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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione III - Ordinanza n. 2150 del 22 maggio 2014
Contratti della Pubblica Amministrazione - Respinta l’istanza cautelare avverso l’esclusione, vista l’applicabilità dell’art. 48 del Codice Appalti sulla verifica dei requisiti di gara anche quando l’Amministrazione abbia esteso sia il novero dei soggetti tenuti alla comprova che il termine dalla legge fissato.

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3444 del 2014, proposto da:

 

Generali Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Cardi e Marcello Cardi, con domicilio eletto presso Studio Legale Cardi, in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

contro

Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri - Liberi Professionisti, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Harald Bonura e Giuliano Fonderico, con domicilio eletto presso Giuliano Fonderico, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
 

nei confronti di

Unisalute Spa, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Scanzano e Filippo Brunetti, con domicilio eletto presso Francesco Scanzano, in Roma, via XXIV Maggio, 43;
 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III n. 01344/2014, resa tra le parti, concernente aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidaento del servizio assicurativo di copertura delle spese sanitarie per gli iscritti della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri - Liberi Professionisti e di Unisalute Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014, il Cons. Salvatore Cacace;

Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Cardi Enzo, Cardi Marcello, Bonura, Fonderico e Scanzano;

Considerato che l’appellante risulta esser venuta a conoscenza della richiesta di comprova dei requisiti tempestivamente e nei modi previsti dalla legge di gara e che l’art. 48 del Codice dei contratti pubblici risulta pienamente applicabile al caso di specie, con le necessarie conseguenze in termini di perentorietà del termine stabilito per la presentazione della documentazione e di esclusione dell’impresa che tale termini non osservi, non fuoriuscendosi dalla fattispecie normativa allorché, come nel caso di specie, l’Amministrazione abbia esteso sia il novero dei soggetti tenuti alla comprova che il termine dalla legge fissato, non venendo per ciò solo meno la ratio alla base della disposizione legislativa e della connessa sanzione dell’esclusione;

Ritenuto, quanto alla invocata verifica d’ufficio dei requisiti di partecipazione, che il concorrente che intenda valersi della disposizione di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, sia tenuto ad indicare all’Amministrazione “gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati” (il che nella fattispecie non risulta che sia avvenuto), tenuto anche conto del fatto che la disponibilità di documentazione afferente ad epoca pregressa non è in ogni caso di assicurare la rigorosa verifica del possesso dei requisiti con riferimento alla situazione attuale dell’impresa;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello ( ricorso numero 3444/2014).

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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