Consiglio di
Stato - Sezione III - Ordinanza n. 2150 del 22
maggio 2014
Contratti della Pubblica Amministrazione - Respinta l’istanza cautelare
avverso l’esclusione, vista l’applicabilità dell’art. 48 del Codice
Appalti sulla verifica dei requisiti di gara anche quando
l’Amministrazione abbia esteso sia il novero dei soggetti tenuti alla
comprova che il termine dalla legge fissato.
ORDINANZA
sul ricorso numero di
registro generale 3444 del 2014, proposto da:
Generali Italia Spa,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Cardi e Marcello Cardi, con
domicilio eletto presso Studio Legale Cardi, in Roma, viale Bruno Buozzi,
51;
contro
Cassa Italiana di
Previdenza ed Assistenza dei Geometri - Liberi Professionisti,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Harald
Bonura e Giuliano Fonderico, con domicilio eletto presso Giuliano
Fonderico, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
nei confronti di
Unisalute Spa,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
Scanzano e Filippo Brunetti, con domicilio eletto presso Francesco
Scanzano, in Roma, via XXIV Maggio, 43;
per la riforma
della sentenza del T.A.R.
LAZIO – ROMA - SEZIONE III n. 01344/2014, resa tra le parti, concernente
aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidaento del
servizio assicurativo di copertura delle spese sanitarie per gli
iscritti della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri.
Visto l'art. 62 cod. proc.
amm;
Visti il ricorso in
appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
dei Geometri - Liberi Professionisti e di Unisalute Spa;
Vista la impugnata
ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione
della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo
grado;
Viste le memorie
difensive;
Relatore, nella camera di
consiglio del giorno 22 maggio 2014, il Cons. Salvatore Cacace;
Uditi per le parti, alla
stessa camera di consiglio, gli avvocati Cardi Enzo, Cardi Marcello,
Bonura, Fonderico e Scanzano;
Considerato che
l’appellante risulta esser venuta a conoscenza della richiesta di
comprova dei requisiti tempestivamente e nei modi previsti dalla legge
di gara e che l’art. 48 del Codice dei contratti pubblici risulta
pienamente applicabile al caso di specie, con le necessarie conseguenze
in termini di perentorietà del termine stabilito per la presentazione
della documentazione e di esclusione dell’impresa che tale termini non
osservi, non fuoriuscendosi dalla fattispecie normativa allorché, come
nel caso di specie, l’Amministrazione abbia esteso sia il novero dei
soggetti tenuti alla comprova che il termine dalla legge fissato, non
venendo per ciò solo meno la ratio alla base della disposizione
legislativa e della connessa sanzione dell’esclusione;
Ritenuto, quanto alla
invocata verifica d’ufficio dei requisiti di partecipazione, che il
concorrente che intenda valersi della disposizione di cui all’art. 43
del D.P.R. n. 445/2000, sia tenuto ad indicare all’Amministrazione “gli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati” (il che nella fattispecie non risulta che sia avvenuto), tenuto
anche conto del fatto che la disponibilità di documentazione afferente
ad epoca pregressa non è in ogni caso di assicurare la rigorosa verifica
del possesso dei requisiti con riferimento alla situazione attuale
dell’impresa;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello ( ricorso numero
3444/2014).
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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