N.
01297/2018 REG.PROV.COLL. N. 00770/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 770 del 2018, proposto da:
Nacatur International Import Export s.r.l. a socio
unico, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato
Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Innovapuglia s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Patroni
Griffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, piazza
Luigi di Savoia, 41/A;
per l’annullamento
- del provvedimento
prot. n. 180427008 del 27.4.2018, con il quale è stata
disposta l’esclusione di Nacatur International Import
Export s.r.l. dalla gara telematica a procedura aperta
ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per la “Fornitura in
somministrazione di aghi e siringhe per i fabbisogni
delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia”
relativamente ai lotti n. 55 - 58 - 62 - 83 - 85 - 86 -
87 - 88 - 89, comunicato in data 27.4.2018 prot.
180427015;
- di tutti i verbali di
gara di seduta pubblica e di seduta riservata relativi
ai lotti n. 55 - 58 - 62 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89,
dai quali consegue l’esclusione della impresa
ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio di Innovapuglia s.p.a.;
Visti tutti gli atti
della causa;
Visti gli artt. 74 e
120, comma 10 cod. proc. amm.;
Relatore il dott.
Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del
giorno 10 ottobre 2018 per le parti i difensori come da
verbale di udienza;
Ritenuta meritevole di positivo
apprezzamento l’eccezione di irricevibilità formulata da
Innovapuglia s.p.a. nella memoria depositata in data
3.10.2018;
Rilevato, a tal
riguardo, che:
- Il cd. rito super
accelerato di cui all’art. 120, comma 2 bis cod.
proc. amm. - secondo la più recente giurisprudenza
amministrativa - non comporta l’inapplicabilità del
generale principio sancito dall’art. 41, comma 2 cod.
proc. amm. secondo cui il termine per l’impugnazione dei
provvedimenti amministrativi decorre in ogni caso dal
momento dell’avvenuta conoscenza degli stessi, purché
siano immediatamente percepibili i profili che ne
rendano evidente la lesività per la sfera giuridica
dell’interessato.
Infatti, sul punto
specifico Cons. Stato, Sez. VI, 13.12.2017, n. 5870 ha
rimarcato:
«… Sebbene il comma 2-bis
dell’art. 120 cod. proc. amm., inserito dall’art. 204,
comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 (a decorrere dal 19
aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220
d.lgs. n. 50/2016), nella disciplina del c.d. rito
super-speciale previsto per l’impugnazione degli atti di
esclusione e di ammissione (d)alle procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,
faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell’ivi
previsto termine d’impugnazione di trenta giorni,
esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di
ammissione o esclusione sul profilo telematico della
stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
d.lgs. n. 50/2016, ritiene il Collegio che ciò non
implichi l’inapplicabilità del generale principio
sancito dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e
riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell’art. 120
cod. proc. amm., per cui, in difetto della formale
comunicazione dell’atto - o, per quanto qui interessa,
in difetto di pubblicazione dell’atto di ammissione
sulla piattaforma telematica della stazione appaltante
-, il termine decorre dal momento dell’avvenuta
conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i
profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera
giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di
rimedio apprestato dall’ordinamento processuale. In
altri termini, in difetto di un’espressa e univoca
correlativa espressa previsione legislativa a valenza
derogatoria e in assenza di un rapporto di
incompatibilità, deve escludersi che il comma 2-bis
dell’art. 120 cod. proc. amm. abbia apportato una deroga
all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e al principio
generale della decorrenza del termine di impugnazione
dalla conoscenza completa dell’atto. La piena conoscenza
dell’atto di ammissione della controinteressata,
acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul
profilo telematico della stazione appaltante, può dunque
provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza
del termine decadenziale per la proposizione del
ricorso. …».
- La regola in esame è
stata recentemente riaffermata dal Consiglio di Stato
(cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17.9.2018, n. 5434) proprio
con riferimento ad una vicenda sovrapponibile a quella
per cui è causa, ove il ricorso era stata proposto, come
nel caso di specie, per l’impugnazione di un
provvedimento che si limitava a recepire e confermare
l’esclusione da una procedura di gara (rectius
declaratoria della “non accettabilità” dell’offerta) in
realtà già disposta dalla Commissione nell’ambito di
seduta pubblica ove era presente un rappresentante
dell’impresa, il quale era dunque pienamente a
conoscenza delle ragioni poste a fondamento del
provvedimento di esclusione.
La fattispecie è stata
decisa dal Consiglio di Stato con la seguente
motivazione:
«… Rilevato infatti che
alla seduta della commissione del 30.3.2018, alla quale
era presente un rappresentante dell’impresa appellante,
è stata data lettura integrale dei precedenti verbali,
compreso di quello del 15.2.2018, recante la motivata
declaratoria della “non accettabilità” delle offerte
della medesima appellante, che la stazione appaltante,
con l’impugnata determina n. 584 del 26 aprile 2018, si
è limitata a recepire e confermare;
Rilevato infatti che,
come recentemente evidenziato da questo giudice (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4180 del 9 luglio 2018),
“la disposizione in parola (art. 120, comma 2 bis, cod.
proc. amm.: n.d.e.) non implica l’assoluta
inapplicabilità del generale principio sancito dagli
artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del cod.
proc. amm., per cui, in difetto della formale
comunicazione dell’atto - o, per quanto qui interessa,
in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di
ammissione sulla piattaforma telematica della stazione
appaltante - il termine decorre, comunque, dal momento
dell’intervenuta piena conoscenza del provvedimento da
impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado
di percepire i profili che ne rendano evidente la
lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al
tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale.
In altri termini, “la piena conoscenza dell’atto di
ammissione della controinteressata, acquisita prima o in
assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico
della stazione appaltante, può dunque provenire da
qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine
decadenziale per la proposizione del ricorso” (Cons. St.
5870 del 2017)”;
Evidenziato che,
laddove si tratti - come nella specie - della
impugnazione di un provvedimento di esclusione, la
conoscenza dei relativi profili lesivi deve ritenersi
insita nella percezione della sua adozione da parte
dell’impresa esclusa, tanto più se acquisita
congiuntamente a quella delle relative ragioni
determinanti;
Evidenziato
conseguentemente che il ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado, proposto dalla parte ricorrente
solo in data 25.5.2018, non può che essere considerato
tardivo, nella parte in cui si rivolge avverso il
provvedimento di esclusione, di fatto adottato dalla
commissione di gara in occasione della seduta del
15.2.2018 e portato a conoscenza dell’impresa appellante
(per il tramite del suo rappresentante) alla seduta del
30.3.2018 …».
È pur vero che questo
Collegio con sentenza n. 340 del 5.4.2017 (citata nella
memoria di parte ricorrente del 5.10.2018) ha
evidenziato, con riferimento ad una fattispecie in cui
veniva in contestazione la differente ipotesi della
omessa tempestiva impugnazione di una ammissione, che:
«… Per tutto quanto
rilevato, il Collegio ritiene che, nel caso di specie,
essendo mancata la pubblicazione sul profilo del
committente, soltanto dalla data di invio della pec
decorra il termine dei trenta giorni previsto per
l’impugnativa dell’unico provvedimento che ha reso noto
l’elenco delle ditte ammesse e di quella risultata
aggiudicataria. In tal senso depone quanto da ultimo
ribadito dal Consiglio di Stato (sez. Cons. Sato, sez.
III, sent. 4994 del 25.11.2016, richiamata anche dal
ricorrente e riferita all’applicazione dell’art. 120,
comma 6 bis, c.p.a, introdotto dall’art. 204
D.Lgs. n. 50 del 2016, seppure con riferimento al
diverso profilo del regime temporale di applicazione
delle nuove regole processuali) ai sensi del quale “in
difetto del (contestuale) funzionamento delle regole che
assicurano la pubblicità e la comunicazione dei
provvedimenti di cui si introduce l’onere di immediata
impugnazione - che devono, perciò, intendersi legate da
un vincolo funzionale inscindibile - la relativa
prescrizione processuale si rivela del tutto
inattuabile, per la mancanza del presupposto logico
della sua operatività e, cioè, la predisposizione di un
apparato regolativo che garantisca la tempestiva
informazione degli interessati circa il contenuto del
provvedimento da gravare nel ristretto termine di
decadenza ivi stabilito” e che i dubbi circa
l’applicazione delle nuove regole processuali debbono
“essere risolti preferendo l’opzione ermeneutica meno
sfavorevole per l’esercizio del diritto di difesa (e,
quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali
espressi dagli artt.24 e 113)”. Tale orientamento, del
resto, risulta conforme ai principi più volte ribaditi
in ambito comunitario (il riferimento è alle più recenti
sentenze della Corte di Giustizia 26 novembre 2015,
C-166/14 e 8 maggio 2014, C-161/13 che evidenziano la
violazione del principio di effettività laddove la
normativa nazionale obbliga alla proposizione di
determinati ricorsi senza consentire una previa completa
conoscenza degli atti). …».
