Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n.
5854
Contratti della P.A. – Appalti sotto
soglia – Principio di rotazione – Art. 36, d.lgs. n.
50 del 2016 – Applicabilità – Obbligo.
L’applicazione del principio di
rotazione, previsto dall’art. 36, d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, è obbligatorio per le gare di lavori,
servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia” (1)
(1) Ha chiarito il Tar che il
principio di rotazione ‒ che per espressa previsione
normativa deve orientare le stazioni appaltanti
nella fase di consultazione degli operatori
economici da consultare e da invitare a presentare
le offerte ‒ trova fondamento nell’esigenza di
evitare il consolidamento di rendite di posizione in
capo al gestore uscente (la cui posizione di
vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni
acquisite durante il pregresso affidamento),
soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti
economici attivi non è elevato.
Tale principio è dunque volto proprio a tutelare le
esigenze della concorrenza in un settore, quale
quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è
maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a
livello locale, di posizioni di rendita
anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del
settore risultati in precedenza aggiudicatari della
fornitura o del servizio.
Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di
affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che
ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese
e di favorire, per contro, la distribuzione
temporale delle opportunità di aggiudicazione tra
tutti gli operatori potenzialmente idonei, il
principio in questione comporta, in linea generale,
che l’invito all’affidatario uscente riveste
carattere eccezionale.