Consiglio
di stato - Sezione V - Sentenza n. 3251 del 31 maggio 2012
Contratti Pubblici - Svolgimento Gara
- Requisiti di partecipazione - Legittimità delle clausole del bando che
prescrivono quali requisiti di partecipazione il possesso delle
certificazioni UNI 10617:20009 e SA8000
FATTO
Con il ricorso in appello
in esame la società Europetroli s.r.l., che era risultata aggiudicataria
della gara per l’affidamento del servizio trasporto rifiuti CER 10.01.08
e CER 20.02.01 dell’area di trasferenza GES.CO di Giffoni Valle Piana
agli impianti di destinazione finale, ha chiesto l’annullamento o la
riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale,
ritenuta la propria competenza territoriale, è stato accolto il ricorso,
corredato da motivi aggiunti, proposto dalle società Smet logistics
s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. per l’annullamento del provvedimento
di aggiudicazione (essendo stata ritenuta fondata, con valore
assorbente, la censura di illegittimità del bando per aver violato il
principio di massima partecipazione alle gare, essendo stati previsti
requisiti aggiuntivi che impedivano la partecipazione alla gara).
A sostegno del gravame
sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Incompetenza
funzionale (art. 133 del d.lgs. n. 104/2010).
La competenza in materia
di ciclo integrato dei rifiuti è riservata a quella funzionale
inderogabile del T.A.R. Lazio in base all’art. 133, comma 1, lettera p),
ed all’art. 135, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 104/2010, atteso
che la controversia è comunque attinente alla complessiva azione di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
2.- “Error in iudicando” e
violazione dell'art. 120 del d. lgs. n. 104/2010.
In base alla norma in
epigrafe indicata il ricorso ed i motivi aggiunti per la impugnazione
degli atti di cui all’articolo stesso devono essere proposti nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del d.
lgs. n. 163/2006, cioè dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Nel caso di specie il
bando impugnato in primo grado era stato pubblicato sulla G.U. n. 125
del 27.10.2010, mentre il ricorso è stato inviato alla notifica solo in
data 10.12.2010, dopo 44 giorni.
La inammissibilità del
ricorso introduttivo del giudizio comporta la inammissibilità anche dei
motivi aggiunti.
3.- Inammissibilità del
ricorso di primo grado.
La ricorrente ha impugnato
il bando senza partecipare alla relativa gara, il che rende
inammissibile il ricorso, anche nel caso in cui costituisca oggetto di
impugnazione la previsione dei requisiti di partecipazione di cui il
ricorrente sia privo, in quanto l’eventuale annullamento delle clausole
del bando relative a detti requisiti non rimetterebbe il ricorrente in
termini per proporre la domanda di partecipazione.
4.- “Error in iudicando”.
Violazione dell’art. 41 del d. lgs. n. 163/2006.
Erroneamente il Giudice di
prime cure ha accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale era
stata lamentata una presunta illegittimità del bando, per aver previsto
requisiti aggiuntivi superflui ed in contrasto con l’art. 41, comma 2,
del d. lgs. n. 163/2006, in quanto incongrui ed abnormi e tali da
restringere ingiustificatamente il confronto concorrenziale.
I requisiti richiesti dal
bando non erano infatti affatto tali, rispondendo invece a specifiche
esigenze della stazione appaltante. In particolare la certificazione
UNI10617:2009 mirava ad anticipare e a prevenire gli incidenti rilevanti
ed a minimizzare il rischio per le imprese e l’ambiente circostante. La
certificazione ISO28000:2007 attiene a standard internazionali e ha ad
oggetto la previsione di ordinari requisiti di sicurezza anche per il
settore trasporti. La certificazione SA8000 concerne la tutela del
lavoro e dei diritti dei lavoratori.
Anche la doglianza che i
requisisti di iscrizione all’albo degli smaltitori richiesti devono
essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata era
infondata.
Questa Sezione, con
decreto del 5 agosto 2011 n. 3553, ha accolto la domanda di misure
cautelari monocratiche.
Con memoria depositata il
9.9.2011 si sono costituite in giudizio le società Smet Logistics s.r.l.
e De Vizia Transfer s.p.a., che hanno dedotto la infondatezza del
ricorso in appello, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 14 settembre
2011 n. 3955 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione della
esecutività della sentenza impugnata.
