Criterio di valutazione delle
offerte economicamente più vantaggiose e equipollenza
del certificato di esecuzione lavori con il certificato
di collaudo o di regolare esecuzion
Trga Trento 28 febbraio 2017, n. 71
Contratti della Pubblica amministrazione - Commissione
di gara - Fissazione di sub criteri – Possibilità –
Introduzione di un criterio valutativo diverso –
Esclusione – introduzione di sub criterio che sottende
un nuovo criterio – Illegittimità.
Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta –
Offerta economicamente più vantaggiosa - Valutazione –
Criteri selettivi – Pubblicità – Necessità –
Ratio.
Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta –
Offerta economicamente più vantaggiosa - Valutazione –
Criteri di valutazione – Individuazione – Prima
dell’apertura delle buste contenenti le offerte.
Contratti della Pubblica amministrazione –
Appalto lavori - Certificato di esecuzione lavori -
Equipollenza ex
art. 325, d.P.R. n. 270 del 2010 al certificato di
collaudo o di regolare esecuzione richiesto ai fini
dell'ammissione alla gara - Conseguenza.
La Commissione di gara può
specificare, prima dell’apertura dei plichi contenenti
le offerte tecniche, il metodo di attribuzione dei
singoli punteggi al fine di precisare il susseguente
iter motivazionale ma non può introdurre un
criterio valutativo diverso e ulteriore rispetto a
quello previsto dalla lex specialis di gara
anche se facendolo passare per un sub criterio.
Nelle procedure da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le
amministrazioni devono enunciare i criteri di
aggiudicazione da applicarsi nelle valutazioni delle
offerte; in applicazione dei principi della par
condicio e della trasparenza dell’azione
amministrativa, tutti gli elementi da prendersi in
considerazione per l’aggiudicazione della procedura, ed
il peso assegnato per la valutazione, devono essere resi
noti ai partecipanti al momento della presentazione
delle offerte, non potendo la stazione appaltante
applicare regole di ponderazione o sottocriteri che non
siano stati preventivamente portati a conoscenza degli
offerenti (1).
Nelle procedure da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
fissazione dei criteri selettivi di valutazione
delle offerte deve sempre precedere l’apertura delle
buste contenenti le offerte medesime ed essere
effettuata in una fase anteriore alla conoscenza delle
soluzioni proposte dai concorrenti (2).
Le specifiche dichiarazioni dei
responsabili dei procedimenti delle stazioni appaltanti,
in cui si attesta che “i lavori sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito”, presuppongono l’avvenuto
rilascio, da parte della commissione o della direzione
lavori, dei certificati di collaudo o di regolare
esecuzione, e non possono prescindere dal favorevole
esito delle operazioni di controllo effettuate da detti
organi, come si evince dall’art. 325 (“attestazione di
regolare esecuzione”), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in
cui è stabilito che l’attestazione di regolare
esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione viene
confermata dal responsabile del procedimento (3).
(1) Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2012, n. 514; id. 22
marzo 2011, n. 1749; Tar Milano, sez. I, 29 luglio 2009,
n. 4551; deliberazione Anac n. 1264 del 2016.
(2) Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2343; id. 18
agosto 2010, n. 5844; id., sez. VI, 16 novembre 2000, n.
6128.
(3) Data la premessa il Tar ha affermato che la
decisione dell’organo tecnico della stazione appaltante
di non ammettere e di non valutare, ai fini del
conseguimento del previsto punteggio, i certificati
prodotti dalla ricorrente in quanto non corredati dai
certificati di collaudo o di regolare esecuzione,
costituisce l’esito di un’operazione interpretativa
irragionevole e quindi illegittima, atteso il rapporto
di presupposizione che connota la dichiarazione del
responsabile del procedimento rispetto alle previe
verifiche della commissione o della direzione lavori.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |