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Profili di incompatibilità del Presidente di Commissione di gara pubblica

  • Tar Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3587 – Pres. Scudeller, Est. Caminiti

    Processo amministrativo – Rito appalti – Impugnazione atti di gara – Legittimazione passiva – Commissione di gara – Non è legittimata passiva.

    Contratti della Pubblica amministrazione – Commissione di gara – Incompatibilità – Presidente della Commissione nominato Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi durante la gara – Art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 – Non è incompatibile - Condizione.

     

             Il Presidente della commissione di gara non è controinteressato nel giudizio proposto avverso la procedura di gara, con la conseguenza che allo stesso non va notificato il ricorso, e ciò in quanto  la Commissione è un organo tecnico, privo di rilevanza esterna, la cui attività viene trasfusa – previa apposita approvazione – nel provvedimento finale della procedura di gara, e cioè l’aggiudicazione, adottata dalla stazione appaltante (1).

              Ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non sussiste un profilo di incompatibilità nel Presidente della Commissione di Gara che, durante il corso della procedura, sia stato nominato Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, avente funzioni di amministrazione attiva (stipula dei contratti, controllo della esecuzione del servizio, richiesta dei servizi, pagamento dei corrispettivi) su tutti i contratti di fornitura di beni e servizi della stazione appaltante se non ha partecipato alla stesura del bando (2).
     

    (1) Ha ricordato il Tar che l'onere di immediata impugnativa è circoscritto alle clausole del bando di gara impeditive della partecipazione alla procedura o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, e, pertanto, immediatamente lesive sotto questi profili, mentre ogni altra questione, ivi compresa la legittima composizione della Commissione di gara, è rimessa all'impugnazione contro l'altrui aggiudicazione, perché è solo in tale momento che si concretizza la lesione — e quindi l'interesse al ricorso — per gli altri partecipanti alla procedura e può conseguentemente ritenersi sorto l'onere di impugnazione. 

     

    (2) Il Tar ha evidenziato come l’art. 77, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50 ha il duplice scopo di garantire la libertà di elaborazione delle offerte e l'imparzialità della valutazione delle stesse, a garanzia tanto dei concorrenti quanto della Stazione appaltante, impedendo che i medesimi soggetti possano influire sul contenuto del servizio da aggiudicare e sul risultato della procedura di gara. Ha aggiunto che il principio di imparzialità dei componenti del seggio di gara va declinato nel senso di garantire loro la c.d. virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa che nell’ipotesi di specie non appare messa in discussione, non avendo il Presidente della Commissione, solo successivamente nominato quale Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, partecipato alla predisposizione della lex specialis.

    Il Tar ha quindi aderito all’interpretazione del disposto dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, fatta proprio dall’ANAC con delibera n. 436 del 27 aprile 2017, secondo cui occorre comunque tenere presente, al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quell’approccio interpretativo di minor rigore della norma fornito nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa circa, ad esempio, la previsione di cui all’art. 84, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che non comporta, di per sé, l’incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice di tutti i soggetti che, in quanto dipendenti della stazione appaltante, siano in qualche misura coinvolti, per obbligo di ufficio, nello specifico lavoro, servizio o fornitura che è oggetto dell’appalto.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

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