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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione III - Sentenza n. 7362 del 5 aprile 2013
Contratti della Pubblica Amministrazione - L
egittima la clausola del bando che sancisce l’obbligo di assunzione a tempo determinato del personale della precedente affidataria dell’appalto già a tempo indeterminato).

FATTO e DIRITTO

1.- I signori (...), hanno impugnato la sentenza del TAR di Lecce n. 1321/2012 che ha respinto il loro ricorso per l'annullamento:

- della nota prot. n° 59815 datata 4 ottobre 2011 adottata dall’Area Gestione del Patrimonio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, avente ad oggetto “Procedura Aperta per l’assegnazione dei servizi del Centro Unificato di Prenotazione (C.U.P.) delle prestazioni sanitarie dell’A.S.L. BR. Chiarimenti. Errata corrige per errori materiali degli atti di gara”, nella parte in cui a pagina 5, sotto la dicitura "errata corrige per errori materiali degli atti di gara", dispone quanto segue:

1) Omissis;

2) Art. 4, comma 1, del Capitolato Tecnico la dizione esatta è la seguente: "Di impegnarsi ad assumere senza periodo di prova con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato...."

3) Art. 2 del Capitolato Tecnico di gara la dizione esatta è la seguente: "Assumere, senza periodo di prova, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tutti i lavoratori utilizzati dalla precedente impresa appaltatrice nel servizio medesimo con contratto a tempo indeterminato....".

- della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 2169 del 23 Settembre 2011 (“II Integrazione disposizioni attuative sentenza Corte Costituzionale n° 68 del 23 Febbraio 2011 in relazione all’art. 30 L.R. n° 4/2010”), nella parte in cui aggiunge la seguente disposizione “Resta comunque esclusa l’assunzione di personale a tempo indeterminato.."

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso con quelli innanzi indicati.

2. – La sentenza del TAR prescinde dalle questioni di inammissibilità, giudicando il ricorso infondato nel merito alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011. Dalla decisione della Corte Costituzionale si ricava il principio secondo cui la ditta che risulti aggiudicataria (ex novo) di un servizio che ricada in ambito sanitario, ha sempre e soltanto l’obbligo legale di assumere a tempo determinato, entro i limiti di durata dell’affidamento del servizio – posto che l’obbligo non può giammai eccedere i limiti temporali di affidamento del servizio –il personale già utilizzato (con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato) dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto.

3. – Gli appellanti, dipendenti a tempo indeterminato della Svimservice S.p.A., appaltatrice del servizio di Sportello Prenotazione e Riscossione Ticket C.U.P. presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, contestano la sentenza del TAR in quanto interpreta erroneamente la sentenza n. 68/2011 della Corte Costituzionale. Fanno presente che dimostra di interpretare diversamente la sentenza n. 68 l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1555/2012 che, nel corso del giudizio di primo grado, sospendeva la gara in corso e sollecitava il TAR a risolvere le questioni di diritto derivanti dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011, tenendo conto della diversa configurazione dei rapporti di lavoro già esistenti. La sentenza, infatti, secondo gli appellanti, va interpretata nel senso che la Corte Costituzionale non ha voluto in alcun modo imporre alle imprese private, aggiudicatarie di un servizio, l’obbligo di assumere a tempo determinato il personale che aveva un contratto a tempo indeterminato con la precedente impresa. Al contrario, la Corte ha censurato la norma che stabilisce in modo automatico e generalizzato l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto. La Consulta ha, pertanto, cassato questo inciso, del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale Puglia n. 4/2010, ma ha salvaguardato la clausola sociale prevista infine dal medesimo comma 1, ove per i dipendenti della impresa che gestiva precedentemente lo stesso servizio oggetto dell’appalto, si afferma “…la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere ove più favorevoli”.

4. - Si costituisce la Regione Puglia, con propria memoria di costituzione e ulteriore memoria di replica, svolgendo argomentazioni a sostegno della impugnata sentenza del TAR, che ha respinto il ricorso in primo grado.

5. - Interviene, in qualità di contro interessata e ad adiuvandum degli appellanti, la Società Svimservice S.p.A., appaltatrice del servizio di Sportello Prenotazione e Riscossione Ticket C.U.P. presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. La Società, con memoria di costituzione e successiva memoria di replica, sottolinea che la sentenza della Corte Costituzionale ha salvaguardato la clausola sociale e che tale clausola va di volta in volta applicata in base alle condizioni preesistenti. La Società deduce, inoltre, che il mancato rispetto della clausola sociale finisce per alterare le condizioni di concorso alla gara medesima ai danni della Società interveniente, che è contro interessata in quanto gestiva precedentemente il servizio mediante contratti a tempo indeterminato e dunque può trovarsi in posizione di svantaggio quanto ai costi del lavoro rispetto ai concorrenti nella nuova gara non obbligati a mantenere le stesse condizioni contrattuali come espressamente richiesto dalla clausola sociale, prevista dalla legge regionale e dal contratto nazionale di lavoro.

6. – Gli appellanti con memoria di replica segnalano come le Amministrazioni resistenti, ASL Brindisi e Regione Puglia, non hanno dato seguito all’ordinanza n. 4523/2012 della III Sezione del Consiglio di Stato, che, accogliendo l’istanza cautelare degli appellanti, aveva ribadito lo stesso orientamento espresso dalla medesimo Sezione nel corso del giudizio di primo grado con la già citata ordinanza 1555/2011 e aveva invitato le parti a chiarire la loro posizione in ordine alla applicazione della clausola sociale come prevista dal comma 1 dell’art. 30 della legge regionale n. 4/2010 quale risulta dopo la sentenza della Corte Costituzionale. La società Svimservice, contro interessata, con memoria di replica alla memoria della Regione Puglia presentata alla vigilia della discussione in sede cautelare, ribadisce che la illegittimità costituzionale concerne esclusivamente la automatica trasformazione di qualsivoglia rapporto di lavoro in essere con il precedente appaltatore in uno a tempo indeterminato; cioè si limita a censurare un vincolo di eccessivo garantismo rispetto alla clausola sociale, che non è oggetto della sentenza della Corte e che anzi viene esplicitamente dichiarata legittima, con ciò consentendo la conservazione di condizioni contrattuali che fossero più favorevoli.

7. - La terza Sezione del Consiglio di Stato ha adottato, nel corso del giudizio di appello, l’ordinanza n. 4523/2012 con la quale ha accolto l’istanza cautelare per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, avanzata dagli appellanti, richiedendo di approfondire in sede di merito anche con ulteriori apporti delle parti la questione della interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011 con riferimento alla applicazione della clausola sociale in riferimento alla disposizione della legge regionale Puglia n.30/2010, che prevede “la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”.

8. – La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 18 gennaio 2013.

9. – Il Collegio giudica l’appello infondato nel merito.

9.1. – Il Collegio ha svolto il dovuto approfondimento sulla motivazione della sentenza n. 68/2011 della Corte Costituzionale con particolare riferimento alla applicazione della cd clausola sociale alla luce della medesima sentenza della Corte costituzionale ed è pervenuta per questa via a modificare l’orientamento che aveva indotto la Sezione con la sua precedente ordinanza n. 4523/2012 ad accogliere l’istanza cautelare sospendendo la gara.

9.2. – E’ vero che la sentenza della Corte Costituzionale dichiara la illegittimità incostituzionale del comma 1 dell’ art. 25 della legge regionale della Puglia n. 25/2007 come interamente sostituito dall’articolo 30 della legge regionale n. 4/2010, limitatamente alle parole “a tempo indeterminato”, con ciò sopprimendo l’obbligo di assumere nella forma del contratto a tempo indeterminato in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria e che la medesima sentenza riconosce la piena legittimità della cd clausola sociale di cui alle ultime parole del medesimo comma 1, per la quale si prevede unitamente all’obbligo di assunzione “ la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”.

9.3. - Tuttavia diviene decisiva, nell’approfondimento svolto dal Collegio, la motivazione adottata dalla Corte, che contiene argomenti testuali evidentemente rivolti a impedire la estensione della clausola sociale al mantenimento di un contratto a tempo indeterminato, in quanto quest’ultimo è considerato incompatibile con la natura a tempo determinato del contratto di appalto.

9.4. - La sentenza n. 68 citata, infatti, dopo aver parlato di violazione dell’art. 97 della Costituzione in relazione ad assunzioni a tempo indeterminato nell’ambito di società a partecipazione pubblica, totale o di controllo, estende la stessa argomentazione anche al caso di imprese o società affidatarie dell’appalto interamente private, affermando che “il maggior onere derivante dall’obbligo posto all’affidatario di assumere “a tempo indeterminato” il personale già utilizzato si riflette - anche nel caso di imprese o società affidatarie dell’appalto interamente private- sui principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla clausola sociale, di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l’obbligo eccede i limiti temporali dell’affidamento del servizio”.

9.5. – Da questa motivazione si deducono i seguenti univoci elementi interpretativi degli effetti della sentenza della Corte costituzionale in oggetto:

- si afferma esplicitamente che l’obbligo di assumere a tempo indeterminato è estraneo alla cosiddetta “clausola sociale” con l’argomento indicato dalla ;espressione “in termini di non conformità alle disposizioni sulla clausola sociale”;

- con l’argomento indicato dalla espressione “ in termini di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi considerato che l’obbligo eccede i limiti temporali dell’affidamento del servizio” si afferma che l’obbligo di un contratto a tempo indeterminato in presenza di un appalto a tempo determinato determina una illegittima minore apertura dei servizi alla concorrenza e maggiori costi;

- dal momento che tali conseguenze di minore apertura e di maggiori costi si determinano anche nel caso in cui l’obbligo di assumere a tempo indeterminato il personale deriva dal fatto che il personale sia stato assunto a tempo indeterminato dalla ditta che gestiva precedentemente il servizio, si deduce che la cd clausola sociale deve essere necessariamente applicata in modo da non violare i principi di legalità e buon andamento dell’amministrazione affidante, nei termini definiti da questo inequivocabile passaggio della sentenza n. 68/2011.

10. – Pertanto deve concludersi che l’appello deve essere respinto in quanto la motivazione della sentenza esclude che la clausola sociale possa estendersi al mantenimento di un contratto a tempo indeterminato in quanto la sentenza considera l’obbligo di mantenere questa tipologia di contratto in contrasto con il carattere a tempo determinato del contratto di appalto.

11. – Nella natura della controversia e nell’oggettiva complessità della questione, oggetto di diverse pronunce in sede cautelare da parte dello stesso Consiglio di Stato, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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