Tar Toscana, sez. I, 31 marzo 2017, n. 496
Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto
servizi – Iscrizione abilitativa – Non è condizione
per la partecipazione alla gara ma per l’esecuzione
dell’appalto.
Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta –
Sottoscrizione – Omessa sottoscrizione di un socio
amministratore della società – Conseguenza.
Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta –
Termine di vincolatività dell’offerta - Art. 11,
comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 – Non è termine per
concludere il procedimento di gara.
In sede di appalto servizi, in presenza di
norme di settore che prevedono una specifica
idoneità per l'esecuzione di determinate prestazioni
richieste dall'appalto, quale ad esempio
l'iscrizione ad albi o registri, la richiesta del
relativo possesso rileva esclusivamente come
requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non
come condizione per la partecipazione alla gara.
Qualora lo Statuto della società
concorrente ad una gara pubblica preveda che
l’offerta deve essere firmata da entrambi i soci
amministratori, la firma di uno solo di questi
concretizza una incompleta sottoscrizione
dell’offerta e dei relativi allegati, originando una
non corretta spendita del potere, in una sorta di
fattispecie a formazione progressiva che avrebbe
dovuto concludersi con la firma dell’altro socio
amministratore e che invece si è interrotta con la
sottoscrizione apposta da uno solo dei due (1).
Il termine di 180 giorni entro il quale, ai
sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 l'offerta è vincolante non costituisce una
scadenza entro cui il procedimento di aggiudicazione
deve concludersi, ma indica un lasso di tempo entro
il quale l’offerta si presume conservi la propria
remuneratività e trascorso il quale l’interessato
può scegliere di liberarsi dal vincolo per il solo
effetto del venire meno di tale presunzione (2).
(1) Tale situazione, ad avviso del
Tar, non è assimilabile alla mancanza della
sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto
privo di procura, costituendo invece un caso di
mancato perfezionamento di una fattispecie a
formazione progressiva o di incompleta
sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità
della provenienza dell’offerta e non comporta
un’incertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui
all’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163), il che induce a ritenere il vizio
sanabile mediante il soccorso istruttorio e non
idoneo a cagionare l’immediata ed automatica
estromissione dalla procedura selettiva (Cons.
St., sez. V, 10 settembre 2014, n. 4595;
Tar Lazio, sez. I, 16 giugno 2016, n. 6923).
(2) Ha chiarito il Tar che la ratio dell’art.
11, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è di
mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di
presumibile durata della gara; il citato art. 11
fissa un limite temporale posto non nell’interesse
dell’Amministrazione ma dell’impresa offerente, con
la conseguenza che, una volta scaduto il termine di
efficacia posto dal bando o dalla legge, le offerte
non possono automaticamente considerarsi inefficaci,
in assenza di una univoca manifestazione di volontà
in tal senso da parte degli interessati. La non
perentorietà del termine di cui all’art. 11 del
Codice dei contratti pubblici discende dall’assenza
di comminatorie di preclusioni o decadenze a carico
dell’Amministrazione per il suo eventuale
superamento, dopo il quale permane la potestà di
chiedere ai concorrenti il differimento
dell’impegno; d’altro canto, l’accoglimento della
richiesta è rimesso alla libera volontà
dell’offerente. La legge prevede in capo a quest’ultimo
il diritto potestativo di svincolarsi dall’offerta
quando sia decorso un certo periodo di tempo dalla
celebrazione della gara, così garantendo la
conservazione della remuneratività dell’offerta fino
al momento dell’aggiudicazione. Il concorrente può
pertanto validamente svincolarsi dalla propria
offerta, senza soggiacere ad un onere di motivazione
o ad un termine per l’esercizio di tale diritto.