Consiglio di
stato - Sezione V - Sentenza n. 4518 del 6 agosto 2012
Mancata
approvazione dell’aggiudicazione provvisoria dovuta alla carenza da
parte dell’aggiudicataria dei requisiti prescritti e sulle conseguenze
della caducazione integrale degli atti della procedura.
FATTO e
DIRITTO
Con ricorso al T.A.R. per
la Campania notificato il 19 novembre 2011 e depositato il successivo
giorno 21 la Gemeaz Cusin S.p.A. (di seguito, la GEMEAZ) impugnava la
determinazione dirigenziale n. 1156 del 16 Novembre 2011 con cui il
Comune di Frattamaggiore aveva definitivamente aggiudicato alla società
La Fattoria S.r.l. la gara da esso indetta per l’affidamento,
all’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di refezione
scolastica per gli anni 2011/12, 2012/13 e 2013/14, procedura all’esito
della quale la ricorrente si era classificata seconda.
La ricorrente con i suoi
due motivi di ricorso lamentava che la società La Fattoria S.r.L. (di
seguito, la FATTORIA) non fosse stata esclusa dalla gara per carenza dei
requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal
disciplinare, con particolare riferimento ai requisiti di fatturato e di
esperienza maturata nel triennio 2008/10, per dimostrare i quali
l’aggiudicataria si era avvalsa della società ausiliaria Servizi e
Ristorazione S.r.l..
Secondo la ricorrente, nel
caso di avvalimento di requisiti caratterizzati da un elevato grado di
astrattezza (possesso di fatturato, certificazioni di qualità ecc.) è
onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si
obblighi semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo richiesto,
bensì a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata tutti gli elementi
aziendali qualificanti, idonei a giustificare l'attribuzione dello
specifico requisito (mezzi, personale, ecc.): laddove invece il
contratto di avvalimento tra la FATTORIA e la società Servizi e
Ristorazione sarebbe stato stipulato in termini del tutto generici, così
come solo generico sarebbe stato l’impegno, contenuto nella
dichiarazione del legale rappresentante della società Servizi e
Ristorazione, di mettere a disposizione della concorrente, in caso di
aggiudicazione, le risorse di cui questa era carente.
La ricorrente deduceva,
inoltre, che neppure l’impresa ausiliaria avrebbe realmente posseduto il
requisito di partecipazione indicato dal punto 4.4 del disciplinare («aver
effettuato negli ultimi tre anni precedenti il bando di gara (2008, 2009
e 2010) la fornitura di servizi di refezione scolastica in regime di
pasti veicolati con almeno due contratti che prevedano l’erogazione di
almeno 900 pasti giorno, comprovabili mediante certificazioni attestanti
il corretto svolgimento del servizio erogato»). Essa aveva fornito,
difatti, un elenco di prestazioni pregresse nel quale non sarebbe stato
contemplato neppure un servizio tale da raggiungere la soglia richiesta
di 900 pasti al giorno.
Il Comune di
Frattamaggiore, costituitosi in giudizio in resistenza al gravame,
eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso (per non essere
stata impugnata anche l’aggiudicazione provvisoria), e, nel merito, ne
deduceva l’infondatezza.
Resisteva all’impugnativa
anche la società aggiudicataria.
La domanda cautelare
proposta dalla ricorrente veniva accolta dal T.A.R. con ordinanza del 9
dicembre 2011.
Poco dopo la
controinteressata, con ricorso incidentale notificato il 21 dicembre
2011 e depositato il successivo giorno 23, impugnava a sua volta gli
atti di gara sotto il profilo dell’omessa esclusione della GEMEAZ.
Questa, a suo dire, avrebbe dovuto essere espulsa dalla procedura per
non aver precisato, nella propria offerta economica, il costo relativo
agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed il costo del
personale: ciò in quanto la mancata specificazione di tali voci, alla
luce degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d.lgs. 163/2006,
nonché dell’art. 26 della l. 81/2009 (rectius, art. 26 d.lgs. 9
aprile 2008, n. 281), avrebbe reso incompleta l’offerta ed imposto
l’esclusione della concorrente, pur in assenza di una espressa
comminatoria correlativa nella lexspecialis.
La ricorrente replicava al
ricorso incidentale eccependo che il medesimo sarebbe stato tardivo,
siccome proposto oltre il termine di trenta giorni dal ricorso
principale, notificato alla FATTORIA il 18 novembre 2011 tramite fax ai
sensi dell’art. 56 comma 2 CPA; inammissibile per carenza d’interesse,
poiché nemmeno la ricorrente incidentale avrebbe a sua volta
specificato, nella propria offerta, i costi del personale e della
sicurezza; ed infine infondato, dal momento che nel caso di specie si
discuterebbe di un appalto di servizi ricadente nell’allegato II B al
d.lgs. 163/06, materia cui non sono applicabili le comuni norme del
Codice dei contratti pubblici, ma solo quelle costituenti espressione di
principi generali; l’infondatezza del gravame incidentale discenderebbe
altresì dalla formulazione del modulo prestampato di gara (all. D), cui
tutti i concorrenti si sarebbero attenuti nel formulare la loro offerta.
All’esito il Tribunale
adìto, con la sentenza n. 1589 del 2012, dichiarava inammissibile il
ricorso incidentale, per la ragione che la carenza che vi veniva
contestata alla ricorrente principale (non aver specificato il costo del
lavoro ed il costo relativo alla sicurezza) era comune anche alla
ricorrente incidentale, ed accoglieva l’impugnativa principale di
GEMEAZ, sul rilievo della genericità dell’impegno sancito dal contratto
di avvalimento a carico dell’ausiliaria.
L’aggiudicazione impugnata
veniva pertanto annullata.
Avverso tale decisione
l’aggiudicataria esperiva indi il presente appello.
Con quest’ultimo la
FATTORIA, oltre a contestare la valutazione del Tribunale circa
l’inammissibilità del proprio ricorso incidentale, insisteva per la sua
fondatezza, e deduceva per converso la mancanza di pregio della censura
di GEMEAZ accolta dal primo Giudice.
Il Comune di
Frattamaggiore si costituiva anche in questo grado di giudizio in
posizione adesiva a quella dell’aggiudicataria, della quale sosteneva
con diffusa memoria le ragioni, concludendo per l’accoglimento
dell’appello.
L’originaria ricorrente,
dal canto suo, difendeva la legittimità della decisione appellata,
deducendo comunque anche l’infondatezza del ricorso incidentale
avversario, e riproponendo il proprio secondo motivo di ricorso di prime
cure, che era rimasto assorbito.
Alla pubblica udienza del
19 giugno 2012 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
L’appello deve essere nel
suo insieme respinto.
Il ricorso incidentale
della controinteressata, infatti, pur potendo, in parziale riforma della
sentenza appellata, essere reputato ammissibile, è comunque infondato
nel merito; e correttamente il primo Giudice ha accolto il ricorso
principale di GEMEAZ.
1 La Sezione deve iniziare
la propria disamina della controversia dalla declaratoria di
inammissibilità pronunciata dal Tribunale sul ricorso incidentale
dell’aggiudicataria.
1a Conviene subito
riportare la motivazione svolta a sostegno di tale capo della sentenza.
“Esso,
però, è inammissibile, perché la carenza che vi viene contestata alla
ricorrente principale (non aver specificamente indicato il costo del
lavoro ed il costo relativo alla sicurezza) è comune anche alla
ricorrente incidentale.
E’, infatti, agli atti
di causa copia del verbale di gara del 7 ottobre 2011, in cui si legge
che la commissione avrebbe provveduto a chiedere alla società La
Fattoria «di evidenziare gli oneri di sicurezza sostenuti quale datore
di lavoro per il rispetto degli obblighi di legge», che, dunque, non
erano stati specificati con l’offerta (invero, allegato a quel verbale
vi sono le osservazioni di altra concorrente, con cui si contesta a
tutte le altre ditte di non aver presentato offerte al netto degli oneri
della sicurezza e del costo del lavoro).
La Sezione ha già in
passato osservato che non è ammissibile un motivo di gravame con il
quale il partecipante a una procedura selettiva deduce contro l'impresa
avversaria un vizio di partecipazione in cui essa stessa è incorsa (TAR
Campania, sez. I, 17 giugno 2004, n. 9571) e da tale principio, che si
basa sull’apprezzamento del concreto interesse all’esame della censura,
il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi.
Infatti, se è vero che
il ricorso incidentale della società La Fattoria è stato proposto al
fine precipuo della contestazione della legittimazione al ricorso
principale, assumendo carattere pregiudiziale nella misura in cui la sua
fondatezza precluderebbe l'esame del merito delle domande proposte dalla
ricorrente Gemeaz Cusin, secondo il più recente orientamento
dell’Adunanza plenaria, è però anche vero che l’effetto di una sentenza
di questo Tribunale che accertasse l’illegittimità dell’operato della
commissione di gara, qualora fosse fondata la denunciata violazione
dell’art. 86 co.3 bis, d.lgs. 163/06, ovvero dell’art. 26 del d.lgs.
281/08, non potrebbe esaurirsi sul mero piano processuale, ma
produrrebbe comunque i suoi effetti conformativi nei confronti della
stazione appaltante.
Quest’ultima,
alla luce dell’efficacia conformativa delle decisioni del giudice
amministrativo ed in ossequio al principio di buon andamento e di parità
di trattamento, non potrebbe ignorare, nella doverosa attivazione dei
suoi poteri al fine di dare piena e esatta esecuzione alla sentenza,
posizioni identiche a quella oggetto di censura, quale in definitiva
sarebbe quella della ricorrente incidentale.”
1b Questo aspetto della
decisione non è suscettibile di conferma.
Al Tribunale non potrebbe
ascriversi, sul punto, un vizio di ultrapetizione. Non solo, infatti, la
verifica dell’effettiva esistenza dell’interesse a ricorrere può essere
compiuta d’ufficio dal Giudice, ma nella specie la carenza di tale
condizione alla base del ricorso incidentale era stata, per giunta,
eccepita dall’avversaria (nella memoria di GEMEAZ del 20 febbraio 2012
si leggeva, tra l’altro : “ … Sicché, la società Fattoria non è
legittimata né ha un interesse a coltivare la censura, dal momento che,
sulla base della sua prospettazione, dovrebbe venire essa stessa esclusa
dalla procedura”).
A non poter essere
condivisa, è proprio la sostanza della decisione dell’inammissibilità
del ricorso incidentale.
In via generale, può
pervenirsi alla conclusione di una carenza di interesse a ricorrere solo
ove risulti con apprezzabile certezza la mancanza di utilità, per il
ricorrente, del provvedimento giurisdizionale richiesto (cfr. ad es.
C.d.S., V, 10 gennaio 2012, n. 35, e 19 ottobre 2009, n. 6406; IV, 24
aprile 2009, n. 2638).
Ora, nella fattispecie non
solo non si configura una simile situazione, ma se ne profila, come si
vedrà, una diametralmente opposta.
L’interesse che giustifica
la proposizione del ricorso incidentale è, come noto, di segno
conservativo, il relativo strumento essendo inteso a preservare la
disponibilità del bene della vita minacciato dall’altrui ricorso
principale. In tema di appalti, in particolare, il rimedio incidentale
tende di solito a promuovere l’accertamento dell’illegittimità della
partecipazione alla gara -e quindi è inteso alla declaratoria di
improcedibilità dell’impugnativa- del ricorrente principale, che
contende l’aggiudicazione al controinteressato.
L’esistenza dell’interesse
alla base del ricorso incidentale può perciò essere considerata, almeno
normalmente, in re ipsa, atteso che l’esito negativo
dell’impugnazione avversaria è per definizione fonte di utilità per il
soggetto che ne sia stato investito. Tanto secondo lo schema logico
delineato dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n.
4/2011, secondo il quale l’accoglimento del ricorso incidentale c.d.
escludente preclude il vaglio di quello principale.
Tanto premesso, la Sezione
non ritiene di poter accedere all’idea, seguita invece dal T.A.R., che
una tale utilità debba essere considerata assente, nello specifico, in
considerazione della pretesa inevitabilità di un intervento espulsivo
postumo cui la Stazione appaltante sarebbe tenuta, a valle del giudizio,
a danno dell’aggiudicataria.
Venendo in ipotetico
rilievo, per il caso di un accoglimento del ricorso incidentale, una
sentenza di improcedibilità di quello principale, l’Amministrazione non
sarebbe tenuta a fare alcunché per dare “piena e esatta esecuzione alla
sentenza”. Tanto meno a discapito dell’aggiudicataria uscita vittoriosa
dal giudizio (occorrendo appena aggiungere che il relativo giudicato, in
tesi, verterebbe sul compiuto accertamento, in fatto e in diritto, della
carenza di un requisito non in capo a quest’ultima, bensì unicamente
rispetto alla ricorrente principale). Ed ancor meno l’Amministrazione
potrebbe dirsi astretta proprio dal giudicato a fare alcunché a favore
di un concorrente che era decaduto dalla possibilità di denunziare in
giudizio a tempo debito il relativo vizio, ed aveva visto, perciò,
consolidarsi l’atto di aggiudicazione sotto tale profilo.
Quanto ad eventuali
iniziative in autotutela, da parte della stessa Stazione appaltante, sul
provvedimento di aggiudicazione appena uscito indenne dal processo, la
relativa possibilità, secondo consolidati principi, non potrebbe essere
mai guidata da un’astratta volontà di ripristino della legalità, ma
dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da ben precise
considerazioni di interesse pubblico concreto ed attuale, alla luce del
grado di importanza e dell’incidenza del vizio in ipotesi rinvenuto,
nonché di valutazioni in punto di convenienza economica e sul grado di
urgenza connessa all’esecuzione dell’appalto.
Se ne desume che il
ventilato intervento in autotutela della Stazione appaltante in
pregiudizio dell’aggiudicataria non potrebbe in alcun modo dispiegarsi
con l’ineluttabilità dell’automatismo presupposto dal primo Giudice.
In sintesi, dunque, nella
specie l’interesse a base del ricorso incidentale sussiste, dal momento
che l’utilitas per chi lo ha proposto sarebbe nell’immediato
sicura, realtà che non potrebbe essere vanificata dalla presenza di un
mero margine di incertezza sulla definitività del soddisfacimento del
controinteressato (per il fatto che non potrebbe essere esclusa, per il
futuro, l’eventualità di iniziative in autotutela).
E’ poi appena il caso di
aggiungere che il criterio, ormai invalso, della precedenza del vaglio
del ricorso incidentale su quello principale implica logicamente la
necessità di accettare l’idea che l’aggiudicazione (che nel caso di
fondatezza del ricorso incidentale uscirebbe indenne dal giudizio) possa
essere affetta da vizi, i quali potrebbero essere potenzialmente anche
più gravi di quelli riscontrati a carico dell’ammissione del ricorrente
principale. Il criterio anzidetto fa sì che la rilevazione della
fondatezza del ricorso incidentale imponga al Giudice di ritenere
senz’altro concluso l’esame della controversia, senza che questi possa
estendere il proprio scrutinio alle censure dedotte o –addirittura solo-
deducibili a carico del controinteressato: il che, pur non essendo
congeniale ad una giurisdizione di legittimità di tipo oggettivo, è però
del tutto coerente con una giurisdizione di stampo soggettivistico.
1c Quanto esposto lascia,
infine, agevolmente comprendere come siano fuori causa i richiami
effettuati dalla difesa di GEMEAZ alla figura dell’abuso del processo.
L’originaria ricorrente ha
stigmatizzato che, “onde impedire all’impresa seconda classificata di
contestare l’esito della gara, la Fattoria pretenderebbe di poter
eccepire … la carenza di interesse sulla base di una contestazione che,
se accolta, dimostrerebbe invece l’illegittimità dell’aggiudicazione
dell’appalto a suo favore”.
Sennonché, l'abuso del
processo, secondo le più recenti acquisizioni giurisprudenziali,
consiste in un vizio di sviamento della funzione, che si realizza
allorché un diritto o una facoltà processuali siano esercitati per scopi
diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li
riconosce, con un'utilizzazione alterata dello schema formale del
diritto, piegato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli
indicati dal Legislatore (cfr. ad es. Cassazione penale sez. un., 29
settembre 2011, n. 155; Cass. civ, sez. III, 18 settembre 2009, n.
20106; C.d.S., V, 7 febbraio 2012, n. 656).
Nella specie, tuttavia,
l’aggiudicataria si è avvalsa dello strumento processuale del ricorso
incidentale per conseguire, in realtà, null’altro che lo scopo tipico
che l’ordinamento assegna a tale mezzo di tutela. Il controinteressato,
all’atto di articolare il proprio ricorso incidentale, dispone infatti,
in via di principio, della stessa pienezza di facoltà di critica che
viene riconosciuta al suo avversario in occasione della formulazione del
gravame principale.
Né potrebbe sostenersi che
le prescelte modalità di esercizio del diritto di difesa comportino una
sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed
il sacrifico cui verrebbe esposta la controparte (profilo che pure
potrebbe concretare un abuso del processo: cfr. Cd.S, V, n. 656/2012
cit.). L’utilitas in conflitto (la posta in gioco) per i due
contendenti è nella specie reciprocamente la stessa, senza che si dia
adito a sproporzioni.
Il ricorso incidentale è
pertanto ammissibile.
2 Il medesimo è però
infondato nel merito.
2a Il rilievo incidentale
della FATTORIA è il seguente.
GEMEAZ avrebbe dovuto
essere espulsa dalla procedura, per non aver indicato nella propria
offerta economica né il costo relativo al personale, né quello
riflettente gli oneri della sicurezza. La mancata specificazione di tali
voci, giusta l’art. 81, comma 3, del d.lgs. 163/2006, gli artt. 86,
comma 3-bis, e 87, comma 4, dello stesso Codice, nonché l’art. 26 della
l. 81/2009 (rectius, art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 281),
avrebbe reso la sua offerta carente di elementi essenziali ed imposto la
sua esclusione, pur in assenza di una comminatoria espressa nella lex
specialis.
2b Le obiezioni mosse alla
doglianza dalla difesa della stessa GEMEAZ risultano però convincenti.
2c L’appellata pone in
evidenza, in primo luogo, la specificità dell’oggetto della procedura su
cui verte la controversia.
Nel caso di specie ci si
trova dinanzi ad un appalto di servizi (Refezione scolastica) ricadente
nell’allegato II B al d.lgs. 163/2006, materia cui non sono applicabili
le comuni norme del Codice dei contratti pubblici, bensì, a norma di
lex specialis, solo quelle costituenti espressione dei pertinenti
principi generali.
Gli artt. 2 e 18 del
disciplinare, invero, rispettivamente avvertono: il primo, appunto, che
“I servizi sono contemplati nell’allegato II B del d.lgs. n. 163/2006
Categoria 17 CPC 64” …; il secondo (rubricato “Norme applicabili
e contenzioso”), che “La normativa applicabile all’appalto è la
seguente: d.lgs. n. 163/2006, per quanto espressamente richiamato e per
i principi generali applicabili ai servizi dell’allegato II B ; Linee di
indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica ( …); Protocollo di
legalità in materia di appalti …”.
L’art. 20 del Codice dei
contratti, per parte sua, al primo comma recita: “L’aggiudicazione
degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è
disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche),
dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento),
dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).”
Disposizione da integrare con quella del successivo art. 27, a norma del
quale l’affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte,
dall’applicazione dello stesso Codice deve avvenire “nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità”.
Ciò posto, pare agevole
convenire, da un lato, che proprio quelli appena elencati siano i “principi
generali applicabili ai servizi dell’allegato II B ” cui si richiama
l’art. 18 del disciplinare; dall’altro, che a nessuno di essi potrebbero
essere ricondotte le norme allegate a base del ricorso incidentale della
FATTORIA (cfr. C.d.S., III, 19 dicembre 2011, n. 6640, che, in
un’ipotesi in cui parimenti si discuteva dell’affidamento di un pubblico
servizio, ha concluso che l’art. 86 del Codice, invocato in quel
giudizio per far escludere una concorrente -anche in tal caso- per
l’omessa indicazione della componente relativa agli oneri di sicurezza,
non avrebbe potuto trovare applicazione, per il fatto di non essere
menzionato dagli atti di gara).
Le norme del ricorso
incidentale, d’altro canto, per la loro stretta specificità di
dettaglio, sono intrinsecamente inidonee ad integrare un “principio” (a
meno di non essere disposti a ravvisarne uno in ogni frammento del
reticolato normativo del Codice, secondo un ordine di idee che sarebbe,
però, incompatibile con la ben diversa logica selettiva sottesa ai suoi
artt. 20 e 27). La difesa comunale si appella, per sostenere il
contrario, alla “natura costituzionalmente sensibile degli interessi”
che le norme del ricorso incidentale intendono perseguire: ma una simile
considerazione, mentre potrebbe valere per argomentare circa
l’inderogabilità dei precetti in discussione, allorché applicabili, non
permette invece di trasformare gli stessi precetti particolari in norme
di “principio”.
2d L’osservazione che
precede sarebbe già decisiva ai fini della reiezione del ricorso
incidentale. Ad essa può peraltro aggiungersene almeno un’altra,
parimenti offerta dalla difesa della GEMEAZ.
Questa si è richiamata,
infatti, alla formulazione del modulo prestampato (all. D) la cui
utilizzazione era stata richiesta dallo stesso disciplinare di gara
(pag. 11) per la redazione dell’offerta economica, modulo cui
praticamente tutti i concorrenti si sarebbero attenuti nel formulare la
loro offerta.
Ebbene, è incontestato tra
le parti che tale modulo richiedesse la sola indicazione del prezzo
unitario e del conseguente ribasso percentuale offerti, con il prezzo
complessivo, senza quindi richiedere ai concorrenti –né consentire loro-
la separata indicazione dei costi relativi al personale e agli oneri
della sicurezza. E la circostanza rende vieppiù evidente come i
contenuti della lex specialis non offrissero alcun supporto
all’esclusione che viene pretesa attraverso il presente ricorso
incidentale.
Né rileva che i
concorrenti non fossero, a rigore, tenuti all’impiego del predetto
modulo a pena di esclusione, giusta l’art. 74, comma 3, del Codice,
circostanza che nulla toglie alla capacità del modulo predisposto
dall’Amministrazione di indurre –in ipotesi- in errore, sul punto in
discussione, coloro che se ne fossero avvalsi.
2e In questo quadro,
coglie infine nel segno anche il conclusivo argomento della stessa
difesa appellata per cui, anche a voler per un attimo concedere che il
regime di gara fosse stato equivoco sul punto in esame (quod non),
la relativa problematica avrebbe dovuto comunque essere risolta facendo
applicazione del canone generale privilegiante, in dubiis, il
favor participationis.
2f Per tutto quanto
precede, il ricorso incidentale deve quindi essere respinto.
3 Una volta accertata
l’infondatezza dell’impugnativa incidentale, non resta che prendere in
esame le censure dell’appellante che hanno investito l’accoglimento del
ricorso principale avversario.
La decisione oggetto di
scrutinio resiste, in proposito, alle critiche che le sono state mosse.
3a Anche sotto questo
profilo giova partire da un richiamo alla motivazione della decisione in
disamina.
“Deve
preliminarmente disattendersi la tesi difensiva dell’amministrazione
resistente, articolata nella memoria conclusiva, che vorrebbe la censura
di genericità del contratto di avvalimento, proposta col primo motivo
d’impugnazione, ristretta esclusivamente al mutuato requisito del
fatturato globale di cui al punto 4.3 del bando di gara per sostenere,
correlativamente, che in relazione al requisito di capacità
tecnico-professionale di cui al punto 4.4. del disciplinare di gara
(l’aver effettuato nel triennio precedente la fornitura di servizi di
refezione scolastica in regime di pasti veicolati nella misura di cui
innanzi si è detto) la ricorrente si dorrebbe, col secondo motivo di
impugnazione, non già della medesima genericità dell’avvalimento, ma del
fatto che anche la società ausiliaria sarebbe stata priva di tale
requisito.
Tale interpretazione
restrittiva, infatti, contrasta con una lettura complessiva del ricorso,
dalla quale emerge con sufficiente chiarezza che le doglianze proposte
investono innanzitutto ed in via generale le modalità con cui è stato
convenuto l’avvalimento dei requisiti tutti, salvo poi sostenere, per un
secondo e altro profilo, che comunque, anche a prescindere da tale
circostanza, neppure l’impresa ausiliaria sarebbe stata in possesso del
requisito di cui al punto 4.4. del disciplinare.
In proposito, è
sufficiente richiamare l’attenzione al punto 2 della esposizione in
fatto contenuta nel ricorso, dove la società Gemeaz Cusin distingue con
precisione i due corni della questione.
Ciò detto, vanno
confermate in questa sede di merito le ragioni a suo tempo poste a
sostegno della ordinanza cautelare.
La società La Fattoria,
infatti, ai fini della partecipazione alla gara ha dichiarato di
avvalersi dei requisiti della impresa ausiliaria Servizi e Ristorazione
anche con specifico riferimento al requisito di capacità tecnica e
professionale indicato al punto 4.4, primo trattino, del disciplinare,
che, come innanzi rammentato, richiede di «aver effettuato negli ultimi
tre anni precedenti il bando di gara (2008, 2009 e 2010) la fornitura di
servizi di refezione scolastica in regime di pasti veicolati con almeno
due contratti che prevedano l’erogazione di almeno 900 pasti giorno».
Tuttavia nel contratto
di avvalimento stipulato tra La Fattoria e la Servizi e Ristorazione,
prodotto agli atti di causa, nulla è detto in relazione alle risorse e
all’organizzazione messe a disposizione dalla impresa ausiliaria alla
società La Fattoria con riferimento al predetto requisito di capacità
tecnica e professionale e nella dichiarazione ex art. 49 d.lgs. n.
163/06 resa all’amministrazione appaltante dalla società ausiliaria,
quest’ultima si impegna genericamente «a mettere a disposizione in caso
di aggiudicazione e per tutta la durata dell’appalto di refezione le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente».
Ribadito in questa sede
che per condivisibile indirizzo giurisprudenziale il requisito
dell’esperienza pregressa rappresenta, nell’ambito dei servizi e delle
forniture, quello che l’attestazione SOA è per gli appalti di lavori,
vale a dire il principale elemento di qualificazione dell’impresa
(C.d.S., sez. III, 15 novembre 2011, n. 6040), va a questo riguardo
osservato che, ai sensi dell’art. 88 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per
la qualificazione in gara il contratto di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera f), del d.lgs. 163/06 deve riportare in modo compiuto, esplicito
ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, in modo determinato e
specifico, e che, atteso il predetto parallelismo, lo stesso principio
non può che valere anche per la dimostrazione del possesso, mediante
avvalimento, dei requisiti di capacità tecnica e professionale negli
appalti di servizi, quale nella specie una pregressa esperienza
specifica nel settore dell’appalto per cui è causa.
La Sezione, d’altronde,
ha già in un recente passato avvertito la centralità della messa
disposizione delle risorse all’interno del sinallagma tipizzante il
contratto di avvalimento, indicando il pericolo che una mera messa a
disposizione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con
risorse materiali o immateriali, possa snaturare l’istituto
dell’avvalimento per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti
stabiliti nel bando di gara (TAR Campania, sez. I, 2 febbraio 2011, n.
644).
Ai fini che qui
interessano, deve soltanto soggiungersi che la stessa direttiva
2004/18/CE prevede, all’art. 47 (per i requisiti di capacità economica e
finanziaria) e all’art. 48 (per i requisiti di capacità tecnica e
professionale), che l’operatore economico che per i requisiti prescritti
fa affidamento sulle capacità di altri soggetti deve provare
all'amministrazione aggiudicatrice di disporre dei mezzi e delle risorse
necessarie: in particolare, per quanto specificamente riguarda i
requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ora ci si sta
occupando, che egli deve provare «che per l'esecuzione dell'appalto
disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di
tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le
risorse necessarie» (art. 48, § 3).
La direttiva è altresì
attenta a che la disponibilità di mezzi sia effettiva e continua (arg.
ex art. 52 § 1 e consid. 45) ed è chiaro che un generico impegno a
mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le risorse necessarie, pur
apparentemente soddisfacendo la lettera dell’art. 48 § 3 della
direttiva, ne viola lo spirito ed il significato.
