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Iscrizione ad albi per l’affidamento di appalti servizi, sottoscrizione dell’offerta e termine per chiudere il procedimento di gara

Tar Toscana, sez. I, 31 marzo 2017, n. 496

Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto servizi – Iscrizione abilitativa – Non è condizione per la partecipazione alla gara ma per l’esecuzione dell’appalto. 

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Sottoscrizione – Omessa sottoscrizione di un socio amministratore della società – Conseguenza. 

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Termine di vincolatività dell’offerta - Art. 11, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 – Non è termine per concludere il procedimento di gara.        

         In sede di appalto servizi, in presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l'esecuzione di determinate prestazioni richieste dall'appalto, quale ad esempio l'iscrizione ad albi o registri, la richiesta del relativo possesso rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara.

         Qualora lo Statuto della società concorrente ad una gara pubblica preveda che l’offerta deve essere firmata da entrambi i soci amministratori, la firma di uno solo di questi concretizza una incompleta sottoscrizione dell’offerta e dei relativi allegati, originando una non corretta spendita del potere, in una sorta di fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto concludersi con la firma dell’altro socio amministratore e che invece si è interrotta con la sottoscrizione apposta da uno solo dei due (1). 

         Il termine di 180 giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l'offerta è vincolante non costituisce una scadenza entro cui il procedimento di aggiudicazione deve concludersi, ma indica un lasso di tempo entro il quale l’offerta si presume conservi la propria remuneratività e trascorso il quale l’interessato può scegliere di liberarsi dal vincolo per il solo effetto del venire meno di tale presunzione (2).

 (1) Tale situazione, ad avviso del Tar, non è assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto privo di procura, costituendo invece un caso di mancato perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva o di incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui all’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (Cons. St., sez. V, 10 settembre 2014, n. 4595; Tar Lazio, sez. I, 16 giugno 2016, n. 6923).

(2) Ha chiarito il Tar che la ratio dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è di mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara; il citato art. 11 fissa un limite temporale posto non nell’interesse dell’Amministrazione ma dell’impresa offerente, con la conseguenza che, una volta scaduto il termine di efficacia posto dal bando o dalla legge, le offerte non possono automaticamente considerarsi inefficaci, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati. La non perentorietà del termine di cui all’art. 11 del Codice dei contratti pubblici discende dall’assenza di comminatorie di preclusioni o decadenze a carico dell’Amministrazione per il suo eventuale superamento, dopo il quale permane la potestà di chiedere ai concorrenti il differimento dell’impegno; d’altro canto, l’accoglimento della richiesta è rimesso alla libera volontà dell’offerente. La legge prevede in capo a quest’ultimo il diritto potestativo di svincolarsi dall’offerta quando sia decorso un certo periodo di tempo dalla celebrazione della gara, così garantendo la conservazione della remuneratività dell’offerta fino al momento dell’aggiudicazione. Il concorrente può pertanto validamente svincolarsi dalla propria offerta, senza soggiacere ad un onere di motivazione o ad un termine per l’esercizio di tale diritto.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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