Consiglio di
Stato - Sezione V - Sentenza n.
2634 del 7 maggio 2014
Contratti della Pubblica Amministrazione - Obbligo di indicazione, in
sede di offerta, del costo relativo alla sicurezza limitatamente agli
appalti di servizi e forniture.
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 2634 del 2014, proposto da:
Andreola Costruzioni Generali Spa in proprio e quale Capogruppo
Mandataria della Costituenda Ati con Secis Srl, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Marco Pescarollo, Gianluca De Sario e Maurizio Benincasa,
con domicilio eletto presso Maurizio Benincasa in Roma, via di Villa
Massimo, 33;
contro
Tecnica Restauri Srl,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Lago e Andrea Manzi, con
domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, alla via Federico
Confalonieri 5;
nei
confronti di
Ater - Azienda
Territoriale per L'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso,
Veneziana Restauri Costruzioni Srl,
Iveco Spa, Bonem Srl;
sul ricorso numero di
registro generale 2589 del 2014, proposto da:
Ater - Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale della Provincia
di Treviso, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Barel, con domicilio
eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue' Borsi, n. 4;
contro
Tecnica Restauri Srl,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi, Stefania Lago, con
domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri
5;
Andreola Costruzioni Generali Spa, come sopra rappresentata, difesa e
domiciliata;
per la
riforma
quanto al ricorso n. 2589
del 2014:
della sentenza breve del
T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 01388/2013, resa tra le parti,
concernente affidamento lavori di recupero dell'ex "villa baroni" per
realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo
quanto al ricorso n. 2634
del 2014:
della sentenza breve del
T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 01388/2013, resa tra le parti,
concernente affidamento lavori di recupero ex "villa baroni" in comune
di loria, località bessica, per la realizzazione di alloggi e spazi ad
uso collettivo
Visti i ricorsi in appello
e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Tecnica Restauri Srl e di Tecnica Restauri
Srl;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi
per le parti gli avvocati Maurizio Benincasa e Andrea Manzi Federica
Scafarelli, su delega dell'avv. Bruno Barel e Andrea Manzi;
Ritenuto che l’identità
della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi in epigrafe
specificati;
Ritenuto, altresì, che
sussistono i presupposti di cui all’art. 60 del codice del processo
amministrativo per la definizione del merito della controversia con
sentenza in forma semplificata come da avviso dato alle parti;
Rilevato che con la
sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da
Tecnica Restauri s.r.l. avverso gli atti relativi alla procedura di
affidamento dei lavori di recupero dell'ex "Villa Baroni" in Comune di
Loria, località Bessica, per la realizzazione di alloggi e spazi ad uso
collettivo. CIG 4857838EB8, procedura culminata nell’aggiudicazione in
favore del raggruppamento capitanato da Andreola Costruzioni Generali
Spa;
Ritenuto che meritano
accoglimento le doglianze con le quali entrambe le parti appellanti
contestano il capo della sentenza che ha ritenuto illegittima
l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario alla procedura nonostante
l’omessa indicazione,in sede di offerta, dei costi di sicurezza
aziendali;
Reputato, infatti, che
merita condivisione l’indirizzo di questa Sezione (sentenza 9 ottobre
2013, n. 1050), dal quale il Giudice di primo grado si è esplicitamente
discostato, secondo cui l’obbligo di indicazione, in sede di offerta,
del costo relativo alla sicurezza è imposto dal legislatore, ex art. 87,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, esclusivamente per le
procedure relative agli appalti di servizi e forniture mentre in materia
di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e
coordinamento ex art. 100, d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici, fermo
restando l’obbligo di verifica dell’adeguatezza degli oneri per tutti i
contratti pubblici in forza dell’art. 86, comma 3 bis, del codice
dei contratti pubblici;
Reputato che, in ogni
caso, l’ ATI Andreola, pur non essendo tenuta, ha proceduto
all’indicazione degli oneri di sicurezza e che l’unitarietà dell’offerta
economica, complessivamente riconducibile al raggruppamento, non
consente di accedere alla tesi, sposata dalla sentenza appellata,
secondo cui ognuna delle imprese raggruppate avrebbe dovuto indicare la
quota individuale degli oneri a sé imputabile;
Ritenuto altresì che non
merita favorevole valutazione il motivo del ricorso di primo grado,
riproposto con memoria nel giudizio d’appello, con il quale si deduce la
sussistenza, con riferimento al raggruppamento aggiudicatario e al
soggetto secondo classificato, di un ulteriore motivo di esclusione
derivante dalla violazione della prescrizione della lex specialis
(art. 9 della lettera d’invito) che imponeva, a pena di esclusione, la
sottoscrizione, con firma per esteso e leggibile, almeno della prima e
dell’ultima pagina dell’offerta tecnica;
Reputato infatti, che,
alla luce di un’interpretazione coerente con i canoni di tassatività
delle cause di esclusione (art. 46, comma 1 bis, del codice dei
contratti pubblici), di ragionevolezza e del favor partecipationis,
deve ritenersi, al fine del rispetto della ratio della
normativa di gara, l’accertamento della chiara volontà del concorrente
di appropriarsi della paternità dell’offerta;
Ritenuto altresì che detta
volontà è nella specie evincibile in termini certi dall’ apposizione su
tutte le pagine dell’offerta tecnica delle sigle dei rappresentanti
legali delle imprese raggruppate, identificati con i timbri e con i
documenti di identità allegati, e dall’inserimento dell’offerta in
plichi sigillati e controfirmati inclusi in contenitori parimenti
sigillati e controfirmati;
Reputato, peraltro, che
un’interpretazione formalistica della normativa di gara, che imponesse
l’esclusione nonostante la pacifica riconducibilità dell’offerta alla
sfera volitiva del concorrente, esporrebbe la lex specialis alle
censure svolte con il ricorso incidentale di primo grado per i vizi di
eccesso di potere e di contrasto con l’art. 46, comma 1 bis, del
codice dei contratti pubblici;
Ritenuto, in definitiva,
che le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento degli
appelli e, in riforma della sentenza gravata, l’integrale reiezione del
ricorso di primo grado;
Ritenuto, infine, che le
spese debbono seguire la regola della soccombenza per essere liquidate
nella misura in dispositivo specificata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente
pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce, li
accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge
il ricorso di primo grado.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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