Per tali ragioni,
non può dirsi che la società La Fattoria abbia dato valida dimostrazione
in gara del possesso del requisito dell’esperienza pregressa richiesta
dal punto 4.4 del disciplinare e dunque, assorbito quant’altro, il
ricorso principale deve essere accolto, con conseguente annullamento,
per l’effetto, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara.”
3b Le critiche mosse dalla
FATTORIA alla decisione così argomentata possono essere sunteggiate come
segue.
La concorrente che ricorra
all’avvalimento sarebbe tenuta a specificare compiutamente le esatte
risorse ed i mezzi prestatile dall’ausiliaria solo in caso di
avvalimento riguardante i requisiti di qualificazione, giusta l’art. 88
del d.P.R. n. 207 del 2010.
L’appellante, però, non si
è avvalsa della qualificazione della società da essa indicata come
ausiliaria, essendo essa già qualificata in proprio grazie alla
conferente certificazione di qualità. La FATTORIA ha ottenuto dalla
propria ausiliaria solo i requisiti di fatturato e di consistenza minima
delle anteriori forniture, senza quindi mutuare requisiti chiamanti in
causa l’intera organizzazione aziendale.
Sicché essa aggiudicataria
nulla poteva dirsi tenuta a provare in ordine agli esatti termini
dell’impegno assunto nei propri confronti. E, in ogni caso, sia il
contratto di avvalimento, sia la dichiarazione di impegno
dell’ausiliaria, che sono stati prodotti in gara, sarebbero stati chiari
nel senso dell’obbligo di quest’ultima di fornire “le risorse
necessarie” di cui la concorrente era carente, con una formulazione che
la comune giurisprudenza reputa sufficiente.
3c Le doglianze esposte
richiedono di fissare immediatamente i seguenti due pacifici punti fermi
:
- l’avvalimento utilizzato
in concreto dalla FATTORIA ha investito sia il requisito economico del
fatturato globale previsto dal punto 4.3 del disciplinare, sia il
requisito di capacità tecnico-professionale, di cui al punto 4.4.,
dell’aver effettuato nell’ultimo triennio la fornitura di servizi di
refezione scolastica in regime di pasti veicolati nella misura minima
indicata dalla lex specialis;
- né il contratto di
avvalimento né la dichiarazione di impegno dell’ausiliaria prodotti in
gara andavano oltre la (generica) indicazione dell’obbligo di
quest’ultima di fornire all’appellante “le risorse necessarie”, senza
che risultassero quindi indicate le concrete risorse di mezzi,
personale, organizzative e di know how che sarebbero state
effettivamente messe a disposizione della FATTORIA.
3d Tanto premesso, la
Sezione deve subito osservare che l’esigenza di una puntuale
individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento non si pone
solo nella ristretta ipotesi dell’avvalimento riguardante i requisiti di
qualificazione, ma investe, per lo meno in linea di principio, l’intero
perimetro applicativo dell’istituto.
Tale esigenza, difatti,
oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico, nella
generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di
ogni contratto l’indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo
oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale,
inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore
pubblico, nella necessità di non permettere -fin troppo- agevoli
aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche
(requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente
verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari
in proprio).
Sotto quest’ultimo
profilo, il primo Giudice ha quindi ben a ragione posto l’accento sulla
necessità di guardarsi dal “pericolo che una mera messa a
disposizione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con
risorse materiali o immateriali, possa snaturare l’istituto
dell’avvalimento per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti
stabiliti nel bando di gara”.
In questa prospettiva, la
pratica della mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento,
della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse
necessarie di cui è carente il concorrente” (o espressioni similari) si
appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per
definizione), inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte
della Stazione appaltante, sull’effettività della messa a disposizione
dei requisiti. Laddove l’Amministrazione deve ritenersi, invece, tenuta
a valutare (con attenzione pari a quella dedicata ai concorrenti che
all’istituto non ricorrano) se con il singolo avvalimento il concorrente
si sia posto in concreto in condizione davvero equivalente a quella di
un concorrente autosufficiente circa il possesso dei requisiti (C.d.S.,
V, 19 marzo 2009 n. 1624 ha ricordato che, secondo la nota della
Commissione delle Comunità europee n. 2007/2309/C (2208) 0108 in data 30
gennaio 2008, di avvio di una procedura di infrazione a carico del
nostro Paese proprio in subiecta materia, “la sola condizione
(ndr: per l’operatività dell’istituto) è quella di permettere
all’amministrazione aggiudicatrice di verificare che il
candidato/offerente disporrà delle capacità richieste per l’esecuzione
dell’appalto"). E non pare dubbio che proprio sul concorrente gravi
l’onere della prova di poter effettivamente disporre, grazie
all’ausiliaria, di tutte le risorse da ritenere in concreto necessarie a
supplire alla personale deficienza del requisito (C.d.S., V, 20 giugno
2011, n. 3670; Corte giustizia CE, Sez. V, 2 dicembre 1999, n. 176; cfr.
anche C.d.S., IV, 14 febbraio 2005, n. 435, che ricorda come il sistema
comunitario degli appalti di servizi “richiede, a garanzia della
serietà dell'offerta e della tutela della par condicio, che si dia la
prova certa dell'effettiva disponibilità delle altrui capacità tecniche”).