A seguito della
acquisizione di copia delle certificazioni di qualità presentate dalla
società aggiudicataria le società controinteressate hanno proposto, ex
art. 104, comma terzo, del c.p.a., motivi aggiunti, notificati il
9.12.2011 e depositati il 13.12.2011, deducendo:
1.- Violazione e falsa
applicazione della “lex specialis” di gara; violazione delle norme e dei
principi in tema di accreditamento; violazione dell’art. 43 del d. lgs.
n. 163/2006; violazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 9.7.2009; violazione dell’art. 4 della l. n.
99/2009 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
29.12.2009. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento
dei fatti e sviamento.
Sono da ritenersi inidonee
a soddisfare i requisiti richiesti dalla lex specialis le certificazioni
di qualità prodotte dalla Europetroli, perché rilasciate da un istituto
la cui idoneità risulta attestata da un organismo privo della
autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico e non riconosciuto
dall’organismo europeo di cooperazione.
La stazione appaltante non
ha quindi rilevato la inidoneità delle certificazioni prodotte
dall’unica impresa partecipante alla gara.
Con memoria depositata il
23.12.2011 la parte appellante ha ribadito la fondatezza dell’appello e
ha eccepito la inammissibilità del motivo aggiunto proposto dalle
società controinteressate SMET Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer
s.p.a., sia perché si tratterebbe di prerogativa che l’art. 104, comma
terzo, del c.p.a. riconosce solo all’appellante, sia per carenza di
interesse, perché esse controinteressate non hanno partecipato alla gara
(e non hanno dedotto la illegittimità del bando, ma della ammissione
della appellante), e sia perché deduce la inidoneità di una
certificazione di qualità in assenza di impugnazione di tale atto. Ha
quindi ribadito tesi e richieste, concludendo per l’accoglimento
dell'appello e per la reiezione dei motivi aggiunti.
Con memoria depositata il
23.12.2011 le società controinteressate hanno ribadito tesi e richieste
e con memoria depositata il 30.12.2011 hanno replicato alle avverse
argomentazioni.
Alla pubblica udienza del
10.1.2012 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla
presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti
del giudizio.
DIRITTO
1.- Il giudizio in esame
verte sulla richiesta di annullamento, formulata dalla società
Europetroli s.r.l., della sentenza in epigrafe specificata, con la quale
il T.A.R., ritenuta la propria competenza territoriale, ha accolto il
ricorso, corredato da motivi aggiunti, proposto dalle società Smet
logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. per l’annullamento del
provvedimento di aggiudicazione ad Europetroli s.r.l. della gara per
l’affidamento del servizio trasporto rifiuti CER 10.01.08 e CER 20.02.01
dell’area di trasferenza GES.CO di Giffoni Valle Piana agli impianti di
destinazione finale individuati dalla stazione appaltante (essendo stata
ritenuta fondata, con valore assorbente, la censura di illegittimità del
bando per violazione del principio di massima partecipazione alle gare,
essendo stati previsti requisiti aggiuntivi che impedivano la
partecipazione delle società ricorrenti alla procedura di cui trattasi).
2.- Con il primo motivo di
appello è stata dedotta la erroneità della impugnata sentenza del T.A.R.
Campania, Salerno, laddove ha ritenuto la propria competenza in materia
de qua.
La competenza in materia
di ciclo integrato dei rifiuti sarebbe invero riservata a quella
funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio in base all’art. 133, comma 1,
lettera p), ed all’art. 135, comma 1, lettera e), del d. lgs. n.
104/2010, atteso che nel concetto di gestione dei rifiuti vanno
ricondotti la raccolta, il recupero e lo smaltimento degli stessi.
Sarebbe quindi da
considerare non condivisibile la tesi del T.A.R. che la competenza
funzionale del T.A.R. Lazio sussisterebbe solo per le situazioni
emergenziali, perché l’art. 133, comma 1, lettera p), del c.p.a.
contempla due diverse fattispecie, la prima delle quali riguarda tutte
le controversie aventi ad oggetto provvedimenti adottati nelle
situazioni di emergenza dichiarate ex art. 5, comma 1, della l. n.
22571992, mentre la seconda è relativa alle controversie comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti.
2.1.- Osserva innanzi
tutto la Sezione che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
è stato notificato in data 2.2.2011, quindi, per il principio espresso
dall'art. 5 c.p.c. (secondo cui il momento determinante la competenza è
quello della proposizione della domanda giudiziale), nella vigenza del
d. lgs. n. 104/2010, entrato in vigore il 16.9.2010.
Per il combinato disposto
di cui agli artt. 133, comma 1, lett. "p", e 135, comma 1, lett. "e",
del c.p.a. sono attribuite alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio
le "controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione
dei rifiuti", nella quale vanno ricondotti la raccolta, il trasporto, lo
smaltimento ed i relativi controlli, ma non le procedure di affidamento
del relativo servizio.
In altro indirizzo ,
ancora più restrittivo, una lettura costituzionalmente orientata di
tutta la normativa relativa alla competenza inderogabile del T.A.R.
Lazio in materia (e conforme ai criteri di delega), comporta che per
“controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del
ciclo dei rifiuti”, siano da intendere solo quelle riconducibili
nell’ambito di una emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5, comma 1,
della l. n. 225 del 1992. Del resto, all’atto della emanazione del
d.lgs. n. 58/2011, non è stata riproposta detta disposizione
nell’indicare le materie rientranti nella competenza funzionale
inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma, essendo stato fatto
riferimento, al novellato art. 135, comma 1, lettera e), alle
controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti
amministrativi commissariali adottati in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n.
225/1992.
Comunque, come detto,
l’affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di
evidenza pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma
costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto ad
essa, attività come tale autonomamente disciplinata in modo unitario
dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 133 del c. p. a., che ha ribadito
la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le
controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria,
ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla
normativa statale o regionale.
Poiché l’art. 14 del
c.p.a., che devolve alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, sede
di Roma, le controversie indicate dal seguente art. 135 e dalla legge,
non prevede per le controversie relative alla fase di affidamento dei
servizi di cui trattasi nel caso di specie alla competenza funzionale di
alcun Tribunale amministrativo regionale, con riguardo ad esse, ai sensi
dell’art. 13 del c.p.a. e considerato che deve effettuarsi una
interpretazione letterale e restrittiva delle norme eccezionali in
deroga all’ordinaria competenza territoriale dei Tribunali
Amministrativi Regionali, deve ritenersi che fosse effettivamente
competente il T.A.R. Campania, Salerno, nella cui circoscrizione
territoriale ha sede l’Amministrazione procedente o comunque sono
limitati gli effetti diretti degli atti contestati.
Il motivo di appello in
esame non è quindi suscettibile di assenso.
3.- Con il secondo motivo
di appello è stata dedotta la violazione dell'art. 120 del d. lgs. n.
104/2010, in base al quale il ricorso ed i motivi aggiunti per la
impugnazione dei bandi autonomamente lesivi devono essere proposti nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma
8, del d. lgs. n. 163/2006, cioè dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nel caso di specie il
bando impugnato in primo grado era stato pubblicato sulla G.U. n. 125
del 27.10.2010, mentre il ricorso è stato inviato alla notifica solo in
data 10.12.2010, dopo 44 giorni, oltre, quindi, il termine stabilito da
detto art. 120, comma 5, del c.p.a..
La inammissibilità del
ricorso introduttivo del giudizio comporterebbe la inammissibilità anche
dei motivi aggiunti.
3.1.- Osserva la Sezione
al riguardo che con il ricorso introduttivo del giudizio, premesso che
sulla G.U. era stato pubblicato solo l’avviso relativo al bando di cui
trattasi e non quello integrale (assuntamente neppure pubblicato sul
sito informatico della Ges.Co. s.c.a r.l.), successivamente conosciuto,
sono state impugnate, in primo luogo, le clausole del bando della gara
di cui trattasi relative al possesso da parte degli aspiranti di
requisiti di partecipazione (nello specifico certificazioni di qualità),
nonché al possesso di requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale dei
gestori ambientali da parte di tutte le ditte partecipanti all’A.T.I. o
Consorzi assimilati.
Costituisce principio
condiviso e consolidato in giurisprudenza che il "dies a quo" del
termine per la presentazione del ricorso non può essere quello della
pubblicazione del bando, decorrendo non tanto dalla conoscenza
dell'esistenza dell'atto ma del suo contenuto ed dei suoi essenziali
elementi costitutivi, onde poterne valutare la legittimità e dedurre
motivi specifici d'impugnativa, quindi dell'effettiva e piena conoscenza
delle clausole dello stesso lesive; con la conseguenza che, se gli
adempimenti pubblicitari non sono stati completi, non può operare la
presunzione legale di conoscenza della lesività del bando (Consiglio
Stato, sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2998).
