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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione n. 3966 del 25 luglio 2013
Contratti della pubblica amministrazione - Gara
lavori di recupero di alloggi comunali - Completezza documentale, tecnica e formale dell’offerta presentata dall’aggiudicataria - Correttezza nello svolgimento delle operazioni valutative da parte della Commissione di gara

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno rigettato il ricorso proposto dalla Imped s.r.l. avverso gli atti relativi alla procedura indetta dal Comune di Sassari ai fini dell’affidamento dei lavori di recupero di alloggi comunali nel quartiere di Monte Rosello – Via Anglona., procedura culminata con l’aggiudicazione in favore di (*****) s.r.l.

Con il ricorso in epigrafe specificato l’appellante contesta gli argomenti posti a sostegno del decisum di prime cure.

Resistono la stazione appaltante e la società aggiudicataria.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 7 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’infondatezza nel merito dell’appello esime il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni preliminari svolte dal Comune appellato.

2.1.Vanno, in primo luogo, disattesi i motivi di appello tesi a contestare la completezza documentale, tecnica e formale dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, nonché la correttezza nello svolgimento delle operazioni valutative da parte della Commissione di gara.

In particolare, quanto al profilo della completezza documentale di cui al primo motivo, si deve reputare, in omaggio ad un approccio sostanzialistico imperniato sulla regola del raggiungimento dello scopo, che la mancata produzione dell’autonomo documento programmatico operativo non possa essere considerata causa di esclusione dell’offerta stessa, i quanto i relativi contenuti sono ricavabili dal complessivo contenuto dell’offerta tecnica evincibile dalla scheda A.5 allegata all’offerta tecnica stessa e dalla relazione descrittiva. Segnatamente, il punto 3.3. della relazione descrittiva (rubricato «Logistica inquilini durante i lavori») indica le modalità operative in ordine alla sistemazione provvisoria degli inquilini (prevista in una struttura alberghiera del centro urbano, o - in alternativa - corrispondendo agli interessati una somma di denaro di importo equivalente), alla dislocazione dei beni mobili e suppellettili in containers ad uso esclusivo di ciascun inquilino, e altre prescrizioni. Ne deriva che, a fronte di un’adeguata esplicazione dei contenuti richiesti dal capitolato, il fatto che mancasse un autonomo elaborato non può essere considerato causa di esclusione dell'offerta.

2.2. Non sono fondate neanche le censure volte a dedurre la violazione del capitolato e dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in ordine all’ assegnazione di trenta punti di valutazione della voce A1 della tabella offerta qualitativa.

Le censure di parte ricorrente, ove dirette a contestare la conformità dell'offerta (*****) , per la voce "rifacimento intonaci" ,alla parte inderogabile del progetto (che comprendeva solo le zone cucina/pranzo e bagno dei 72 alloggi) non trovano sostegno nella disciplina di gara e nella documentazione relativa all’offerta.

Anche l’appunto formulato con riguardo alla relazione descrittiva della VACOMIC (punto 3.2. e 3.2.5., in cui si prevede che "gli intonaci interessati da fenomeni di degrado diffuso verranno accuratamente revisionati sull'intera superficie") non risulta persuasivo in quanto il riferimento è alla proposta formulata dalla VACOMIC di estendere i lavori di rifacimento degli intonaci a tutta la superficie degli alloggi, oltre quella obbligatoria e inderogabile (sopra richiamata).

Inoltre, le censure della ricorrente non consentono di superare i motivi posti dalla commissione aggiudicatrice a base della mancata assegnazione alla offerta della (*****) del punteggio aggiuntivo di cui alla scheda A1 (trenta punti), e - per converso - della attribuzione del detto punteggio all'offerta del raggruppamento (*****) .

Dall'esame della documentazione in atti, risulta, infatti, che nella scheda A1 presentata dal raggruppamento aggiudicatario è assunto l'impegno di estendere gli interventi "all'intera superficie interna di tutti gli alloggi". Per converso, nell'omologa scheda presentata dalla ricorrente (*****) , non solo l'intervento sugli intonaci viene definito come restauro (e non come rifacimento), ma l'impegno ad estendere i lavori all'intera superficie degli alloggi non trova riscontro nelle relative voci del computo metrico, nelle quali si introduce un limite quantitativo («... fino al 30% dell'intera superficie ...») non conforme alle prescrizioni dettate dalla lex specialis per l'attribuzione del punteggio di cui trattasi.

Si deve poi rimarcare che dalla relazione descrittiva si ricava la piena corrispondenza dell’offerta tecnica con l’elenco prezzi e con il computo metrico delle opere.

2.3. Non è fondata neanche la doglianza tesa a dedurre la violazione del capitolato in ragione della mancata previsione, in seno all’offerta, della fornitura e posa in opera dei rivestimenti dei bagni e delle cucine.

Come correttamente affermato dal Primo Giudice, nella relazione descrittiva che accompagna il progetto definitivo il raggruppamento aggiudicatario prevede, assumendo il relativo impegno negoziale, che tutti i bagni avranno rivestimenti in piastrelle monocottura formato 20x20 cm per un'altezza massima di cm. 1,80 lungo tutto il perimetro»; e che tutte le cucine dovranno essere rivestite con la stessa tipologia di piastrelle " ... per una superficie massima di 4 mq.".

Non possono pertanto essere condivise le argomentazioni svolte dalla ricorrente al fine di dedurre la mancata congruenza tra offerta e capitolato e le relative alterazioni del sinallagma contrattuale paventate.

2.4.Non fondato è inoltre il quarto mezzo di doglianza, che attiene alla completezza formale della sottoscrizione degli elaborati allegati all’offerta tecnica. Al riguardo, merita osservare la sussistenza di profili di ambiguità nella disciplina di gara che, per un verso, prevedeva la sottoscrizione dell’offerta tecnica in ogni pagina e, per altro verso, escludeva espressamente dall’offerta tecnica gli elaborati del cronoprogramma, del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi.

Alla stregua di detti aspetti di incertezza del quadro delle regole, è da condividere il richiamo dei Primi Giudici alla regola di interpretazione che impone di aderire alla soluzione ermeneutica che favorisca la massima partecipazione alla gara. Ne deriva che alcuna esclusione poteva comminarsi per il caso di mancata sottoscrizione in ciascun foglio del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi.

2.5. E’ infondata anche l’ultima censura con la quale la società ricorrente deduce che la commissione di gara, nella seduta del 7 luglio 2010, avrebbe introdotto una specificazione al criterio di valutazione di cui alla voce A1 (cui si è fatto riferimento in sede di esame del secondo motivo), disponendo l'assegnazione dei relativi punteggi solo se l'offerta migliorativa avesse previsto la realizzazione di tutte le lavorazioni (rifacimento intonaci, ecc.) per ciascun blocco di alloggi indicati.

La Sezione reputa meritevole di condivisione la tesi sostenuta dal Primo Giudice secondo cui la disciplina di gara presuppone la completa realizzazione delle integrazioni migliorative proposte, che pertanto non potevano essere oggetto di modulazione.

3. Per concludere, l’appello merita reiezione in quanto nel suo complesso totalmente infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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