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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Sentenza n. 3275 del 31 maggio 2012
Contratti Pubblici - Requisiti di partecipazione -
Qualificazione per le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30)

FATTO

1. Il Comune di Valtournenche ha bandito in data 2 aprile 2010 una procedura aperta per i lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico, scuole materna ed elementare, per un importo di €. 3.965.783,75 (comprensivo degli oneri di sicurezza), da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.

Nel predetto bando sono state così indicate le categorie di lavorazioni (con i relativi importi): edifici civili e industriali, categoria prevalente OG1, €. 2.165.706,03; demolizioni di opere, categoria 0S23, subappaltabile, ma non scorporabile, €. 94.753,87; opere strutturali speciali, categoria 0S21, lavorazioni subappaltabili e scorporabili, €. 274.106,19; impianti idrosanitari, categoria OS3, lavorazioni subappaltabili e scorporabili, €. 237.108,25; impianti termici, categoria OS28, lavorazioni scorporabili ma a qualificazione obbligatoria già in sede di gara, €. 628.125,00; impianti interni elettrici, categoria OS30, lavorazioni subappaltabili e scorporabili, €. 299.037,39; impianti di reti, OS19, opere subappaltabili, ma non scorporabili, €. 54.314,90; impianti per la mobilità, categoria OS24, opere subappaltabili, ma non scorporabili, €. 31.178,14; è stato altresì precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 16, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, “…le lavorazioni di cui alla categoria 0S28, rientranti fra quelle definite “Strutture, impianti ed opere speciali” indicate all’art. 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, di importo superiore al 15% dell’importo dei lavori a base d’asta, dovranno essere eseguite direttamente dall’impresa concorrente, se in possesso della relativa qualificazione, ovvero eseguiti da imprese mandanti associate in senso verticale, in possesso delle necessarie qualificazioni”.

La Commissione di gara, in data 5 maggio 2010, verbale n. 1, ha escluso dalla gara il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Borchi Costruzioni s.r.l., Paolo Borchi s.r.l. e IRIS s.r.l. per aver partecipato in raggruppamento orizzontale anche per la categoria scorporabile OS28, non ottemperando “…a quanto previsto dai documenti di gara e dall’art. 28 comma 12 della L.R. e s.m. che cita: “l’opera scorporabile deve essere assunta da un’unica impresa mandante…””.

2. Borchi Costruzioni s.r.l. ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta la predetta esclusione (comunicata con nota del 6 maggio 2010), nonché il bando di gara (nella parte in cui aveva previsto tra le categoria di lavorazioni scorporabili la OS3 impianti idrosanitari, la OS28 impianti termici e la OS30 impianti interni elettrici - punto II.2.1.a - e la qualificazione nella categoria OS28 - punto III.2.2 - anziché nella OG11) e il disciplinare (nella parte in cui era stabilito che non sarebbero state accettate categorie sostitutive rispetto a quelle tassativamente richieste dal bando e che non sarebbe stata accettata l’assorbenza con la categoria 0G11).

L’impugnativa è stata affidata a tre motivi di censura, “Illegittimità del provvedimento di esclusione, conseguente a contraddittorietà del bando – Violazione del principio del favor partecipationis – Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia grave e manifesta”, “Incompatibilità con i principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza nonché illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 97 e 41 Cost., dell’art. 28 comma 12, legge regionale Valle d’Aosta 20/6/1996 n. 12 – Illegittimità, in via propria e derivata, del bando, del disciplinare di gara e del provvedimento di esclusione per incompatibilità con – e/o violazione per di – dette disposizioni e principi comunitari e costituzionali nonché per eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta” e “Illegittimità del provvedimento di esclusione, del bando e del disciplinare di gara per violazione del D.P.R. n. 34/2000 nonché per eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta”.

Sopraggiunta l’aggiudicazione dell’appalto in favore di I.V.I.E.S. S.P.A., anche di quest’ultima (in uno con i verbali di gara) è stato chiesto l’annullamento con ricorso per motivi aggiunti, con cui sono state formulate le stesse censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio.

3. L’adito tribunale con la sentenza n. 66 del 17 novembre 2010, nella resistenza del Comune di Valtournenche e della controinteressata I.V.I.E.S. S.p.A., prescindendo dalle preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate da quest’ultima, ha respinto il ricorso, ritenendo infondato tutti i motivi di censura.

In particolare: a) quanto al primo motivo, è stata sottolineata la perentorietà e l’inequivocità della disposizione della lex specialis secondo cui le opere scorporabili dovevano essere assunte da un’unica impresa, anche nel caso in cui l’opera scorporabile fosse stata assunta utilizzando l’eccellenza della categoria prevalente, il che escludeva in radice la stessa possibilità che opere scorporabili fossero realizzate da imprese diverse; b) quanto al secondo motivo, è stato evidenziato che la norma di cui all’articolo 28, comma 12, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, in applicazione della quale la ricorrente era stata esclusa, non violava i principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità (in relazione alla necessità di consentire la più ampia partecipazione possibile alle gare di appalto e la libera esplicazione dell’iniziativa economica privata), né poteva essere tacciata di incostituzionalità (in riferimento agli articoli 3, 41 e 97 Cost.), tanto più che detta norma non prevede un divieto assoluto, rimettendo piuttosto all’amministrazione la scelta di stabilire nella lex specialis la possibilità di attribuire a più soggetti singole parti delle opere scorporabili; c) quanto al terzo motivo, poi, è stato osservato che spetta alla stazione appaltante di stabilire le categorie necessarie per partecipare alle gare, così che non poteva essere contestata la scelta dell’amministrazione di richiedere la qualificazione nelle categorie 0S28 (impianti termici), 0S23 (impianti idrosanitari) e OS30 (impianti elettrici) invece della sola OG11 (quale categoria assorbente anche i lavori di cui alle predette categorie speciali), tanto più che la ricorrente non aveva neppure provato di aver chiesto l’ammissione alla gara in relazione alla categoria OG11.

4. Con rituale e tempestivo atto di appello Borchi s.r.l. ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di quattro motivi di gravame, rubricati rispettivamente, “Della incompatibilità dell’art. 28, comma 12, L.R. 12/1996 con i principi comunitari di proporzionalità, ragionevolezza e libera esplicazione dell’iniziativa economica privata: assenza e/o insufficienza ed erroneità della motivazione”, “Della illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 12, L.R. n. 12/1996 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 41 Cost.: assenza e/o insufficienza ed erroneità della motivazione”, “Della illegittimità del provvedimento di esclusone, del bando e del disciplinare di gara per violazione del D.P.R. n. 34/2000: erroneità ed inconferenza della motivazione” e “Della illegittimità del provvedimento di esclusione conseguente a contraddittorietà del bando: erroneità della motivazione”.

Ha resistito al gravame la I.V.I.E.S. S.p.A., che ne ha chiesto il rigetto, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.

5. Le parti costituite hanno illustrato le proprie difese con apposite memorie depositate ritualmente in vista dell’udienza di discussione.

All’udienza pubblica del 24 gennaio 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. L’appello è infondato e deve essere respinto.

6.1. Possono essere esaminati congiuntamente, per la loro intima connessione, i primi due motivi di gravame con i quali l’appellante, riproponendo sostanzialmente le censura già sollevate in primo grado, a suo avviso malamente apprezzate ed inopinatamente respinte con motivazione erronea ed insufficiente, ha ribadito che la disposizione contenuta nell’articolo 28, comma 12, della legge regionale della Valle d’Aosta 20 giugno 1996, n. 12, secondo cui, tra l’altro, “…nelle associazioni temporanee di imprese ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un’unica impresa…”, vietando l’eseguibilità delle opere scorporabili da parte di più di un’impresa, per un verso, sarebbe incompatibile con i principi comunitari di proporzionalità, ragionevolezza e libera esplicazione dell’iniziativa privata in quanto restringerebbe irragionevolmente le modalità organizzate delle A.T.I. e costituirebbe un illogico ostacolo alla più ampia partecipazione agli appalti ed al principio della più ampia concorrenza; per altro verso, essa sarebbe in contrasto gli articoli 3, 97 e 41 della Costituzione.

Le pur suggestive prospettazioni formulate dall’appellante non sono meritevoli di favorevole considerazione.