Le clausole sopra indicate
non risultano essere riportate sull’estratto del bando di gara
pubblicato sulla G.U., V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 125 del
27.10.2010, allegata in copia al ricorso di primo grado e pertanto la
censura in esame non può essere positivamente condivisa perché il
termine per la loro impugnazione non decorreva dall’epoca di
pubblicazione del bando ma da quella della piena conoscenza delle
clausole stesse.
4.- Con il terzo motivo di
appello è stato dedotto che la società ricorrente in primo grado ha
impugnato il bando senza partecipare alla relativa gara, il che
renderebbe inammissibile il ricorso, anche nel caso in cui costituisca
oggetto di impugnazione la previsione dei requisiti di partecipazione di
cui il ricorrente sia privo, in quanto l’eventuale annullamento delle
clausole del bando relative a detti requisiti non rimetterebbe il
ricorrente in termini per proporre la domanda di partecipazione.
4.1.- Considera al
riguardo la Sezione che con decisione della Corte di Giustizia C.E. del
12.2.2004, nella causa C-7230/02, è stato affermato che nell'ipotesi in
cui un'impresa non abbia presentato un' offerta a causa della presenza
di specifiche ritenute discriminatorie nei documenti relativi al bando
di gara o nel disciplinare - specifiche che in caso di partecipazione
alla procedura selettiva le avrebbero impedito di fornire l'insieme
delle prestazioni richieste - essa ha, comunque, il diritto di
presentare un ricorso direttamente avverso tali clausole
Successivamente a detta
decisione si è consolidato in giurisprudenza il principio, condiviso
dalla Sezione, che, qualora la partecipazione ad una gara di appalto sia
preclusa dallo stesso bando, sussiste l'interesse a gravare la relativa
determinazione a prescindere dalla mancata presentazione della domanda,
perché la presentazione di questa si risolverebbe in un adempimento
formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, con un
risultato analogo a quello di un'originaria preclusione, e quindi senza
effettiva utilità pratica; pertanto non può esigersi che la società che
si ritenga lesa da clausole discriminatorie contenute nel bando di gara,
debba necessariamente presentare un'offerta nell'ambito del procedimento
di aggiudicazione dell'appalto, per poter poi essere riconosciuta di
interesse a proporre ricorso giurisdizionale, quando le probabilità che
le venga aggiudicato sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle
clausole escludenti (per tutte: Consiglio Stato, sez. V, 9 aprile 2010,
n. 1999).
Né può affermarsi che, in
caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale avverso il bando
contenente dette clausole, la parte non ha interesse perché non potrebbe
comunque essere rimessa in termini per partecipare alla gara. A seguito
dell’accoglimento della censura di illegittima previsione nel bando di
requisiti di partecipazione non necessari, questo non può, infatti, che
essere rinnovato, con possibilità di partecipazione alla gara di tutte
le ditte in possesso dei requisiti legittimamente previsti.
La società ricorrente in
primo grado era quindi titolare di interesse al gravame e la censura in
esame deve essere disattesa.
5.- Con il quarto motivo
di appello è stato dedotto che erroneamente il Giudice di prime cure ha
accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata lamentata
una presunta illegittimità del bando, per aver previsto requisiti
aggiuntivi superflui ed in contrasto con l’art. 41, comma 2, del d. lgs.
n. 163/2006, in quanto incongrui ed abnormi e tali da restringere
ingiustificatamente il confronto concorrenziale.
I requisiti richiesti dal
bando non erano, invero, affatto tali, rispondendo invece a specifiche
esigenze della stazione appaltante.
In particolare la
certificazione UNI10617:2009 mira ad anticipare e a prevenire gli
incidenti rilevanti ed a minimizzare il rischio per le imprese e
l’ambiente circostante, atteso che è disciplinata dal d.lgs. n. 334/1999
applicabile agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose.
La certificazione
ISO28000:2007 attiene a standard internazionali e ha ad oggetto la
previsione di ordinari requisiti di sicurezza anche per il settore
trasporti.
La certificazione SA8000
concerne la tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori.
Anche la doglianza che i
richiesti requisisti di iscrizione all’albo degli smaltitori devono
essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata era
infondata, essendo pacifica, ex art. 37 del d. lgs. n. 163/2006, la
necessità della perfetta corrispondenza tra quote di esecuzione, quote
di partecipazione e quote di qualificazione, sicché il possesso da parte
di ciascuna impresa dei requisiti in misura pari alla quota di
partecipazione era comunque doveroso.
5.1.- Osserva la Sezione
che il T.A.R. ha accolto la censura relativa alla violazione del
principio di massima partecipazione alle gare di appalto pubblico
nell’assunto che i requisiti aggiuntivi introdotti dal bando gara per
l’espletamento del servizio erano in palese contrasto all’art. 41, comma
2, del d. lgs. 163 del 2006, apparendo non solo più rigorosi di quelli
indicati dalla legge, ma, “ictu oculi”, manifestamente incongrui ed
abnormi e tali da restringere, oltre lo stretto indispensabile,
ingiustificatamente il confronto concorrenziale.
La Sezione, conformemente
a quanto sostenuto con l’atto di appello, non ritiene invece sussistere
tale abnormità o illogicità, apparendo i requisiti in questione, se pur
più rigorosi di quelli strettamente necessari, sufficientemente idonei a
perseguire il fine di garantire che il servizio de quo, relativo al
trasporto dei rifiuti, si svolgesse nella maniera più idonea.
Ed invero, quanto alla
richiesta certificazione UNI10617:2009, disciplinata dal d.lgs. n.
334/1999, di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose, va rilevato che è finalizzata a prevenire incidenti
rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; essa riguarda gli stabilimenti
in cui sono presenti sostanze pericolose oltre una certa quantità e
(anche se l’art. 4 di detto d.lgs. esclude, alla lettera f), le
discariche di rifiuti) contempla gli impianti operativi di smaltimento
degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili,
contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, tra i quali,
come sostenuto in ricorso, possono essere compresi impianti industriali
per la lavorazione e distruzione dei rifiuti di cui trattasi, in cui
questi devono essere trasportati in esecuzione dell’appalto de quo.
Al riguardo le
controinteressate hanno sostenuto che detta certificazione UNI
10617:2009 concerne imprese che gestiscono impianti a rischio di
incidente rilevante e sarebbe irrilevante per una impresa di trasporto
avente ad oggetto rifiuti non pericolosi ricadenti nelle codifiche CER
200201 e 200108.
Tuttavia rileva la Sezione
che la codifica 200201 è relativa a rifiuti biodegradabili e la codifica
200108 è relativa a rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
Anche a prescindere dal
fatto che non può escludersi a priori che tra detti rifiuti siano
presenti anche sostanze pericolose va rilevato che non è comunque
affatto illogico ed abnorme prevedere il possesso della certificazione
in questione per le imprese destinate a svolgere il servizio di
trasporto in questione in impianti di smaltimento, dovendosi al riguardo
osservare ogni tipo di prudenza.
Quanto alla richiesta di
certificazione ISO28000:2007 le società controinteressate hanno
sostenuto che, attenendo alla sicurezza dei canali di distribuzione e
quindi alle imprese che si occupano di rifornimenti strategici per i
clienti, ne sarebbe irrilevante il possesso nel caso che occupa.
Ma va rilevato che essa
attiene a standard internazionali e ha ad oggetto la previsione di
ordinari requisiti di sicurezza anche per il settore trasporti,
certificando requisiti che includono tutti gli aspetti critici che
riguardano la sicurezza dei canali di distribuzione, come la gestione
delle informazioni, l’imballaggio, lo stoccaggio o il trasferimento dei
beni tra luoghi e veicoli, non solo rifornimenti strategici.
Non va ritenuta, quindi,
affatto abnorme la previsione della certificazione in questione per lo
svolgimento del servizio di trasporto di cui trattasi.
Quanto alla certificazione
SA8000 va rilevato che al riguardo le controinteressate hanno sostenuto
che essa, che è assuntamente appannaggio di un numero esiguo di imprese,
attesta il rispetto di determinati “standard” aziendali relativi alla
responsabilità sociale della impresa.
Va tuttavia osservato che
essi “standard” consistono nel rispetto dei diritti umani e dei diritti
dei lavoratori, nonché nella tutela contro lo sfruttamento dei minori e
nella fornitura delle garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di
lavoro.
Non può ritenersi quindi
che la richiesta di essa certificazione sia abnorme o illogica, essendo
del tutto ragionevole richiedere anche il possesso della stessa per
l’affidamento del servizio di trasporto di materiale comunque insalubri.
In accoglimento
dell’appello la censura di primo grado in esame va quindi, in riforma
della impugnata sentenza, respinta.
6.- Quanto alla doglianza
di primo grado, riproposta con memoria in appello dalle società SMET
Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. (e da esaminare per il
carattere devolutivo dell’appello), che i requisiti di iscrizione
all’albo degli smaltitori richiesti devono essere posseduti da ciascuna
impresa raggruppata o consorziata, va rilevato che è stato sostenuto che
illegittimamente era stata richiesta la iscrizione all’albo smaltitori
per ogni impresa consorziata perché ciò vanificherebbe la possibilità di
raggrupparsi in ATI.
Può al riguardo convenirsi
con la parte appellante che la censura è infondata, essendo necessaria,
ex art. 37 del d. lgs. n. 163/2006, la perfetta corrispondenza tra quote
di esecuzione, quote di partecipazione e quote di qualificazione, sicché
il possesso da parte di ciascuna impresa del requisito in misura pari
alla quota di partecipazione era comunque doveroso.
Allorquando l'interesse
dell'amministrazione appaltante sia l'individuazione di un soggetto cui
aggiudicare un determinato sevizio in stretta correlazione alla sua
idoneità ad offrire “standard” di elevata qualità nella prestazione
dello stesso, tali requisiti, ove trattasi di imprese raggruppate in
RTI, devono infatti essere posseduti da ciascuna delle imprese
costituenti il raggruppamento e non soltanto dalla società capogruppo
mandataria, trattandosi di certificare la qualità di tutti i soggetti
tenuti ad eseguire le prestazioni contrattuali che la stazione
appaltante, con la prescrizione relativa alla documentazione del
possesso degli stessi requisiti di qualità, ha inteso assicurare.
6.1.- Le società Smet
Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. hanno anche aggiunto,
riproponendo il motivo di ricorso di primo grado, quanto ai requisiti di
natura economico finanziaria, che anche essi risulterebbero incongrui,
in quanto, in palese violazione degli artt. 41 e seguenti del c.p.a. e
del principio di proporzionalità, eccederebbero di gran lunga l’oggetto
dell’appalto.
Osserva in proposito la
Sezione che la censura è da considerare generica, non essendo stato
adeguatamente specificato perché essi requisiti sarebbero incongrui, né
fornito alcun principio di prova del fatto che i requisiti fissati dalla
stazione appaltante fossero abnormi ed irrispettosi del "principio di
proporzionalità", il quale esige che ogni requisito individuato sia al
tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti, e
che il concreto esercizio del potere discrezionale non è stato
funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e
privati coinvolti dal pubblico incanto.
Aggiungasi che la
disposizione contenuta nell'articolo 41 del d. lgs. n. 163/2006 consente
all'amministrazione appaltante di inserire nel bando di gara la
richiesta della prova della capacità economica e finanziaria attraverso
una dichiarazione che riguardi sia il fatturato globale, sia il
fatturato del settore oggetto dell'appalto, e la richiesta è rimessa
alla discrezionalità in gran parte insindacabile dell'amministrazione,
che ha il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica
individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una
gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed
efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse
pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare.
Unico limite a detta
insindacabilità della scelta, si rinviene allorché la stessa sia
manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata,
illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza; peraltro la
ragionevolezza dei requisiti in questione non deve essere valutata in
astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto (Consiglio Stato,
sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348).
Profili questi (della cui
sussistenza, si ribadisce, non è stata data dimostrazione con specifiche
argomentazioni) che non appaiono “ictu oculi” sussistere nel caso di
specie, (fatturato globale almeno pari ad € 36.000.000,00 e fatturato
specifico € almeno parti ad € 26.000.000,00, tenuto conto della
circostanza che l’importo dell’appalto era di € 12.000.000,00, ).
Avuto riguardo alla
tipologia del servizio di cui trattasi, non appare invero irragionevole
ai fini della verifica del livello di idoneità economica e finanziaria
il collegamento al fatturato globale (di quell'importo), e ciò anche in
relazione all'assetto organizzativo ed aziendale delle imprese che
ordinariamente offrono il servizio in questione. Infatti, la richiesta
del possesso in capo alle imprese di quello specifico requisito
economico - finanziario è evidentemente finalizzata alla scelta del
concorrente che dia prova di adeguata affidabilità all'espletamento del
servizio da affidare, così che la relativa scelta è del tutto coerente,
logica ed adeguata in relazione allo specifico oggetto della gara di
appalto.
La censura in esame non è
quindi suscettibile di assenso.
7.- Quanto agli ulteriori
motivi di ricorso e motivi aggiunti di primo grado la Sezione dà atto
che, non essendo state riproposte espressamente dalle società SMET
Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a., attuali controinteressate,
con memoria depositata nel termine per la costituzione in giudizio
devono ritenersi rinunciate ai sensi dell’art. 101, comma secondo, del
c.p.a..
8.- Quanto ai motivi
aggiunti proposti da esse società controinteressate a seguito della
acquisizione di copia delle certificazioni di qualità presentate dalla
società aggiudicataria, ex art. 104, comma terzo, del c.p.a., il
Collegio deve innanzi tutto escludere la condivisibilità della eccezione
formulata dalla parte appellante, di inammissibilità di esso motivo
aggiunto perché si tratterebbe di prerogativa che l’art. 104, comma
terzo, del c.p.a. riconosce solo all’appellante.
La loro presentazione, in
base al tenore letterale di tale norma, che fa generico riferimento alla
possibilità per la parte che venga a conoscenza di documenti, non
prodotti in primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti
amministrativi impugnati, di proporre motivi aggiunti in appello, deve
invero ritenersi ammissibile non solo da parte dell’appellante, ma anche
da parte del soggetto ricorrente in primo grado e il cui ricorso sia in
tale sede stato accolto, che, convenuto in appello dal controinteressato,
già aggiudicatario della gara, soccombente in primo grado, abbia
interesse a dedurre ulteriori vizi del provvedimento impugnato, prima
sconosciuti, volti a dimostrare la illegittimità della aggiudicazione.
Va invece accolta la
eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, formulata dalla
parte appellante nell’assunto che le attuali controinteressate,
ricorrenti in primo grado, non hanno partecipato alla gara.
Con i motivi aggiunti è
stata formulata la censura che l’unico istituto di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualità operante in Italia sarebbe
Accredia, designata in conformità al disposto dell’art. 4 del citato
Regolamento; sarebbero quindi da ritenersi inidonee a soddisfare i
requisiti richiesti dalla lex specialis le certificazioni di qualità
prodotte dalla Europetroli s.r.l., perché rilasciate da un istituto (International
Institute for Technical Quality Certificate) la cui idoneità risulta
attestata da un organismo (Veritas) che sarebbe privo della
autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico e non riconosciuto
dall’organismo europeo di cooperazione, quindi non legittimato ad
attestare la conformità degli enti certificatori ai criteri stabiliti
dalle norme europee ex art. 43 del d.lgs. n. 163/2006. La stazione
appaltante non avrebbe quindi rilevato la inidoneità delle
certificazioni prodotte dall’unica impresa partecipante alla gara.
Osserva invero la Sezione
che la impresa che non ha partecipato ad una gara di appalto, la
partecipazione alla quale le è preclusa dallo stesso bando, ha interesse
a gravare la relativa determinazione a prescindere dalla mancata
presentazione della domanda, ma solo ed esclusivamente con riguardo alla
asserita illegittimità delle clausole discriminatorie contenute nel
bando di gara, sicché è da ritenere titolare solo di un interesse di
fatto a censurare la carenza in capo alla parte aggiudicataria
resistente in primo grado di requisiti di ammissione alla gara richiesti
dalla lex specialis.
Solo la presentazione
della domanda di partecipazione fa del soggetto che vi ha provveduto un
destinatario identificato, direttamente inciso dal bando, e, in quanto
tale, titolare di una situazione giuridica differenziata rispetto a
quella delle altre ditte presenti sul mercato a dedurre la insussistenza
in capo alla aggiudicataria dei requisiti di ammissione.
9.- L’appello deve essere
conclusivamente accolto e, in riforma della prima decisione, vanno
respinti il ricorso introduttivo del ricorso ed i motivi aggiunti
formulati in primo grado contro il provvedimento di aggiudicazione della
gara ad Europetroli; i motivi aggiunti proposti in appello dalle società
Smet Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. ex art. 104, comma
terzo, del c.p.a. vanno dichiarati inammissibili per difetto di
legittimazione.
10.- Nella complessità e
parziale novità delle questioni trattate il Collegio ravvisa eccezionali
ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, co. 1, c.p.a e 92, co.
2, c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo,
accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza
di primo grado, respinge il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R..
Dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti in appello dalle
società Smet Logistics s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a. ex art. 104,
comma terzo, del c.p.a..
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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