Pubblicato il 11/07/2017
N. 00033/2017 REG.RIC.
N.
00021/2017 REG.PROV.CAU.
N.
00033/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 33 del 2017,
proposto da:
Bertini Aosta S.r.l.,
Bertini S.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Greco,
Manuela Muscardini, con domicilio eletto , per legge,
presso il Tar Valle d’Aosta;
contro
Monterosa Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria
Saracco e Laura Formentin, con domicilio eletto, per
legge, presso il Tar Valle d’Aosta;
nei
confronti di
Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l., in RTI con Cogeis
S.P.A e Ivies S.p.A in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo
Montanaro, Cristiana Romano, Davide Sciulli, con
domicilio eletto presso lo studio Davide Sciulli in
Aosta, via Losanna 5;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
e previa
concessione di misure monocratiche ex art.56 c.p.a.
- della
decisione in data 16.06.17, comunicata all'esponente in
pari data, con cui il Presidente di Monterosa s.p.a. ha
approvato la proposta di aggiudicazione a favore del
raggruppamento controinteressato “della procedura aperta
ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 per
l'affidamento degli interventi di realizzazione del
bacino di innevamento <Alpe Forca> in Comune di Ayas,
località Frachey” (doc.1);
- di
tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi
compresi il bando di gara (doc.2), nella parte e
comunque per la subordinata ipotesi descritta al I
motivo di ricorso, i verbali di gara (doc.3), l'atto di
consegna anticipata dei lavori, ove disposta, nonché il
contratto, ove già stipulato, del quale si domanda la
declaratoria di inefficacia ex artt.121 e 122 c.p.a. ed
il relativo subentro;
- nonché
per il risarcimento del danno ingiusto patito e
patiendo.
Visti il ricorso e
i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio di Monterosa Spa e
di Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l.;
Vista la
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;
Visto
l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti
tutti gli atti della causa;
Ritenuta
la propria giurisdizione e competenza;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 la
dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
A)GIURISDIZIONE.
Previamente va esaminata la questione di giurisdizione,
eccepita dalle controparti.
L’impugnata aggiudicazione si riferisce alla
realizzazione di “lavori” , affidati da Monterosa spa ,
con procedura ad evidenza pubblica, tramite risorse
regionali, per l’ammontare di euro 5.200.000.
Trattasi
di un bacino/invaso la cui realizzazione è stata
concepita e progettata per consentire l’innevamento
artificiale di piste da sci, di cui la società per
azioni Monterosa spa (partecipata dalla finanziaria
regionale al 98%, Finaosta) è concessionaria (impianti a
fune).
Sussiste
“autovincolo” per l’applicazione delle norme del Codice
appalti (cfr. punto II Bando), elemento che , peraltro,
non è idoneo a “spostare” la giurisdizione (come è già
stato evidenziato da AP CdS n. 16/2011 ).
Ciò che
radica la giurisdizione innanzi al giudice
amministrativo, con rigetto delle eccezioni delle
controparti, è l’analisi delle norme contenute nel nuovo
Codice appalti 50/2016.
Si
evidenzia fin d’ora, che la giurisprudenza richiamata
dalle controparti non può considerarsi dirimente per due
motivi:
-in
primo luogo la pronunzia del CdS n. 497/2015, inerente
ad un caso (solo apparentemente) “gemello” , che si è
allineata alla precedente A.P. CdS n.16/2011, così come
quest’ultima decisione (che si riferisce ad una
controversia contro l’ ENI), sono sentenze che risolvono
controversie sorte in regime del previgente Codice
163/2006;
-inoltre
il caso esaminato da CdS n. 497/2015 (proveniente da un
contenzioso aostano, concernente un bacino da
realizzarsi da Cervino spa) si riferiva ad un appalto
specificamente “finanziato da fondi propri” (cfr. punto
III.1.2 pag. 3/6 del Bando Cervino, doc. 18), e quindi
diversamente caratterizzato, rispetto al quale la
problematica della giurisdizione era sorta (solo) in
appello.
Questi
elementi , differenziati, non possono rendere meramente
“sovrapponibili” i relativi contenziosi.