6.1.1. La legge regionale della Valle d’Aosta 20 giugno 1996, n. 12, “Legge regionale in materia di lavori pubblici”, all’articolo 28, significativamente rubricato “Soggetti ammessi alle gare”, individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici, indicando, al comma 1, le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative (lett. a); i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (lett. b); i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (lett. c); le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per contro proprio e dei mandanti (lett. d); i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 - ter del codice civile (lett. e); i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, nonché gli altri soggetti previsti dalla normativa comunitaria e statale vigente.

Il comma 10 del predetto articolo stabilisce poi che le associazioni temporanee di concorrenti possono essere strutturati: a) in forma orizzontale per l’esecuzione di lavori omogenei; b) in forma verticale, per l’esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili; c) in forma combinata o mista, ove sia possibile l’utilizzo simultaneo delle due forme di cui alle lettere a) e b); il successivo comma 11, con riferimento alla tematica del possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, per quanto concerne le associazioni temporanee in forma verticale (di cui al comma 10, lett. b) prevede che i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con riferimento alle categoria scorporabili e per i corrispondenti importi, aggiungendo che i requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente.

6.1.2. E’ in tale contesto sistematico - normativo che deve essere esaminata la disposizione del comma 12, secondo cui “Nelle associazioni temporanee di cui al comma 10, ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un’unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui interi sistemi o sub sistemi di impianti ciascuno assumibile ed eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da un’unica impresa mandante in possesso della relativa qualificazione”.

Invero, la finalità di assicurare la più ampia partecipazione possibile agli operatori economici alle procedure di gara per l’affidamento dei lavori pubblici, dando concreta attuazione ai principi della concorrenza e della libera esplicazione dell’iniziativa economica privata, è in realtà pienamente ed adeguatamente garantita proprio dall’istituto dell’associazione di imprese, la cui funzione è proprio quella di consentire una maggiore concorrenza attraverso l'unione delle risorse organizzative, personali e finanziarie di più imprese che, per le loro oggettive dimensioni ridotte, non essendo in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa, non potrebbero altrimenti partecipare alle gare stesse, così limitando irragionevolmente la concorrenza sul mercato, ostacolando la stessa crescita economica e funzionale delle imprese e dell’intero sistema produttivo ed impedendo, peraltro, quella fisiologica competizione tra le imprese di per sé stessa utile e necessaria anche al fine di individuare il “giusto” contraente con la pubblica amministrazione in funzione del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, adeguatezza ed economicità dell’azione amministrativa, corollari del principio di buon andamento sancito dall’articolo 97 della Costituzione.

In tale prospettiva la disposizione contenuta nel comma 12 in esame, nello stabilire che “nelle associazioni temporanee di imprese ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un’unica impresa”, lungi dall’introdurre inammissibili limitazioni o ostacolo alla concorrenza, alla massima partecipazione dei concorrenti o alla libera esplicazione dell’attività economica privata, costituisce piuttosto un più che ragionevole e proporzionale strumento volto ad evitare che proprio la possibilità offerta di agli operatori economici, di partecipare anche agli appalti che sarebbero loro interdetti per la carenza di requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi attraverso l’istituto dell’associazione temporanea di imprese, possa determinare un (ulteriore) frazionamento dei lavori da eseguire tale da impedire o rendere estremamente difficoltoso l’esercizio del necessario potere di controllo da parte delle amministrazioni appaltanti, ponendo a rischio proprio il principio costituzionale del buon andamento e i ricordati corollari di efficienza, efficacia, speditezza, economicità ed adeguatezza dell’azione amministrativa: è del tutto intuitiva del resto la peculiare esigenza di direzione e controllo nelle ipotesi di associazioni di imprese di tipo verticale, nelle quali ciascun componente svolge una attività ontologicamente diversa da quella dell'altro ed in cui, pertanto, vi è la necessità di individuare esattamente il quid della prestazione esigibile da ciascuna impresa.

La norma in questione, in definitiva, costituisce una misura normativa ragionevole e adeguata nel contemperare i ricordati principi, comunitari e costituzionali, che vengono in rilievo nelle procedure di affidamento di lavori pubblici.

Peraltro deve osservarsi che, proprio perché, come si è accennato, i principi di concorrenza, di massima partecipazione alle gare ad evidenza pubblica e di libera esplicazione dell’attività economica privata, risultano già adeguatamente tutelati e garantiti con la possibilità di far ricorso all’associazione temporanea di imprese, è del tutto ultroneo inammissibile e privo di qualsiasi ragionevolezza invocare ulteriormente tale principio anche con riferimento al contenuto del comma 12, tanto più se si tiene conto della circostanza che nell’A.T.I. di tipo verticale delle obbligazioni nascenti dall’appalto la sola mandataria è responsabile dell’intero appalto, mentre le mandanti rispondono solo delle opere scorporabili.

6.1.3. Sulla scorta di tali osservazioni, come peraltro già correttamente rilevato dai primi giudici, sono destituite di fondamento sia le censure concernenti la presunta incompatibilità della norma esaminata con i più volte ricordati principi comunitari (di concorrenza, massima partecipazione alle gare pubbliche e libera esplicazione dell’iniziativa economica privata), sia quelle riguardanti la prospettata illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzionale, violazione che non è dato minimamente di poter apprezzare.

6.2. Con il terzo motivo di gravame l’appellante, richiamando la censura sollevata con il terzo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ha innanzitutto evidenziato che l’amministrazione appaltante avrebbe illegittimamente previsto nel bando alcune categorie di opere speciali (OS28, impianti termici; 0S3, impianti idrosanitari; 0S30, impianti elettrici) in luogo della qualificazione nella categoria 0G 11 (impianti tecnologici), stante il carattere coordinato e congiunto degli impianti necessari alla realizzazione dell’edificio oggetto dell’appalto; ha quindi rivendicato il diritto ad essere ammessa alla gara, possedendo la qualificazione sia per la categoria prevalente (OG1, clas. V) che per le opere scorporabili (OG11, classe III), con cooptazione per la sola categoria OS28, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, osservando in subordine il bando era illegittimo nella parte in cui fosse stata ritenuta ostativa all’ammissione dell’A.T.I. la clausola che vietava l’assorbenza con la categoria OG 11; erano pertanto palesemente erronee le motivazioni con cui i primi giudici avevano respinto tali censure adducendo, in sintesi, la puntualità ed inequivocità del bando di gara ed il potere dell’amministrazione di stabilire le categorie necessarie di partecipazione alla gara (anche con riferimento al contenuto della categoria OG11), nonché la carenza di prova in ordine alla richiesta di ammissione alla gara sulla base del possesso della qualificazione nella cat. OG11 e la carenza di interesse in ordine all’annullamento in parte qua del bando di gara proprio per la mancata prova dell’attestazione del possesso della qualificazione.

Anche tale doglianza deve essere respinta.

Occorre innanzitutto osservare che in realtà attraverso l’articolata censura viene sostanzialmente contestata la determinazione dell’amministrazione appaltante di individuare nell’ambito dei lavori oggetto dell’appalto in esame delle categorie di opere speciali scorporabili (e subappaltabili:OS3, impianti idrosanitari; OS30, impianti interni elettrici) ovvero scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS28, impianti termici) sul presupposto che tali opere costituirebbero il naturale completamento dei lavori da appaltare (realizzazione di un nuovo polo scolastico comportante la demolizione delle preesistenze e la costruzione di un nuovo edificio completo di impianti elettrici, termini e idrosanitari), senza presentare alcun carattere di peculiarità o di specialità, quanto ai predetti impianti.

Sennonchè, come puntualmente eccepito nelle difese della controinteressata, tali argomentazioni finiscono per sovrapporre la propria personale valutazione delle lavorazioni di cui compone l’appalto a quella dell’amministrazione, sfociando in un inammissibile sindacato sulle scelte discrezionali di quest’ultima, sindacato notoriamente consentito soltanto nei limiti estrinseci della irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o del manifesto travisamento dei fatti che nel caso di specie, non solo non risultano effettivamente apprezzabili, ma che neppure sono stati prospettati.

Peraltro la Sezione non può sottacere che, seppure vi sono alcune pronunce secondo cui la qualificazione nella categoria OG 11 assorbe quella di cui alle categorie speciali 0S3, 0S 28 e 0S30, (cfr. C.d.S., sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6765, che tuttavia fa salva l’eventuale disciplina della gara che rechi una clausola contraria; C.d.S., sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6232, ma in quella fattispecie il predetto assorbimento risultava stabilito dalla stessa lex specialis), è stato in ogni caso riconosciuto alle stazioni appaltanti il potere di chiedere il possesso di una determinata categoria specialistica senza ammettere equivalenti (C.d.S., sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422, secondo cui in particolare, “… la specifica richiesta della categoria speciale può costituire una sottolineatura dell'importanza di quelle lavorazioni nella logica complessiva dell'appalto e tiene conto anche della circostanza che per ottenere la qualificazione in OG11 non era necessario aver eseguito opere corrispondenti in tutte le categorie dei lavori inclusi nella qualifica). Si è quindi affermato che la qualificazione nella categoria OG11 non ricomprende ed assorbe necessariamente anche le qualificazioni singolarmente previste nelle suindicate categorie specialistiche e che il bando di gara può legittimamente richiedere la qualificazione in una delle predette categorie specialistiche e che, in tal caso, il difetto della qualificazione in tali categorie, per effetto di quanto previsto dal bando, non può essere sanato con il possesso della qualificazione nella sola categoria OG11”.

Ciò esclude qualsiasi dubbio sulla legittimità della clausola del bando che ha escluso la equivalenza tra OG11 e 0S3, 0S28 e 0S30, non sussistendo peraltro, proprio sulla scorta delle osservazioni fin qui svolte, alcuna contraddittorietà circa la previsione della necessità dell’attestazione SOA nelle categorie OG1, classe V, e 0S28, classifica III, trattandosi di previsione che ribadisce la necessità della qualificazione per categorie specifiche di opere (del resto, secondo C.d.S., sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1494, la eventuale possibilità - da escludere nella controversia de qua – di utilizzare la categoria OG11 anche per soddisfare solo alcune delle categorie che si considerano assorbite impone in ogni caso che l’impresa risulti poi autonomamente qualificata per la categoria speciale rispetto alla quale non utilizza l’assorbenza nella predetta categoria OG11).

E’ appena il caso di aggiungere che, come pure puntualmente osservato dalla controinteressata, la circostanza che le opere concernenti gli impianti termici superassero la soglia del 15% (corrispondendo in realtà al 16%) ne giustificava la qualificazione quali opere scorporabile, non consentendone pertanto la sussumibilità nella categoria OG11.

6.3. Non è meritevole di favorevole considerazione neppure l’ultimo motivo, con il quale è stata denunciata la illegittimità dell’esclusione dalla gara per contraddittorietà del bando che, stabilendo al punto II.2.1., lett. a), prevedendo letteralmente che “…le lavorazioni di cui alla categoria 0S28…dovranno essere eseguite direttamente dall’impresa concorrente, se in possesso della relativa qualificazione, ovvero da imprese mandanti associate in senso verticale, in possesso delle necessarie qualificazioni”, ammetteva proprio la possibilità che quelle opere speciali fossero eseguite anche da più di un impresa.

E’ sufficiente al riguardo rinviare a quanto già osservato sub. 6.1.1. e 6.1.2. circa la ratio e conseguente conformità comunitaria e legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel comma 12 dell’articolo 28 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 12, di cui la ricordata disposizione del bando costituisce concreta attuazione, essendo solo il caso di segnalare che, come convincentemente rilevato dai primi giudici, l’uso del plurale, piuttosto che esprimere un’inammissibile volontà dell’amministrazione (peraltro) macroscopicamente contrastante con la norma legislativa, è correttamente utilizzato con riferimento alla specifica ed univoca previsione secondo cui le lavorazioni di cui alla categoria 0S 28, avrebbero dovuto essere eseguite direttamente dall’impresa concorrente, se in possesso della relativa qualificazione, ovvero dalle mandanti, associate in senso verticale, in possesso delle necessarie qualificazioni, da intendersi nel senso di una sola delle eventuali mandanti (e quindi coerentemente con il disposto del più volte ricordato comma 12 dell’articolo 28).

7. In conclusione sulla scorta delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.

Sussistono tuttavia in ragione della peculiarità della controversa giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Borchi s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta n. 66 del 17 novembre 2010, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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