Il principio della
suddivisione in lotti di un appalto è derogabile
Consiglio
di Stato - Sezione V - Sentenza 3
aprile 2018, n. 2044
Contratti della
pubblica amministrazione – Lotti – Suddivisione
dell’appalto in lotti – Art. 51, d.lgs. n. 50 del 2016 –
Derogabilità – Sindacabilità – Limiti.
Il principio della
suddivisione in lotti di un appalto, previsto dall’art.
51, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può essere derogato,
seppur attraverso una decisione che deve essere
adeguatamente motivata ed è espressione di scelta
discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della
ragionevolezza e proporzionalità, oltre che
dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla
decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse
dimensioni” in lotti (1)
(1)
Cons. St., sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669; id.,
sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081.
Ha chiarito la Sezione
che se è vero che l’art. 51, d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 ha mantenuto il principio della suddivisione in
lotti, al fine di favorire l’accesso delle microimprese,
piccole e medie imprese alle gare pubbliche, già
previsto dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, tuttavia, nel nuovo regime, il
principio non risulta posto in termini assoluti ed
inderogabili, giacché il medesimo art. 51, comma 1,
secondo periodo afferma che “le stazioni appaltanti
motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti
nel bando di gara o nella lettera di invito o nella
relazione unica di cui agli artt. 99 e 139”.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |