quanto percepito dal gestore uscente e quanto richiesto dalla Servizi comunali, dall’altro le offerte economiche vanno valutate nella loro globalità e non nei singoli elementi contabili – come invece sostanzialmente inteso dalla sentenza – ed una bassa percentuale di utile può sottintendere un interesse all’espansione in aree di intervento nuove ed inserirsi in una strategia imprenditoriale a lungo raggio temporale. Quindi non vi erano nell’offerta quegli elementi di incongruità che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a svolgere la verifica in questione, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata.

Il Comune di Caravaggio concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese, conclusioni cui si è associata la Servizi comunali costituitasi in giudizio, mentre la Bergamelli sosteneva l’infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene che la sentenza impugnata sia da confermare.

Se le tesi del Comune possono essere in astratto corrette – l’incongruità va pronunciata a fronte di un giudizio globale e l’utile di impresa può in parte essere sacrificato davanti a logiche di espansione o di mantenimento delle posizioni di mercato in situazione congiunturale– si deve tuttavia rilevare che il TAR ha ritenuto conforme ai principi di buona amministrazione non tanto l’esclusione sic et simpliciter dell’offerta della Servizi comunali, ma l’esigenza che questa venisse sottoposta a giudizio di congruità, giudizio che può poi concludersi positivamente per l’offerente sottoposta a controllo, ma che non può prescindere da un preliminare esame analitico, poiché il dato complessivo potrà riguardare la verifica di anomalia una volta che questa sia stata svolta.

Perciò la sussistenza in un’offerta di elementi singoli e specifici che siano evidentemente incongrui deve determinare nella stazione appaltante il dovere di avviare il controllo che dovrà vagliare quell’attendibilità complessiva che sola permette l’ammissibilità dell’offerta.

I dati prodotti dalla Bergamelli sono incontrovertibili nel dimostrare che l’offerta risultata aggiudicataria avesse aspetti del tutto incongrui ed irragionevoli, la cui presenza onerava il Comune a procedere alla verifica di anomalia.

Quanto indicato a titolo di “costo complessivo di materiali di consumo, spese generali ed utili” ammonta a €. 10.100,00, ma la sua analisi rivela che le sole spese generali includenti assicurazioni, gestione manodopera, attivazione numero verde e costi di segreteria esposti nel dettaglio superano largamente la somma finale.

Altrettanto si deve rilevare per quanto concerne i costi medi di utilizzo dei mezzi indicato dalla Servizi comunali: è sufficiente prendere in considerazione i costi del carburante, pagg, 25 e 26 del ricorso di primo grado, per verificare che anche nella migliore ipotesi indicate dalle schede tecniche dei veicoli, sono stati preventivati costi inferiori dei 2/3 rispetto alla altrui offerta.

Inoltre nulla risulta conteggiato in riferimento alla volontà dichiarata da Servizi comunali di aprire una sede operativa in Caravaggio conducendo in locazione un immobile, il cui canone non può ritenersi spesa ininfluente ai fini dei costi gravanti sull’aggiudicataria.

Su tutto questo va aggiunto, elemento finale, ma del tutto rilevante, che se l’accettazione di un utile inferiore a quanto si potrebbe ottenere con i prezzi di mercato può risultare, (in concrete circostanze e non per valutazione “a priori”) accettabile in riferimento alle strategie “cicliche” di impresa sopra evidenziate, non di meno l’utile non può ridursi ad una cifra simbolica tanto da essere inverosimile, se non inesistente: l’utile deve sussistere in termini oggettivi anche ai fini del rispetto dei principi di buona amministrazione, poiché davanti a prestazioni assolutamente sottocosto è evidente che l’interesse pubblico all’adempimento di un servizio che rientri nella diligenza ordinaria viene inevitabilmente messo a repentaglio.

Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata e la conseguente necessità dell’esperimento della verifica di anomalia.

Sussistono in ogni caso le ragioni per compensare tra le spese di giudizio, avuto anche riguardo allo scarto minimo del punteggio tecnico assegnato ai due concorrenti e non contestato in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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