Tuttavia, la
fattispecie in esame - come si illustrerà di qui a breve
- si caratterizza per una immediata e piena cognizione,
da parte della impresa interessata, delle ragioni della
esclusione fin dalla data del 9.3.2018 quando il
delegato della Nacatur era presente nel corso della
seduta pubblica in cui si decideva l’esclusione della
stessa ditta. Inoltre, quelle stesse ragioni di
esclusione confluiscono nel successivo provvedimento del
27.4.2018 ed attorno ad esse (in particolare la carenza,
in capo alla società istante, del requisito di capacità
tecnico - professionale di cui al punto III.1.3 del
bando ed al par. 2.2.3 del disciplinare di gara) ruota
l’intero impianto del ricorso introduttivo notificato
solo in data 28.5.2018.
Ne consegue che se il
dies a quo di cui al combinato disposto degli
artt. 120, comma 2 bis cod. proc. amm. e 29,
comma 1 dlgs n. 50/2016 come novellato sul punto dal
dlgs 19 aprile 2017, n. 56 (“Il termine per
l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis,
decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo
periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione”) ha una ratio garantista nel senso
di affermare l’impugnabilità del provvedimento sin dal
momento in cui si può avere piena conoscenza dei
relativi vizi, nel caso di specie non è possibile
mettere in discussione che sin dalla data del 9.3.2018
il delegato dell’impresa e quindi l’impresa stessa
avessero piena consapevolezza dei vizi della esclusione
medesima.
Pertanto, non vi è
giustificazione alcuna nella fattispecie de qua
per derogare ai principi generali sanciti dall’art. 41,
comma 2 cod. proc. amm., se non a patto di consentire
alla impresa ricorrente una ingiustificata remissione in
termini rispetto al termine decadenziale per impugnare,
a fronte di un comportamento indubbiamente negligente
della stessa ditta e quindi non meritevole di tutela sul
piano giuridico.
Peraltro, sul punto
specifico dell’onere di immediata impugnazione del
provvedimento di esclusione si può ritenere che l’art.
120, comma 2 bis, primo periodo cod. proc. amm.
non abbia portata innovativa rispetto al precedente
quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza
amministrativa dell’epoca, diversamente da quanto
affermato da questo Collegio con le ordinanze n. 903 del
20.6.2018 e n. 1097 del 20.7.2018 con riferimento al
“provvedimento di ammissione”.
Infatti, in precedenza
(i.e. in epoca antecedente all’entrata in vigore
del dlgs n. 50/2016 che ha introdotto la previsione di
cui al comma 2 bis, primo periodo dell’art. 120
cod. proc. amm.), la necessità della immediata
impugnazione di un atto endoprocedimentale era stata
affermata dal Consiglio di Stato con riguardo al
provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione
nel corso di una seduta alla quale avesse partecipato un
rappresentante della concorrente esclusa (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 23.2.2015, n. 856: “… Il termine
decadenziale per impugnare gli atti delle procedure di
affidamento di appalti pubblici, ed in particolare
l’aggiudicazione definitiva in favore di terzi, decorre
dalla conoscenza di quest’ultima comunque acquisita
dall’impresa partecipante alla gara (da ultimo: Sez. IV,
20 gennaio 2015, n. 143 e Sez. III, 7 gennaio 2015, n.
25; in precedenza: Ad. plen. 31 luglio 2012, n. 31). A
questo principio di diritto, ripetutamente affermato
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, fa unica
eccezione il caso in cui sia impugnato il provvedimento
di esclusione dalla gara adottato dalla commissione nel
corso della stessa ed in una seduta alla quale abbia
partecipato un rappresentante della concorrente esclusa.
Trattandosi infatti di determinazione immediatamente
lesiva, malgrado il suo carattere endoprocedimentale, la
giurisprudenza fissa la decorrenza del termine
decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. in tale
momento (in questi termini: Sez. III, 22 agosto 2012, n.
4593; Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 740; Sez. V, 22
dicembre 2014, n. 6264, 14 maggio 2013, n. 2614; Sez.
VI, 13 dicembre 2011, n. 6531). …”).
Quindi, la regola
applicabile nel caso concreto all’esame di questo
Giudice non costituisce reale deviazione rispetto alla
giurisprudenza, in precedenza formatasi, del Consiglio
di Stato (Cons. Stato, Sez. III, sent. 4994 del
25.11.2016) e di questo T.A.R. (sent. n. 340/2017) in
ordine alla generale affermazione della operatività del
dies a quoex art. 120, comma 2 bis cod.
proc. amm. unicamente se è attivo il meccanismo di
pubblicazione (dell’elenco di ammessi ed esclusi) sul
sito internet della stazione appaltante.
Invero, la
giurisprudenza amministrativa menzionata (Cons. Stato,
Sez. III, 25.11.2016, n. 4994 e T.A.R. Puglia, Bari,
Sez. III, 5.4.2017, n. 340) è comunque temporalmente
antecedente rispetto al correttivo al codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 57
del 19 aprile 2017 in forza del quale (cfr. novellato
art. 29, comma 1 dlgs n. 50/2016) il dies a quo
per impugnare il provvedimento di ammissione /
esclusione ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis
cod. proc. amm. non è più dato puramente e semplicemente
dalla pubblicazione sul profilo internet del committente
dei suddetti provvedimenti, bensì è costituito dal
momento (posticipato rispetto al primo) in cui gli atti
di cui al secondo periodo del citato art. 29, comma 1 (i.e.
documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 dlgs n. 50/2016, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali) sono resi in concreto
disponibili, corredati di motivazione.
È quindi evidente -
come rilevato in precedenza - che la ratio
garantista della nuova formulazione del citato art. 29,
comma 1 dlgs n. 50/2016 (rectiusdies a quo per
impugnare decorrente dalla piena conoscenza o
conoscibilità dei vizi dell’atto) si rinviene parimenti
nella affermazione della permanente validità del
tradizionale orientamento che onera l’impresa
concorrente dall’impugnare immediatamente il verbale di
esclusione se reso nel corso di una seduta pubblica ove
era presente il delegato di detta impresa, come appunto
accaduto nella vicenda per cui è causa.
- Dunque, i suesposti
principi possono - come anticipato - trovare
applicazione nel caso di specie.
Invero, l’esclusione
della ricorrente Nacatur è stata disposta dal Seggio di
gara già con il verbale n. 3 relativo alla seduta
pubblica del 9.3.2018 (“dispone l’esclusione”;
dispositivo del verbale a pag. 10: “35. NACATUR
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL è esclusa dal prosieguo
del procedimento di gara”), alla quale era presente il
Sig. “Antonio Dell’Angelo Custode” quale “delegato”
della ditta ricorrente.
Nel medesimo verbale
(cfr. pagg. 8 e 9), inoltre, risultano chiaramente
esplicitate le ragioni del provvedimento di esclusione
di Nacatur:
«… OFFERTA 37: NACATUR
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL·C.F. 01313240424
All’esito dell’apertura
della documentazione amministrativa prodotta, il seggio
di gara ha rilevato che:
1. nella busta
amministrativa erano state dichiarate forniture
espletate nei confronti di committenti che non sono
ospedali pubblici, enti/aziende del SSN o analogo di
altro Stato membro, contrariamente a quanto disposto dal
disciplinare di gara al paragrafo 2.2.3.
Escludendo dal computo
tali forniture, l’importo complessivo del fatturato
analogo ritenuto valido era inferiore all’importo
complessivo a base d’asta relativo ai lotti a cui la
concorrente partecipa. L’importo complessivo delle
forniture, dichiarate nella busta amministrativa,
ritenute dal seggio di gara analoghe ai sensi del
paragrafo 2.2.3 del disciplinare, era di €.
1.239.189,34;
2. la concorrente,
nella documentazione integrativa, ha dichiarato di
avvalersi di nuova impresa ausiliaria, la NACATUR 2
ESPANA S.L., e di rinunciare alla partecipazione per il
lotto 58; il fatturato analogo dichiarato dalla nuova
impresa ausiliaria è di €. 2.062.645,65;
3. l’importo
complessivo delle forniture analoghe valide prodotte
dalla concorrente e dalle imprese ausiliarie risulta
essere pertanto di €. 3.301.835,99, inferiore al valore
complessivo posto a base d’asta per i lotti cui si
concorre di €. 3.728.935,80; risulta essere inferiore
anche al valore complessivo di €. 3.375.132,90, posto a
base d’asta per i lotti cui si concorre, escluso il
lotto 58.
Il presidente del
seggio di gara precisa che non è ammessa la possibilità
di “calibrare” ex novo la candidatura in corso di gara,
nella fattispecie rinunciare alla partecipazione per
alcuni lotti, in base a principi che vietano la
modificazione dei termini essenziali della candidatura
in corso di gara per ovviare all’assenza dei requisiti.
Constatato che
l’importo complessivo delle forniture valutate analoghe
a quelle oggetto di gara, prodotte dalla concorrente e
dalle imprese ausiliarie, di €. 3.301.835,99 è inferiore
all’importo a base d’asta di €. 3.728.935,80 per i lotti
55 - 58 - 62 - 83 - 85 - 86 -·87 - 88 - 89, a cui la
concorrente ha dichiarato di voler partecipare nell’Allegato
1 Modello di domanda di partecipazione e
dichiarazioni e nella dichiarazione integrativa per
la partecipazione alla gara, stante la carenza del
requisito di capacità tecnico-professionale ai sensi del
bando di gara al punto III.1.3 e del paragrafo 2.2.3 del
Disciplinare di Gara, il presidente del seggio di gara
dispone l’esclusione della concorrente NACATUR NINT IMP
EXP S.R.L a .S.U. dal prosieguo del procedimento. …».
Ne consegue che i
profili di immediata lesività del provvedimento di
esclusione sono stati pienamente conosciuti dalla
ricorrente sin da subito (rectius sin dal
9.3.2018).
- Ciò nonostante la
ricorrente ha avviato il ricorso alla notifica solo in
data 28.5.2018, nel termine cioè di 30 giorni dalla
pubblicazione (in data 27.4.2018) sul profilo della
stazione appaltante dell’elenco degli esclusi e degli
ammessi, sebbene in tale comunicato fosse richiamato
espressamente il verbale di gara “n. 3 del 09/03/2018” e
fosse precisato “che, a seguito dell’esame della
documentazione integrativa prodotta dalla concorrente
NACATUR INT IMP EXP S.R.L a S.U., …, la concorrente è
stata esclusa dal prosieguo del procedimento”.
- A ciò si aggiunga,
sotto altro profilo, che nell’atto introduttivo del
giudizio la ricorrente non menziona mai specificamente
il verbale di gara n. 3 del 9.3.2018, né muove censure
specifiche avverso quella parte (ormai inoppugnabilmente
consolidatasi) della motivazione dell’esclusione ivi
contenuta (poi espressamente ripresa nell’impugnato
comunicato del 27.4.2018 prot. n. 180427015) in cui il
presidente del seggio di gara ha rilevato che «non è
ammessa la possibilità di “calibrare” ex novo la
candidatura in corso di gara, nella fattispecie
rinunciare alla partecipazione per alcuni lotti, in base
a principi che vietano la modificazione dei termini
essenziali della candidatura in corso di gara per
ovviare all’assenza dei requisiti».
Ne consegue che Nacatur
avrebbe dovuto contestare tempestivamente (i.e.
entro e non oltre il 9-10.4.2018) il provvedimento di
esclusione risalente al 9.3.2018 in tutte le sue parti.
Avendo, all’opposto, notificato il ricorso introduttivo
solo in data 28.5.2018, lo stesso è evidentemente
tardivo.
- Dalle argomentazioni
espresse in precedenza discende la declaratoria di
irricevibilità del ricorso.
- Le spese di lite
seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la ricorrente
Nacatur International Import Export s.r.l. a socio unico
al pagamento in favore di Innovapuglia s.p.a. delle
spese di lite liquidate in complessivi €. 1.500,00,
oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari
nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con
l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri,
Presidente
Carlo Dibello,
Consigliere
Francesco Cocomile,
Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Francesco
Cocomile |
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Francesco
Gaudieri |
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IL SEGRETARIO
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |