Consiglio di
stato - Sezione III - Sentenza n. 3550 del 18 giugno 2012
Affidamento del servizio di vigilanza armata - Mancata tempestiva
impugnazione degli atti di gara nei termini stabiliti dalla legge -
Nomina della Commissione giudicatrice - Clausola della lex specialis di
attribuzione dei punteggi per “servizi analoghi espletati”, recante
secondo la ricorrente l’indebita commistione tra requisiti soggettivi di
partecipazione e criterii oggettivi di valutazione dell’offerta
FATTO e
DIRITTO
1. – Con la sentenza
appellata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di
Napoli, ha accolto il ricorso (e successivi motivi aggiunti) in primo
grado proposti dall’odierna appellata avverso gli atti relativi alla
procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata
delle strutture dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, conclusasi con
l’aggiudicazione in favore dell’odierna appellante disposta con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 366 in data 25 febbraio
2011.
In particolare il Giudice
di prime cure, disattese le eccezioni di inammissibilità delle doglianze
sollevate dai resistenti in relazione alla asserita mancata tempestiva
impugnazione degli atti di gara nei termini stabiliti dalla legge, ha
ritenuto fondate le censùre mosse dall’odierna appellata, partecipante
alla gara classificatasi al secondo posto della relativa graduatoria
finale, avverso il provvedimento di nomina della Commissione
giudicatrice e contro la clausola della lex specialis di attribuzione
dei punteggi per “servizi analoghi espletati”, recante secondo la
ricorrente l’indebita commistione tra requisiti soggettivi di
partecipazione e criterii oggettivi di valutazione dell’offerta.
L’impresa appellante,
aggiudicataria della gara de qua all’ésito della detta procedura,
contesta gli argomenti posti a fondamento della decisione.
Resiste la parte
originaria ricorrente, riproponendo i motivi non oggetto di scrutinio e
dichiarati assorbiti nella sentenza impugnata.
Si è costituita altresì in
giudizio l’A.S.L. intimata, che da un lato aderisce alle tesi difensive
dell’appellante, dall’altro contraddittoriamente chiede in conclusione
la reiezione dell’appello.
Parte appellata ha
affidato al deposito di memoria conclusiva l’ulteriore illustrazione
delle proprie tesi difensive, anche alla luce dei sopravvenuti
provvedimenti in data 19 luglio 2011, di indizione da parte dell’Azienda
di nuova gara avente ad oggetto il medesimo servizio.
Con memoria in data 6
ottobre 2011 anche l’appellante si è riportata a quanto già
rappresentato nei precedenti scritti, svolgendo in particolare ulteriori
considerazioni in ordine al profilo, ritenuto fondato dal T.A.R.,
dell’assenza in capo ai membri della Commissione giudicatrice di
capacità tecniche e professionali adeguate all’appalto.
All’ésito della chiamata e
passaggio in decisione della causa alla udienza pubblica del 21 ottobre
2011, la Sezione, con decisione interlocutoria n. 6259/2011, ai fini del
vaglio della eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità
dell’impugnativa in esame sollevata dall’appellata sulla base dei nuovi
e diversi atti sopravvenuti di indizione di una nuova gara ( con i
quali, secondo l’eccipiente, l’Azienda “ha manifestato l’autonoma
volontà di rinunciare, di eliminare dal mondo giuridico gli atti oggetto
della sentenza in esame, sostituendoli con nuovi atti scevri dai vizi
che avevano inficiato i primi”: pag. 2 mem. ), disponeva istruttoria
vòlta ad “acquisire documentata relazione dell’Azienda resistente, dalla
quale risultino tutti gli atti adottati in ordine alla gestione del
servizio oggetto della gara di cui trattasi successivamente alla
contestata deliberazione di aggiudicazione n. 366 in data 25 febbraio
2011, nonché in ordine ad ogni eventuale contenzioso insorto riguardo
agli atti stessi” ( pag. 5 dec. cit. ).
L’Azienda ha provveduto (
peraltro solo parzialmente, mancando la richiesta relazione ) ad
adempiere al disposto incombente istruttorio mediante deposito
effettuato solo all’udienza pubblica del 2 marzo 2012.
Con atto notificato il 5
gennaio 2012 e depositato il successivo 9 gennaio 2012, l’appellante ha
proposto istanza di risarcimento del danno, alla luce dei fatti nuovi
sopravvenuti, consistenti nella prosecuzione dell’iter della nuova
procedura di gara, pervenuta alla aggiudicazione provvisoria.
Con memoria in data 14
febbraio 2012 parte privata appellata ha insistito, anche alla luce del
comportamento processuale dell’ASL, per l’improcedibilità e/o
inammissibilità dell’impugnativa ed in ogni caso per l’infondatezza
della stessa.
Come stabilito nella
citata decisione interlocutoria, la causa è stata nuovamente fissata per
la trattazione all’udienza pubblica del 2 marzo 2012, alla quale, una
volta chiamata, è stata rinviata per l’ulteriore trattazione all’udienza
pubblica dell’11 maggio 2012, al fine di consentire ogni eventuale
difesa delle parti in relazione al predetto deposito, intervenuto
all’udienza stessa.
Con memoria in data 23
aprile 2012 l’appellata ha insistito, anche alla luce della
documentazione depositata da ultimo dall’Azienda Sanitaria Locale di
Caserta, per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
dell’impugnativa in esame e/o per la sua inammissibilità; in subordine,
per l’infondatezza dell’appello quanto meno in relazione al punto
riguardante la legittimità della composizione della commissione
giudicatrice.
Alla successiva udienza
dell’11 maggio 2012 la causa è stata alfine nuovamente chiamata e
trattenuta in decisione.
2. – Va, preliminarmente,
disattesa la sopra indicata eccezione di improcedibilità e/o
inammissibilità dell’impugnativa, sollevata da parte appellata, non
risultando, dagli atti seppur tardivamente e parzialmente depositati
dall’Amministrazione in adempimento dell’ordine istruttorio dato da
questo Giudice, che, con la indizione della nuova gara avente ad oggetto
il medesimo servizio ( ed in particolare con la deliberazione del
Commissario Straordinario n. 1140 in data 26 giugno 2011, versata agli
atti del giudizio e recante come oggetto “VIGILANZA ARMATA STRUTTURE
ASL. PRESA D'ATTO SENTENZA TAR. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA”, la quale,
pendente il giudizio di appello, ha disposto una nuova gara, previo
aggiornamento dei relativi atti “in considerazione delle eccezioni mosse
nel ricorso ed accolte dal TAR quali motivi fondamentali posti alla base
della sentenza di annullamento della gara”, solo in ragione della
rilevata incompatibilità del “tempo da prevedersi fino alla sentenza
definitiva … con le esigenze di questa ASL” ), le statuizioni della
sentenza di primo grado siano state a tal punto condivise e fatte
proprie dall’Amministrazione stessa da configurare la conseguente
attività da essa posta in essere non come mera esecuzione della sentenza
medesima, ma come autonoma manifestazione del potere di autotutela
all’Amministrazione pur sempre spettante in ordine ai suoi precedenti
atti.
Poiché, come già rilevato
nell’anzidetta decisione interlocutoria, la corretta esecuzione della
sentenza di primo grado comporta proprio, in relazione alla natura dei
vizii ivi accolti, l’indizione di una nuova gara ( fermo peraltro il
principio, secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica, il venir
meno dell'aggiudicazione, per la decisione giurisdizionale o in via di
autotutela, restituisce all'amministrazione la piena potestà di diritto
pubblico di determinarsi nel modo che ravvisa più opportuno per la cura
del pubblico interesse: Consiglio Stato, sez. V, 6 marzo 2002, n. 1367
), le nuove determinazioni in tal senso assunte dall’Amministrazione
nelle more del giudizio di appello devono considerarsi allora adottate
appunto per dare esecuzione alla pronuncia di primo grado, sì che esse,
alla luce anche delle incontestate deduzioni svolte dall’appellante
nell’istanza risarcitoria successivamente proposta in pendenza del
giudizio di appello, non si configurano come idonee ad escludere la
persistenza dell’originaria ricorrente alla declaratoria di
illegittimità degli atti oggetto del giudizio e dell’appellante
soccombente in primo grado alla reviviscenza degli atti stessi.
Né siffatto ultimo
interesse potrebbe in particolare ritenersi venuto meno per effetto
della mancata impugnazione da parte della seconda degli atti posti in
essere in esecuzione della sentenza appellata, dal momento che essi, in
caso di accoglimento dell’appello (comportante la reviviscenza degli
atti relativi alla prima procedura di gara oggetto del presente
giudizio), verrebbero comunque meno con effetto retroattivo, perdendo ab
initio il loro fondamento giuridico (ex art. 336 c.p.c.).
3. – Esclusa qui, dunque,
la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado od
all’appello, si può passare all’esame del mérito dello stesso, con il
cui primo motivo si sostiene l’erroneità della sentenza impugnata, nella
parte in cui ha ritenuto ricevibile e fondata la censura del ricorso di
primo grado concernente la mancanza di specifiche competenze attinenti
all’oggetto della gara in capo ai componenti la Commissione giudicatrice
costituita ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006.
In primo luogo tale
censura deve ritenersi, diversamente da quanto sostenuto
dall’appellante, tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo.
Infatti, la giurisprudenza
è costante nel ritenere, in applicazione dei principii dettati
dall'Adunanza plenaria n. 1 del 2003, che l'atto di nomina di una
Commissione di gara non sia impugnabile in via autonoma, in quanto non
immediatamente suscettibile di ledere la posizione dei partecipanti alla
procedura.
Il provvedimento di nomina
della commissione giudicatrice di una gara, pertanto, può essere
impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso nei suoi
interessi solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni
concorsuali e la nomina dell'aggiudicatario, si esaurisce il relativo
procedimento amministrativo e diviene, pertanto, compiutamente
riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato.
La censura è poi, come
correttamente ritenuto dal T.A.R., anche fondata, risultando prive di
pregio le contrarie deduzioni svolte con l’atto di appello.
3.1 – Il T.A.R. ha invero
puntualmente evidenziato, nell’accoglierla, che i due membri della
Commissione di gara diversi dal Presidente risultano avere specifiche
competenze professionali in campo sanitario ed amministrativo, “le quali
non si presentano in linea con il profilo contenutistico dell’appalto”.
La Sezione preliminarmente
osserva in proposito che il principio che impone che i membri della
Commissioni di gara siano provvisti di specifica e documentata
esperienza di settore rapportata alla peculiarità della gara da svolgere
è principio non solo immanente nel sistema ( v. art. 84, comma 8, del D.
Lgs. n. 163/2006 ), ma di stretta derivazione costituzionale, dal
momento che un adeguato livello di professionalità dei componenti
l'organo è l'unica garanzia di un effettivo rispetto dei valori
costituzionali richiamati dall'art. 97 Cost. ( Cons. St., V, 30 aprile
2009, n. 2761 ).
Va altresì sottolineato
che le valutazioni effettuate dall'organo tecnico ( che sono espressione
non solo di discrezionalità amministrativa ma, come nella specie, anche
e soprattutto di discrezionalità tecnica ) in tanto sono soggette al
sindacato del giudice amministrativo entro limiti ridottissimi, in
quanto i limiti stessi riflettono non solo i rapporti fra i poteri che
l'ordinamento assegna all'Amministrazione e quelli propri del suo
giudice, ma anche la competenza specifica ed esclusiva, che la normativa
riconosce in determinati settori all'organo tecnico
dell'Amministrazione, alla quale non si contrappone una eguale
competenza da parte del giudicante.
Ciò posto, tenuto conto
dei parametri ai quali la Commissione di gara doveva nel caso di specie
assegnare il suo giudizio ( sistema organizzativo di espletamento
dell’attività, metodologie tecnico operative e servizii analoghi ),
nonché del fatto che nelle procedure svolte col criterio di selezione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa assumono rilevanza di norma
proprio gli elementi qualitativi dell’offerta la cui valutazione è
appunto affidata alla Commissione giudicatrice che attribuisce per
ciascuno di essi un punteggio nell’àmbito di un range determinato ( con
esclusione dunque di qualsivoglia carattere di automaticità delle sue
scelte ), ritiene il Collegio che i predetti membri della Commissione,
in relazione ai concreti aspetti sui quali i medesimi dovevano formulare
il loro giudizio ( valutazione – del resto chiaramente in tal senso
risultante ex post dagli stessi verbali di gara - per almeno due dei
parametri rilevanti, di sofisticati sistemi informatici, telematici,
audio e video, antintrusione, antieffrazione e di videosorveglianza ),
non risultavano dotati, nella loro dichiarata qualità di dirigenti
sanitarii ed amministrativi di grandi strutture a stretto contatto con
l’utenza ( e nemmeno nella loro dichiarata qualità di componenti di
precedenti commissioni di gara, il cui ambito di attività non risulta
per vero nemmeno enunciato ), di competenze od esperienze adeguate, tali
da porli in grado di esprimere una adeguata ed appropriata valutazione
delle offerte quanto agli aspetti sopra indicati.
4. – Pure da respingere è
il motivo d’appello riguardante la violazione nella gara de qua,
denunciata con il ricorso di primo grado e ritenuta sussistente dal
T.A.R., del divieto di commistione fra i requisiti soggettivi di
qualificazione ed i criterii oggettivi afferenti alla valutazione
dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione.
Anche con riguardo a tale
doglianza va anzitutto respinta l’eccezione di tardività sollevata
dall’appellante sul rilievo che la ricorrente in primo grado sarebbe
stata tenuta a proporre la predetta censura al momento della
partecipazione.
E’ noto, invero, che
l'onere di impugnazione immediata del bando riguarda le sole clausole
che concernono i requisiti soggettivi di partecipazione dei concorrenti
e non si estende alle clausole relative alle modalità di valutazione
delle offerte, di svolgimento della gara od attinenti alla astratta
qualificazione dell'oggetto della prestazione.
In tale caso l'impugnativa
va proposta, come correttamente è stato fatto nel presente giudizio,
unitamente agli atti che ne fanno diretta applicazione, che rendono
attuale e concreta la lesione soggettiva subita dall'interessato.
Nel merito, poi, la
doglianza dedotta col ricorso introduttivo, concordemente con quanto
affermato dal Giudice di primo grado, si rivela fondata.
Osserva in proposito il
Collegio che, alla stregua di una consolidata giurisprudenza (
comunitaria e nazionale ), costituisce principio generale regolatore
delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criterii
soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla
valutazione dell'offerta.
Tale principio trova il
suo sostanziale supporto logico nella necessità di tener separati i
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che
attengono all'offerta e, quindi, all'aggiudicazione ( cfr. Cons. Stato,
sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971 ).
Come è stato
autorevolmente osservato, tuttavia, non sempre è agevole tenere separati
i due criterii considerati ( quello oggettivo di valutazione
dell'offerta e quello soggettivo relativo alla capacità tecnica e
professionale del concorrente ), poiché i profili di organizzazione
soggettiva possono anche essere idonei a riflettersi sull'affidabilità e
sull'efficienza dell'offerta e, quindi, della prestazione.
Ne deriva che quando gli
aspetti organizzativi non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal
contesto dell'offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle
modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro
afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta, il principio non
risulta violato ( Cons. Stato, Sez., VI, 15 dicembre 2010, n. 8933 ).
In proposito giova
ricordare che, nel caso di specie, la pretesa illegittimità della legge
di gara sotto il profilo in considerazione concerne l’art. 3.1 del
Disciplinare di gara, laddove prevede come criterio di valutazione
qualitativa dell’offerta i “servizi analoghi espletati presso enti
pubblici ed in particolare presso strutture ospedaliere” ( max punti 10
).
Orbene, come esattamente
dedotto dall’appellata, l’utilizzo, ai fini della valutazione
dell’offerta, di siffatto criterio ( previsto dall’art. 42, comma 1,
lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 come requisito di capacità tecnica del
concorrente ) non risponde in concreto alle specificità della procedura
per cui è causa, poiché il criterio stesso non ha diretto riferimento
con le concrete modalità di svolgimento della prestazione richiesta, né
offre un parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta
stessa, nella misura in cui i “servizi analoghi” non sono stati dalla
legge di gara previsti né “considerati in relazione alla loro rilevanza
nel servizio offerto, bensì quale caratteristica peculiare e soggettiva
dell’impresa offerente” ( così, condivisibilmente, le deduzioni di parte
privata appellata ).
Tale elemento di
valutazione dell’offerta non si rivela insomma in grado di connotare la
effettiva qualità dell’offerta medesima ( e dunque del servizio da
svolgere ), privo com’è di specificazioni, che consentano di
concretamente ricondurre i servizii analoghi esplicati ( per tipologia
ed ampiezza delle strutture da sorvegliare, per flusso di utenti, per
concentrazione di addetti, ecc. ) a quello oggetto di gara e che dunque
forniscano validi indici dei livelli qualitativi, che l’impresa
concorrente può assicurare nello svolgimento della specifica prestazione
oggetto dell’appalto.
5. – Per le argomentazioni
che precedono, l’appello dev’essere respinto ( anche nel suo petitum
risarcitorio, che presuppone la legittimità degli atti oggetto del
presente giudizio ), con conseguente conferma della sentenza impugnata,
anche quanto alla necessità della edizione di una nuova gara a séguito
dell’annullamento degli atti stessi.
Le spese seguono, come di
régola, la soccombenza nei confronti della parte privata appellata,
mentre possono essere integralmente compensate nei confronti
dell’Amministrazione.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul
ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma,
nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
|