Senza dire che contratti
dal tenore generico fino all’evanescenza si presentano incapaci, almeno
ex se, di integrare uno schema minimale di diritti, obblighi e
quindi garanzie per una sicura attuazione dell’avvalimento, e dunque
dello stesso appalto pubblico, in condizioni di chiarezza e trasparenza.
L’appellante non può
essere seguita, inoltre, allorché accredita proprio la giurisprudenza
dell’interpretazione per cui “solo” in caso di avvalimento riguardante i
requisiti di qualificazione occorrerebbe specificare le esatte risorse
ed i mezzi prestati dall’ausiliaria. Le pronunzie all’uopo richiamate a
conforto (C.d.S., V, nn. 3066, 5496 e 6079/2011, nonché n. 1624/2009),
infatti, non offrono elementi che possano corroborare siffatta limitata
operatività del principio di determinatezza.
In realtà, tanto se l’avvalimento
investa direttamente l’intera organizzazione aziendale (come nelle
specie decise da C.d.S., III, 18 aprile 2011, n. 23444, e da V, 23
maggio 2011, n. 3066), quanto se ne riguardi solo un settore, l’esigenza
che siano individuate le precise risorse che ne formano oggetto si
impone negli stessi termini logici ed in ossequio alla medesima esigenza
funzionale (cfr. infatti C.d.S., III, 15 novembre 2011, n. 6040, che in
una fattispecie di avvalimento di requisiti simili a quelli per i quali
l’istituto è stato qui adoperato si è posta, appunto, il problema della
sufficienza dell’indicazione delle “risorse in concreto messe a
disposizione dall’impresa ausiliaria”).
Per quanto appena detto,
la previsione dell’art. 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, là dove enuncia
la necessità che il contratto di avvalimento riporti con compiutezza “le
risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”, non
presenta particolari caratteristiche di innovatività, ma esplicita un
canone già esistente nell’ordinamento di settore, e dotato di una
portata ben più ampia di quella attinente al solo “prestito” dei
requisiti di qualificazione in senso stretto.
Né varrebbe replicare che
le esigenze sopra ricordate sarebbero comunque soddisfatte dalla
previsione dell’art. 49 cit., comma 4, del Codice, sulla responsabilità
solidale prevista nei confronti della Stazione appaltante, a carico del
concorrente e dell’impresa ausiliaria, in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto. Premesso, infatti, che rispetto alle prestazioni
dovute l’avvalente versa per definizione in una carenza di requisiti, si
può affermare che, in presenza di un contratto di avvalimento che non
sia in grado di garantire, per la sua indeterminatezza, l’effettività
della messa a disposizione degli stessi requisiti da parte di chi ne
disponga, neppure la regola della responsabilità solidale varrebbe ad
assicurare l’esatta esecuzione della prestazione di appalto con gli
standard pretesi (il che è quanto qui fondamentalmente interessa), in
quanto essa gioverebbe semmai solo ad apprestare per l’Amministrazione
una copertura residuale, a valle, sul versante risarcitorio.
Ne consegue, secondo
quanto ha condivisibilmente osservato la difesa dell’appellata, che la
responsabilità solidale dell’ausiliaria potrebbe probabilmente essere
sufficiente alla tutela delle esigenze pubbliche nei casi di avvalimento
detto “di garanzia”, concernente requisiti di contenuto economico
(referenze bancarie e simili), ma certo non anche nei casi, come il
presente, di avvalimento operativo.
Nello specifico, pertanto,
con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale dell’aver
effettuato, nell’ultimo triennio, forniture di servizi analoghi nella
misura indicata, affinché non finisse frustrata l’esigenza sottostante
alla prescrizione del requisito occorreva che fosse contrattualmente
garantita la concreta messa a disposizione dell’impresa in gara, ai fini
del suo impiego per l’esecuzione dell’appalto, di una congrua porzione
delle risorse organizzative, personali, di mezzi e di know how
maturate ed affinate dall’ausiliaria attraverso le proprie qualificate
esperienze curricolari.
Il contratto prodotto,
stante l’indeterminatezza della sua formulazione, non permette però di
ritenere soddisfatta tale esigenza.
4 In conclusione, in
parziale riforma della sentenza appellata il ricorso incidentale di
primo grado deve essere dichiarato inammissibile, ma respinto nel
merito, e l’appello va rigettato sotto i rimanenti profili.
Le spese processuali del
doppio grado di giudizio possono essere equitativamente compensate in
forma integrale tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando
sull'appello in epigrafe, in parziale riforma della sentenza appellata
dichiara il ricorso incidentale di primo grado ammissibile e lo rigetta.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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