Occorre
dunque analizzare, ai fini della verifica della
sussistenza della giurisdizione, definita come esclusiva
ex art. 133 lett. e) punto 1) del cpa, se l’attività ad
evidenza pubblica compiuta da Monterosa spa sia
inquadrabile come affidamento “svolto da soggetto
<comunque tenuto> nella scelta del contraente
all’applicazione della normativa comunitaria o al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica” (così
come si esprime la norma).
Dunque
va verificato se le norme pubblicistiche debbano essere
applicate per legge (con effetti sulla giurisdizione) e
non solo per autovincolo.
Per
definire la sussistenza dell’obbligo “ex lege” (e non
per mera autodisciplina facoltativa e volontaria)
occorre considerare le norme del (nuovo) Codice appalti
50/2016 che definiscono una pluralità di categorie
tenute ad applicare la disciplina ad evidenza pubblica.
In
particolare l’ art. 1 (nel vecchio Codice la disciplina
era contenuta nell’art. 32, in versione diversa), ove il
legislatore ha voluto individuare, fra le diverse
tipologie di “lavori”, due fattispecie, all’interno del
2° comma, che sono rilevanti nel nostro caso:
-alla
lett. a) una definizione articolata riferita a lavori
(determinati nell’oggetto) conferiti da committenti non
soggettivamente individuati, ma i cui lavori risultano
caratterizzati da due elementi quantitativi economici
(due soglie monetarie);
-alla
lett. d) lavori pubblici (indeterminati nell’oggetto)
affidati da soggetti soggettivamente individuati,
“concessionari di servizi”, ma solo qualora essi siano
“strettamente strumentali” alla gestione del servizio (e
le opere pubbliche diventino di proprietà
dell’Amministrazione aggiudicatrice).
Trattasi
di due ipotesi “autonome” che vanno interpretate in modo
indipendente l’una dall’altra. Dunque la prima ipotesi
(lett. a) non deve subire condizionamenti in riferimento
al vincolo di strumentalità posto alla successiva lett.
d).
Il
Collegio ritiene di ritenere applicabile, al caso di
specie, la lett. a) punto 2 dell’art. 1 del Codice
50/2016.
Tale
norma impone l’applicazione delle norme pubblicistiche
in caso di sussistenza di una duplice condizione (che
deve essere riscontrata in forma “abbinata”):
*appalti
di lavori che superino 1 milione di euro e che siano
“sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50%
da amministrazioni aggiudicatrici”;
*ma solo
qualora tali appalti si riferiscano a lavori determinati
in peculiari “settori” (indicati sub nn. 1 e 2); il
punto 1 contempla , rendendoli rilevanti, i “lavori di
Genio civile di cui all’Allegato I” (il punto 2 si
riferisce, invece, agli “edifici destinati a funzioni
pubbliche”) .
Dunque
la prima condizione è ampia e si correla,
essenzialmente, al requisito finanziario delle “fonti”
utilizzate (risorse pubbliche), in quota maggioritaria.
Nel caso
di specie la condizione è soddisfatta, nella sua duplice
articolazione, in quanto:
§trattasi di lavori superiori a 1 milione di euro
(5.200.000 totali, come rinvenibile da bando e comunque
superiore ai 3.300.000 anche con riferimento alla sola
categoria principale) ;
§trattasi di opere che sono finanziate dalla Regione
Valle d’Aosta, in quanto il bando, all’articolo XXVIII,
pag. 24/24, al punto 10, indica esplicitamente che la
stazione appaltante ha ottenuto finanziamenti pubblici
dalla Regione Valle d’Aosta ( dunque non opera
“autofinanziata” da Monterosa spa, come invece lo era il
caso del contenzioso relativo all’invaso di Cervino spa,
oggetto della sentenza CdS n. 497/2015) .
La
seconda condizione che deve “concorrere” , di portata
limitativa, restringe l’ambito di operatività della
norma optando per una “elencazione tabellare” dei lavori
reputati rilevanti per l’assoggettamento alla disciplina
codistica che regola gli appalti pubblici.
Il
legislatore richiamando l’Allegato 1 (alla lett. a del
punto 1, 2° comma dell’art. 1) formula un’elencazione
riferita ad una serie di molteplici tipologie ed
attività.
L’elenco
che è stato redatto e richiamato distingue per
“categorie” e “sottocategorie” i lavori rilevanti (di
contenuto estremamente ampio); tra questi si rinvengono
tipologie di opere rilevanti ai nostri fini.
Ci si
riferisce, in particolare, a:
45.24
“costruzione di opere idrauliche”: dighe e sbarramenti,
lavori di dragaggio, lavori sotterranei;
45.11
movimento terra: scavo, riporto, spianamento; drenaggio
di terreni agricoli e forestali;
45.25
“altri lavori speciali di costruzione”: lavori di
costruzione edili e di genio civile da parte di imprese
specializzate in un aspetto comune a vari tipi di
costruzione, che richiedono capacità o attrezzature
particolari; lavori di fondazione; perforazione e
costruzione di pozzi d’acqua, lo scavo di pozzi;
45.23
lavori di costruzione piscine;
45.31
Installazione di impianti elettrici: installazione in
edifici o altre opere di costruzione di cavi e raccordi
elettrici.
Occorre
creare un dettagliato collegamento fra fattispecie
astratta (Tabella 1) e opera in concreto commissionata.
Vanno
dunque evidenziati quali sono i lavori oggetto di
contratto (cfr. Bando punto V requisiti speciali, pag.
4/24):
-prevalente: “opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica, Cat. OG8-IV bis” (per 3.335.730);
-scorporabili: “impermeabilizzazioni, acquedotti, opere
di irrigazione e di evacuazione, edifici civili OG1 III,
OS8 III, OG 6 II”.
Trattasi
di lavori che rientrano a pieno titolo nell’All. 1
(nelle varie e diverse articolazioni sopra riportate).
Per
ulteriori riscontri si richiama la Relazione
dell’aggiudicataria ove, al punto 2.3.7 “consulenza
tecnica” si svolge una chiara elencazione delle opere
necessarie per la realizzazione dell’invaso (comprensivi
di trincee drenanti, canali, drenaggi…, pag. 7/16).
Il
Collegio ritiene, quindi, che la realizzazione di un
invaso/bacino di tal portata (stoccaggio di 127.120
metri cubi di acqua), contenimento e suo sfruttamento
per l’innevamento artificiale delle piste da sci,
finanziato dalla Regione per 5.200.000 euro, rientri
nella complessa disposizione normativa (art. 1 comma 2°
lett. a) punto 1), che impone l’applicazione delle norme
codicistiche di evidenza pubblica.
Oltretutto l’opera, si segnala solo come “ulteriore”
profilo (anche se non necessario), si configura “anche”
come affidata da un concessionario di servizi (trasporto
a fune) e strumentale alla gestione del servizio
(realizzazione di neve artificiale per innevare piste
strettamente funzionali all’esercizio dell’impianto).
Dunque
con possibile rilevanza, anche, come opera inquadrabile
nella (ulteriore e diversa) lett. d) dello stesso art.
1, per la realizzazione dell’invaso funzionale e
strumentale alla gestione del servizio da parte del
concessionario.
***
B)FUMUS
BONI JURIS.
Per
quanto concerne le contestazioni formulate il Collegio
rileva che la questione posta con il secondo motivo di
ricorso, avverso l’ammissione della controinteressata
aggiudicataria, sia da considerarsi prevalente ed
assorbente (il primo motivo mirava ad ottenere un
maggior punteggio in riferimento all’Allegato1,
elaborato illustrativo dell’intervento e
dell’allestimento del cantiere).
L’aggiudicatario esecutore delle opere avrebbe dovuto
redigere la “progettazione costruttiva strutturale delle
opere civili”.
Il RTI
aggiudicatario ha indicato come “responsabile del team
di progettazione” l’ing. Fiou.
Tale
professionista è colui che ha redatto il progetto, su
incarico della Monterosa spa, stazione appaltante.
Il
professionista è una figura di primo piano
nell’organigramma e rappresenta l’elemento di forza per
la “consulenza tecnica” (si veda punto 2.3.7 della
relazione-offerta BGF) , unitamente al geologo Luboz.
Sostanzialmente il concorrente aggiudicatario dispone
fra i propri consulenti l’ingegnere che ha redatto
(insieme al dott. Forestale Ceriani) il progetto posto a
base di gara per incarico di Monterosa spa.
Con
evidente e palese violazione dell’art. 24 comma 7 del
Codice 50/2016 che impone che gli affidatari di
incarichi di progettazione per progetti posti a base di
gara non possono essere affidatari degli appalti per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione (norma che estende il principio, di
terzietà, anche al soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione
nonchè ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e
ai loro dipendenti).
Il
legislatore ha disposto, come unica possibilità di
deroga, l’inapplicabilità del divieto laddove i soggetti
ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita
nell'espletamento degli incarichi di progettazione <non
è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la
concorrenza con gli altri operatori>.
Ma, nel
caso di specie, in considerazione del ruolo fondamentale
assunto dall’ing. Fiou nella fase di progettazione
(unico ingegnere, unitamente al dott. Forestale), si è
venuta a creare, con la sua individuazione da parte di
BGF come progettista nella fase esecutiva delle opere,
una situazione di evidente conflitto di interesse,
vietato per legge.
Non solo
“potenziale”, elemento che già sarebbe sufficiente,
volendo la norma evitare in via preventiva situazioni di
contrasto eventuale, ma anche in considerazione della
posizione rilevante che il progettista avrebbe dovuto
assumere in sede di controllo della congruità e
corrispondenza dell’opera.
Si
rammenta, inoltre, che il bando prevede (pag. 12/24) che
le soluzioni progettuali migliorative vanno “validate in
contraddittorio con il progettista dell’opera”.
Il
doppio ruolo del progettista incide pure sulla
“capacità” di formulare <proposte migliorative> rispetto
al progetto (da esso stesso redatto) posto dalla
stazione appaltante-Monterosa spa a base di gara.
Ne
consegue che l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria
, contestata dalla ricorrente, risulta illegittima per
violazione, in sede di formulazione dell’offerta
tecnico-professionale, del divieto di commistione fra
progettista ed esecutore che si è avvalso del medesimo
progettista ing. Fiou. Situazione che concretizza un
conflitto di interessi non tollerabile e contrastante
con il divieto normativo.
Per
l’effetto l’ammissione dell’aggiudicataria va sospesa
(sussistendo il divieto di partecipazione del
progettista).
Ultimo
cenno in riferimento all’ulteriore profilo inerente
l’avvenuta consegna anticipata (disposta il 20 giugno
2017, con inizio delle opere), peraltro già sospesa in
forza del decreto monocratico presidenziale n. 19 del
3.7.2017 (il termine dilatorio di 35 giorni per la
sottoscrizione del contratto sarebbe scaduto il
21.7.2017).
Tale
“scelta” del committente , d’intesa con
l’aggiudicataria, non costituisce impedimento al
possibile subentro anche in tale posizione “urgente” da
parte della ricorrente, al fine di salvaguardare la
soddisfazione dell’interesse pubblico alla rapida
realizzazione dell’opera (che Monterosa intendeva
attuare in 180 giorni , entro l’avvio della stagione
sciistica 2017/18).
La
stazione appaltante, a seguito della sospensione della
disposta aggiudicazione, recependo l’esclusione, avrà
titolo , in caso di effettiva sussistenza di profili
d’urgenza (dimostrata dalla intervenuta consegna
anticipata), a disporre lo scorrimento della graduatoria
in favore della ricorrente, collocatasi al secondo
posto, con subentro nel relativo contratto (e previo
espletamento delle necessarie verifiche).
In
conclusione la domanda cautelare va accolta, con
sospensione dell’ammissione di BGF nonché dei
presupposti atti di gara (verbali della Commissione di
ammissione), dell’aggiudicazione disposta in suo favore,
del contratto e della relativa consegna dei lavori.
In
considerazione della peculiarietà del contenzioso e
della giurisprudenza pregressa le spese della presente
fase cautelare possono essere compensate.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica) Accoglie la domanda cautelare e per
l'effetto:
a)
sospende i provvedimenti impugnati, come da motivazione;
b) fissa
per la trattazione di merito del ricorso l'udienza
pubblica del 12 settembre 2017.
Compensa
le spese della presente fase cautelare.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed
è depositata presso la segreteria del tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 11
luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Andrea
Migliozzi, Presidente
Grazia
Flaim, Consigliere, Estensore
Carlo
Buonauro, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Grazia Flaim |
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Andrea
Migliozzi |
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IL
SEGRETARIO
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |