Consiglio di
stato - Sezione III - Sentenza n. 3546 del 18 giugno 2012
Sui presupposti per la risoluzione di un
contratto di appalto in corso d’opera a seguito di informativa c.d.
atipica, in tema di misure contro la criminalità organizzata
FATTO e
DIRITTO
1. Con ricorso proposto
avanti al T.A.R. Campania e successivi motivi aggiunti la soc. La
Vigilante a r.l., esercente servizi di vigilanza privata, impugnava per
dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere:
- la nota, in data 18
ottobre 2011, con la quale il direttore tecnico della Arco Mirelli
s.c.a.r.l. disponeva la risoluzione del contratto rep. 601/SAM/011 del 5
agosto 2008, e successive proroghe, per il servizio di vigilanza armata
presso la stazione della linea 6 della Metropolitana di Napoli – Arco
Mirelli;
- la nota del Prefetto di
Napoli n. I/212/Area 1/Ter/O.S.P. in data 4 agosto 2011, rilasciata ai
sensi degli artt. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 e 10 del d.P.R. n. 252
del 1998;:
- gli atti di indagine
preordinati all’emissione di detta informativa.
Con sentenza n. 1518 del
2011 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso la sentenza
reiettiva la soc. La Vigilante ha proposto atto di appello ed ha
contrastato, con tre articolati motivi, le conclusioni del primo
giudice, sottolineando, in particolare: la carenza di motivazione e la
contraddittorietà del provvedimento del Prefetto con le conclusioni
rassegnate dall’apposita Commissione di accesso in ordine all’
insussistenza di “elementi idonei ad ipotizzare l’ingerenza della
criminalità organizzata nelle scelte dei soci e degli amministratori
della società” La Vigilante; il difetto di motivazione dell’atto
risolutivo del contratto adottato dalla Arco Mirelli s.c.a.r.l., nonché
l’assenza di una corretta e congrua valutazione dei presupposti del
provvedere; l’insussistenza di elementi idonei a suffragare
l’informativa antimafia e la contraddittorietà della stessa con il
provvedimento autorizzatorio all’esercizio dell’ attività di vigilanza
privata rilasciato dal Prefetto di Napoli nel giugno 2008.
Resiste il Ministero
dell’Interno che ha posto in rilievo la natura di informativaatipica
della nota del Prefetto impugnata, meramente ricognitiva di elementi di
interesse nei confronti dei soci dell’impresa in questione, che non ha
di per sé efficacia interdittiva ai sensi dell’art. 4 della d.lgs. n.
490 del 1994, rifluendo a carico della stazione appaltante ogni
valutazione sul merito della prosecuzione del rapporto contrattuale.
All’udienza del 1° giugno
2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Alla stregua del quadro
normativo tuttora vigente - in attesa dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia introdotte dal
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - le c.d. informazioni prefettizie
antimafia possono essere ricondotte in tre tipi:
- quelle ricognitive di
cause di per sé interdittive dell’assunzione della qualità di contraente
con le amministrazioni pubbliche, o di beneficiario di concessioni o di
erogazione di benefici, quali previste dall'art. 4, comma 4, del d.lgs.
8 agosto 1994 n. 490 ;
- quelle relative ad
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia
interdittiva discende da una valutazione del prefetto (cd. informative
tipiche);
- quelle supplementari (o
atipiche) previste dall'art. 1 septies del d.l. 6 settembre 1982
n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726, nel testo
aggiunto dall'art. 2 dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, la cui
efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e
discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa (v.,
cfr. exmultis, Cons. Stato, sez. sez III, n. 2294 del 18 aprile
2012; VI, n. 1984 del 3 maggio 2007; IV, 15 novembre 2004 , n. 7362).
Diversamente
dall’informativatipica - che ha effetto impeditivo di ulteriori
rapporti negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta accertati
i presupposti previsti dall’art. 4, del d.lgs. n. 490 del 1994
(sussistenza di cause di divieto o di sospensione; accertati tentativi
di infiltrazioni criminali tendenti a condizionare le scelte della
società o dell'impresa), l’informativaatipica non ha carattere
interdittivo, ma consente l’attivazione da parte dell’ amministrazione
che ne è destinataria degli ordinari strumenti di discrezionalità al
fine di valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali in
atto in relazione dell’idoneità morale del privato, con il quale ha
intrattenuto o intende intrattenere rapporti che introducano oneri a
carico delle risorse pubbliche.
Come già evidenziato
nell’esposizione del fatto lo stesso Ministero resistente qualifica
l’informativa del prefetto di cui alla nota 4 agosto 2011 oggetto di
impugnativa come “atipica”, e cioè non avente effetti
immediatamente interdittivi in ordine alla sfera di capacità del
soggetto nei cui confronti è rilasciata di assumere la qualità di
contraente con la pubblica amministrazione o di essere destinatario di
benefici e proventi a carico delle risorse pubbliche.
Ciò è del resto reso
evidente dal contenuto testuale della nota che, dopo aver passato in
rassegna con precedenti vicende penali che hanno interessato in
prevalenza il sig. Federico D’Emilio - padre di Salvatore D’Emilio
attuale amministratore della società La Vigilante - ed avere attestato
che “gli elementi di interesse concernenti i soci dell’impressa in
questione allo stato non hanno efficacia interdittiva ai sensi dell’art.
4 del d.lgs. n. 490/94” rimette ogni conseguente statuizione alle “determinazioni
di competenza” della società M.N. – Metropolitana di Napoli
La scelta provvedimentale
del Prefetto di Napoli è del resto coerente con le conclusioni cui era
pervenuta l’apposita commissione incaricata di “svolgere accertamenti
e verifiche ai sensi dell’art. 1 bis del d.l. n. 629/1982 (L. 726/1982)”
che, a conclusione dell’istruttoria espletata, si era espressa nel senso
che “sul conto della La Vigilante s.r.l. non sono stati lumeggiati,
allo stato, elementi idonei per ipotizzare l’ingerenza della criminalità
organizzata nelle scelte dei soci e degli amministratori della società”.
L’ informativa non è,
quindi, di per sé indicativa del pericolo di infiltrazione mafiosa, ma
rimette al prudente apprezzamento dell’ Amministrazione, che ne è
destinataria, ogni ulteriore e motivata valutazione al riguardo in
relazione alla singola fattispecie. In tale ipotesi la giurisprudenza
ha, infatti, escluso che la comunicazione del Prefetto rivesta carattere
vincolante ed introduca con effetto di automatismo le preclusioni
derivanti dall’art. 4, comma sesto, del d.lgs. n. 490 del 1994 (Cons.
St., sez. III, n. 2294 del 2012 cit.; VI, n. 1948 del 2007 cit.; IV, n.
1148 del 1° marzo 2001).
2.1. Passando all’esame
dei motivi di appello, trattandosi di informativa supplementare o
atipica che si limita a rassegnare elementi e circostanze da valutarsi
in via autonoma da parte della stazione appaltante in relazione allo
specifico rapporto contrattuale in atto, non emerge alcun vizio di
contraddittorietà della stessa con quanto attestato dalla commissione di
indagine circa l’assenza di pericolo di ingerenza criminale nei
confronti della compagine sociale della soc. La Vigilante.
Su dette conclusioni
conviene lo stesso Prefetto nel dare atto che gli elementi acquisiti in
ordine alla società La Vigilante “non hanno di per sé efficacia
interdittiva ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 490/94”.
Non si configura, inoltre,
illegittima nei dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione di
legge la scelta del Prefetto che, nell’ambito delle sfera di
discrezionalità quanto ai mezzi ed agli strumenti di tutela delle
condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, segue alla valutazione di
opportunità - non sindacabile nel merito – di rendere edotta la società
Metropolitane di Napoli dei risultati dell’ indagine nei confronti della
società La Vigilante, con la quale era in corso rapporto contrattuale.
2.2. L’assenza nell’
informativaatipica di ogni giudizio di merito amministrativo in
ordine al pericolo di infiltrazione comporta che la stessa – come
correttamente posto in rilievo dalla difesa erariale – è suscettibile di
sindacato nei limiti dell’esistenza, sul piano oggettivo e fattuale, dei
precedenti penali, dei provvedimenti cautelari e delle vicende cui in
essa è fatto richiamo, .
Sotto l’ innanzi detto
profilo non è in questione il coinvolgimento in sede penale, per fatti
risalenti al 1993, di Salvatore D’Emilio (amministratore della società
La Vigilante) e di D’Emilio Federico (padre di Salvatore); l’emissione
nel 1994 di un provvedimento restrittivo della libertà personale con
specifiche motivazioni; l’avvenuta adozione di una misura di prevenzione
Lo stesso originario
quadro accusatorio del giudice penale nei confronti dei sig.ri.
D’Emilio, ancorché conclusosi con l’assoluzione degli indagati, non
viene meno sul piano fattuale e come emergenza storica.
2.3. Quanto agli elementi
rassegnati nell’informativa prefettizia le doglianze dell’appellante si
attestano in ordine ai rapporti della soc. La Vigilante con tale B.S.,
indicato quale cassiere del clan Contini, destinatario di assegni di
importi significativi. Detti elementi sono dequotati, sul piano
indiziario, con richiamo da parte della società ricorrente ad altre
fonti informative, costituite da un provvedimento della Procura della
repubblica - in cui si dà atto che si tratta di persona diversa dal
pregiudicato in rapporto con il predetto clan - nonché dalla relazione
della Guardia di Finanza, Nucleo polizia tributaria di Napoli in data 3
maggio 2012, che esclude la sussistenza di elementi idonei ad ipotizzare
il coinvolgimento della società La Vigilante in attività finalizzate al
riciclaggio di danaro.
Si tratta, tuttavia, di un
elemento del tutto marginale rispetto al complesso delle risultanze
raccolte dalla commissione interforze, con la conseguenza che, anche a
fronte del suo asserito carattere dubitativo, non si configura recessiva
la scelta del Prefetto di formulare l’informativa ai sensi dell’art. 1
septies del d.l. n. 629 del 1982.
2.4. L’appello è, invece,
fondato nella parte in cui si assume che il provvedimento adottato in
data 18 ottobre 2011 dalla soc. Arco Mirelli, di risoluzione del
contratto di servizio stipulato il 5 agosto 2008 con la società La
Vigilante, è viziato per violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 del
1994 e per eccesso dei potere nei profili della carenza della
motivazione ed dell’erroneo apprezzamento dei presupposti.
Emerge, invero, dalla
parte motiva del predetto provvedimento che la società Arco Mirelli ha
inteso attribuire all’informativa del Prefetto un effetto già di per sé
interdittivo del rapporto in corso.
In contrario – in
relazione a quanto innanzi esposto ai punti 2. e 2.1. della presente
motivazione – detto effetto immediatamente preclusivo non è peculiare
all’informativa del 4 agosto 2011.
La società contraente era,
in conseguenza, tenuta a verificare, sulla scorta degli elementi
comunicati dal Prefetto, l’emergenza nel caso concreto di un pericolo di
condizionamento mafioso, tenuto conto del pregresso svolgimento del
rapporto contrattuale - nel caso di specie in atto fin dall’agosto 2008
– e della durata del residuo periodo contrattuale, in comparazione con
l’interesse della stazione appaltante di continuare ad avvalersi della
società di vigilanza, nonché dell’operato degli organi sociali e di ogni
altro elemento eventualmente rivelatore, anche sul piano solo
indiziario, delle condizioni cui fa richiamo l’art. 4, comma quarto,
seconda parte, del d.lgs. n. 490 del 1994.
Siffatto iter
valutativo non emerge nella parte motiva del provvedimento impugnato,
che reca il solo richiamo in astratto al contenuto dell’informativa
prefettizia.
Per le considerazioni che
precedono l’appello va in parte accolto e, in riforma della sentenza
appellata, va accolto il ricorso di primo grado nella parte in cui è
indirizzato contro la determinazione del direttore tecnico delle soc.
Arco Mirelli in data 18 ottobre 2011 di risoluzione del contratto che
va, in conseguenza, annullata.
In relazione ai profili
della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le
parti per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui
in motivazione e per l’effetto, in riforma delle sentenza impugnata,
accoglie in parte il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento
del 18 ottobre 2011 con esso impugnato.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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